Gara - ID 207

Stato: Scaduta


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Stazione appaltante Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
ProceduraAperta
CriterioQualità prezzo
OggettoServizi
Appalto per l'affidamento del Servizio di Conduzione, Manutenzione e Riqualificazione Energetica degli impianti termici installati negli immobili E.R.P. di proprietà e pertinenza di Roma Capitale ubicati nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi: Ciampino, Marino, Pomezia, Tivoli, Guidonia, Castelnuovo di Porto e Capena
CIG8028887F23
CUPJ89F18000850004
Totale appalto€ 17.100.000,00
Data pubblicazione 08/11/2019 Termine richieste chiarimenti Venerdi - 03 Gennaio 2020 - 10:30
Scadenza presentazione offerteLunedi - 13 Gennaio 2020 - 10:30 Apertura delle offerteMartedi - 14 Gennaio 2020 - 09:30
Categorie merceologiche
  • 45232141 - Centrale termica
  • 5072 - Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
DescrizioneL'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni: Conduzione delle centrali termiche, Manutenzione ordinaria degli impianti termici, Riqualificazione energetica delle centrali termiche, Servizi di governo, Reperibilità e pronto intervento. 
Sono altresì inclusi nell’appalto gli interventi di manutenzione straordinaria strettamente necessari al ripristino del corretto ed efficace funzionamento degli impianti ed esclusivamente funzionali al corretto svolgimento del servizio, aventi natura meramente accessoria al servizio prestato.
 
Struttura proponente Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Responsabile del servizio Giancarlo Babusci Responsabile del procedimento Marzi Andrea
Allegati
Richiesta DGUE XML
File zip progettazione - 13.64 MB
08/11/2019
File p7m schema-di-contratto-signed.pdf - 1.29 MB
08/11/2019
File pdf codice-di-comportamento-g.c.-n.-141-del-30.12.2016 - 934.28 kB
08/11/2019
File pdf determina-integrativa-n.-1126-del-9.10.2019 - 196.56 kB
08/11/2019
File pdf determina-n.-1241-del-4.10.2018-indizione-gara-e-impegno-fondi - 208.87 kB
08/11/2019
File pdf determina-rep.-n.-1014-del-25.07.2018-nomina-rup-e-gruppo-di-progettazione - 76.07 kB
08/11/2019
File pdf determina-rep.n.-565-del-30.10.2019 - 97.79 kB
08/11/2019
File pdf modello-comunicazioni-ex-art.-76-d.lgs.-50-2016 - 275.16 kB
08/11/2019
File pdf modello-dichiarazione-integrativa-avvalimento - 709.02 kB
08/11/2019
File pdf modello-domanda-partecipazione - 0.96 MB
08/11/2019
File pdf patto-di-integrita - 117.54 kB
08/11/2019
File pdf protocollo-dintesa-tra-prefettura-e-roma-capitale - 2.18 MB
08/11/2019
File docx modello-comunicazioni-ex-art.-76-d.lgs.-50-2016. - 21.09 kB
08/11/2019
File doc modello-dichiarazione-integrativa-avvalimento - 53.00 kB
08/11/2019
File doc modello-domanda-partecipazione - 86.00 kB
08/11/2019
File pdf bando-signed - 426.98 kB
08/11/2019
File pdf disciplinare-di-gara-signed - 1.17 MB
08/11/2019
File pdf calendario-sopralluoghi-pos.8/19S-co.ma.r.e.2020 - 541.84 kB
22/11/2019
File pdf avviso-seduta-pubblica-soccorso-istruttorio-del-4.2.2020 - 1.02 MB
27/01/2020
File pdf Curriculum Vitae Ciuffreda Maria - 3.82 MB
26/05/2020
File pdf Curriculum Vitae Colapicchioni Fabrizio - 3.04 MB
26/05/2020
File pdf Atto di costituzionedella Commissione valutatrice - 77.69 kB
26/05/2020
File pdf Curriculum Vitae Di Tosto Maurizio - 123.15 kB
27/05/2020

Commissione valutatrice

File pdf Atto di costituzione 434 - 20/04/2020
Nome Ruolo CV
Di Tosto Maurizio Presidente File pdf
Ciuffreda Maria Commissario File pdf
Colapicchioni Fabrizio Commissario File pdf
Acampora Antonio Segretario

Avvisi di gara

17/07/2020COMUNICAZIONE APERTURA BUSTE CONTENENTI OFFERTA ECONOMICA - 22/07/2020 ore 9:00
Si comunica che la Commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale rep. QN434 del 20.04.2020 si riunirà in seduta pubblica il giorno mercoledì 22 luglio 2020, ore 09:00 presso la Sala “Italo Leone” sita al 2° piano del Dipartimento Svi...
28/05/2020RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE TECNICA
Con riferimento alle richieste di cui in oggetto, si comunica che le sedute della commissione tecnica sono riservate e che pertanto non sarà possibile assistere alle stesse da parte dei concorrenti. Sarà comunque possibile verificare la sola operazione...
26/05/2020COMUNICAZIONE PRIMA SESSIONE COMMISSIONE TECNICA - 04/06/2020 ore 9:30
Si comunica formalmente che la prima sessione della commissione tecnica per l’apertura delle buste contenenti le relative offerte è prevista per il giorno giovedì 4 giugno 2020 alle ore 9:30....
13/12/2019Ritiro degli attestati di partecipazione ai sopralluoghi obbligatori
Sarà possibile ritirare l’attestato di partecipazione ai sopralluoghi a partire dalla prossima settimana, da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre p.v. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la stanza 322 del Dipartimento SIMU di via Luigi Petroselli 45. L...

Chiarimenti

  1. 25/11/2019 18:47 - E’ necessario che l’operatore economico comunichi preventivamente alla Stazione appaltante la propria intenzione di presenziare ai sopralluoghi?

    No, è sufficiente che l’operatore economico si presenti ogni giorno al primo impianto in elenco all’ora indicata e certifichi la propria presenza apponendo una firma sul registro delle presenze detenuta dal rappresentante dell’Amministrazione, diverso per ogni singola squadra, incaricato di seguire tutti i sopralluoghi.
    26/11/2019 15:49
  2. 18/11/2019 17:08 - Quando verrà pubblicato il calendario dei sopralluoghi?

    Il calendario dei sopralluoghi è stato pubblicato in data 22/11/2019.
    26/11/2019 15:50
  3. 14/11/2019 15:18 - Quali sono le date e le modalità di esecuzione dei sopralluoghi?

    I sopralluoghi saranno eseguiti nel periodo compreso tra il 2 e il 12 dicembre 2019 da tre squadre differenti contemporaneamente impegnate nelle attività secondo il calendario pubblicato in data 22/11/2019.
    L’operatore economico interessato dovrà presenziare ad almeno il 90% degli stessi, incaricando tre delegati, uno per ogni squadra, che dovranno presentarsi ogni giorno in corrispondenza del primo impianto alle ore 9:00 e certificare la propria presenza mediante firma, in ingresso e in uscita, dell’apposito registro dell’Amministrazione Comunale. Al termine di tutti i sopralluoghi, sarà rilasciato l’attestato da allegare all’offerta di gara.
    26/11/2019 16:03
  4. 12/11/2019 12:36 - Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara, sia per quanto riguarda il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo, sia per quanto riguarda il requisito relativo all’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, possa intendersi quale servizio analogo al servizio da appaltarsi un servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, condizionamento centralizzati ed autonomi anche di tipo split-system instalalti ed in esercizio presso i presidi ospedalieri e distrettuali di un’Azienda Sanitaria Locale, svolto in subappalto.

    Si conferma che un servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, condizionamento centralizzati ed autonomi anche di tipo split-system instalalti ed in esercizio presso i presidi ospedalieri e distrettuali di un’Azienda Sanitaria Locale, svolto in subappalto si può considerare come analogo ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara a patto che il valore economico del subappalto sia di importo pari o superiore a quello richiesto.
    04/12/2019 14:29
  5. 14/11/2019 16:39 - Si chiede conferma che la modalità di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara possa essere dimostrato mezzo copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione con l’indicazione dell’importo, dell’oggetto e del periodo di esecuzione.

    Si chiede altresì che, per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di Gara, si possa ritenere soddisfatto il requisito tramite contratti relativi alle manutenzioni di impianti termici presso immobili adibiti ad uso sanitario.

    Si chiede infine conferma che nei servizi analoghi di conduzione e manutenzione impianti termici e servizio energia sia compresa la fornitura del combustibile.


    Si conferma che il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara può essere dimostrato mezzo copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione con l’indicazione dell’importo, dell’oggetto e del periodo di esecuzione.

    Si conferma che, per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di Gara, il possesso del requisito può essere dimostrato mediante contratti relativi alle manutenzioni di impianti termici presso immobili adibiti ad uso sanitario.

    L’aliquota economica relativa alla fornitura, anche nell’ambito di un servizio energia, non va calcolata ai fini del raggiungimento del requisito di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara, ma bensì va scorporata e considerata unicamente l’aliquota relativa alla voce conduzione e manutenzione.
    04/12/2019 14:46
  6. 04/12/2019 10:04 - 1) In riferimento al paragrafo 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. a) e abis) del Disciplinare di gara laddove viene richiesta l’iscrizione per “attività coerenti” con quelle oggetto della procedura di gara, si chiede di confermare che l’indicazione nella CCIAA dell’attività di manutenzione impianti termici/riscaldamento/condizionamento è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto.

    2) In riferimento al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. b) del Disciplinare di gara laddove viene specificato il “settore di attività” si chiede di confermare che per la dimostrazione del requisito è possibile utilizzare il fatturato realizzato per servizi di conduzione e manutenzione impianti termici e/o servizio energia.

    3) In riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. c) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che con l’espressione “...aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando”si intende il triennio 2016-2017-2018 oppure il triennio 05/11/2019-05/11/2018-05/11/2017-05/11/2016.

    4) In riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. d) del Disciplinare di gara laddove si legge: “Disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D. Lgs. n.152/2” - si chiede di specificare come deve essere posseduto il requisito in caso di RTI, in quanto l’attuale indicazione non è chiara.

    5) In riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. e) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che un concorrente sprovvisto della SOA OS28 VI può ricorrere all’avvalimento della categoria OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta dall’impresa ausiliaria.

    6) In riferimento al paragrafo 8. AVVALIMENTO del Disciplinare di gara si chiede di confermare che l’avvalimento è consentito esclusivamente per i requisiti di cui ai seguenti capitoli: 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. b) e 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. c) d) e) f). Stante quanto sopra si chiede di confermare che non è consentito l’avvalimento dei requisiti di cui ai capitoli: 6. REQUISITI GENERALI e 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.


    1) Si conferma che l’indicazione nella CCIAA dell’attività di manutenzione impianti termici/riscaldamento/condizionamento è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto.

    2) Si conferma che al fine del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 7.2 lett.b è possibile utilizzare il fatturato realizzato per servizi di conduzione e manutenzione impianti termici e del servizio energia, al netto dell’aliquota relativa alla fornitura di combustibile e/o vettore energetico.

    3) Si conferma che per triennio antecedente si intende il triennio 2016-2017-2018.

    4) Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) relativo disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D. Lgs. n. 152/2006, in merito al quale deve essere resa apposita dichiarazione, deve essere posseduto da:
    a. l’impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE;
    b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

    5) Si conferma che il possesso della categoria SOA OG11 VI sopperisce alla mancanza della SOA OS28 VI.

    6) Si conferma che l’avvalimento è consentito esclusivamente per i requisiti di cui ai agli artt. 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c) d) e) f). Si conferma, inoltre, che non è consentito l’avvalimento dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7.1.
    04/12/2019 15:57
  7. 04/12/2019 10:06 - 1) In riferimento al paragrafo 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. a) e abis) del Disciplinare di gara laddove viene richiesta l’iscrizione per “attività coerenti” con quelle oggetto della procedura di gara, si chiede di confermare che l’indicazione nella CCIAA dell’attività di manutenzione impianti termici/riscaldamento/condizionamento è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto.

    2) In riferimento al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. b) del Disciplinare di gara laddove viene specificato il “settore di attività” si chiede di confermare che per la dimostrazione del requisito è possibile utilizzare il fatturato realizzato per servizi di conduzione e manutenzione impianti termici e/o servizio energia.

    3) In riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. c) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che con l’espressione “...aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando”si intende il triennio 2016-2017-2018 oppure il triennio 05/11/2019-05/11/2018-05/11/2017-05/11/2016.

    4) In riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. d) del Disciplinare di gara laddove si legge: “Disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D. Lgs. n.152/2” - si chiede di specificare come deve essere posseduto il requisito in caso di RTI, in quanto l’attuale indicazione non è chiara.

    5) In riferimento al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. e) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che un concorrente sprovvisto della SOA OS28 VI può ricorrere all’avvalimento della categoria OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta dall’impresa ausiliaria.

    6) In riferimento al paragrafo 8. AVVALIMENTO del Disciplinare di gara si chiede di confermare che l’avvalimento è consentito esclusivamente per i requisiti di cui ai seguenti capitoli: 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. b) e 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. c) d) e) f). Stante quanto sopra si chiede di confermare che non è consentito l’avvalimento dei requisiti di cui ai capitoli: 6. REQUISITI GENERALI e 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.


    1) Si conferma che l’indicazione nella CCIAA dell’attività di manutenzione impianti termici/riscaldamento/condizionamento è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto.

    2) Si conferma che al fine del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 7.2 lett.b è possibile utilizzare il fatturato realizzato per servizi di conduzione e manutenzione impianti termici e del servizio energia, al netto dell’aliquota relativa alla fornitura di combustibile e/o vettore energetico.

    3) Si conferma che per triennio antecedente si intende il triennio 2016-2017-2018.

    4) Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) relativo disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D. Lgs. n. 152/2006, in merito al quale deve essere resa apposita dichiarazione, deve essere posseduto da:
    a. l’impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE;
    b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

    5) Si conferma che il possesso della categoria SOA OG11 VI sopperisce alla mancanza della SOA OS28 VI.

    6) Si conferma che l’avvalimento è consentito esclusivamente per i requisiti di cui ai agli artt. 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c) d) e) f). Si conferma, inoltre, che non è consentito l’avvalimento dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7.1.
    04/12/2019 15:58
  8. 04/12/2019 17:35 - Relativamente ai requisiti di cui all’art. 7.3. del Disciplinare di gara “Capacità tecniche e professionali”, si chiede conferma che tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche tramite contratti relativi alle manutenzioni di impianti termici presso immobili ERP, scolastici e/o aeroportuali?

    Si conferma che tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche tramite contratti relativi alle manutenzioni di impianti termici presso immobili ERP, scolastici e/o aeroportuali.
    10/12/2019 11:22
  9. 05/12/2019 08:58 - in riferimento al CHIARIMENTO 7 del 04/12/2019 ore 10.06 e precisamente alle risposte 4 e 5 si prega di specificare quanto segue:
    Alla risposta 4 si legge: “Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) relativo disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D. Lgs. n. 152/2006, in merito al quale deve essere resa apposita dichiarazione, deve essere posseduto da:
    a. l’impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE;
    b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica”.
    Per quanto sopra, il punto a) deve essere interpretato nel senso che:
    1. il requisito deve essere posseduto da CIASCUNA impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE
    OPPURE
    1. dall’impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE, che DISPONE del personale addetto alla conduzione

    Alla risposta 5 si legge: “Si conferma che il possesso della categoria SOA OG11 VI sopperisce alla mancanza della SOA OS28 VI”.
    Quanto sopra è da interpretare nel senso che è possibile ricorrere all’avvalimento della OG11? Oppure l’avvalimento della OG11 (utilizzato in mancanza della OS28) è vietato?


    In riferimento al CHIARIMENTO 7 del 04/12/2019 e precisamente alla risposta 4, si conferma quanto disposto al punto 7.3 lett. d) del Disciplnare di gara ovvero che il requisito deve essere posseduto da CIASCUNA impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda o GEIE.

    In riferimento al CHIARIMENTO 7 del 04/12/2019 e precisamente alla risposta 5, si conferma la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per quanto concerne la categoria.
    10/12/2019 11:45
  10. 29/11/2019 15:22 - Si chiede di confermare che la documentazione di offerta possa essere sottoscritta da un Procuratore con idonei poteri di firma, che non sia il medesimo registrato sul portale “Tutto Gare”, oppure, è necessario creare un nuovo profilo legato al firmatario dei documenti relativi alla presente gara.

    In merito al quesito sottoposto, si rappresenta la necessità di reare un nuovo profilo legato al firmatario dei documenti relativi alla presente gara.
    10/12/2019 11:46
  11. 05/12/2019 15:17 - Con riferimento all’art. 9 (“Subappalto”) del Disciplinare, sulla scorta di quanto prescritto dall’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, secondo cui “non si configurano come attività affidate in subappalto […] le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”, qualora fossero stati sottoscritti, anteriormente alla data di indizione di codesta procedura di gara, contratti continuativi per l’espletamento dei servizi (o per la fornitura dei beni) oggetto del presente affidamento, si chiede di confermare se:
    - occorre produrre adeguata comprova di tali contratti mediante la produzione di copia già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, ovvero in fase di aggiudicazione;
    - si rende necessario produrre, con riferimento alle controparti in qualità di prestatori dei servizi (o fornitori dei beni), documentazione di comprova in ordine all’insussistenza, a loro carico, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, ovvero in fase di aggiudicazione.


    Si conferma, con riferimento al quesito sottoposto che, è necessario produrre adeguata comprova di tali contratti mediante la produzione di copia già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara. Si conferma altresì che si rende necessario produrre, con riferimento alle controparti in qualità di prestatori dei servizi (o fornitori dei beni), autocertificazionbe in ordine all’insussistenza, a loro carico, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara e successivamente la documentazione a comprova di quanto autocertificato in fase di aggiudicazione.
    10/12/2019 12:38
  12. 06/12/2019 17:05 - E’ possibile concordare delle nuove date in modo da poter svolgere i sopralluoghi che non è stato possibile effettuare per ragioni organizzative proprie dell’operatore economico?

    Conformemente a quanto previsto all’art. 11 del disciplinare di gara, “il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni che saranno indicati nell’apposito avviso pubblicato sulla piattaforma informatica all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it”. 
    10/12/2019 14:12
  13. 10/12/2019 16:21 - Con riferimento al Disciplinare di gara Art. 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ed in particolare al criterio di cui al punto II.3.1 “Numero di centraline climatiche da installare con relativo software per la tele-gestione delle operazioni”, si chiede di confermare che la relativa Quantità da riportare nel modello OEPV-02-OT è quelle indicante il numero annuo di installazioni che si intendono offrire, e non il numero complessivo nell’arco di tutti i 5 anni di appalto.

    Conformemente a quanto previsto a pag. 35 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e con riferimento al Disciplinare di gara Art. 19.1 , si conferma che il numero di centraline climatiche da riportare nel modello OEPV-02-OT è quelle indicante il numero annuo di installazioni che si intendono offrire.
    23/12/2019 09:55
  14. 11/12/2019 10:57 -
    1. In merito al criterio del punteggio tecnico “II.1.3 - Quantità percentuale di risparmio energetico sul consumo medio totale di energia termica prodotta, espresso in kWh, con riferimento ai consumi storici del triennio 2015-2018” che attribuisce un massimo di 8 punti andando a calcolare il risparmio conseguito rispetto “…al valore medio del consumo storico complessivo del vettore energetico primario dell’intero parco impiantistico afferente al presente appalto, espresso in m3 per il metano e in litri per il gasolio, caratterizzante il triennio 2015-2018. Tale valore ottenuto rivestirà carattere vincolante e sarà soggetto a penali in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo. L’obiettivo dovrà essere raggiunto a partire dalla stagione termica 2021-2022, ovvero nell’anno successivo a quello di avvio del contratto”. Si chiede se è possibile anticipare al primo anno di appalto tutti gli interventi offerti al criterio “II.1.1 Numero di centrali termiche da riqualificare per ciascun anno (range da 15 a 20 l’anno)” in modo da poter ottimizzare il risparmio energetico ottenibile a fermo restando il numero complessivo di interventi proposti (massimo 100 centrali).
    2. Si chiede di indicare il numero di persone (o di appartamenti) serviti dagli impianti indicati nella relazione tecnica a pag.7/10 e quindi oggetto di intervento di riqualificazione secondo il criterio “II.1.2 Produzione di almeno il 50% di fabbisogno di ACS per ciascun immobile da fonti rinnovabili (numero di impianti da installare nel corso dell’appalto) (range da 1 a 10 in 5 anni)”, in modo da poter dimensionare correttamente il fabbisogno di ACS degli stessi.


    1. La domanda formulata non ha carattere di chiarimento della procedura di gara in essere ma attiene più propriamente alla fase di esecuzione.
    2. Il numero degli appartamenti inclusi nel perimetro manutentivo dell’appalto si attestano sulle 18.000 unità abitative.
    23/12/2019 10:48
  15. 05/12/2019 10:36 - Quesito n. 1
    Al fine di una corretta valutazione del servizio, si chiede di fornire per ogni singolo edificio volumetrie riscaldate e numero di alloggi.

    Quesito n. 2
    Si chiede di indicare il sistema informativo attualmente utilizzato da Roma Capitale al fine di valutare l’onere dell’attività di trasmigrazione dei dati storici relativi agli impianti dell’Amministrazione.

    Quesito n. 3
    Al fine di effettuare una corretta valutazione economica degli interventi di adeguamento normativo al D. Lgs. 28/2011 in materia di produzione di almeno il 50% di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili; si chiede di fornire i valori medi registrati di consumo di acqua calda sanitaria di ciascuno dei 10 impianti interessati, riportati a pagina 20 di 55 del Capitolato Speciale Descrittivo.

    Quesito n. 4
    Per poter valutare la percentuale di risparmio energetico sul consumo medio totale si chiede di dettagliare i consumi del triennio di riferimento 2015-2018 per ogni singola centrale termica.

    Quesito n. 5
    Si chiede:
    • di indicare modalità e valore delle penali applicate per mancato raggiungimento dell’obiettivo dichiarato di efficientamento energetico;
    • di confermare che la percentuale indicata di risparmio energetico, vincolante sin dal secondo anno di contratto, deve essere calcolata con riferimento solo agli interventi previsti il primo anno nel numero offerto dal concorrente.


    Quesito n. 1
    L’acquisizione dei dati richiesti non è necessaria ai fini di una corretta valutazione del servizio, in quanto il servizio stesso non include prestazioni e interventi sull’involucro edilizio ne sono richiesti obiettivi prestazionali legati alla volumetria e/o al numero di alloggi esistenti. Ad ogni buon conto si rappresenta che il numero di alloggi si attesta intorno alle 18.000 unità abitative.

    Quesito n. 2
    Il sistema informativo attualmente in uso è il VeroEnergy.

    Quesito n. 3
    Il consumo medio mensile del vettore energetico primario utilizzato ad uso esclusivo ACS, espresso in metri cubi, è il seguente per ogni  immobile di cui a pag. 20 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 04.015 - VIA CARLO CASSOLA 49 - 580 mc; 04.016 - VIA CERCHIARA 40 – 956 mc; 06.019 - VIA CROCCO 23/25 – 628 mc; 13.017 - VIA CANEPA 40 - 2.103 mc; 13.018 - VIA PIOLTI DE BIANCHI 259 - 1.822 mc; 13.019 - VIA CANEPA 20 - 2.005 mc; 13.020 - VIA LUCCI 10 - 2.537 mc; 13.021 - VIA PIOLTI DE BIANCHI 231 - 2.707 mc; 13.022 - VIA PIOLTI DE BIANCHI 251 - 1.718 mc.

    Quesito n. 4
    L’acquisizione dei dati richiesti non è necessaria in quanto la percentuale di risparmio energetico richiesta si riferisce alla totalità delle centrali termiche ed è del legata agli interventi di riqualificazione delle stesse e pertanto a dati tecnici acquisibili durante il corso dei sopralluoghi obbligatori, previsti proprio a tal fine.

    Quesito n. 5
    Si chiarisce quanto segue in merito all’applicazione delle penali relative al mancato raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento energetico dichiarato in sede di offerta:
    • Qualora non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per mancata riqualificazione delle centrali termiche si applicherebbe la penale n.4 a pag.12 dello Schema di Contratto;
    • Qualora, invece, non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per altre ragioni si applicherebbe la penale n.8 a pag.12 dello Schema di Contratto.
    Si conferma che la percentuale indicata di risparmio energetico, vincolante sin dal secondo anno di contratto, deve essere calcolata con riferimento solo agli interventi previsti il primo anno nel numero offerto dal concorrente.
     
    23/12/2019 11:57
  16. 05/12/2019 15:44 - QUESITO 1
    L’art. 7 - Interventi di riqualificazione energetica e risparmio energetico (pg 21) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al punto C riporta: “L’operatore economico dovrà offrire una percentuale di risparmio energetico che verrà applicato al valore medio del consumo storico complessivo del vettore energetico primario dell’intero parco impiantistico afferente al presente appalto, espresso in m3 per il metano e in litri per il gasolio, caratterizzante il triennio 2015-2018.
    Inoltre, nel Disciplinare di Gara, al capitolo 19.1, al criterio II.1.3 è richiesto di esplicitare la “Quantità percentuale di risparmio energetico sul consumo medio totale di energia termica prodotta, espresso in kWh, con riferimento ai consumi storici del triennio 2015-2018”, si chiede di chiarire se:
    1. il valore % di risparmio dovrà essere espresso sul consumo medio per ciascun vettore energetico espresso in m3 per il metano o in litri per il gasolio ovvero dovrà essere espresso in % di risparmio rispetto ai consumi totali espressi in kWh:
    2. il valore % di risparmio sia quello ottenuto al termine di ogni stagione di riscaldamento ovvero quello ottenuto al termine dei cinque anni contrattuali.
    QUESITO 2
    L’articolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP) (pag. 21), al punto C recita “L’obiettivo dovrà essere raggiunto a partire dalla stagione termica 2020-2021, ovvero nell’anno successivo a quello di avvio del contratto” mentre all’art. 13 del medesimo documento CSDP (pag. 35/55) è riportato: “L’obiettivo dovrà essere raggiunto a partire dalla stagione termica 2021-2022, ovvero nell’anno successivo a quello di avvio del contratto”. Essendoci discrepanza con quanto riportato nei due articoli si chiede di confermare che “L’obiettivo dovrà essere raggiunto a partire dalla stagione termica 2021-2022” e quanto riportato nell’art.7 trattasi di un semplice refuso; considerando che l’avvio dell’appalto è stimato per il 1° novembre 2020 (art. 4 del Disciplinare di Gara).

    QUESITO  3
    In riferimento all’articolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP) è indicato il consumo medio annuo per ciascun vettore nel triennio di riferimento. Si chiede se è possibile avere il valore dei Gradi Giorno identificato nel periodo di riferimento 2015/2018.

    QUESITO  4
    In riferimento al medesimo articolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP – pag 21 par. C) come anche all’art. 13 Criteri di Valutazione dell’offerta (pg 35 – Rif. II.1.3) è riportato: “L’operatore economico dovrà offrire una percentuale di risparmio energetico che verrà applicato al valore medio del consumo storico complessivo del vettore energetico primario dell’intero parco impiantistico afferente al presente appalto, espresso in m3 per il metano e in litri per il gasolio, caratterizzante il triennio 2015-2018. Tale valore ottenuto rivestirà carattere vincolante e sarà soggetto a penali in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo”. Si chiede di specificare in quale documento e quale articolo siano riportate le modalità ed il valore di tali penali.

    QUESITO  5
    In riferimento al criterio III.1.2: Criteri premiali-Capacità di intervento “Numero di voci anticipate di uno o più slot nel Programma Operativo delle manutenzioni di cui all’Allegato C” del C.S.D.P. si chiede di confermare che sia corretta la modalità di attribuzione del punteggio assegnato al criterio III.1.2 – C14 del modello OEPV – 02.OT, come di seguito descritto:
    ridurre la frequenza di una voce, ad esempio la CT1, da 12m a 6m, ovvero anticiparla di uno slot, comporta un punteggio pari ad 1; mentre ridurre la frequenza della stessa voce da 12m a 3m, ovvero anticiparla di due slot, consente l’ottenimento di un punteggio 2.

    QUESITO  6
    In riferimento al Disciplinare di gara, punto 16 - contenuto della Busta B – Offerta Tecnica, pag.16, viene indicato il carattere “Arial 10” per l’“indice file PDF”. Si chiede di confermare che la relazione tecnica dovrà essere redatta secondo le medesime indicazioni di font (dimensioni e carattere).


    QUESITO 1
    1. Il valore % di risparmio dovrà essere espresso rispetto ai consumi totali espressi in kWh.
    2. il valore % di risparmio si riferisce ad ogni singola stagione termica.

    QUESITO 2
    L’obiettivo dovrà essere raggiunto a partire dalla stagione termica 2021-2022. All’art. 7 è presente un mero refuso.

    QUESITO  3
    Il dato richiesto è desumibile consultando gli archivi dell’Arpa Lazio.

    QUESITO  4
    Si chiarisce quanto segue in merito all’applicazione delle penali relative al mancato raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento energetico dichiarato in sede di offerta:
    • Qualora non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per mancata riqualificazione delle centrali termiche si applicherebbe la penale n.4 a pag.12 dello Schema di Contratto;
    • Qualora, invece, non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per altre ragioni si applicherebbe la penale n.8 a pag.12 dello Schema di Contratto.
    Si conferma che la percentuale indicata di risparmio energetico, vincolante sin dal secondo anno di contratto, deve essere calcolata con riferimento solo agli interventi previsti il primo anno nel numero offerto dal concorrente.

    QUESITO  5
    Il punteggio normalizzato massimo pari all’unità verrà assegnato all’operatore economico che, nel complesso, avrà totalizzato il maggior numero di slot anticipati. Gli altri operatori economici verrano attribuiti di conseguenza sulla base della medesima operazione di normalizzazione. 

    QUESITO  6
    Si conferma che la relazione tecnica dovrà essere redatta secondo le medesime indicazioni di font (dimensioni e carattere).
     
    23/12/2019 12:11
  17. 19/12/2019 15:16 - QUESITO 1
    In riferimento a quanto definito a pag. 35 del capitolato Rif.II.1.3:“l’appaltatore dovrà garantire un risparmio energetico pari alla percentuale offerta in sede di gara (…) Tale valore ottenuto rivestirà carattere vincolante e sarà soggetto a penali in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo”
    Si chiede di conoscere l’entità delle penali dovute all’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo

    QUESITO 2
    In riferimento al documento denominato “Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi”, si chiede di confermare che, contrariamente a quanto riportato al punto 2, il costo complessivo della manodopera, stimato dalla stazione appaltante, potrà essere soggetto a ribasso, anche in base a quanto dichiarato all’art. 3 del disciplinare di gara.


    1. Si chiarisce quanto segue in merito all’applicazione delle penali relative al mancato raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento energetico dichiarato in sede di offerta:
    • Qualora non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per mancata riqualificazione delle centrali termiche si applicherebbe la penale n.4 a pag.12 dello Schema di Contratto;
    • Qualora, invece, non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per altre ragioni si applicherebbe la penale n.8 a pag.12 dello Schema di Contratto.
    Si conferma che la percentuale indicata di risparmio energetico, vincolante sin dal secondo anno di contratto, deve essere calcolata con riferimento solo agli interventi previsti il primo anno nel numero offerto dal concorrente.

    2. Il costo complessivo della manodopera indicato nel documento denominato “Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi”  non è soggetto a ribasso in quanto il calcolo è stato effettuato al netto dell e uniche componeneti ribassabili ovvero delle spese generali e dell’utile di impresa. Peraltro all’art.3 del disciplinare di gara il ribasso è riferito all’importo complessivo dell’appalto e non alla specifica voce relativa ai costi della manodopera.
    23/12/2019 12:31
  18. 19/12/2019 18:07 -
    1. Si chiede conferma che l’importo annuo destinato alla riqualificazione energetica delle centrali termiche è pari al valore di 540.000€ come indicato nell’allegato 2 “Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi”, mentre il plafond economico di 300.000€/anno, indicato al comma A) dell’articolo 7 del CSA e al paragrafo 4 della Relazione Tecnica, costituisce un refuso;
    2. Nella documentazione di gara si fa riferimento alla riqualificazione delle centrali termiche, tuttavia, nell’elenco delle priorità, alle centrali 06.014, 10.026, 05.019, 13.019, 13.017, 13.020, 06.018 e 04.014 è associata la potenza di un solo generatore residente nella centrale indicata. Si chiede conferma che per le sopracitate centrali è richiesta la riqualificazione del solo generatore corrispondente alla potenza indicata;
    3. Si chiede conferma che la stagione termica in cui è necessario raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico è la 2021-2022 come indicato nel CSA a pagina 35/55, rif.II.1.3, e che l’indicazione 2020-2021 indicata al comma C) dell’articolo 7 del CSA, costituisce un refuso;
    4. Con riferimento all’“Allegato G - Interventi di efficientamento energetico in centrale termica”, cod. componente 6, si chiede conferma che la composizione fornita per l’impianto di raccolta e sollevamento liquami fognari ne rappresenta una descrizione tipologica non vincolante e che lo stesso impianto possa essere progettato in coerenza con i differenti contesti di installazione, sia in relazione alla dimensione della centrale, sia in relazione al posizionamento della stessa;
    5. Con riferimento al CSA, articolo 7 comma B), si chiede di fornire il codice della centrale che costituisce il 10° impianto di produzione combinata Calore/ACS; nella tabella 2 è infatti presente un doppio riferimento alla centrale 13.021 sita in Via Piolti Bianchi 231. Nel caso in cui il numero complessivo di impianti termici risulti pari a 9, si chiede conferma che il punteggio massimo di 7 punti, associato alla voce II.1.2 dell’Offerta Tecnica, sia assegnato ad una dichiarazione di 9 impianti in 5 anni;
    6. Con riferimento all’articolo 7, comma B), del CSA e alla richiesta di adeguare gli impianti di produzione ACS alla normativa vigente e, più specificatamente, al raggiungimento del 50% di produzione di ACS tramite fonti rinnovabili, si chiede di indicare, per gli impianti di cui alla tabella 2 del medesimo comma, i consumi storici di ACS per poter dimensionare correttamente gli interventi. In alternativa, si chiede il numero e la dimensione degli appartamenti serviti da ciascun impianto ai fini dell’applicazione del metodo semplificato indicato nell’allegato “Allegato H - Interventi di efficientamento energetico sulla produzione di acqua calda sanitaria”, Cod. Componente 1;
    7. Con riferimento all’articolo 7, comma C), del CSA e alla voce II.1.3 dell’Offerta Tecnica si chiede la distinta dei consumi storici associati alle singole centrali al fine di determinare puntualmente i risparmi ottenibili. Si chiede altresì se la dichiarazione da inserire alla voce II.1.3 dell’Offerta Tecnica è da esprimere in termini percentuali o in kWh, come indicato a pagina 31 del CSA.


    1. Si conferma che l’importo annuo destinato alla riqualificazione energetica delle centrali termiche è pari al valore di 540.000€. Il valore di 300.000 € altrove indicato costituisce un mero refuso.

    2. Come prescritto negli atti di gara, si evidenzia che le riqualificazioni delle centrali termiche presenti nell’elenco delle priorità devono essere realizzate per tutti i generatori installati nella centrale termica oggetto di intervento.

    3. Si conferma che la stagione termica in cui è necessario raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico è la 2021-2022.

    4. Si conferma che la composizione fornita per l’impianto di raccolta e sollevamento liquami fognari ne rappresenta una descrizione tipologica non vincolante e che lo stesso impianto possa essere progettato in coerenza con i differenti contesti di installazione, sia in relazione alla dimensione della centrale, sia in relazione al posizionamento della stessa.

    5. Il numero totale di impianti di produzione di ACS, come deducibile dalla consistenza impiantistica allegata al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, è pari a 9 unità. Il punteggio massimo di 7 punti, associato alla voce II.1.2 dell’Offerta Tecnica, sarà assegnato ad una dichiarazione di 9 impianti in 5 anni.

    6. Il consumo medio mensile del vettore energetico primario utilizzato ad uso esclusivo ACS, espresso in metri cubi, è il seguente per ogni  immobile di cui a pag. 20 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 04.015 - VIA CARLO CASSOLA 49 - 580 mc; 04.016 - VIA CERCHIARA 40 – 956 mc; 06.019 - VIA CROCCO 23/25 – 628 mc; 13.017 - VIA CANEPA 40 - 2.103 mc; 13.018 - VIA PIOLTI DE BIANCHI 259 - 1.822 mc; 13.019 - VIA CANEPA 20 - 2.005 mc; 13.020 - VIA LUCCI 10 - 2.537 mc; 13.021 - VIA PIOLTI DE BIANCHI 231 - 2.707 mc; 13.022 - VIA PIOLTI DE BIANCHI 251 - 1.718 mc. 

    7. L’acquisizione dei dati richiesti non è necessaria in quanto la percentuale di risparmio energetico richiesta si riferisce alla totalità delle centrali termiche ed è del legata agli interventi di riqualificazione delle stesse e pertanto a dati tecnici acquisibili durante il corso dei sopralluoghi obbligatori, previsti proprio a tal fine. La dichiarazione da inserire alla voce II.1.3 dell’Offerta Tecnica è da esprimere in termini percentuali. A pagina 31 del CSA il termine kWh si riferisce al consumo medio annuo e non all’offerta dell’operatore economico.
     
    23/12/2019 12:52
  19. 20/12/2019 11:10 - 1. Con riferimento al paragrafo 4.3 della Relazione Tecnica dei documenti di gara si chiede di esplicitare, ai fine della verifica di raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico,  l’unità di consumo di riferimento; 
    2. Con rifermento al paragrafo 4.3 della Relazione Tecnica dei documenti di gara si chiede di esplicitare, non avendone trovato riscontro nei documenti di gara, la penale relativa al mancato raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico; 
    3. Ai fini di una corretta valutazione del risparmio energetico offerto in termini percentuali, si chiede di avere per le stagioni 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 , prese a riferimento del vettore energetico primario, il numero ed elenco degli impianti attivi , il numero di ore di accensione degli impianti e il numero di Gradi Giorno effettivi; 
    4. Fermo restando quando previsto in Disciplinare di Gara per quanto riguarda il criterio di offerta II.1.1 “Numero di Centrali Termiche da Riqualificare  ciascun anno – range di offerte ammissibili dalle 15 alle 20 centrali /anno”, si chiede se il numero offerto sia perentorio e vincolante per la programmazione ed effettiva esecuzione degli interventi in sede di appalto quindi con realizzazione dei n° centrali offerte per ciascun anno, oppure sia consentita la realizzazione di un numero maggiore di interventi annui, a facoltà dell’Appaltatore, oltre quello offerto fino alla saturazione del numero complessivo previsto/offerto; 
    5. Con rifermento ai punti II.2.1 “numero di Bruciatoristi….”, II.2.2 “numero di figure di coordinamento…”, II.2.3 “numero di strumentisti …”, II.2.4 “ numero di conduttori patentati…” , e III.2.1 “numero di squadre adibite alla gestione delle emergenze…” si chiede di  confermare se la dizione “a disposizione esclusiva” riportata nei punti citati, sia da intendersi, per ciascuna figura professionale offerta, quale presenza per un monte ore complessivo  di 220 gg x 8 h/gg = 1760 h su cui si baserà la valutazione di congruità in sede di giustifica , o meno;
    6. Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto II.3.1 “Numero di centraline climatiche da installare con relativo software per la tele-gestone delle operazioni”  del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la relativa Quantità da riportare nel modello OEPV-02-OT è quelle indicante il numero annuo di installazioni che si intendono offrire, e non il numero complessivo nell’arco di tutti i 5 anni di appalto.


    1. L’offerta dovrà essere presentata in termini percentuali con riferimento al consumo medio totale di energia termica prodotta, la cui unità di consumo è il kWh.

    2. Si chiarisce quanto segue in merito all’applicazione delle penali relative al mancato raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento energetico dichiarato in sede di offerta:
    • Qualora non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per mancata riqualificazione delle centrali termiche si applicherebbe la penale n.4 a pag.12 dello Schema di Contratto;
    • Qualora, invece, non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per altre ragioni si applicherebbe la penale n.8 a pag.12 dello Schema di Contratto.
    Si conferma che la percentuale indicata di risparmio energetico, vincolante sin dal secondo anno di contratto, deve essere calcolata con riferimento solo agli interventi previsti il primo anno nel numero offerto dal concorrente.
    ​​​​​​
    3. Il numero degli impianti attivi è il medesimo del perimetro manutentivo dell’appalto in parola. L’orario di accensione giornaliero medio è dalla 14:00 alle 22:00 nel corso delle annualità citate e il dato relativo al numero di gradi giorno del perido di riferimento citato è reperibile negli archivi dell’Arpa Lazio.

    4.  Il quesito formulato esula dalla procedura di gara in essere essendo caratteristico della fase di esecuzione dell’appalto e non di quella di gara.

    5. Si conferma che tutte le figure professionali offerte in sede di gara dovranno essere utilizzate in via esclusiva sull’appalto in parola per un monte ore pari a 1760 ore/anno.

    6. Si conferma che il numero di centraline climatiche di cui al punto II.3.1 si riferisce al il numero annuo di installazioni che si intendono offrire.
    23/12/2019 14:10
  20. 20/12/2019 16:17 - In riferimento alla tabella 2 riportata all’Art. 7 del Capitolato Speciale, si fa presente che l’impianto termico sito in via Piolti De Bianchi, 231 (centrale 021) è ripetuto due volte e di conseguenza il numero totale degli impianti termici sui quali effettuare l’intervento di efficientamento energetico sulla produzione di Acqua Calda Sanitaria risulta essere pari a 9. Si chiede pertanto se nel modello dell’offerta tecnica OEPV – 02.OT, al riferimento II.1.2 (criterio C6) il range di offerte ammissibili diventa “Da 1 a 9 impianti in 5 anni” invece che “Da 1 a 10 impianti in 5 anni”. In caso contrario, si chiede di specificare su quale ulteriore impianto si richiede di effettuare l’intervento di efficientamento energetico sulla produzione di Acqua Calda Sanitaria.

    Il numero totale di impianti di produzione di ACS, come deducibile dalla consistenza impiantistica allegata al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, è pari a 9 unità. Il punteggio massimo di 7 punti, associato alla voce II.1.2 dell’Offerta Tecnica, sarà assegnato ad una dichiarazione di 9 impianti in 5 anni. L’impianto termico sito in via Piolti De Bianchi, 231 (centrale 021) è ripetuto due volte per mero errore materiale.
    23/12/2019 14:16
  21. 02/01/2020 11:01 - Si chiede di confermare che non è necessario ritirare l’attestato di sopralluogo se già in nostro possesso i singoli attestati delle visite agli immobili.

    Conformememente con quanto prescritto negli atti di gara, il ritiro dell’attestato, unico documento accettato come allegato all’offerta in sede di gara, è obbligatorio. Quelli consegnati in sede di sopralluogo sono dei meri giustificativi di presenza del singolo tecnico rilasciati dall’Amministrazione su richiesta dello stesso al fine di giustificare la propria presenza al datore di lavoro; non rappresentano in alcun modo formale attestazione di presenza ai sopralluoghi.
    02/01/2020 11:54
  22. 20/12/2019 15:51 - Quesito 1
    In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica Rif.II.1.3, nel Modello OEPV - 02.OT è scritto: “Quantità percentuale di risparmio energetico sul consumo medio totale del vettore energetico primario (metano e gasolio), espresso in m3/l, con riferimento ai consumi storici del triennio 2015 - 2018”, mentre nel disciplinare e capitolato di gara per lo stesso punto: “Quantità percentuale di risparmio energetico sul consumo medio totale di energia termica prodotta, espresso in kWh, con riferimento ai consumi storici del triennio 2015-2018”, si chiede di confermare che la percentuale di risparmio debba essere espressa rispetto al consumo in kWh/anno di combustibile primario e pertanto di adeguare il Modello OEPV - 02.OT.
    A pag. 21 del Documento Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono riportati i consumi storici espressi in m3 e litri, al fine di poter rendere confrontabile la valutazione del valore offerto si chiede inoltre di definire in modo univoco per tutti i concorrenti le formule di calcolo per la trasformazione del consumo di mc di gas e litri di gasolio in energia primaria (kWh), a titolo esemplificativo:
    • per il gas metano 1 mc = 9,59 kWh
    • per il gasolio 1 litro = 11,43 kWh
    Si chiede altresì ai fini di un corretto calcolo del risparmio complessivo di combustibile primario di avere un dettaglio dei consumi per singola centrale.

    Quesito 2
    Al punto C) pag. 21 del Documento Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è scritto: “L’operatore economico dovrà offrire una percentuale di risparmio energetico che verrà applicato al valore medio del consumo storico complessivo del vettore energetico primario dell’intero parco impiantistico afferente al presente appalto, espresso in m3 per il metano e in litri per il gasolio, caratterizzante il triennio 2015-2018. Tale valore ottenuto rivestirà carattere vincolante e sarà soggetto a penali in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo. L’obbiettivo dovrà essere raggiunto a partire dalla stagione termica 2020-2021, ovvero nell’anno successivo a quello di avvio del contratto.”
    Al pag. 35 RIf.II.1.3 dello stesso documento è scritto: “L’obiettivo dovrà essere raggiunto a partire dalla stagione termica 2021-2022, ovvero nell’anno successivo a quello di avvio del contratto”
    Come previsto dai documenti di gara, l’appaltatore dovrà assicurare un quantitativo che va dalle 15 alle 20 centrali termiche da riqualificare per ciascun anno di contratto, per questo motivo alla contabilizzazione dei consumi stagionali 2021-2022 non si potrà ottenere il risparmio totale complessivamente stimato nel caso di riqualificazione di tutte le centrali. Si chiede pertanto di chiarire come deve essere interpretato il valore da dichiarare della quantità percentuale di risparmio energetico sul consumo medio totale di energia termica prodotta, essendo soggetti a penali già dopo il secondo anno.
    Si chiede altresì di specificare le modalità di applicazione delle penali e gli importi previsti.

    Quesito 3
    Al pag. 35 RIf.II.1.3 dello stesso documento è scritto: “In caso di malfunzionamento e/o assenza del contabilizzatore di calore a valle della centrale, sarà onere dell’Appaltatore la tempestiva comunicazione alla Direzione di Esecuzione del Contratto che provvederà ad ordinarne l’installazione/sostituzione dello stesso, considerando l’operazione come intervento straordinario.” si chiede di confermare che nel caso di assenza o guasto del sistema di contabilizzazione i lavori di installazione/sostituzione dello stesso siano considerati straordinari e quindi con le modalità di remunerazione previste a misura.

    Quesito 4
    Data la natura degli interventi oggetto di gara, si chiede di confermare che il concorrente, nella costruzione della propria offerta economica, non possa prendere in considerazione potenziali benefici derivanti dall’accesso agli incentivi, atteso che questi ultimi, per loro stessa natura, sono caratterizzati dall’elemento di aleatorietà e che discendono da valutazioni di erogabilità rimessa alla totale discrezionalità di soggetti istituzionali terzi e, quindi, diversi dalla stazione appaltante.
    Con riferimento al punto 23 del disciplinare di gara (“Verifica di anomalia delle offerte”) si chiede di confermare che in sede di eventuale verifica dell’anomalia, la Stazione appaltante non potrà accettare giustificazioni sul prezzo che siano ancorate alla possibilità di ottenere incentivi basati su dati aleatori e non oggettivi (così come pacificamente confermato dalla giurisprudenza secondo cui “costituisce … jus receptum quello per cui la verifica di congruità delle offerte deve esclusivamente appuntarsi su costi predeterminabili sulla base di dati oggettivi” - TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19.6.2017, n. 1362). Conseguentemente, l’offerta fondata su un costo ed un utile derivante dall’ottenimento degli incentivi non potrà essere considerata congrua.

    Quesito 5
    Il calcolo del monte ore annuo per un tecnico è stato calcolato moltiplicando 8 ore/giorno per 220 giorni/anno per un totale di 1760 ore/anno. Prendendo a riferimento la tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali giugno 2019 in merito ad un contratto CCNL Metalmeccanici il monte ore annuo mediamente lavorato da un impiegato/operaio è di 1600 ore/anno. Si chiede pertanto di chiarire se per il calcolo dei costi propri della manodopera sia possibile prendere a riferimento i valori della tabella Ministeriale.
    In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica Rif.II.2.2, Rif.II.2.3, Rif.II.2.4, si chiede inoltre di confermare che il numero di figure offerte “a disposizione esclusiva dell’appalto” può essere espresso in termini di full time equivalent (FTE), che corrisponde al monte ore complessivo stimato per l’appalto diviso 1600, dove 1600 è il monte ore annuo mediamente lavorato da un impiegato/operaio secondo la tabella Ministeriale.

    Quesito 6
    Si chiede di confermare che la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta debba essere intestata a:
    Roma Capitale
    Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Direzione Urbanizzazioni Secondarie, U.O. Impianti Tecnologici
    Via Luigi Petroselli n. 45, 00186 Roma
    C.F. 02438750586 P.IVA 01057861005

    Quesito 7
    In attesa delle risposte alle richieste di chiarimento inviate, al fine di poter definire in modo univoco per tutti i partecipanti alcuni aspetti fondamentali di valutazione tecnico economica, vista l’importanza dell’appalto e la complessità della formulazione dell’offerta, si chiede una proroga del termine di presentazione dell’offerta medesima previsto per il giorno 13 gennaio 2020.


    Quesito 1
    Si conferma che la percentuale di risparmio deve essere espressa rispetto al consumo in kWh/anno di combustibile primario. I parametri di riferimento utilizzati per la conversione sono rispettivamente il potere calorifico inferiore del metano pari a 8.250 kcal/mc e quello del gasolio paria a 8.500 kcal/litro.

    Quesito 2
    La percentuale indicata di risparmio energetico, vincolante sin dal secondo anno di contratto, deve essere calcolata con riferimento solo agli interventi previsti il primo anno nel numero offerto dal concorrente.
    Si chiarisce quanto segue in merito all’applicazione delle penali relative al mancato raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento energetico dichiarato in sede di offerta:
    Qualora non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per mancata riqualificazione delle centrali termiche si applicherebbe la penale n.4 a pag.12 dello Schema di Contratto; Qualora, invece, non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per altre ragioni si applicherebbe la penale n.8 a pag.12 dello Schema di Contratto.

    Quesito 3
    Si conferma.

    Quesito 4
    L’ottenimento di eventuali incentivi per la realizzazione degli interventi oggetto di gara rappresenta un rischio d’impresa proprio dell’operatore economico e non rientra nella valutazione della stazione appaltante in merito alla conguità dell’offerta.

    Quesito 5
    Fermo restando il quantitativo richiesto di ore lavoro espresso nei documenti di gara, l’unico vincolo imprescindibile è qullo legato ai minimi salariali da garantire e previst nel CCNL di riferimento. In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica Rif.II.2.2, Rif.II.2.3, Rif.II.2.4 il numero di figure offerte “a disposizione esclusiva dell’appalto” deve essere espresso in termini di quantità fisiche di figure professionali specifiche per ogni criterio.

    Quesito 6
    Si conferma.

    Quesito 7
    Richiesta di proroga non accettabile, visto anche il corposo periodo di pubblicazione della gara in oggetto.
    03/01/2020 12:39
  23. 23/12/2019 12:32 - Con riferimento al punto 15.2 (DGUE) del Disciplinare di Gara, dove si specifica di compilare “ESCLUSIVAMENTE” il DGUE messo a disposizione dall’Ente sul portale “Tutto Gare”, si chiede, nel caso di Mandante non iscritta al portale (non essendovi obbligo come indicato nei documenti di gara), come poter procedere nella produzione del DGUE.

    La Mandataria deve provvedere, per conto della Mandante, all’inoltro del DGUE firmato digitalmente dalla stessa Mandante in allegato alla documentazione amministrativa.
    03/01/2020 12:51
  24. 23/12/2019 18:15 - Con la presente siamo a chiederVi cortesemente se nella Parte II – Operatore economico, Sezione B – Informazione sui rappresentanti dell’operatore economico del DGUE, devono essere riportati solo i nominativi, con i relativi dati, dei rappresentanti legali e dei procuratori o, in alternativa, devono essere riportati tutti i soggetti di cui  all’rt. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

    Il DGUE dovrà essere compilato conformemente a quanto previsto dalle linee guida pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture sul proprio sito internet.
    03/01/2020 12:54
  25. 23/12/2019 18:17 - Con la presente siamo a chiederVi cortesemente se nella Parte II – Operatore economico, Sezione B – Informazione sui rappresentanti dell’operatore economico del DGUE, devono essere riportati solo i nominativi, con i relativi dati, dei rappresentanti legali e dei procuratori o, in alternativa, devono essere riportati tutti i soggetti di cui  all’rt. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

    Il DGUE dovrà essere compilato conformemente a quanto previsto dalle linee guida pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture sul proprio sito internet.
    03/01/2020 12:55
  26. 30/12/2019 13:38 - Con riferimento al paragrafo  7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che, per il soddisfacimento del requisito richiesto, sia possibile utilizzare anche il fatturato realizzato per i seguenti servizi al netto dei relativi vettori:
    servizio di produzione e fornitura vapore e acqua sanitaria, servizio di climatizzazione estiva e servizi di gestione impianti idrico-sanitari.


    Si rappresenta che la produzione e la fornitura di vapore e acqua calda sanitaria unitamente alla gestione dei soli impianti idrico-sanitari non costituiscono servizi analoghi alla conduzione e manutenzione degli impianti termici ai fini della valutazione di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara.
    03/01/2020 13:01
  27. 30/12/2019 17:51 - Con riferimento al paragrafo 7.3 – lett. c) del disciplinare si chiede conferma che, l’esecuzione  di un  “Servizio di manutenzione termo-frigorifera e idrico sanitaria”, possa essere considerata integralmente valida ai fini del soddisfacimento del requisito.

    Con riferimento al paragrafo 7.3 – lett. c)  si conferma che il “Servizio di manutenzione termo-frigorifera e idrico sanitaria” può contribuire al soddisfacimento dei requisiti richiesti a patto che gli impianti gestiti contemplino una produzione integrata/contestuale di caldo/freddo e ACS.
    03/01/2020 13:09
  28. 01/01/2020 11:20 - Si chiede di confermare che possono essere utilizzati ai fini della comprova dei requisiti di fatturato specifico (7.2 lett. b) del Disciplinare e di esecuzione dei servizi analoghi (7.3 lett. c) del Disciplinare, anche attività aventi ad oggetto conduzione e/o manutenzione di impianti di condizionamento e climatizzazione estiva.

    Si conferma che attività aventi ad oggetto conduzione e/o manutenzione di impianti di condizionamento e climatizzazione estiva possono essere utilizzati ai fini della comprova dei requisiti di fatturato specifico (7.2 lett. b) del Disciplinare e di esecuzione dei servizi analoghi (7.3 lett. c) del Disciplinare, a patto che si tratti di impianti centralizzati e non autonomi.
    03/01/2020 13:11
  29. 02/01/2020 12:04 - Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo RTI di tipo misto, dove la Capogruppo svolgerà interamente la parte dei servizi e quota parte dei lavori, mentre la Mandante solamente la quota parte dei lavori, quest’ultima debba essere in possesso dei soli requisiti richiesti per lo svolgimento dei lavori.
    Pertanto si chiede di confermare che nel caso specifico, la Mandante non debba possedere il requisito inerente “la disponibilità di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione”, diversamente da quanto riportato nel chiarimento n. 9.


    Si conferma quanto espresso nella documentazione di gara e nel chiarimento n.9.
    03/01/2020 13:15
  30. 02/01/2020 15:29 -
    1. Come previsto dal disciplinare di gara al punto 17, si chiede di confermare che nell’offerta economica, a pena di esclusione, l'operatore debba indicare i propri costi della manodopera, ai sensi dell’Art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, stimati sulla base dei costi del lavoro applicati da ogni singolo operatore economico, secondo le tabelle ministeriali, e pertanto differenti da quelli stimati dalla Stazione Appaltante;
    2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, si chiede di confermare che il costo della manodopera dichiarato dalla Stazione Appaltante nel disciplinare al punto 3, rappresenta esclusivamente l’indicazione della stima dei costi della manodopera ai sensi dell’Art. 23 comma 16 del Codice e non vincola in alcun modo l’operatore economico.   


    1. Fermo restando il quantitativo richiesto di ore lavoro espresso nei documenti di gara, l’unico vincolo imprescindibile è qullo legato ai minimi salariali da garantire e previst nel CCNL di riferimento. 
    2. Si conferma che il costo della manodopera dichiarato al punto 3 del disciplinare di gara rappresenta l’indicazione della stima dei costi della manodopera ai sensi dell’Art. 23 comma 16 del Codice.   
    03/01/2020 13:20
  31. 02/01/2020 16:36 - Si chiede cortesemente se, la quota di incidenza del vettore energetico possa essere considerata convenzionalmente all’80% della quota totale del servizio energia (ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’art. 7.2 lett.b).

    La quota di incidenza del vettore energetico non essendo costante, non può essere convenzionalmente stimata con un valore percentuale riferito ad una quota totale di un servizio energia.
    03/01/2020 13:23
  32. 30/12/2019 17:04 - CHIARIMENTO 1
    In riferimento alla risposta al chiarimento n.13 datato 10/12/2019 ore 16:21, nella quale si conferma che il numero di centraline climatiche da riportare nel modello OEPV-02-OT è il numero annuo di installazioni che si intendono offrire, si chiede:
    1. di chiarire se, qualora si intendesse installare la totalità delle centraline climatiche nel primo anno di contratto, dovrà essere indicato:
    • il numero totale di centraline che si prevede di installare al primo anno
    • ovvero l’equivalente valore annuo ottenuto dividendo per gli anni di durata contrattuale il numero totale di centraline che si prevede di installare nel primo anno;
    1. di chiarire quale sia il valore corretto da riportare qualora si intendesse installare la totalità delle centraline climatiche (il cui numero complessivo desunto dalla documentazione a base di gara è pari a 188) tenuto conto che dividendo tale numero per gli anni di contratto (pari a 5) si ottiene un valore non intero (pari a 37,6 installazioni annue).
    CHIARIMENTO 2
    In riferimento alla risposta al Quesito n.1 del chiarimento n.16 datato 05/12/2019 ore 15:44 che si riporta di seguito:
    1. Il valore % di risparmio dovrà essere espresso rispetto ai consumi totali espressi in kWh
    2. Il valore % di risparmio si riferisce ad ogni singola stagione termica
    e alla risposta al Quesito 4 dello stesso chiarimento n.16 datato 05/12/2019 ore 15:44 (nonché alle risposte ai Quesiti: 5 del chiarimento n.15 del 05/12/2019 10:36; 1 del chiarimento n.17 del 19/12/2019 15:16; 2 del chiarimento n. 19 del 20/12/2019 11:10) ove viene scritto:
    Si conferma che la percentuale indicata di risparmio energetico, vincolante sin dal secondo anno di contratto, deve essere calcolata con riferimento solo agli interventi previsti nel primo anno nel numero offerto dal concorrente;
    Si chiede di chiarire:
    1. se i consumi totali ai quali si fa riferimento, e rispetto ai quali va calcolata la percentuale di risparmio energetico, sono riferiti:
    • alla totalità delle centrali termiche (consumo medio del triennio 2015/18 dell’intero parco impianti oggetto d’appalto)
    • solo a quelle oggetto di riqualificazione energetica nel primo anno (consumo annuo delle sole 15-20 prime centrali termiche di cui all’elenco priorità);
    1. se in tale risparmio debba essere compreso quello derivante dalla riqualificazione degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.
    CHIARIMENTO 3
    In riferimento al Quesito n.3 del chiarimento n.16 datato 05/12/2019 ore 15:44 che si riporta di seguito:
    QUESITO  3
    In riferimento all’articolo 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP) è indicato il consumo medio annuo per ciascun vettore nel triennio di riferimento. Si chiede se è possibile avere il valore dei Gradi Giorno identificato nel periodo di riferimento 2015/2018.
    Risposta al QUESITO  3
    Il dato richiesto è desumibile consultando gli archivi dell’Arpa Lazio.
    Avendo consultato il sito dell’Arpa Lazio in cui sono disponibili i dati climatici relativi esclusivamente al 2019, mentre il periodo di riferimento indicato da Capitolato è 2015/2018, si chiede di indicare il link del sito dell’Arpa Lazio dal quale è possibile ottenere i dati necessari per l’identificazione dei Gradi Giorno reali, in quanto tale informazione risulta imprescindibile per la verifica dell’obiettivo di risparmio, come indicato a pag. 21 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP), e il quale valore rivestirà carattere vincolante e sarà soggetto a penali in caso di mancato raggiungimento.
    CHIARIMENTO 4
    In riferimento alle risposte ai Quesiti: n.5 del chiarimento n.15 datato 05/12/2019 ore 10:36, n.4 del chiarimento n.16 datato 05/12/2019 ore 15:44, n.2 del chiarimento n.19 datato 20/12/2019 ore 11:10 in cui si chiarisce che:
    Qualora non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per mancata riqualificazione delle centrali termiche si applicherebbe la penale n.4 a pag.12 dello Schema di Contratto;
    Qualora, invece, non si raggiungesse l’obiettivo dichiarato per altre ragioni si applicherebbe la penale n.8 a pag.12 dello Schema di Contratto.
    Si chiede di chiarire:
    • come venga calcolata la penale e se questa sia indipendente dallo scarto percentuale rispetto all’obiettivo dichiarato in fase di gara. Ad esempio, nel caso in cui il concorrente indicasse il 10% come quantità percentuale di risparmio energetico nel modello OEPV – 02.OT, rif. II.1.3 – C7, e invece, eseguite tutte le riqualificazioni previste, raggiungesse il 9,5%; infatti lo Schema di Contratto recita “una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante delle attività di verifica delle prestazioni contrattuali”;
    • si chiede inoltre di chiarire cosa si intenda per “altre ragioni” menzionate nella risposta citata.
    CHIARIMENTO 5
    In riferimento alla risposta al Quesito n.2 del chiarimento n.14 datato 11/12/2019 ore 10:57 che riporta come numero degli appartamenti inclusi nel perimetro manutentivo dell’appalto 18.000 unità abitative, si chiede di specificare quale sia il numero di unità abitative afferenti agli immobili per i quali sono previsti gli interventi di efficientamento energetico sulla produzione di ACS, essendo un dato necessario per il corretto dimensionamento degli interventi.
    CHIARIMENTO 6
    In riferimento alla risposta al Quesito n.5 del chiarimento n.19 datato 20/12/2019 ore 11:10, che riporta come monte ore annuo 1.760 ore/anno, si chiede di chiarire se il dato è corretto, essendo lo stesso non congruente con quello riportato nelle vigenti tabelle ministeriali nelle quali è indicato, per il contratto metalmeccanico, un monte ore annuo pari a 1.600 ore/anno.
    CHIARIMENTO 7
    In riferimento all’importanza dei chiarimenti richiesti per la corretta redazione e progettazione dell’offerta tecnica si chiede una proroga di almeno 3 settimane della scadenza prevista per il giorno 13/01/2020.


    CHIARIMENTO 1
    Nel caso in cui si intendesse installare la totalità delle centraline climatiche nel primo anno di contratto andrebbe comunque indicato l’equivalente valore annuo ottenuto dividendo per gli anni di durata contrattuale il numero totale di centraline che si prevede di installare nel primo anno arrotondato per eccesso al valore intero immediatamente superiore.

    CHIARIMENTO 2
    La percentuale indicata di risparmio energetico si intende per ogni anno di contratto essendo riferita al quantitativo totale medio annuo del triennio 2015-2018 e deve essere ricavata dai risparmi ottenibili mediante gli interventi di riqualificazione energetica offerti per ogni anno. Esempio: Se il consumo medio annuo del triennio fosse pari a 1.000 kWh e si offrisse 15 riqualificazioni energetiche all’anno mediante le quali si stima di poter ottenere un risparmio pari a 200 kWh all’anno, la percentuale da indicare in sede di gara sarebbe pari al 20%.

    CHIARIMENTO 3
    Al fine di ottenere i dati richiesti è sufficiente inoltrare formale richiesta all’Arpa Lazio.

    CHIARIMENTO 4
    La penale n.4 si applica nel caso in cui non si realizzi affatto un determinato intervento di riqualificazione dichiarato in sede di gara e viene computa ogni giorno di omessa prestazione sino a sanatoria definitiva.
    La penale n.8 invece, legata al mancato raggiungimento della percentuale di risparmio energetico dichiarata in sede di gara, dovuto per esempio ad un’errata stima dell’obiettivo dichiarato, si configura invece come un’unica non conformità delle prestazioni contrattuali e pertanto è soggetta all’applicazione dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

    CHIARIMENTO 5
    Il numero delle unità abitative servite da un impianto che produce anche ACS è pari a circa 500 unità.

    CHIARIMENTO 6
    Il quantitativo di ore citato negli atti di gara rappresenta una stima operata dall’Amministrazione del proprio fabbisogno ai sensi ai sensi dell’Art. 23 comma 16 del Codice.

    CHIARIMENTO 7
    Richiesta di proroga non accettabile, visto e considerato il corposo periodo di pubblicazione della gara in oggetto. Si rappresenta altresì che le tematiche contenute nei quesiti formulati non evidenziano in alcun modo elementi di novità sostanziale rispetto a quanto espressamente previsto nei documenti di gara e/o ricavabile dai sopralluoghi obbligatori effettuati.
    03/01/2020 15:18

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