Ai sensi della deliberazione di Consiglio dell’ANAC del 5/5/2014, per importi a base di gara al di sotto di € 150.00,00, l’importo per il contributo ANAC da parte dell’Operatore Economico non è dovuto. Pertanto si annulla per refuso nel Bando di gara il punto III.1.2) Contributo a favore di ANAC e nel Disciplinare di Gara SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC punto. 8 CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.N.AC