A seguito del quesito proposto da un operatore economico che di seguito si riporta ed a seguito delle ulteriori specifiche richieste, fuori dalla piattaforma Tuttogare, si riportano di seguito gli ulteriori chiarimenti forniti in merito da questa stazione appaltante .
Quesito
Con le presente si richiede chiarimento in merito in quanto il mio attestato SOA e scaduto il 06.04.2020 avendo categoria OG1 classifica III , visto Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di Il comma 2 del citato articolo 103, nella versione modificata dal Parlamento in sede di conversione, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
la scrivente invitata alla gara in oggetto puo partecipare la gara con il proprio certificato SOA scaduto il 06.04.2020, oppure fara avvallimento ad altra impresa per categoria OG1 classifica III
Chiarimento
In riferimento al secondo quesito esposto da un operatore economico in merito alla proroga della validità della certificazione SOA si chiarisce ulteriormente che, ai sensi della Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” il certificato è da ritenersi valido nei tempi previsti dalla legge.
Rimane fermo l’obbligo di presentare apposita richiesta di rinnovo inoltrata agli istituti di qualificazione come previsto dall’art. 77 del DPR 207/2010 nei tempi previsti dalla Legge citata.