Buongiorno, l'articolo non è stato inserito per mero errore materiale e che in conformità con quanto enunciato nella Determinazione a contrarre :
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2 e 2bis e 2 ter, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse come indicato all'art. 97,comma 3 bis del D.Lgs.50/2016 es.m.i.;
i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale senza arrotondamento se la successiva cifra è pari o superiore a 5;
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), trattandosi di lavori che non presentano carattere transfrontaliero si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2, 2 bis e 2 ter dell’art.97 del Codice, in tal caso non si applicano i commi 4, 5,e 6 del citato art. 97 del Codice medesimo;
laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, non potendo pertanto operare l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, ai sensi dell’art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta;