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GEN 21

Qualificazione SOA, classifica lavorazioni

Quesito 1, Buonasera, avendo la gara un importo di € 3.495.984,23 è possibile parteciparci con la categoria OG2 classifica IV?

Quesito 2, Buonasera, avendo la gara un importo di € 3.495.984,23,  è possibile partecipare alla gara con la categoria OG2 classifica III? Saluti

Quesito 3, Buonasera, la scrivente impresa essendo in possesso di categoria OG2 classifica III può partecipare alla gara in A.T.I. con impresa in possesso di categoria OG2 classifica IV? Saluti

In merito a quanto richiesto si consideri che il provvedimento NUMERO REPERTORIO CA/2106/2020, NUMERO PROTOCOLLO CA/135195/2020 del 06/08/2020, approvava l'avviso pubblico riguardante la manifestazione di interesse da presentare ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata, attivata con iniziativa id 641, sul portale "Tuttogare" di Roma Capitale.

Tra gli atti della iniziativa, id 116, definita "indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici da invitare ai fini dell’espletamento della procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di: miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico Di Donato, via Bixio 83-85 – Municipio I Centro Roma – IBU 9120” e, nello specifico, nel contenuto del menzionato avviso pubblico, si legge: "In relazione alla tipologia di lavori, la partecipazione è consentita ai soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultino in possesso della qualificazione SOA, nella categoria prevalente OG2, classifica V.

Nell’invito in questione, per la categoria prevalente, si applica l’art. 61, comma 2 del D.P.R.207/2010 e cioè “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.

Inoltre, l'art. 9 dello stesso documento recita: "Possono proporre la propria candidatura in merito al presente Avviso pubblico di indagine di mercato, gli Operatori economici, in forma singola o associata, indicati all’art. 45, comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso, al momento della pubblicazione del presente avviso, dei requisiti che seguono oltreché di quanto dichiarato ed indicato nella domanda di partecipazione allegata al presente testo".

Tali prescrizioni sono state, altresì, chiarite nella nota, prot. CA/146344 del 7 settembre, contenuta negli allegati della procedura id 116, con cui la S.a. rispondeva ai quesiti proposti.

A seguito della lettura delle disposizioni dettagliate circa tale tema, l'Operatore Economico che manifestava il proprio interesse a partecipare al successivo sorteggio informatizzato, inerente la procedura negoziata vera e propria, di scelta del contraente, attestava, in forma singola o associata, nella domanda di partecipazione, elaborata nello schema da questa S.a. ed allegata all'avviso pubblico di manifestazione di interesse, "[...] ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione n.  ……………………….- rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata - in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice".

Infine, è bene evidenziare che lo stesso avviso pubblico, all’art. 5, recita che: “resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento degli interventi che, nello specifico, dopo essere stati dichiarati dagli interessati, saranno oggetto di accertamento da parte della Stazione appaltante, in occasione della successiva procedura negoziata”.

Ora, alla luce di quanto riassunto circa le previsioni che sono contenute negli atti propri della fase che ha preceduto l’attivazione della procedura negoziata, pubblicata in data 30 dicembre 2020, nella documentazione di gara resa nota con la presente iniziativa, id 641, si indica che: “Le opere progettate ricadono nella categoria SOA prevalente OG2, classifica IV-bis”, ammettendo la circostanza di quanto già previsto in fase di indagine di mercato, considerato che in tale stadio del procedimento, mediante il ricorso all’art. 61, comma 2 del D.P.R.207/2010 risultava possibile presentare istanza, per quei Soggetti che fossero stati in possesso della qualificazione SOA prevalente OG2, classifica IV-bis e, quindi, avessero posseduto, in forma singola o associata, quanto richiesto e quanto dichiarato circa il requisito di qualificazione Soa adeguata agli interventi in programma che, ad ora, con la pubblicazione della procedura negoziata ricadono esclusivamente nella categoria prevalente OG2, classifica IV-bis.

La Stazione Appaltante, quindi, rispondendo ai quesiti posti e sopra riportati, conferma quanto già indicato nella lettera di invito alla procedura negoziata id 641 che recita: “In relazione ai lavori, la partecipazione alla gara è consentita ai soggetti che invitati, attraverso il ricorso al Sistema “Tuttogare”, a seguito di manifestazione di interesse con id 116, risultino in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2, classifica IV-bis o superiore”.

A tal fine possono ritenersi invitati a partecipare alla presente procedura gli Operatori che, in forma singola o associata, siano stati in possesso, al momento della fase dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, id 116 e, quindi, della presentazione della propria istanza di partecipazione, anche dei requisiti speciali inerenti la tipologia di lavorazioni, a prescindere dal sorteggio effettuato a seguito di manifestazione di interesse presentata direttamente dall’Operatore Economico che proponendosi quale Concorrente accettava le condizioni dell'avviso pubblico, esprimeva il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di negoziazione e dichiarava, assumendosene la responsabilità, di possedere la categoria Soa richiesta ed adeguata alle lavorazioni da svolgersi.

Per concludere, si avvisa che questa S.a. sta provvedendo ad accertare il possesso dei requisiti di carattere speciale, in capo agli Operatori Economici invitati a partecipare alla presente procedura di gara, sin dal momento della presentazione della istanza di manifestazione di interesse. E’ inteso che se l’Operatore in forma singola, non avesse posseduto il requisito della qualificazione e classifica Soa in argomento, nella fase della indagine di mercato e non avesse chiesto di partecipare in forma associata alla presente procedura, non sarà ammesso a partecipare alla procedura negoziata per cui è stato estratto, né sarà possibile costituire entro la data di scadenza della negoziazione, apposito Raggruppamento.

Ultimo aggiornamento il 2021-01-04 15:38:13

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