Si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, il limite delle prestazioni che il concorrente può subppaltare o concedere in cottimo indicato al paragrafo 9 del Disciplinare di Gara non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.