Si rammenta che ai sensi del punto 5.7 “Sopralluogo” del Disciplinare di Gara, in caso di R.T.I. non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
Come anche chiarito dalla deliberazione ANAC n. 714/2018, l’ effettuazione del sopralluogo non rispondente alle modalità indicate puntualmente nella Lex Specialis, non potrà essere sanata dal Soccorso Istruttorio.