Si comunica che per quanto riguarda il criterio B1 di valutazione dell’offerta tecnica riportato a pag. 41 del Disciplinare di gara, è stato correttamente indicato in 10 anni il periodo entro il quale considerare i tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi sotto il profilo tecnico, che per un refuso era stato inizialmente indicato in 5 anni.