Gara - ID 204

Stato: Scaduta


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Stazione appaltante Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
ProceduraAccordo quadro
CriterioQualità prezzo
OggettoForniture
Accordo quadro con un solo operatore economico ex art 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di 20 nuovi treni per le Linee A e B - B1 della Metropolitana di Roma
CIG8043512415
CUPJ80E19000040006
Totale appalto€ 169.169.953,90
Data pubblicazione 30/10/2019 Termine richieste chiarimenti Venerdi - 06 Dicembre 2019 - 10:30
Scadenza presentazione offerteLunedi - 16 Dicembre 2019 - 10:30 Apertura delle offerteMartedi - 17 Dicembre 2019 - 09:30
Categorie merceologiche
  • 3462 - Materiale ferroviario rotabile
  • 3463 - Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di controllo-comando ferroviario
  • 5022 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature
DescrizioneL’accordo quadro ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
A.        Progettazione, costruzione, fornitura e manutenzione di n. 15 treni da adibire al servizio di trasporto pubblico sulla Linea B-B1 della Metropolitana di Roma comprensiva di 5 anni di manutenzione full service;
B.        Progettazione, costruzione, fornitura e manutenzione di n. 5 treni da adibire al servizio di trasporto pubblico sulla Linea A della Metropolitana di Roma comprensiva di 5 anni di manutenzione full service;
C.        Fornitura dei materiali di prima scorta e per atti vandalici ed incidenti comprensiva delle attività opzionali di riparazione da compensarsi a misura.
Le forniture di cui ai punti A e B comprendono il servizio di manutenzione full service del materiale rotabile fornito della durata di 5 anni, incrementabile in sede di offerta, ed eventuali forniture di quanto necessario per l’utilizzo e la manutenzione dei treni.
Struttura proponente Dipartimento Mobilità e Trasporti
Responsabile del servizio dott.Alberto Di Lorenzo Responsabile del procedimento dott. Di Lorenzo Alberto
Allegati
Richiesta DGUE XML
File p7m 1-relazione-tecnica-illustrativapdf.pdf - 3.13 MB
30/10/2019
File p7m 2-cts.pdf - 49.11 MB
30/10/2019
File p7m 3-cts-allegato-1.pdf - 3.29 MB
30/10/2019
File p7m 4-cts-allegato-2.pdf - 3.32 MB
30/10/2019
File p7m 5-cts-allegato-3.pdf - 14.30 MB
30/10/2019
File p7m 6-cts-allegato-4.pdf - 1.80 MB
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File p7m 7-cts-allegato-5-1.pdf - 38.36 MB
30/10/2019
File p7m 8-cts-allegato-5-2.pdf - 38.82 MB
30/10/2019
File p7m 9-cts-allegato-6.pdf - 5.51 MB
30/10/2019
File p7m 10-cts-allegato-7.pdf - 3.19 MB
30/10/2019
File p7m 11-duvri.pdf - 5.94 MB
30/10/2019
File p7m 12-schema-accordo-quadro.pdf - 20.22 MB
30/10/2019
File p7m 13-quadroeconomico.pdf - 798.87 kB
30/10/2019
File xlsx 14-modello-di-offerta-economica-. - 16.19 kB
30/10/2019
File xlsx 15-modello-di-offerta-tecnica-. - 21.78 kB
30/10/2019
File p7m 16-modellooffertaeconomica.pdf - 471.88 kB
30/10/2019
File p7m 17-modellooffertatecnica.pdf - 820.60 kB
30/10/2019
File pdf 18-dd-a-contrarre-995-2019 - 144.04 kB
30/10/2019
File pdf 19-dd-indizione-gara-rep.-553-del-22.10.2019 - 93.87 kB
30/10/2019
File pdf 20-codice-di-comportamento-g.c.-n.-141-del-30.12.2016 - 934.28 kB
30/10/2019
File pdf 21-protocollo-di-integrit - 240.91 kB
30/10/2019
File pdf 22-protocollo-dintesa-tra-prefettura-e-roma-capitale - 2.18 MB
30/10/2019
File pdf 23-modello-comunicazioni-ex-art.-76-d.lgs.-50-2016 - 179.36 kB
30/10/2019
File pdf 24-modello-dichiarazione-integrativa-avvalimento - 445.66 kB
30/10/2019
File pdf 25-modello-domanda-partecipazione - 1.04 MB
30/10/2019
File docx 26-modello-comunicazioni-ex-art.-76-d.lgs.-50-2016. - 21.09 kB
30/10/2019
File doc 27-modello-dichiarazione-integrativa-avvalimento - 53.00 kB
30/10/2019
File doc 28-modello-domanda-partecipazione - 89.50 kB
30/10/2019
File pdf bando-signed - 374.15 kB
30/10/2019
File pdf disciplinare-di-gara-signed - 1.24 MB
30/10/2019
File zip doc.-allegati-quesito-n10-del-18-11-2019 - 28.26 MB
04/12/2019
File pdf determina-1157-09-01-2020-lh0700000006 - 66.36 kB
15/01/2020
File pdf qg20200016964-proroga-termini-validit-dellofferta-e-polizza-fideiussoria- - 366.53 kB
01/06/2020
File pdf rep.qg-892del14-09-2020dd-presa-gara-des - 81.82 kB
01/10/2020

Avvisi di gara

01/06/2020Proroga termini validità dell’offerta e polizza fideiussoria
Proroga termini  validità dell’offerta e polizza fideiussoria...

Chiarimenti

  1. 14/11/2019 08:42 - Quesito 9 – Con riferimento al punto 7.3 vengono richiesti chiarimenti riguardo alla consegna dei certificati/dichiarazioni prodotti in originale nel solo formato cartaceo e in assenza di firma elettronica digitale.

    Quesito 10 – Con riferimento al punto 7.3 viene richiesto informazione riguardante la possibilità di fornire un’autodichiarazione relativa alle forniture analoghe in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici in assenza di certificati emessi dalle pubbliche amministrazioni stesse.


    Risposta quesito 9 – Nel caso di certificati/dichiarazioni prodotti in origine nel solo formato cartaceo, si conferma la possibilità, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, di caricare nella piattaforma anche un documento informatico costituito da copia immagine dell’originale del certificato o della dichiarazione, sottoscritto digitalmente dall’operatore concorrente, salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di effettuare verifiche sulla congruità e sulla regolarità, formale e sostanziale, della documentazione prodotta. Il riscontro documentale delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, verrà effettuato sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Si confronti anche la risposta al quesito n. 10.

    Risposta quesito 10 – Ai sensi del paragrafo 24 del Disciplinare di Gara, “La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass”. Pertanto, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, l’operatore concorrente potrà produrre anche un’autodichiarazione, sottoscritta digitalmente, di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni, corredata dall’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari. Si confronti anche la risposta al quesito n. 19.
    26/11/2019 13:09
  2. 08/11/2019 16:10 - Quesito 1 – Viene richiesto di confermare che il ribasso unico percentuale riportato nel modulo di offerta economica debba essere applicato anche alla voce relativa materiali di scorta e di ricambio

    Quesito 2 – Si chiede di confermare che, laddove al punto 7.3 del Disciplinare di Gara “requisiti di capacità tecnica e professionale”, si chiede il possesso del requisito di capacità tecnica professionale per l’ultimo triennio si intenda il triennio 2016-2017-2018


    Risposta quesito 1 – Al paragrafo 17 del disciplinare di gara e nelle “Istruzioni per la compilazione” del “Modello di offerta economica” è specificato che “il concorrente deve riportare il ribasso unico percentuale, offerto in cifre e in lettere, da applicare all’importo a base di gara. Detto importo a base di gara, come indicato nella Tabella n. 1 del paragrafo 3 del disciplinare di gara, al punto II.1.5 del Bando di gara e all’art. 3 dello Schema di Accordo Quadro, è comprensivo della “Fornitura dei materiali di prima scorta e per atti vandalici ed incidenti comprensiva delle attività opzionali di riparazione da compensarsi a misura”. Pertanto si conferma quanto richiesto.
    Una volta che l’operatore economico indichi il ribasso percentuale unico all’importo complessivo posto a base di gara, il modello di offerta economica calcola l’importo di ciascun convoglio al netto del predetto ribasso offerto.


    Risposta quesito 2 – No. Come indicato al punto 7.3. del disciplinare di gara, il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è riferito all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e quindi deve intendersi 30 ottobre 2016 – 29 ottobre 2019.
     
    26/11/2019 13:15
  3. 12/11/2019 10:25 - Quesito n. 3 – Si chiede conferma riguardo al fatto che la firma digitale apposta sulla domanda di partecipazione, il bollo e il DGUE debbano essere presentati anche in caso di impresa singola.

    Quesito n. 4 – Ad oggi, 12/11/2019, non risulta possibile trovare la gara in oggetto all’interno del sito dell’ANAC. Questo non permette di scaricare il modulo di pagamento del contributo di gara.
    Si chiede inoltre se la ricevuta di pagamento debba essere sottoscritta digitalmente.

    Quesito n. 5 – Nella documentazione di gara sono assenti i file relativi allo Schema del 1° Contratto Applicativo e al modello della garanzia provvisoria. Si chiede di fornire tali documenti. Si chiede inoltre di confermare che la firma del 1° Contratto Applicativo è contestuale e vincolata alla firma dell’Accordo Quadro e che il numero dei treni ad esso relativo è pari a 14 treni (12 Metro B-B1 e 2 Metro A)

    Quesito n. 6 – Si chiede conferma che la documentazione da includere nella Offerta Tecnica è esclusivamente quella di cui al punto 16 del Disciplinare di Gara e quindi che l’Allegato 6, pur essendo preso come riferimento per i calcoli RAM da offrire, deve essere consegnato insieme al progetto definitivo e non in sede d’offerta. Per quanto riguarda “l'elenco dei componenti del convoglio (scomposizione "ad albero"), corredato dei relativi prezzi unitari e totale”, non è chiaro dove questo possa essere inserito, infatti nei punti del Disciplinare di 3 Gara 16 e 17, relativi ai contenuti di busta B e C rispettivamente, la scomposizione ad albero sopra citata non vene riportata tra i documenti da consegnare. Si chiede quindi conferma che tale scomposizione vada consegnata in una fase successiva.

    Quesito n. 7 – Si chiede: 1. se l’elenco di cui all’allegato 7 debba essere consegnato in fase di offerta. 2. se i quantitativi dei materiali individuati siano vincolanti o meno. 3. se l’importo di fornitura dei ricambi sia soggetto a ribasso unico d’asta e nello specifico di confermare che per fornire 5.618.695,80 € (1° C.A.) e 2.408.012,48 € (2° C.A.) di ricambi, i prezzi dei singoli componenti presenti nell’elenco dipendano dal singolo offerente, potendo questo determinare sui quantitativi totali, rispetto agli importi stabiliti, maggiori o minori costi per la S.A..


    Risposta questito n. 3 – In caso di operatore economico che partecipa in forma singola si conferma quanto richiesto, come peraltro indicato al punto 15.3.2. rispettivamente ai n. 22, n. 20, e n. 26  del disciplinare di gara.

    Risposta quesito n. 4 - La presente procedura di gara è stata inserita nel sito dell’A.N.AC. in data 25/09/2019 con  rif  num. Gara 7546201. Il CIG è stato perfezionato in data 12/11/2019. Anche la ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC. dovrà essere sottoscritta con firma digitale dall’operatore economico.

    Risposta quesito n. 5 – Il Primo Contratto Applicativo verrà stipulato successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro come specificato al punto 3 del Disciplinare di Gara, e con le modalità di cui all’art. 4 dello schema di Accordo Quadro.

    Risposta quesito n. 6 –  Si conferma che la relazione di cui all’allegato n. 6 del CTS e la scomposizione ad albero degli elementi costituenti i convogli offerti devono essere consegnate unitamente al progetto definitivo e che i documenti da presentare nell’offerta tecnica sono soltanto quelli di cui al punto 16 del disciplinare di gara.

    Risposta quesito n. 7 – si risponde nell’ordine:
    1) L’elenco ricambi non deve essere consegnato in fase d’offerta. Si conferma che i documenti da presentare nell’offerta tecnica sono soltanto quelli di cui al punto 16 del disciplinare di gara;
    2) Si conferma che i quantitativi sono vincolanti;
    3) Si conferma che i prezzi dei singoli componenti sono soggetti a ribasso di gara
        I prezzi dei singoli componenti presenti nell’elenco non dipendono dal singolo offerente a meno dello specifico ribasso di gara offerto che sarà applicato in pari misura a tutti i prezzi unitari.


     
    27/11/2019 10:35
  4. 13/11/2019 12:11 - Quesito n. 8 – Si chiede se per montatoi di accesso si intendano solo gli scalini di accesso alla porta della cabina di guida o il sistema composto da scalini più corrimano.

    Risposta n. 8 – Si chiarisce che per montatoi di accesso si intende l’insieme degli scalini di accesso e dei corrimano.
    27/11/2019 11:17
  5. 15/11/2019 15:52 - Quesito n. 11 – Si chiede di confermare che la percorrenza di 1.500.000 km si riferisce alla somma delle percorrenze dei singoli treni.

    Risposta quesito n. 11 – Si conferma quanto riportato all’art. 12.2 del CTS, ed in particolare che la percorrenza di 1.500.000  km è quella complessiva di tutto il parco espressa in km x convoglio data dalla somma della percorrenza di ogni singolo convoglio del parco.
    27/11/2019 11:20
  6. 12/11/2019 16:55 - Quesito n. 1 – Art 15 dello Schema di Accordo Quadro  Si richiede se in luogo della ‘copia della polizza RC’ è possibile inserire nei documenti di gara la ‘Dichiarazione di polizza RC’.

    Quesito n. 2 – Art 7.3 del Disciplinare di Gara Relativamente a quanto indicato in merito a ‘forniture analoghe a convogli metro-ferroviari’ chiediamo di chiarire se le forniture di rotabili ferroviari (ovvero treni) si possano considerare valide ai fini della soddisfazione del requisito.

    Quesito n. 3 –  Art 1.4 tabella 1.4.1 del Capitolato Tecnico Speciale Relativamente all’importo stimato per ciascun convoglio soggetto a ribasso, si richiede se tale prezzo è da intendersi fisso ed invariato oppure soggetto a revisione secondo una formula definita dalla stazione appaltante

    Quesito n. 4 – art 1.9 del Capitolato Tecnico Speciale  A pagina 28 del capitolato tecnico speciale si indica che l’importo di ciascun convoglio comprende gli obblighi relativi alla manutenzione preventiva e correttiva per il periodo di 5 anni…’, pertanto, si chiede di chiarire se il pagamento delle attività di manutenzione sarà liquidato a parte e con quali modalità.

    Quesito n. 5 – Art 14 del Capitolato Tecnico Speciale  (e Art 8.2 dello Schema di Accordo QuadroAl punto q) si riporta il valore della penale pari a 100.000 €, per ciascun convoglio fornito ‘in caso di indadempimento per mancato raggiungimento previstoobiettivo di disponibilità di cui al punto 12.6.4 del CTS.’
    Si chiede pertanto di confermare tale importo.

    Quesito n. 6 – Art 12 del capitolato Tecnico Speciale  Al paragrafo 12.1 laddove si indicano i valori convenzionalo da prendersi a riferimento per il calcolo degli indici R.A.M. si chiede di conoscere per il ’punto 1. utilizzo giornaliero di 18 ore’, gli orari di inizio e di fine servizio considerati.

    Quesito n. 7 – Art 12.2 del Capitolato tecnico speciale  In tale paragrafo si indica che: ‘Il rilevamento dei parametri R.A.M. sarà eseguito su tutti i convogli via via consegnati e immessi in servizio, a partire dalla fine del terzo mese dalle relative date di immissione in servizio, fino al raggiungimento di una percorrenza complessiva di tutto il parco, riferita a convogli interi, pari a 1.500.000 km. per convoglio’ ovvero che il periodo di rilevamento R.A.M. si esplicita fino al raggiungimento di una percorrenza complessiva di tutto il parco, riferita a convogli interi, pari a 1.500.000 km x convoglio.
    Dato che gli standard R.AM di fornitura di cui al paragrafo 12.1 prevedono una percorrenza media annua pari a 100.000 km.,
    • considerando i valori riportati si evince che: il periodo di rilevamento R.A.M ha una durata di 15 anni (1.500.000 /100.000), periodo superiore al periodo di garanzia e di manutenzione full service.
    Si chiede pertanto, di confermare e/o correggere quanto sopra riportato

    Quesito n. 8 – Art 12.6.2  del capitolato Tecnico Speciale  Relativamente alla ‘indisponibilità per la manutenzione preventiva’, si chiede se le operazioni di manutenzione possano essere effettuate nelle sei ore oltre l’utilizzo giornaliero (convenz. stabilito in 18 ore).
    In caso di risposta positiva si chiede conferma che tale periodo non rientra nel calcolo di indisponibilità per manutenzione preventiva




     


    Risposta quesito n. 1 – No, non è possibile. Come indicato nell’art. 15 dello schema di accordo quadro “L’aggiudicatario è obbligato, in analogia a quanto disposto dall’art. 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati da terzi nel corso dell’esecuzione del contratto di accordo quadro. (Omissis…). Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta impedimento alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo”.

    Risposta quesito n. 2 – Si specifica che la fornitura di rotabili ferroviari si considera analoga a quella di convogli metro-ferroviari, esclusivamente nel caso di fornitura di treni per servizio viaggiatori.

    Risposta quesito n. 3 – Negli atti di gara non è stata prevista la revisione dei prezzi.

    Risposta quesito n. 4 – Come riportato nella citata pagina del CTS, l’importo dei convogli comprende anche gli obblighi relativi alla manutenzione e pertanto non ci saranno pagamenti ulteriori a meno dei casi già previsti e richiamati nel CTS stesso.

    Risposta quesito n. 5 – Si conferma quanto riportato all’art. 14 lettera q del CTS e art 8.2 dello schema di accordo quadro.

    Risposta quesito n. 6 – Fermo restando che l’indicazione dell’orario di servizio in 18 ore è convenzionale ai fini del calcolo, si comunica che di norma l’orario di servizio è dalle 05:30 alle 23:30, dalla domenica al giovedì, mentre nelle giornate di venerdì e sabato è dalle 05:30 alle 01:30.

    Risposta quesito n. 7 – Si conferma quanto riportato all’art. 12.2 del CTS, ed in particolare che la percorrenza di 1.500.000 è quella complessiva di tutto il parco espressa in km x convoglio data dalla somma della percorrenza di ogni singolo convoglio del parco.

    Risposta quesito n. 8 – Si conferma che la manutenzione preventiva può essere effettuata nelle sei ore oltre l’utilizzo giornaliero;
    Si conferma che tale periodo non rientra nel calcolo di indisponibilità per manutenzione preventiva.


     
    27/11/2019 11:53
  7. 13/11/2019 12:27 - Quesito n. 9 – Tab 1.7.1 a pagina 2 del Capitolato tecnico speciale  Al quadro progressivo 10 della tabella,relativamente alla consegna del 3° treno,  si riporta “30 giorni dalla consegna del precedente convoglio (180 giorni dalla consegna del 1° convoglio)”
    Tale indicazione non trova però riscontro nella tabella riportata al paragrafo 6 della Relazione tecnica illustrativa dove i treni 2 e 3 sono previsti in consegna a Roma nel mese 28
    Si chiede quindi una precisazione relativa alle tempistiche di consegna.


    Risposta quesito n. 9 – Si comunica che le tempistiche da rispettare sono quelle riportate dettagliatamente nel CTS e nello schema di accordo quadro e non quelle sinteticamente riportate nella relazione tecnica illustrativa.
    27/11/2019 11:54
  8. 20/11/2019 15:22 - Quesito n. 11 – Al fine di migliorare i flussi di cassa mitigando così l’esposizione finanziaria che inevitabilmente graverebbe sulla commessa, si chiede, in un’ottica di maggior equilibrio
    tra le prestazioni reciprocamente dovute ed a beneficio di entrambe le parti, di modificare la ripartizione dei pagamenti di cui al punto 1.9 del Capitolato Tecnico Speciale,
    - introducendo una milestone di anticipo
    - riducendo la percentuale della liquidazione corrispettivi bloccati a seguito verifica indici RAM, di cui al punto B.3
    - aumentando la percentuale di liquidazione corrispettivi di cui ai punti C.1 e C.2.


    Risposta quesito n. 11 – Si conferma quanto riportato nel CTS e negli atti di gara a proposito delle contabilizzazioni e dei pagamenti.
    04/12/2019 14:22
  9. 21/11/2019 11:27 - Quesito n. 12 – Punto 6.2 del CTS, criterio 9 “Risparmio energetico su ausiliari” si chiede:
    a. conferma che il valore assorbimento elettrico minore (ass.min.) si riferisca all’assorbimento del concorrente che ha offerto il valore di assorbimento elettrico più basso espresso in Ampere (A);
    b. conferma che il modello di offerta, per il criterio in questione, debba essere compilato con il valore dichiarato da ogni concorrente ed espresso in Ampere (A), corrispondente alla energia assorbita degli ausiliari;
    c1. Avere conferma che si debba considerare il valore di tensione nominale (1500V) per il calcolo degli Ampere.
    c2. Confermare che, tenendo conto dei diversi stati del treno (in sosta notturna, in officina, in esercizio...), sia per tutti i concorrenti obbligatorio dichiarare un consumo medio giornaliero, il quale sia rappresentativo del risparmio complessivo.
    c3. Conoscere le condizioni climatiche (temperatura e umidità relativa) e il numero dei passeggeri da considerare nel calcolo del consumo o, in alternativa, definire uno scenario nel quale le suddette variabili non impattano e che, di conseguenza, permetta una comparazione giusta tra i concorrenti (per esempio, HVAC solo in modo ventilazione).
    d. un esempio di calcolo del punteggio;
    e. conferma che il valore percentuale di riduzione dei consumi di qui al punto 4.23.7 del CTS non debba essere considerato;

    Quesito n. 13 – Si chiede conferma che quanto riportato del punto 12.4.1.5 valga tanto per il primo quanto per il secondo Contratto Applicativo e che quindi il punto n 14 del CTS è riferito al solo primo Contratto Applicativo.


    Risposta quesito n. 12 –  
    a) Si conferma che il valore assorbimento elettrico minore (ass.min.) si riferisce all’assorbimento del concorrente che ha offerto il valore di assorbimento elettrico più basso espresso in Ampere (A);
    b) Si conferma che il modello di offerta, per il criterio in questione, deve essere compilato con il valore dichiarato da ogni concorrente ed espresso in Ampere (A), corrispondente alla energia assorbita degli ausiliari.
    c1) Si conferma che si deve considerare il valore di tensione nominale (1500V) per il calcolo degli Ampere.
    c2) negli atti tecnici di gara non viene richiesto il consumo medio giornaliero ma l’assorbimento elettrico minore riferito ai servizi ausiliari.
    c3) al fine della corretta comparazione tra i concorrenti viene richiesto negli atti di gara di dichiarare il valore dell’assorbimento di energia in Ampere che deve essere considerato la somma dei valori massimi di assorbimento degli impianti considerati ausiliari tra cui l’impianto di illuminazione, l’impianto produzione aria, l’impianto porte di accesso passeggeri, l’impianto di climatizzazione comparto passeggeri e cabina di guida l’impianto di videoinformazione.
    d) si conferma quanto riportato al criterio n. 9 del disciplinare di gara e si ritiene sufficientemente chiaro il metodo di calcolo ivi riportato.
    e) si conferma che il valore percentuale di riduzione dei consumi di cui al punto 4.23.7 del CTS non debba essere considerato.

    Risposta quesito n.13 – Il punto 12.4.1.5 è riferito all’Accordo Quadro e pertanto il calcolo degli indici RAM e della eventuale relativa penale verranno effettuati soltanto una volta nell’ambito del primo contratto applicativo.
    04/12/2019 14:33
  10. 18/11/2019 13:55 - Quesito n. 10 punto 1 – Relativo al punto 4.1 del CTS, Nel paragrafo vengono richiamate alcune Specifiche Tecniche, quali la ST FS N° 304142 e la ST FS N° 304188. Ambedue le
    Specifiche non risultano trovare più applicabilità, la prima sostituita dalla pregressa norma UNI CEI 11170 e successivamente dalla EN 45545-2, la seconda richiamante al Paragrafo
    8.1, Reazione al Fuoco, una prova secondo la norma CEI 20 – 35, tale norma ritirata. Si chiede pertanto conferma dell’applicabilità, per la qualifica relativa alla reazione al fuoco dei
    materiali trattati dalla Specifiche Tecniche sopra citate, delle prescrizioni in materia stabilite dalla norma principale EN 45545-2, in luogo di quelle dettate dalle ST FS N° 304142 e la
    ST FS N° 304188.

    Quesito n. 10 punto 2 – Nel paragrafo viene richiamate la norma UNI 11565:2006 Progettazione, installazione, validazione e manutenzione di sistemi di rilevazione ed estinzione incendi
    destinati ai veicoli ferroviari.
    Assumiamo che, la citazione dell’anno 2006 sia un refuso, si debba intendere applicabile la versione della norma emessa nell’anno 2016. Si chiede pertanto conferma dell’applicabilità
    della versione norma UNI 11565:2016

    Quesito n. 10 punto 3  – Per un corretto calcolo delle prestazioni di Trazione e Frenature, necessario al rispetto dei tempi di percorrenza di entrambe le Linee chiediamo di poter ricevere dati
    relativi a tutta la tratta:
    · Curve
    · Pendenze
    · Limite di velocita
    · e Relativo punto kilometrico


    Risposta quesito n. 10 punto 1 – In materia di prevenzione incendi e lotta al fuoco si conferma quanto riportato al punto 4.1 del CTS e pertanto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e le
    specifiche norme in vigore all’atto della pubblicazione del bando, applicabili al momento della produzione dei convogli.

    Risposta quesito n 10 punto 2 – Si conferma quanto indicato all’art 2 del CTS di gara “Devono essere rispettati, oltre che le indicazioni tecniche del presente CTS, i seguenti documenti e normative di cui si dovrà intendere l’ultimo aggiornamento” e pertanto in vigore all’atto della pubblicazione del bando.

    Risposta quesito n 10 punto 3 – Nella documentazione di gara sono stati puntualmente indicati i limiti massimi per i dati richiesti, e pertanto sufficienti ai fini della preparazione di una adeguata offerta di gara, in particolare:
    · la curva di raggio minimo 69 m (rif art. 4.4 del CTS) ed il flesso di raggio minimo 90m (rif art. 4.4 del CTS),
    · la pendenza massima 40‰ (rif art. 4.5.5 del CTS),
    · le distanze ed i tempi di percorrenza tra le stazioni (rif allegato n° 4 al CTS),
    Per soddisfare la richiesta del Concorrente, verranno resi disponibili i seguenti documenti all’interno della sezione Allegati nella colonna Documentale (https://romacapitale.tuttogare.it/documenti/allegati/11858/doc.1575472022fb6dc.-allegati-quesito-n10-del-18-11-2019.zip):
    · profili altimetrici
    · Picchettazione delle curve
    · Piano schematico
    · N. 2 Tabelle con i dati della linea B
    04/12/2019 16:09
  11. 03/12/2019 11:49 - Quesito n.14 – Art. 15 del Disciplinare di Gara: "Modalità di pagamento del bollo”
    Con riferimento al campo 4 (codice fiscale) del modello F23, si chiede cosa si debba inserire nel caso di Azienda estera. Il modello, infatti, non permette di inserire il codice fiscale estero e di conseguenza di portare a termine il pagamento. Si chiede inoltre se l'importo da pagare è fisso e pari a 16,00 € o varia in base al numero di pagine della Domanda di Partecipazione.


    Risposta quesito N. 14: L'art. 3 del D.P.R. n. 642/1972, novellato dall’art. 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre al metodo di pagamento virtuale dell’imposta di bollo (ad es. attraverso la compilazione del Modello F23, come richiesto dal Disciplinare di gara), consente il pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (ad es. un tabaccaio), il quale rilascia, mediante apposite emettitrici, un contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo.
    Il concorrente che opterà per questa seconda modalità di pagamento, dovrà apporre sulla domanda di partecipazione il supporto autoadesivo del contrassegno, rilasciato dall’intermediario convenzionato, ovvero – in alternativa -  allegare nella Busta virtuale “A – Documentazione Amministrativa” copia scansionata in formato PDF del medesimo contrassegno, in luogo della copia informatica del modello F23. L'importo da corrispondere è fisso - euro 16,00 – e non varia in base al numero di pagine della domanda di partecipazione. 
     
    09/12/2019 13:51
  12. 04/12/2019 12:05 - Quesito n. 15 – Dall’art. 4 dello schema dell’Accordo Quadro è richiesta una polizza di garanzia di fidejussione ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice e ss.mm.ii. a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti. Si chiede conferma che la su indicata polizza sia l’unica da presentare al momento della sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi. Si chiede inoltre conferma che la cauzione prevista al capoverso 1 dell’art.103 del Codice non è prevista per il singolo Contratto Applicativo ma rientra nella cauzione versata alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, così come previsto dai capoversi dell’articolo 14 dello schema di Accordo Quadro sopra riportati.

    Quesito n. 16 – Ai sensi del comma 5 dell’articolo 103 del Codice Contratti Pubblici, dopo lo svincolo dell'80% della cauzione, l’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ciò è in contraddizione con l'articolo 14 dell’Accordo Quadro secondo il quale l'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità "finale" di cui all'art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017 dell'intero accordo quadro. Secondo l’Accordo Quadro si dovrebbero quindi sostenere allo stesso tempo la cauzione definitiva e la cauzione finale (5%) con un conseguente aumento dei costi di garanzia. Chiediamo quindi conferma che la garanzia definitiva è rilasciata ai sensi del comma 5 dell'articolo 103 del Codice Contratti Pubblici che prevede lo svincolo del 20% residuo all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.


    Risposta quesito n. 15 – In merito alla polizza di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  si rappresenta che, come previsto all’art. 4 lettera g) dello Schema di Accordo Quadro, gli estremi della polizza devono essere indicati nel contratto applicativo; pertanto detta polizza deve essere presentata ed acquisita prima della stipula di ciascun contratto applicativo. Non sono indicate altre polizze da presentare per la stipula del singolo contratto applicativo.
    In merito alla polizza di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si chiarisce che detta polizza deve essere  acquisita dall’Amministrazione prima della stipula del contratto di Accordo Quadro.

    Risposta quesito n. 16 – In merito alla garanzia definitiva, si conferma quanto riportato all’art. 14 dello Schema di Accordo Quadro.
    10/12/2019 09:07

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