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FEB 20

Modalità di effettuazione del sopralluogo da parte di R.T.I. non costituiti

Si rammenta che ai sensi del punto 5.7 “Sopralluogo” del Disciplinare di Gara, in caso di R.T.I. non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Come anche chiarito dalla deliberazione ANAC n. 714/2018, l’ effettuazione del sopralluogo non rispondente alle modalità indicate puntualmente nella Lex Specialis, non potrà essere sanata dal Soccorso Istruttorio.

Ultimo aggiornamento il 2020-02-11 11:12:52

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