Gara - ID 2028 - ID SUAFF: 98542

Stato: Pubblicazione


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Stazione appaltante Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti
ProceduraAperta
CriterioQualità prezzo
OggettoLavori
Proposta di PPP in finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.
CIG
CUPJ82F22001280005
Totale appalto€ 7.432.700.000,00
Data pubblicazione 16/11/2023 Termine richieste chiarimenti Mercoledi - 08 Maggio 2024 - 12:00
Scadenza presentazione offerteSabato - 18 Maggio 2024 - 12:00 Apertura delle offerteLunedi - 20 Maggio 2024 - 10:00
Categorie merceologiche
  • 452221 - Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti
DescrizioneProposta di PPP in finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.
Struttura proponente Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti
Responsabile del servizio Paolo Gaetano Giacomelli Responsabile del procedimento Giacomelli Paolo Gaetano
Allegati
Richiesta DGUE XML
File pdf r00-pft-elenco-elaborati - 881.86 kB
16/11/2023
File pdf d02-planimetria-interventi-base-catastale-1-di-2 - 2.48 MB
16/11/2023
File pdf d03-planimetria-interventi-base-catastale-2-di-2 - 2.91 MB
16/11/2023
File pdf r05-pt-capacit-nominale-e-carico-termico-nominale-impianto - 965.63 kB
16/11/2023
File pdf r03-pt-applicazioni-bat-e-effetti-ambientali-proposta - 1.40 MB
16/11/2023
File pdf r00-all.3-pt-elenco-elaborati - 875.02 kB
16/11/2023
File pdf r01-pt-informazioni-generali - 1.98 MB
16/11/2023
File pdf r06-pt-relazione-tecnica-processi-produttivi-polo-impiantistico-e-tavole-tecniche - 43.66 MB
16/11/2023
File pdf r04-pt-piano-di-monitoraggio - 2.19 MB
16/11/2023
File pdf r02-pt-dati-notizie-installazione - 1.59 MB
16/11/2023
File pdf r09-pt-relazione-generale-illustrativa - 7.12 MB
16/11/2023
File pdf r07-pt-migliorie-tecniche - 5.09 MB
16/11/2023
File pdf r11-pt-studio-di-fattibilit-ambientale-e-paesaggistico - 18.70 MB
16/11/2023
File pdf r10-pt-relazione-tecnica - 2.01 MB
16/11/2023
File pdf r08-pt-sintesi-non-tecnica - 8.90 MB
16/11/2023
File pdf d01-planimetria-generale - 5.37 MB
16/11/2023
File pdf r14-pt-relazione-geotecnica - 2.27 MB
16/11/2023
File pdf t01-pt-piano-particellare - 1.63 MB
16/11/2023
File pdf t03-pt-disciplinare-descrittivo-prestazionale-elementi-tecnici - 1.47 MB
16/11/2023
File pdf t02-pt-prime-indicazioni-piano-sicurezza-e-coordinamento - 42.18 MB
16/11/2023
File pdf r12-pt-relazione-geologica-e-idrogeologica - 13.26 MB
16/11/2023
File pdf r13-pt-relazione-idrologica-e-idraulica - 2.54 MB
16/11/2023
File zip r06-relazione-tecnica-processi-produttivi-polo-impiantistico-e-tavole-tecniche - 27.59 MB
16/11/2023
File pdf relazione-servizi-e-gestione - 13.95 MB
16/11/2023
File pdf r15-pt-raccolta-preliminare-dati-storici-archeologici - 1.91 MB
16/11/2023
File pdf schema-di-convenzione - 1.75 MB
16/11/2023
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16/11/2023
File pdf all.-privacy-sub-a1 - 516.98 kB
16/11/2023
File pdf protocollo-intesa - 611.84 kB
16/11/2023
File pdf codice-comportamento - 943.47 kB
16/11/2023
File pdf all.-privacy-sub-a3 - 660.61 kB
16/11/2023
File pdf norme-tecniche - 793.28 kB
16/11/2023
File pdf patto-integrita - 1.13 MB
16/11/2023
File pdf istruzioni-comunicazioni-pa - 201.33 kB
16/11/2023
File pdf modello-di-domanda-di-partecipazione-tmv - 336.22 kB
16/11/2023
File pdf modello-c-offerta-economica-tmv - 140.19 kB
16/11/2023
File pdf esecutiva-determina-na-342-2023-a-contrarre - 290.73 kB
16/11/2023
File pdf esecutiva-determina-su6542023-di-indizione-firm - 87.90 kB
16/11/2023
File pdf r06-pt-allegati-rev.1-parte-c - 33.92 MB
16/11/2023
File pdf r06-pt-allegati-rev.1-parte-a - 20.97 MB
16/11/2023
File pdf r06-pt-allegati-rev.1-parte-b - 59.03 MB
16/11/2023
File pdf bando-tmv-signed-firmato - 495.84 kB
16/11/2023
File pdf disciplinare-tmv-signed-firmato - 1.71 MB
16/11/2023
File pdf su20230017923-avviso-rettifica-errore-materiale-disciplinare-signed-firmato - 355.78 kB
22/11/2023
File pdf determina-na-349-2023-rettifica-dd-a-contrarre - 58.79 kB
22/11/2023
File pdf informativa-privacy - 174.42 kB
28/11/2023
File pdf costituzione-servit-di-passaggio - 569.36 kB
31/01/2024

Lotti

OggettoProposta di PPP in finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.
CIGA02B7BF6AA
Totale lotto € 7.432.700.000,00
Durata contrattuale 401 Mesi
Descrizione Proposta di PPP in finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.
Categorie merceologiche 452221 - Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti
Ulteriori informazioni

Avvisi di gara

22/11/2023AVVISO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA
Si comunica la pubblicazione dell’avviso di rettifica per un errore materiale riguardante i termini per la richiesta di sopralluogo....

Chiarimenti

  1. 20/12/2023 17:18 - QUESITO n. 1
    Il disciplinare di gara, all’art. 16, lett. j) (offerta tecnica) fa riferimento a “…garantire la disponibilità di ciascuna linea di impianto per un minimo di n. 8.200 ore/anno, …” (cfr. pagina 50).
    Il documento n. 16 allegato allo schema di concessione prevede, invece, che i “PCI compresi tra 8.000 e 14.235 kJ/kg risultano accettabili, ma – dato il vincolo di un carico termico massimo di 250 MW ed un funzionamento medio annuo atteso di 8.000 ore – per rifiuti caratterizzati da taluni PCI troppo alti non è tecnicamente possibile l’incenerimento di 600.000 tonnellate/anno di rifiuti indifferenziati, mentre per rifiuti caratterizzati da taluni PCI troppo bassi viene limitata la produzione di energia elettrica”.
    La relazione “R06 – Relazione Tecnica dei processi produttivi del polo impiantistico da realizzare e tavole tecniche” riporta che “In corrispondenza di 8.000 ore/anno di funzionamento per linea (considerabile come valore di riferimento medio garantito nell’arco dell’intero periodo di funzionamento dell’impianto) la capacità di trattamento dell’impianto sarà funzione del PCI medio annuale dei rifiuti in ingresso; le ore attese di funzionamento di ciascuna linea sono pari a c.a. 8.200 ore/anno, ...”
    Si chiede di confermare che la riscontrata incongruenza nel numero di ore garantite e attese sia frutto di un errore materiale e che il concessionario dovrà garantire la disponibilità di ciascuna linea di impianto per un minimo di n. 8.000 ore/anno, ferme restando le ore attese di funzionamento di ciascuna linea pari a c.a. 8.200 ore/anno.


    Nel progetto posto a base di gara sono definite le ore attese di funzionamento di ciascuna linea, pari a 8.200 ore/anno, e le ore di funzionamento medio annuo garantite per l’intera durata di esercizio del termovalorizzatore, pari a 8.000 ore/anno.
    21/12/2023 09:51
  2. 20/12/2023 17:20 - QUESITO n. 2
    Si richiede di confermare che la previsione di “senza soluzione di continuità” di cui al punto 3., lettera c), secondo capoverso, così come i riferimenti nel Disciplinare di Gara al conferimento dei rifiuti durante il fermo di ciascuna linea dell’impianto, devono essere intesi nel senso per cui, fermo restando l’impegno del concessionario a ricevere il quantitativo di 600.000 tonnellate/anno di rifiuti, il flusso di rifiuti da conferire all’impianto sarà comunque regolato in forza di un atto di programmazione che terrà conto del piano di manutenzione dell’opera, così come previsto nello schema di convenzione, del Capitolato di Gestione che sarà predisposto dall’Offerente aggiudicatario, nonché della riserva dei volumi di stoccaggio in fossa funzionale alla massimizzazione della continuità dei conferimenti  (cfr. definizione di Protocollo Operativo di Conferimento, richiamato nel Disciplinare di Gara, pag. 64). Conseguentemente, salvo eventi eccezionali, nel caso di fermi che comportino il mancato rispetto del Protocollo Operativo di Conferimento il Concessionario sarà chiamato a corrispondere una penale ai sensi della convenzione per inadempimento da mancata ricezione dei rifiuti.


    Il paragrafo 24 del Disciplinare di Gara prevede che gli aspetti gestionali relativi ai conferimenti dei rifiuti, nonché le relative penali per ritardi e per inadempimenti, saranno definiti nel Capitolato di Gestione -e nel relativo documento Protocollo Operativo di Conferimento-, che l’aggiudicatario predisporrà in condivisione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti e sottoporrà all’approvazione della Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.
    Ferma restando la possibilità di conferire rifiuti anche nel caso di fermo impianto, il Capitolato di Gestione descriverà, anche in relazione ai tempi annui di fermo di ciascuna linea dell’impianto dichiarati nell’offerta e al piano di manutenzione dell’opera, i volumi e le modalità di conferimento nei casi di funzionamento regolare dell’impianto, nei casi di fermate programmate e nei casi di fermate non programmate.
    21/12/2023 09:54
  3. 21/12/2023 08:06 - QUESITO n. 3
    Con riferimento a quanto previsto dallo schema di convenzione ed in particolare dal Documento [2] - sezione A allegato allo stesso, si chiede conferma che la Bonifica degli Ordigni Bellici debba essere svolta a seguito della validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e previa acquisizione da parte dell’Amministrazione concedente della relativa autorizzazione.  
    Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare alle indagini da effettuare si chiede pertanto conferma che la previsione contenuta circa l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. K) dello schema di convenzione in caso di mancato o carente esperimento delle indagini rappresenti un refuso.


    Non si tratta di refuso. Ai fini della presentazione dell’offerta comprensiva di un progetto di fattibilità tecnico-economica in conformità al Codice, a ciascun potenziale offerente è stata data la possibilità di accedere ai luoghi interessati dalla Concessione per effettuare i rilievi, i sondaggi e le indagini geologiche, geognostiche e ambientali necessarie ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli stessi. Come previsto al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara, il mancato o carente esperimento delle indagini di cui sopra comporta l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. k), l), m), dello schema di convenzione.
    Si precisa che il Documento [2] – sezione A allegato allo schema di convenzione ed il relativo art. 9. AUTORIZZAZIONI, erroneamente citati nella richiesta di chiarimento, fanno riferimento ad attività successive all’aggiudicazione della gara.
    21/12/2023 10:47
  4. 21/12/2023 08:08 - QUESITO n. 4
    Con riferimento all’articolo 9 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la seguente previsione “Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3”, stante l’assenza di personale attualmente impiegato, non trovi applicazione nel caso di specie.


    Trattasi di mero refuso. Nel caso di specie non trova applicazione quanto riportato al secondo capoverso del paragrafo 9 del Disciplinare di Gara.
    21/12/2023 10:49
  5. 21/12/2023 08:09 - QUESITO n. 5
    Con riferimento all’articolo 5 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) valga solo per le imprese deputate alla gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti nell’ambito della concessione, in caso di concorrenti plurisoggettivi (es. RTI). 


    Nel caso di concorrenti che si presentino in forma associata, l’iscrizione nella cosiddetta White List deve essere posseduta dai soggetti che eseguiranno almeno una delle attività previste all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
    21/12/2023 10:53
  6. 21/12/2023 08:11 - QUESITO n. 6
    Con riferimento all’articolo 10 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che non sia richiesta in capo al concorrente non promotore la garanzia di cui all’articolo 193, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023. 


    Ogni concorrente a corredo dell'offerta, come previsto dal paragrafo 10 del disciplinare di gara, deve presentare, ai sensi dell'art. 193, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del citato decreto, nonché produrre una dichiarazione di impegno a rilasciare, ai sensi del D.M. n. 193/2022, garanzia fideiussoria definitiva riferita all’importo dell’investimento ed una dichiarazione di impegno al rilascio - in caso di aggiudicazione e a partire dalla data di inizio dell’esercizio del servizio - di una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera.
    Il nuovo codice dei contratti pubblici, a differenza di quanto disposto dall'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti) non prevede più l'ulteriore cauzione fissata nella misura del 2,5 per cento del valore dell'investimento desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. 
    L'art. 193, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, nel definire le modalità di esercizio del diritto di prelazione, prevede solo a carico dell'aggiudicatario non promotore il pagamento in favore del promotore (non aggiudicatario e che non si è avvalso del diritto di prelazione) dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, importo quest'ultimo che non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.
    21/12/2023 10:57
  7. 21/12/2023 08:14 - QUESITO n. 7
    Con riferimento all’articolo 16, comma 6 del Disciplinare di gara si chiede conferma che la previsione “Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al precedente punto 9” rappresenti un refuso in relazione alla “richiesta di una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà dell’Amministrazione concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali”. 


    Si tratta di un mero refuso. Le prime due righe del testo riportato al punto 9) dell’elenco dei documenti richiesti al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, e precisamente “Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al precedente punto 9” devono essere espunte.
    21/12/2023 11:02
  8. 19/12/2023 10:23 - QUESITO n. 8
    Con riferimento a quanto previsto dallo schema di convenzione ed in particolare dal Documento [2] - sezione A allegato allo stesso, si chiede conferma che le indagini archeologiche debbano essere svolte a seguito della validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, previa acquisizione da parte dell’Amministrazione concedente della relativa autorizzazione e a seguito della procedura di VPIA prevista all’art. 1 comma 7, dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, in applicazione dell’art. 28 D.Lgs. 42/04.  
    Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare alle indagini da effettuare si chiede pertanto conferma che la previsione contenuta circa l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. K) dello schema di convenzione in caso di mancato o carente esperimento delle indagini rappresenti un refuso. 


    Non si tratta di refuso. Ai fini della presentazione dell’offerta comprensiva di un progetto di fattibilità tecnico-economica in conformità al Codice, a ciascun potenziale offerente è stata data la possibilità di accedere ai luoghi interessati dalla Concessione per effettuare i rilievi, i sondaggi e le indagini geologiche, geognostiche e ambientali necessarie ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli stessi. Come previsto al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara, il mancato o carente esperimento delle indagini di cui sopra comporta l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. k), l), m), dello schema di convenzione.
    Si precisa che il Documento [2] – sezione A allegato allo schema di convenzione ed il relativo art. 9. AUTORIZZAZIONI, erroneamente citati nella richiesta di chiarimento, fanno riferimento ad attività successive all’aggiudicazione della gara.
    22/12/2023 18:39
  9. 20/12/2023 20:02 - QUESITO n. 9
    L’art. 11 del disciplinare stabilisce che il mancato o carente esperimento delle indagini ivi indicate comporta l’inapplicabilità di quanto previsto, in tema di forza maggiore, dall’art. 14.1 lett. k), l) e m) dello schema di convenzione. A tale proposito, considerato che il D.lgs. 36/2023 prevede in fase di PFTE la verifica preventiva dell’interesse archeologico (Allegato I.8) attraverso l’esame degli “esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni” (Allegato I.8, Articolo 1, comma 2) e la successiva redazione della “Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico” (Allegato I.7, Art. 7, lett. c), si chiede di confermare, per quanto concerne l’archeologia,  la piena applicabilità dell’art. 14.1 lett. k) dello schema di convenzione in caso di esperimento delle attività previste dal Nuovo Codice, come sopra descritte.


    Il paragrafo 16 del Disciplinare di Gara prevede che l’offerta tecnica deve contenere, tra gli altri, anche la relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico redatta ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 1 comma 2 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.
    Tale relazione, deve essere predisposta sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto articolo 1, e pertanto deve essere adeguatamente dettagliata e corredata degli esiti delle indagini svolte.
    Le indagini previste al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara sono state previste con lo scopo di dare la possibilità ai concorrenti di accedere ai luoghi interessati dalla Concessione per effettuare i rilievi, i sondaggi e le indagini geologiche, geognostiche e ambientali necessarie per la predisposizione degli elaborati progettuali previsti dall’allegato I.7 del codice Sez. II - Progetto di fattibilità tecnico-economico, tra cui la relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico, sopra citata.
    Come previsto al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara, l’adeguato e approfondito esperimento delle indagini di cui sopra, tale da permettere la stima dell’impatto di un eventuale ritrovamento archeologico, comporta l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. k) dello schema di convenzione.
    22/12/2023 18:41
  10. 28/12/2023 09:53 - QUESITO n. 10


    a) L’Amministrazione Concedente informi con adeguato anticipo la Proprietà della necessità di eseguire i Piani di Indagine ottenendo le necessarie autorizzazioni e manleve preventive quanto a conferma di assenza di responsabilità ascrivibile al Concorrente per l’esecuzione e il ritrovamento conseguente ai Piani d’Indagine – la sottoposizione di un verbale a doppia firma assolve parzialmente a tale istanza in quanto, pur esprimendo l’autorizzazione preventiva della Proprietà, alloca esclusivamente sull’istante ogni responsabilità che non può che essere definita oggettiva, data la impossibilità per lo stesso di acquisire le informazioni necessarie nel limitato e frammentato termine di 28 giorni intervallati.

     

    b) Preliminarmente all’esecuzione dei carotaggi, di cui ai Piani d’Indagine, l’Amministrazione Concedente informi circa l’assenza di sottoservizi e/o oggetti e/o strutture interrate potenzialmente interferenti con l’attività di indagine – il verbale assegna solo all’istante l’onere di assicurare la conservazione dello stato di fatto attuale senza fornire alcuna informazione.

     

    c) I due punti di accesso su via Ardeatina e su via Cancelliera siano resi accessibili dalla Proprietà, con rimozione dei new jersey in calcestruzzo che attualmente li ostruiscono – il verbale impone all’istante la presa in consegna e la restituzione nello stato di fatto antecedente e quindi senza comprendere rimozione e anzi imponendo ricollocazione al termine.

     

    d) Siano rimossi dalla Proprietà tutti i rifiuti sparsi nell’area (in particolare su via Cancelliera) e sia sfalciata dalla Proprietà tutta la vegetazione che oggi non consente il transito e l’operatività di persone o mezzi, liberando il piano campagna da ogni ostacolo – l’istante è impedito di ogni rimozione e sfalcio dovendo consegnare nelle medesime situazioni antecedenti.

     

    e) Per tutta la durata delle indagini siano garantite adeguate condizioni di vigilanza, da parte dell’Amministrazione Concedente, sulle attrezzature e sui mezzi introdotti nell’area dal Concorrente, direttamente e tramite imprese dallo stesso incaricate a tal fine – non vi è alcuna descrizione degli attuali presidi e dell’organizzazione con cui interfacciarsi.

     

    f) Per tutta la durata delle indagini l’Amministrazione Concedente e la Proprietà prevengano, e in ogni caso provvedano a minimizzarne gli effetti, eventuali problemi sopravvenuti che impediscano l’inizio, l’esecuzione o il completamento dei Piani d’Indagine medesimi – non è dato sapere nemmeno che cosa avverrà e chi utilizzerà il sito nei giorni in cui l’istante non potrà accedere al sito e che sono compresi nell’intervallo massimo di 28 giorni naturali ad esso assegnato.

     

    g) Per tutta la durata delle indagini l’Amministrazione Concedente e la Proprietà garantiscano l’assenza di rischi interferenziali derivanti da attività eseguite da Terze parti e/o intrinsechi dell’area (es.: presenza di sottoservizio in esercizio), assumendo a titolo esclusivo il Concorrente e le imprese esecutrici individuate allo scopo esclusivamente i rischi propri dell’attività di indagine eseguita – in aggiunta a tutto quanto sopra esposto, l’assenza di ogni descrizione puntuale impedisce l’assolvimento di questo presupposto.

     

    h) Nessuna responsabilità per eventuale modifica del sito conseguente all’esecuzione delle indagini sia ascritta al Concorrente - l’istante è gravato dall’onere di ripristinare lo stato dei luoghi precedente all’accesso e alle prove.

     

    i) L’Amministrazione Concedente e la Proprietà consentano al Concorrente, previa emanazione degli eventuali provvedimenti necessari, l’eventuale deposito temporaneo in sito, in accordo alla normativa vigente, del materiale scavato e delle acque emunte ai fini e in conseguenza delle indagini, in attesa del relativo smaltimento che potrà avvenire anche successivamente al termine delle indagini stesse – nemmeno di tale profilo autorizzativo, necessario per assicurare la legittimità dell’attività, è presente evidenza nel verbale sottoposto.


    Preliminarmente si evidenzia che le indagini da esperire, così come indicato al Punto R delle Premesse del Contratto di Concessione allegato alla documentazione di Gara, hanno il fine di mettere ciascun Potenziale Concorrente “in condizione di poter accedere ai luoghi interessati dalla Concessione per effettuare i rilievi, i sondaggi e le indagini geologiche, geognostiche e ambientali necessarie ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli stessi”.
    Il disciplinare di gara prevede che “la durata massima delle indagini, da concordare con il RUP, non può essere superiore a n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi”.
    Al fine di consentire a ciascun Potenziale Concorrente eque e paritetiche condizioni di disponibilità dell’area oggetto di indagini e prevenire rischi di interferenza tra le attività di indagine dei Potenziali Concorrenti, nonché garantire un adeguato sistema di tutela delle procedure di gara in materia di riservatezza, è stata predisposta una calendarizzazione del periodo dei 90 giorni complessivi in modo da consentire la consegna dell’Area, a titolo esclusivo a ciascun Potenziale Concorrente, così come da comunicazione inoltrata in data 22.12.2023 a tutti i Potenziali Concorrenti che ne avevano fatto richiesta nei termini del bando di gara.
    Si precisa che la calendarizzazione di consegna dell’Area è stata articolata in modo da alternare ciclicamente la consegna ai diversi Potenziali Concorrenti.
    Ciascun Potenziale Concorrente avrà a disposizione due periodi, ciascuno di una settimana, intervallati da un terzo periodo continuativo di due settimane, di disponibilità esclusiva dell’area.



    a) La definizione, l’organizzazione e l’esecuzione delle indagini di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara è a discrezione del Potenziale Concorrente.  E’ in carico al Potenziale Concorrente l’acquisizione presso gli Enti competenti delle eventuali autorizzazioni/nulla osta necessarie per lo svolgimento delle attività di indagine.

    b) Le informazioni e i dati nella disponibilità dell’Amministrazione Concedente e della Proprietà sono già stati resi nella documentazione tecnica allegata al bando di gara.

    c) La Proprietà provvederà alla rimozione dei new jersey in calcestruzzo che attualmente ostruiscono l’accesso di via Ardeatina km 23,600.

    d) Si rappresenta che l’interpretazione dell’istante in merito alla restituzione delle aree si configura eccessivamente restrittiva in quanto per “ripristino alle medesime situazioni antecedenti” debba invero intendersi che l’area oggetto di indagini non abbia a risultare sostanzialmente modificata. In esito ai sopralluoghi effettuati dai Potenziali Concorrenti, la Proprietà ha proceduto ad una parziale operazione di sfalcio e pulizia dell’area.

    e) Non è previsto alcun servizio di vigilanza da parte dell’Amministrazione Concedente / Proprietà sulle attrezzature e sui mezzi introdotti nell’area dai Potenziali Concorrenti. Ciascun Potenziale Concorrente dovrà avere cura di provvedervi autonomamente e avrà l’obbligo di rimuovere ogni attrezzatura dall’area al termine dei singoli periodi calendarizzati per l’esecuzione delle indagini.

    f) Per la gestione di eventuali problemi sopravvenuti che impediscano l’inizio, l’esecuzione o il completamento delle indagini, dipendenti dalle attività dei Potenziali Concorrenti, ne dovranno rispondere i medesimi. Per la gestione di eventuali problemi sopravvenuti che impediscano l’inizio, l’esecuzione o il completamento delle indagini, non correlabili alle attività dei Potenziali Concorrenti, si farà riferimento all’Amministrazione Concedente che provvederà per quanto dovuto e necessario. Per quanto alle informazioni su chi utilizzerà il sito nei giorni in cui l’istante non potrà accedere al sito, si rimanda alla tutela della riservatezza di gara.

    g) Al fine di prevenire rischi di interferenza tra le attività di indagine dei Potenziali Concorrenti, è stata predisposta una calendarizzazione del periodo dei 90 giorni complessivi in modo da consentire la consegna dell’area, a titolo esclusivo, a ciascun Potenziale Concorrente. Ciascun Potenziale Concorrente avrà l’obbligo di rimuovere ogni attrezzatura dall’area al termine dei periodi calendarizzati per l’esecuzione delle indagini. Relativamente ai rischi intrinseci dell’area, le informazioni e i dati nella disponibilità dell’Amministrazione Concedente e della Proprietà sono stati resi nella documentazione tecnica allegata al bando di gara.

    h) L’onere di ripristinare lo stato dei luoghi precedente all’esecuzione delle indagini è necessario al fine di consentire a ciascun Potenziale Concorrente eque e paritetiche condizioni di disponibilità dell’area oggetto di indagini e prevenire rischi di interferenza tra le attività di indagine dei Potenziali Concorrenti. Ciascun Potenziale Concorrente dovrà ripristinare i luoghi oggetto di indagini in modo e misura tale da non compromettere la piena fruibilità e disponibilità del sito al Potenziale Concorrente che si alternerà nel calendario di esecuzione delle indagini.

    i) Tutte le tipologie di rifiuti prodotti dal Potenziale Concorrente nel corso delle indagini dovranno essere rimosse entro la fine di ciascun periodo di disponibilità esclusiva dell’area e gestiti secondo normativa vigente.
    30/12/2023 10:22
  11. 04/01/2024 14:07 - QUESITO n. 11 
    Considerando che l’area oggetto delle indagini di cui all’Art. 11 del Disciplinare di Gara, secondo quanto individuato nel PTPR (e in particolare nella tav. B 29 foglio 387) ricade entro fasce di rispetto di punti di interesse archeologico e di beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici, si chiede conferma che la Soprintendenza competente sia già stata informata dall’Amministrazione Concedente della necessità di eseguire le indagini oppure se sia necessario ottenere dalla Soprintendenza stessa eventuali autorizzazioni/nulla osta.
    Nel secondo caso, si informa che la Scrivente, pur essendosi già attivata in tal senso, in mancanza di un riscontro da parte della Soprintendenza stessa non potrà avviare le attività d’indagine come da calendarizzazione ricevuta. Pertanto, si chiede sin d’ora di riprogrammare le giornate che non potranno eventualmente essere utilizzate.


    'Al punto a) del quesito n. 10, pubblicato in data 30.12.2023, è stato chiarito che:
    “a) La definizione, l’organizzazione e l’esecuzione delle indagini di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara è a discrezione del Potenziale Concorrente.  E’ in carico al Potenziale Concorrente l’acquisizione presso gli Enti competenti delle eventuali autorizzazioni/nulla osta necessarie per lo svolgimento delle attività di indagine.”
    Ciò premesso, la Stazione Appaltante, su richiesta del potenziale concorrente che abbia presentato scrupolosamente e in tempi adeguati la richiesta al rilascio di autorizzazioni/nulla osta, si riserva di valutare la possibilità di riprogrammare le giornate che non potranno eventualmente essere utilizzate per cause legate al rilascio di autorizzazione/nulla osta non imputabili al potenziale concorrente stesso.
    L’eventuale riprogrammazione delle giornate, in ogni caso, sarà valutata compatibilmente con le preminenti esigenze del rispetto del cronoprogramma della procedura di gara.
    16/01/2024 17:38
  12. 08/01/2024 09:31 - Si fa riferimento (1) al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara e al calendario di disponibilità dell’area per lo svolgimento delle indagini comunicato a ciascun concorrente che ne abbia fatto richiesta, (2) all’ “Atto di Consegna dell’Area” redatto dall’Amministrazione Concedente da sottoscriversi obbligatoriamente per lo svolgimento delle indagini, nonché (3) alla risposta fornita da parte dell’Amministrazione Concedente al quesito n. 10 pubblicata in data 28/12/2023 ore 09:53.
     
    È stato ribadito nella risposta al quesito n. 10 quanto segue: “Si precisa che la calendarizzazione di consegna dell’Area è stata articolata in modo da alternare ciclicamente la consegna ai diversi Potenziali Concorrenti. Ciascun Potenziale Concorrente avrà a disposizione due periodi, ciascuno di una settimana, intervallati da un terzo periodo continuativo di due settimane, di disponibilità esclusiva dell’area. […] L’onere di ripristinare lo stato dei luoghi precedente all’esecuzione delle indagini è necessario al fine di consentire a ciascun Potenziale Concorrente eque e paritetiche condizioni di disponibilità dell’area oggetto di indagini e prevenire rischi di interferenza tra le attività di indagine dei Potenziali Concorrenti. Ciascun Potenziale Concorrente dovrà ripristinare i luoghi oggetto di indagini in modo e misura tale da non compromettere la piena fruibilità e disponibilità del sito al Potenziale Concorrente che si alternerà nel calendario di esecuzione delle indagini”.   Al punto f) del medesimo chiarimento fornito dall’Amministrazione, viene precisato che “Per la gestione di eventuali problemi sopravvenuti che impediscano l’inizio, l’esecuzione o il completamento delle indagini, dipendenti dalle attività dei Potenziali Concorrenti, ne dovranno rispondere i medesimi. Per la gestione di eventuali problemi sopravvenuti che impediscano l’inizio, l’esecuzione o il completamento delle indagini, non correlabili alle attività dei Potenziali Concorrenti, si farà riferimento all’Amministrazione Concedente che provvederà per quanto dovuto e necessario. Per quanto alle informazioni su chi utilizzerà il sito nei giorni in cui l’istante non potrà accedere al sito, si rimanda alla tutela della riservatezza di gara”
     
    Ai sensi dell’ “Atto di Consegna dell’Area”, tra l’altro, “E’ in carico alla Società l’acquisizione presso gli Enti competenti delle eventuali autorizzazioni / nulla osta necessarie per lo svolgimento delle attività sull’Area in questione” e, successivamente allo spirare di ciascun periodo (settimanale ovvero bisettimanale) di durata delle indagini, “la Società provvederà alla riconsegna dell’Area nello stato in cui si trovava al momento della consegna”.
     
    Si porta all’attenzione dell’Amministrazione Concedente che rispetto all’area è presente una valutazione del rischio bellico di grado medio. Ciò comporta la necessità di procedere, così come specificatamente prescritto negli elaborati di gara (elaborato T02 – Prime indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento),  ad effettuare la bonifica sistematica terrestre da ordigni bellici a tutela delle maestranze impegnate nel sito preventivamente a qualsiasi attività di scavo, e nel caso specifico le indagini geognostiche e ambientali, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n.81/2008.
    Ciò comporta che tale attività sarà avviata dalla scrivente prioritariamente alle attività di sondaggio geognostico e ambientale che preveda attività di perforazione o scavo, mediante l’intervento di impresa specialisti BST che provvederà alle attività di bonifica secondo specifico Parere Vincolante all’esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre il quale sarà rilasciato dal Comando del Genio Militare Competente.
    Sarà ns cura trasmettere progetto di Bonifica BST e relativo parere vincolante del Genio Militare preventivamente all’avvio delle attività.
    Preme evidenziare che mentre l’attività di Bonifica Ordigni Esplosivi commissionata a Impresa Specialistica sarà eseguita nell’ambito di una delle finestre temporali di concessione d’uso del sito, l’attività di collaudo e svincolo d’area saranno esperite dal Genio Militare in tempi successivi, indipendenti dalla volontà del Concorrente. È evidente, pertanto, che fino all’avvenuto svincolo da parte del Genio Militare non potranno essere eseguite altre attività di indagine, dalla Scrivente o da soggetti terzi,  tanto più quelle che prevedranno escavazioni di terreno, nei punti di sondaggio BST individuati dalla Scrivente e che permarranno picchettate e segnalate in osservanza alle disposizioni del Genio Militare fino ad avvenuto collaudo.
     
    Preso atto che le condizioni indicate al “NOTA BENE” di cui alla Premessa (R) dello schema di convenzione a base di gara non appaiono rispettate (in quanto, tra l’altro, (i) la disponibilità esclusiva dell’area per effettuare indagini è pari a “due periodi, ciascuno di una settimana, intervallati da un terzo periodo continuativo di due settimane”, inferiore quindi a 2 mesi, e (ii) il termine previsto per la conclusione delle indagini è successivo a 3 mesi e 20 giorni prima della scadenza per la presentazione dell’offerta), si chiede all’Amministrazione Concedente:
     
    (A)  di confermare che il concorrente non sarà ritenuto responsabile in caso di mancata tempestiva riconsegna dell’Area e/o mancata riconsegna dell’Area nello stato in cui si trovava al momento della consegna, in ciascun caso per ragioni connesse alla bonifica sistematica terrestre da ordigni bellici e/o ai relativi adempimenti procedurali e di legge che esulano quindi dalla sfera di azione e competenza del Concorrente; nonché, in ogni caso
    (B) considerato che la bonifica sistematica terrestre da ordigni bellici è propedeutica all’esecuzione delle indagini, di confermare che il concorrente, in caso di aggiudicazione, non sarà ritenuto responsabile dell’eventuale mancato o carente esperimento delle indagini, con conseguente piena applicazione di quanto previsto dall’art. 14.1 lett k), l) e m) dello schema di convenzione.
     
     


    QUESITO n. 12
    La definizione, l’organizzazione e l’esecuzione delle indagini di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara è a discrezione del Potenziale Concorrente e ad esso compete la figura di datore di lavoro/committente e dei relativi obblighi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per l’esecuzione delle indagini in questione.
    È in carico al Potenziale Concorrente l’acquisizione presso gli Enti competenti delle eventuali autorizzazioni/nulla osta necessarie per lo svolgimento delle attività di indagine. A tal fine il potenziale concorrente si deve attivare per presentare nel più breve tempo possibile agli enti competenti le richieste di rilascio autorizzazioni/nulla osta corredate dell’eventuale documentazione necessaria.
    Si conferma, come da chiarimenti precedenti, che le aree in consegna dovranno essere restituite, al termine del periodo assegnato, libere da attrezzature e depositi di ogni tipo, al fine di renderle fruibili al successivo potenziale concorrente.
    Per quanto alle attività di collaudo e svincolo delle aree di competenza dell’Amministrazione Difesa, al fine di assicurare la massima tempestività delle operazioni di svincolo e, più in generale per prevenire e gestire eventuali criticità che avessero a svilupparsi nel corso delle lavorazioni, si rende noto che sono in essere specifiche interlocuzioni con i rappresentanti dell’Amministrazione Difesa.
    In relazione al punto B), si conferma quanto previsto al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara e oggetto di altri chiarimenti.
    La Stazione Appaltante, su richiesta del potenziale concorrente che abbia presentato scrupolosamente e in tempi adeguati la richiesta al rilascio di autorizzazioni/nulla osta, si riserva di valutare la possibilità di riprogrammare le giornate che non potranno eventualmente essere utilizzate per cause legate al rilascio di autorizzazione/nulla osta non imputabili al potenziale concorrente stesso. L’eventuale riprogrammazione delle giornate, in ogni caso, sarà valutata compatibilmente con le preminenti esigenze del rispetto del cronoprogramma della procedura di gara
    26/01/2024 11:54
  13. 20/12/2023 20:12 - In sede di presentazione della proposta, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il costituendo RTI con Acea Ambiente mandataria ha presentato la dichiarazione di impegno da parte di un istituto finanziario a rilasciare la garanzia aggiuntiva pari al 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità da porre a base di gara; considerato che la normativa applicabile alla presente gara (i.e. il D.Lgs. 36/2023) non prevede più l’obbligo di costituzione della garanzia di cui al previgente articolo 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale obbligo non è, altresì, contenuto in alcuna previsione di cui alla documentazione di gara pubblicata da codesta Amministrazione, si chiede di confermare che il rilascio della suddetta garanzia di cui all’articolo 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non è richiesto ai fini della partecipazione alla presente gara e, pertanto, l’istituto finanziario è da intendersi già svincolato dall’impegno assunto in sede di presentazione dalla proposta.

    Si conferma.
    14/02/2024 10:36
  14. 20/12/2023 17:17 - QUESITO n. 14
    Con riferimento al punto BB), lettera e) delle Premesse dello schema di convenzione, si richiede di confermare che, ai fini della redazione del Piano Economico Finanziario, l’assunzione del Potere Calorifico Inferiore medio annuo del rifiuto conferito debba essere pari a quello indicato nel Piano Economico Finanziario del Promotore e, pertanto, si prega di esplicitare tale dato.
    Con riferimento all’art. 30.1, lettera d) dello schema di convenzione, ai fini della determinazione del “potere calorifico medio annuo coerente con la relativa assunzione indicata nel Piano Economico Finanziario”, si richiede di confermare che si debba fare riferimento alla relativa assunzione a base del Piano Economico Finanziario del Promotore e, pertanto, si prega di esplicitare tale dato.
     


    Il valore del “Potere Calorifico Inferiore medio annuo” del rifiuto, cui lo “Schema di Convenzione” posto a base di gara fa riferimento, è quello che risulterà dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) presentato dall’offerente in sede di gara.
    Si precisa che, nel PFTE, i concorrenti dovranno indicare anche l’intervallo di valori all’interno del quale il Potere Calorifico Inferiore medio annuo può variare senza determinare alterazioni significative dei risultati economico-finanziari.
    21/02/2024 19:09
  15. 21/12/2023 08:15 - QUESITO n. 15
    Con riferimento alla documentazione allegata al bando di gara e al progetto di fattibilità presentato dal soggetto Promotore, si chiede di fornire il “Piano Economico Finanziario” e la “Relazione del PEF”, i cui rimandi sono esplicitati in alcuni degli elaborati progettuali presenti agli atti.


    Gli elementi necessari per la formulazione dell’offerta sono disponibili nei documenti a base di gara e nei chiarimenti forniti; la pubblicazione del Piano Economico Finanziario del Promotore non è pertanto prevista.
    21/02/2024 19:12
  16. 21/12/2023 08:19 - QUESITO n. 16
    Con riferimento alla documentazione allegata al bando di gara e al progetto di fattibilità presentato dal soggetto Promotore, si chiede di fornire il “Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto” e il “Computo metrico estimativo” oltre a chiarire se nell’importo dell’investimento complessivo (946.100.000 euro) siano inclusi anche gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti in arco piano.


    Gli elementi necessari per la formulazione dell’offerta sono disponibili nei documenti a base di gara e nei chiarimenti forniti.
    L’offerta economica che il concorrente deve presentare per la partecipazione alla gara, secondo le previsioni del paragrafo 17 del Disciplinare di Gara, deve contenere tra l’altro, il Computo estimativo dell’opera e il Quadro economico di progetto.
    I costi relativi agli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti durante l'intero periodo della concessione non sono inclusi nell’importo dell’investimento complessivo di 946.100.000 euro.
    21/02/2024 19:15
  17. 27/12/2023 12:01 - QUESITO n. 17
    Con riferimento all’articolo 6.3.3. del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il possesso del requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.07 possa essere validamente dimostrato mediante l’esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di lavori di progettazione di “impianti tecnologici” e non esclusivamente di “impianti di termovalorizzazione”. 


    Si conferma che, ai sensi del Disciplinare di Gara, il possesso dei requisiti di cui alla categoria Impianti ID opere IB.07 non si limita esclusivamente ad impianti di termovalorizzazione.
    29/02/2024 15:25
  18. 27/12/2023 12:04 - QUESITO n. 18
    Con riferimento all’articolo 3 del Disciplinare di gara, si chiede di comunicare quale sia il canone annuo da corrispondere ad AMA S.p.A. a fronte del diritto di superficie di euro 7.462.275,00.


    Come riportato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, il Concessionario deve riconoscere ad AMA S.p.A di un canone annuo a partire dalla data di sottoscrizione della Concessione fino alla sua scadenza, a fronte del diritto di superficie concesso sui terreni sui cui insiste il Progetto, pari a complessivi euro 7.462.275,00.
    Il canone annuo sarà pertanto da determinare in funzione della durata della concessione offerta dal concorrente in sede di gara, rivalutando tale importo secondo quanto previsto dalla norma vigente.
    29/02/2024 15:28
  19. 09/02/2024 10:50 - QUESITO n. 19
    L’art. 6.3.1 del disciplinare di gara prevede, con riferimento ai requisiti per i servizi di ingegneria e architettura, che nel gruppo di lavoro deve essere presente, tra gli altri un “responsabile della progettazione del polo impiantistico”.
    A tale proposito si chiede di confermare che non sussistono cause ostative nei confronti di progettisti (i) stabiliti in paesi extra UE e (ii) per i quali – essendo dipendenti della società – non sussiste nello Stato nel quale sono stabiliti una normativa che imponga l’iscrizione in appositi albi professionali corrispondenti, ad esempio, all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti.


    I Requisiti stabiliti all’art 6.3.1 del disciplinare di gara vanno considerati estesi anche ai paesi non membri UE.
    29/02/2024 15:34
  20. 09/02/2024 10:51 - QUESITO n. 20
    Ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, “gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria, in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente, sono quelli indicati dall’articolo 66 del Codice: […] f) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco”.
    A tale riguardo, si chiede di confermare che la locuzione “Raggruppamenti temporanei costituiti” vada intesa nel senso che i raggruppamenti temporanei possono essere composti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) dell’elenco di cui al citato art. 4 e non anche che tali raggruppamenti debbano necessariamente essere già costituiti al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico, potendo gli stessi presentarsi anche nella forma del raggruppamento temporaneo costituendo.
    Si chiede inoltre di confermare che in caso di RTP raggruppati (non qualificati come concorrenti) l’operatore economico (concorrente) debba presentare in sede di offerta l’impegno dei membri del RTP a conferire mandato collettivo al capogruppo del RTP indicato.


    L’art. 66, comma 1, del Codice, elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento aventi ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura. In particolare, la lettera f) prevede testualmente: “i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e)”.
    Si conferma che con la locuzione ‘raggruppamenti temporanei costituiti’, si intendono i raggruppamenti composti dai soggetti elencati dalla lettera a) ad e) del predetto articolo. Pertanto possono presentare offerta sia i raggruppamenti già costituiti che i costituendi, per i quali ultimi sia stato presentato atto di impegno alla costituzione.
    Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, si conferma che nel caso di RTP indicato il concorrente debba presentare in sede di offerta anche l’impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del RTP indicato.
    29/02/2024 18:04
  21. 09/02/2024 10:51 - QUESITO n. 21
    L’art. 3.1 del disciplinare di gara (durata della concessione e dei termini di progettazione ed esecuzione delle opere) prevede che il termine massimo per la consegna del progetto esecutivo è di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
    Il cronoprogramma contenuto nella relazione R06 (relazione tecnica processi produttivi polo impiantistico e tavole tecniche, pagina 172), posta a base di gara, prevede che le attività relative alla progettazione esecutiva prendano avvio una volta scaduto il termine per la “valutazione delle offerte” e, dunque, intervenuta l’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.
    Alla luce della riscontrata distonia, si chiede di confermare che il termine per la consegna del progetto esecutivo inizia a decorrere dal momento dell’aggiudicazione, e che, pertanto, nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà messo in condizione di poter avviare le attività di progettazione esecutiva.


    Quella descritta al punto 3.1 del disciplinare di gara costituisce la regola, l’inizio delle prestazioni prende avvio dopo la stipula del contratto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del Codice l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. 
    Resta inteso che la consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire, in ogni caso, dopo la sottoscrizione del contratto.
    29/02/2024 18:10
  22. 09/02/2024 10:52 - QUESITO n. 22
    L’art. 11 del disciplinare di gara (sezione “indagini”) prevede che “Le indagini da esperire devono avere un livello di dettaglio tale da consentire la predisposizione degli elaborati progettuali previsti dall’allegato I.7 del codice Sez. II - Progetto di fattibilità tecnico-economico. Tali documenti progettuali dovranno contenere, con adeguato livello di approfondimento, tutti i tematismi, le indagini, gli studi specialistici, gli aspetti e gli elaborati indicati nel suddetto allegato I.7”.
    La citata previsione prevede, inoltre, che “Il mancato o carente esperimento delle indagini di cui sopra comporta l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. k), l), m), dello schema di convenzione”.
    Il “Documento 2 – Sezione A” (relativo alle autorizzazioni, permessi, pareri e altri atti amministrativi di competenza del Concedente) dello schema di concessione posto a base di gara prevede che:
    (i) con riferimento alla bonifica degli ordigni bellici (punto n. 2) “il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiudicato e validato dovrà contenere anche il progetto di bonifica degli ordigni bellici che il Concedente utilizzerà per l’istanza autorizzativa”;
    (ii) con riferimento alla valutazione preliminare di interesse archeologico (punto n. 3) “il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiudicato e validato dovrà contenere anche la documentazione progettuale necessaria a tale autorizzazione richiesta dal Concedente”.
    Sulla base delle previsioni che precedono risulta dunque che:
    (i) le attività di indagine sono prodromiche alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica da allegare in Offerta;
    (ii) il medesimo progetto di fattibilità tecnico-economica (redatto sulla base delle risultanze delle attività di indagine) di cui al precedente punto (i) dovrà contenere sia il progetto di bonifica degli ordigni bellici sia la documentazione necessaria allo svolgimento della valutazione preliminare di interesse archeologico, che sono necessari al Concedente per le istanze autorizzative.
    Ciò premesso, si chiede di confermare che la previsione circa l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. k) dello schema di convenzione, in caso di mancato o carente esperimento delle indagini, debba essere intesa nel senso che il livello di indagini richiesto, al fine di non incorrere nella inapplicabilità dell’art. 14.1 lett. k), sia pari a quello necessario alla sola predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, dal momento che le attività di indagine con un maggiore livello di approfondimento, necessarie alla redazione del progetto esecutivo, presuppongono il rilascio delle necessarie autorizzazioni su istanza del Concedente come previsto dal Documento 2 – Sezione A dello schema di concessione posto a base di gara.


    La previsione “Il mancato o carente esperimento delle indagini di cui sopra comporta l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 14.1 lett. k), l), m), dello schema di convenzione.”, riportata nella sezione “Indagini” del paragrafo 11 – SOPRALLUOGO E INDAGINI del Disciplinare di gara, è da intendersi riferita alle indagini definite al paragrafo 11 stesso.
    29/02/2024 18:12
  23. 22/02/2024 10:20 - QUESITO n. 23
    L’art. 10 del disciplinare di gara prevede che l’offerta debba essere corredata da “una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare ai sensi del D.M. n. 193/2022, garanzia fideiussoria definitiva riferita all’importo dell’investimento, qualora il concorrente risulti concessionario”.
    Al contempo, l’art. 15 del disciplinare di gara non ricomprende tale documento tra quelli da inserire in Busta A.
    Si chiede di confermare che tale impegno - in considerazione della circostanza per cui il D.Lgs. 36/2023 non prevede più tale onere in capo ai concorrenti - non dovrà essere inserito nella Busta A e si invita, pertanto, codesta Spett.le Stazione Appaltante a voler rettificare quanto indicato nel disciplinare all’art. 10.
    Parimenti, si chiede di confermare che non è dovuta la presentazione dell’impegno al rilascio della cauzione a copertura del pagamento delle penali in fase di gestione, atteso che il D.Lgs. 36/2023 non prescrive tale onere a carico dei concorrenti. Anche in tal caso si invita, pertanto, codesta Spett.le Stazione Appaltante a voler rettificare quanto indicato nel disciplinare all’art. 10.
     


    Si precisa che il D.M. n. 193/2022 recante il Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie non è stato ancora sostituito. Pertanto, il concorrente nel momento in cui produrrà la garanzia provvisoria, redatta ai sensi del menzionato D.M., presterà anche la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva.
    Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di impegno al rilascio, in caso di aggiudicazione e a partire dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, di una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 117, così come previsto dall’art. 193, comma 6, del Codice, non costituisce un refuso.
    29/02/2024 18:15
  24. 22/02/2024 10:21 - QUESITO n. 24
    Il disciplinare all’art. 6.4 prevede che “Ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2 del citato allegato al Codice”.
    A tale proposito, considerato che l’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 non prevede alcuna soglia minima di requisito in capo alla mandataria (limitandosi a stabilire la regola della corrispondenza tra quota di esecuzione e requisiti di qualificazione), si chiede di confermare che il riferimento a tale previsione debba considerarsi un mero refuso e che, dunque, non sia previsto a carico della mandataria, così come per le mandanti, alcun requisito minimo da soddisfare.


    Non si tratta di un refuso, il disciplinare di gara riporta al punto 6.4 quanto espressamente disposto dall’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del Codice.
    29/02/2024 18:23
  25. 22/02/2024 10:21 - QUESITO n. 25
    Il disciplinare di gara, al paragrafo 4 (pag. 13), prevede che, nell’ipotesi in cui il concorrente intenda conferire l’incarico di progettazione ad uno o più progettisti esterni senza costituire con gli stessi un raggruppamento temporaneo, ciascuno dei progettisti esterni incaricati dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda e di proprio DGUE. Dal momento che sul sito tutto gare non è presente un modello di domanda per i progettisti indicati, si chiede di chiarire quali informazioni debbano essere contenute nel modello di domanda.


    Si premette che il concorrente nel modello di domanda in merito ai professionisti, singoli o associati, indicati per lo svolgimento dei servizi di progettazione è tenuto ad indicarne la relativa forma giuridica e che nei rispettivi DGUE i progettisti indicati dichiareranno i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara.
    Con riferimento, invece, al modello di domanda i progettisti indicati devono dichiarare:
    • il possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12 del Codice;
    • il possesso della laurea in una disciplina tecnica attinente all'attività di progettazione oggetto del bando di gara;
    • l’abilitazione all'esercizio della professione nonché l’iscrizione al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
    Per i progettisti indicati, aventi forma giuridica di società e consorzi, deve essere dichiarata:
    • l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
    29/02/2024 18:25
  26. 22/02/2024 10:21 - QUESITO n. 26
    Ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, “gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria, in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente, sono quelli indicati dall’articolo 66 del Codice: […] f) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco”.
    A tale riguardo, si chiede di confermare che la locuzione “Raggruppamenti temporanei costituiti” vada intesa nel senso che i raggruppamenti temporanei possono essere composti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) dell’elenco di cui al citato art. 4 e non anche che tali raggruppamenti debbano necessariamente essere già costituiti al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico, potendo gli stessi presentarsi anche nella forma del raggruppamento temporaneo costituendo.


    Si rinvia al quesito n. 20.
    29/02/2024 18:30
  27. 22/02/2024 10:21 - QUESITO n. 27
    Ai sensi dell’art. 6.3, numero 3 del disciplinare “Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti”.
    Si chiede di confermare che in caso di RTP indicato (non qualificabile come concorrente) l’operatore economico (concorrente) debba presentare in sede di offerta l’impegno dei membri del costituendo RTP a conferire mandato collettivo al capogruppo del RTP indicato.


    Si rinvia al quesito n. 20.
    29/02/2024 18:31
  28. 22/02/2024 10:22 - QUESITO n. 28
    Con riferimento alla composizione del gruppo di lavoro, sebbene non richiesto dall’art. 6.3.1 del disciplinare, il modello di domanda di partecipazione allegato al bando di gara richiede, a pag. 7, anche l’indicazione di un “Soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” con riferimento ai requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs n. 81/2008. Si chiede di chiarire se tale figura, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs n. 81/2008, debba essere obbligatoriamente inserita nel gruppo di lavoro e, in ogni caso, di confermare che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sarà nominato dal Concedente.


    Si conferma che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dal Concedente. Il modello di domanda di partecipazione a pagina 7, pertanto, contiene un refuso. Nel gruppo di lavoro è richiesto solo il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
    29/02/2024 18:33
  29. 22/02/2024 10:22 - QUESITO n. 29
    Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economico finanziaria, previsto dal paragrafo 6.3.2, del disciplinare, si chiede di confermare che, ai fini del calcolo del fatturato medio, debbano essere presi in considerazione i tre esercizi finanziari chiusi antecedenti alla pubblicazione del bando e, dunque, si debba tenere conto del fatturato risultante dai bilanci relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.


    In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria per i servizi di ingegneria e architettura il punto 6.3.2 prevede un fatturato globale maturato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando.
    Il fatturato è riferito all’anno di esercizio, pertanto, i bilanci da considerare relativi al triennio precedente sono relativi agli anni 2020, 2021, 2022.
    Inoltre, il disciplinare precisa che “ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività”.
    29/02/2024 18:35
  30. 22/02/2024 10:22 - QUESITO n. 30
    L’art. 6.3.3 del disciplinare prescrive quale requisito di capacità tecnica e professionale “Esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di indizione della gara di contratti analoghi a quello in affidamento di importo minimo pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID”.
    Si chiede di confermare che il riferimento “agli ultimi tre anni dalla data di indizione della gara di contratti analoghi” vada inteso come anni solari e che, dunque, ai fini del possesso del requisito, debbano essere presi in considerazioni i contratti analoghi svolti nel periodo intercorrente tra il 20 novembre 2023 e il 20 novembre 2020.


    Il punto 6.3.3. fa riferimento testualmente ai “servizi espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”. Per il computo degli anni si osserva il calendario comune ovvero 20 novembre 2023 - 20 novembre 2020.
    29/02/2024 18:37
  31. 21/03/2024 16:00 - QUESITO n. 31
    Premesso che:
    (A)      ai sensi dell’articolo 4.4 dello schema di convenzione, “l’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico dell’opera, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto nel presente Contratto”;
    (B)      ai sensi dell’articolo 16.3 dello schema di convenzione, “Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’Esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, 49 per quanto applicabile. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.”;
    (C)      con riferimento alla fase di costruzione, i commi 1 e 2 dell’articolo 115 (Controllo tecnico contabile e amministrativo) del D. Lgs. 36/2023 prevedono: “1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. 2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.”;
    (D)      gli articoli 35.4, 38.3, 40.2 dello schema di convenzione richiamano espressamente i “costi [del Concessionario] indicati [dai documenti] nella contabilità dei lavori”;
    (E)      ai sensi dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, articolo 1, comma 2, lettera v), è compito del direttore dei lavori, tra gli altri, “gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve”;
    (F)      ai sensi dell’articolo 46.4 dello schema di convenzione, “[Il Concedente e il Concessionario si riservano la facoltà di nominare un collegio consultivo tecnico ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 215 del Codice.]”, tuttavia, ai sensi dell’articolo 215, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti” la costituzione è obbligatoria “per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro”;
    (G)      inoltre, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato V.2 al Codice “Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto”.
    Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare:
    1. che il Collegio Consultivo Tecnico, composto da cinque componenti alla luce della oggettiva complessità dell’Opera, sarà obbligatoriamente nominato in applicazione delle previsioni di legge vigenti e sarà tenuto a pronunciarsi sulle questioni che saranno ad esso sottoposte da ciascuna delle Parti nei termini fissati dalla normativa vigente;
    2. che il Direttore Lavori e/o il RUP e/o il Collegio Consultivo Tecnico saranno sempre tenuti a pronunciarsi, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge applicabile, sull’an e sul quantum delle domande, contestazioni e riserve formulate dal Concessionario relativamente a tutti gli aspetti giuridici e/o contrattuali e/o progettuali e/o esecutivi che incidono sul Costo di Costruzione e/o sui tempi di esecuzione dell’Opera, anche in caso di sospensione, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti che, ai sensi della Convenzione, determinano una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione e/o che comportano il diritto del Concessionario all’avvio e/o alla conclusione della procedura di revisione del Piano Economico Finanziario;
    3. che i medesimi soggetti sub (ii) saranno altresì tenuti a pronunciarsi nei medesimi termini anche relativamente agli eventuali oneri derivanti dalle sospensioni lavori, di cui all’art. 21.1 della Convenzione, anche se aventi durata inferiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori ovvero inferiore a sei mesi o comunque, a prescindere dalla durata, che non comportino in via diretta e autonoma l’Alterazione dell’Equilibrio Finanziario, ma che possono essere comunque considerati nell’ambito della procedura di riequilibrio di cui all’art. 30 della Convenzione.


    Il Collegio Consultivo Tecnico, come previsto dall’Allegato V.2 del Codice è formato, a scelta della stazione appaltante da 3 o da 5 membri.
    Al punto 28 della lex  specialis di gara  è stato già disposto che il Collegio Consultivo Tecnico sarà formato da 3 membri e interverrà secondo i termini previsti dalle norme di riferimento di cui agli artt. 215 e ss. del Codice ed in particolare dell’allegato V.2 
    05/04/2024 09:24
  32. 21/03/2024 16:00 - QUESITO n. 32
    Premesso che:
    (A)      ai sensi dell’articolo 21.1 dello schema di convenzione relativo alla sospensione totale o parziale dei lavori, ultimo paragrafo “Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera (c) [i.e. cause di Forza Maggiore], disciplinati dagli articoli 14.3 e 14.4, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario, senza pregiudizio tuttavia per l’applicazione dell’articolo 21.5 che segue”;
    (B)       ai sensi dell’articolo 21.5 dello schema di convenzione, “Qualora la sospensione o le sospensioni totali o parziali dei lavori che impattino il percorso critico di realizzazione dell’Opera, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, o comunque qualora, a prescindere dalla durata, comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, così come qualora il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 non comporti una sospensione dei lavori ma comunque l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente può avviare la procedura di cui all’articolo 30. Resta inteso che nel caso di sospensioni disposte ai sensi del comma 1, lettera c), troveranno applicazione le previsioni relative alla Forza Maggiore e, in particolare, l’articolo 14.3 che precede.”;
    (C)       ai sensi dell’articolo 14.3 dello schema di convenzione, primo paragrafo “Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 21 e 26. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 30. […]”;
    (D)      ai sensi dell’articolo 21.6 dello schema di convenzione, “Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
    (a)       i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
    (b)       la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
    (c)       il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
    (d)       la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali,
    fermo restando in aggiunta che, ove tali sospensioni comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente potrà avviare la procedura di cui all’articolo 30.”.
    (E)     ai sensi dell’art. 30.1 dello schema di convenzione, “Il Concedente e il Concessionario procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’articolo 192 del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non imputabili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui alla definizione di Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Anche al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'Opera, in conformità con le previsioni di cui all’articolo 182, comma 5, del Codice, ai sensi del quale è previsto che lo schema di contratto e il piano economico finanziario siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, il Concedente e il Concessionario riconoscono che si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti: (…)
    (h) i casi di sospensione di cui all’articolo 21, comma 5, e 26, comma 5 (b), ultimo periodo; (…)
    (r) gli altri eventi non imputabili al Concessionario specificamente indicati nel presente Contratto”
    Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare:
    (i)        che gli oneri derivanti dalle sospensioni lavori, di cui all’art. 21.1 della Convenzione, aventi durata inferiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori ovvero inferiore a sei mesi o comunque, a prescindere dalla durata, che non comportino in via diretta e autonoma l’Alterazione dell’Equilibrio Finanziario, vengono comunque considerati nell’ambito della procedura di riequilibrio di cui all’art. 30 della Convenzione attivata dal Concessionario;
    (ii)       che, pertanto, le sospensioni dei lavori di durata inferiore alle soglie di rilevanza stabilite dall’art. 21.5 della Convenzione, sono comunque computate, come eventi che incidono sul Costo di Costruzione e/o sui tempi di esecuzione dell’Opera, pro quota e pro futuro per la valutazione dell’intervenuta Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario ai fini di una procedura di riequilibrio di cui all’art. 30 della Convenzione attivata dal Concessionario ai sensi della Convenzione.


    I casi di sospensione di cui alle lettere a) e b) del punto 21.1 della Convenzione non comportano un diritto del concessionario a indennizzo o risarcimento, ad eccezione dei casi in cui la sospensione o le sospensioni totali o parziali dei lavori che impattino il percorso critico di realizzazione dell’Opera, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si protraggano oltre i periodi determinati al punto 21.5 della Convenzione (oltre un quarto della durata complessiva dei lavori o comunque oltre 6 mesi complessivi), ovvero qualora la sospensione, a prescindere dalla durata, comporti l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario.
    In quest’ultimo caso, qualora la sospensione di cui alle lettere a) e b) del punto 21.1 abbia alterato l’equilibrio finanziario il concedente può attivare, sempre che la sospensione non sia dovuta a fatto a lui imputabile, la procedura di cui all’art. 30.
    05/04/2024 09:27
  33. 12/03/2024 16:44 - QUESITO n. 33
    Ai fini della comprova del requisito di cui al punto 6.1.1 (requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti in capo ai concorrenti), si chiede di confermare che - al pari di quanto espressamente previsto al punto 6.3.2 ( requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti in capo ai progettisti) - la presentazione dei bilanci sia una modalità alternativa (e non cumulativa) rispetto alla presentazione della dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società.


    La documentazione indicata sia al punto 6.1.1 sia al punto 6.3.2 richiesta al concorrente a comprova dei requisiti di partecipazione è alternativa.
    09/04/2024 14:41
  34. 12/03/2024 16:45 - QUESITO n. 34
    Ai fini della comprova del requisito di cui al punto 6.3.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti in capo ai progettisti), considerato che correttamente il disciplinare di gara - in conformità a quanto previsto dall’art. 40 del D.P.R. 445/2000 a tenore del quale i certificati rilasciati dalle amministrazioni pubbliche sono utilizzabili solo tra privati - richiede, nel caso di servizi prestati a favore di amministrazioni pubbliche o enti pubblici, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente, si chiede di confermare che il riferimento alle “attestazioni rilasciate dalle strutture presso le quali il servizio è stato fornito” sia dovuto ad un refuso e che, pertanto, tali attestazioni non dovranno essere caricate nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, essendo sufficiente indicare nella dichiarazione sostitutiva il riferimento alle amministrazioni a favore delle quali il servizio è stato espletato


    Trattasi di refuso.
    09/04/2024 14:43
  35. 15/03/2024 20:01 - QUESITO n. 35
    Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economico finanziaria, previsto dal paragrafo 6.1.1, lett. a), del disciplinare, si chiede di confermare che, ai fini del calcolo del fatturato medio, debbano essere presi in considerazione i cinque esercizi finanziari chiusi antecedenti alla pubblicazione del bando e, dunque, si debba tenere conto del fatturato relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022


    Il disciplinare di gara prevede al punto 6.1.1 lett. a) il possesso di un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando. Pertanto, gli esercizi finanziari da prendere in considerazione sono relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
    09/04/2024 14:45
  36. 25/03/2024 19:43 - QUESITO n. 36
    Il paragrafo 6.3.2 del disciplinare di gara prescrive, per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, il possesso del seguente requisito di capacità economico-finanziaria:
    “Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando riferito ad un importo di lavori almeno pari ad € 37.445.477,14 IVA esclusa”.
    Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, la comprova del requisito in parola è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
    “- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
    - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
    - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
    - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione”.
    Dalla formulazione letterale del requisito sembrerebbe che (i) non sia richiesto ai progettisti di possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura minimo, e che (ii) gli stessi, invece, debbano aver svolto, complessivamente, servizi di ingegneria e architettura riferibili a lavori aventi un valore pari ad almeno € 37.445.477,14 IVA esclusa.
    Se tale interpretazione è corretta, si chiede di chiarire quali siano le modalità con cui tale requisito dovrà essere comprovato, atteso che, tra la documentazione prevista dal disciplinare di gara a comprova del requisito richiesto (paragrafo 6.3.2), non è rinvenibile alcun documento da cui possa evincersi che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sia riferibile a lavori aventi un valore pari ad almeno € 37.445.477,14 IVA esclusa.
    Nel caso in cui, invece, l’interpretazione prospettata non sia corretta, si chiede di confermare che il requisito in parola debba essere inteso nel senso che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, maturato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, posseduto dai progettisti nel loro complesso, deve essere pari almeno ad € 37.445.477,14 IVA esclusa, e che, dunque, l’inciso “riferito ad un importo di lavori almeno” sia da intendersi quale mero refuso.


    Il disciplinare di gara al punto 6.3.2 richiede quale requisito di capacità economica e finanziaria dei servizi di ingegneria e architettura il possesso di un fatturato globale relativo a tali servizi maturati nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando riferiti ad un importo di lavori aventi un valore pari ad almeno € 37.445.477,14 IVA esclusa. Come indicato al punto 6.4 della lex specialis, detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Per la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara il RUP potrà richiedere al concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria la documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nella lex specialis.
    09/04/2024 14:47
  37. 02/04/2024 21:42 - QUESITO n. 37
    Con riguardo alle figure che devono fare parte del gruppo di lavoro previsto al paragrafo 6.3 del disciplinare, dal modello di istanza di partecipazione alla gara si evince che, in caso di RTP indicato dal concorrente, solo la figura del geologo debba far parte del RTP indicato. Ciò in quanto solo con riguardo a tale figura è richiesto espressamente di specificare il rapporto in forza del quale la stessa può essere ricondotta al RTP (ad esempio, come componente del RTP oppure in qualità di socio/amministratore/direttore tecnico/dipendente/consulente stabile di uno dei soggetti che fa parte del RTP indicato).
    Alla luce della ricostruzione che precede, si chiede, pertanto, di confermare che il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, pur inserito nel gruppo di lavoro, non debba essere incluso nella compagine del RTP, e ciò anche in considerazione del fatto che, stante la tipologia di attività svolta da tale figura, la stessa non possiede neppure i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai progettisti dai par. 6.3.2. e 6.3.3. del disciplinare. In tal caso, si chiede conferma che potrà considerarsi sufficiente la presentazione da parte del coordinatore della sicurezza di una dichiarazione di impegno (avente data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta), resa in esclusiva per una delle imprese del RTI concorrente o per una delle imprese del RTP indicato, ad eseguire le relative prestazioni.


    Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare le generalità del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione indicato nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Si specifica che non è necessario l’inserimento di tale figura nella compagine del RTP.
    09/04/2024 14:50
  38. 02/04/2024 21:43 - QUESITO n. 38
    Si prega di confermare che i soggetti che si occupano della redazione di elaborati specialistici (quali l’archeologo e il tecnico acustico) prodromici e funzionali alla redazione e alla presentazione in gara del PFTE non devono essere inseriti nel RTP, né rivestire il ruolo di socio/amministratore/direttore tecnico/dipendente/consulente stabile di uno dei soggetti che fa parte del RTP.
    Tali soggetti redigono rispettivamente i seguenti elaborati del PFTE: la Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 6, comma 7, lett. c, dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023 e lo studio previsionale di impatto acustico (D.Lgs 42/2017) allegato allo Studio di Impatto Ambientale di cui all’art. 6, comma 7, lett. d, dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e non possiedono, stante la natura dell’attività svolta, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai progettisti dai par. 6.3.2. e 6.3.3. del disciplinare


    Non è necessario l’inserimento nella compagine del RTP dei soggetti che si occuperanno della redazione degli elaborati specialistici del PFTE.
    09/04/2024 14:51
  39. 04/04/2024 06:31 - QUESITO n. 39
    Premesso che
    1. il par. 17 del Disciplinare di Gara richiede alla lettera a) n. 1 di compilare il Modello C - Offerta economica allegato alla documentazione di gara indicando la “riduzione tempi di progettazione, esecuzione lavori ed entrata in esercizio (quest’ultima intesa come ultimazione delle prove funzionali e prestazionali) rispetto al cronoprogramma a base di gara”;
    2. il Modello C, al par. E1 tempistiche “Riduzione tempi di progettazione, esecuzione lavori, entrata in esercizio” richiede al concorrente di indicare una unica riduzione dei tempi, espressa in giorni naturali e consecutivi;
    3. il cronoprogramma a base di gara indicato a pag. 173 nel doc. R06 prevede distinti tempi di esecuzione delle attività di progettazione, esecuzione ed entrata in esercizio;
    4. ai sensi degli articoli 5 e 24.1 dello schema di convenzione a base di gara, il termine di 30 anni per la Fase di Gestione decorre dall’emissione del certificato di Collaudo con esito positivo; la durata dell’Esercizio Provvisorio non incide sulla durata della Fase di Gestione, che decorre dalla data del Collaudo con esito positivo;
    5. l’Articolo 17.6 dello schema di convenzione a base di gara prevede: “Nel rispetto del Cronoprogramma, entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all’Opera è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 116, comma 2, del Codice. Nel rispetto del Cronoprogramma, successivamente all’inizio dell’Esercizio Provvisorio a Regime sono svolte le prove funzionali e prestazionali con esito positivo in conformità al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo ed è sottoscritto il Verbale di Ultimazione delle Prove Funzionali e Prestazionali e, contestualmente, il verbale di Presa in Consegna Anticipata”.
    si chiede alla stazione appaltante di confermare
    1. che, anche in considerazione della corretta e coerente aggregazione prevista al paragrafo 18.3 (Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica) del disciplinare e nel modulo di offerta delle attività di “progettazione”, “esecuzione lavori” ed “entrata in esercizio” ivi riferite, la riduzione dei tempi da indicare al par. E1 tempistiche del Modello C deve conseguentemente intendersi come riduzione dei complessivi tempi dell’insieme delle predette attività rispetto ai complessivi tempi indicati per tali attività nel cronoprogramma a base di gara, di cui a pag. 173 del documento R06;
    2. che il concorrente può variare, in aumento e/o in diminuzione, il tempo di una o più delle attività di progettazione e/o costruzione e/o di entrata in esercizio purché la somma complessiva dei tempi sia non superiore a quella complessiva riportata nel cronoprogramma a base di gara per tutte tali attività;
    3. che, in tale articolazione delle attività, il concorrente possa indicare la data di avvio delle attività di Collaudo di cui all’art. 17 della Convenzione, in conformità al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo che sarà redatto dal Concessionario ai sensi della premessa AA dello schema di contratto.


    Nel Modello C “Offerta Economica” al criterio E1 “Tempistiche”, deve essere indicata la riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, dei complessivi tempi dell’insieme delle attività di “progettazione”, “esecuzione lavori” ed “entrata in esercizio” rispetto al valore complessivo indicato nel cronoprogramma a base di gara.
    La durata delle tre fasi prevista dal Cronoprogramma posto a base di gara è rispettivamente pari a:
    • progettazione: 4 mesi,
    • esecuzione lavori: 26 mesi
    • entrata in esercizio: 11 mesi, così costituiti:
      • 3,5 mesi per Commissioning senza alimentazione di rifiuti - Cold Commissioning)
      • 7,5 mesi per Esercizio Provvisorio - Commissioning con alimentazione di rifiuti / Hot Commissioning ed esecuzione delle Prove Funzionali e Prestazionali per il Collaudo Provvisorio). La fase “Prove funzionali e prestazionali per il collaudo Provvisorio” impegna gli ultimi 2 mesi della fase di “Esercizio Provvisorio
    per cui la durata complessiva della progettazione, esecuzione lavori e entrata in esercizio prevista dal Cronoprogramma posto a base di gara è pari a 41 mesi.

    Nella presentazione dell’offerta, la durata delle singole attività strettamente legate all’operato del concorrente (“progettazione” ed “esecuzione lavori”) può essere rimodulata in aumento e/o in diminuzione rispetto a quella indicata nel cronoprogramma a base di gara. L’attività di “entrata in esercizio”, invece, non può essere modificata nella sua durata ma può essere articolata in funzione del completamento delle opere, prevedendo, qualora il concorrente lo ritenga possibile, una sovrapposizione con la fase di “esecuzione lavori”. Resta inteso che la durata complessiva proposta dal concorrente per le tre attività di “progettazione”, “esecuzione lavori” ed “entrata in esercizio”, eventualmente sovrapposte, indicata nel cronoprogramma che il concorrente deve allegare nella busta C, non deve essere superiore a quella complessiva indicata nel cronoprogramma a base di gara.
    La fase “Prove funzionali e prestazionali per il collaudo Provvisorio”, indicata nel cronoprogramma a base di gara, non essendo esclusivamente legata all’operato del concorrente, non deve essere variata dal punto di vista della durata e deve essere comunque prevista negli ultimi due mesi della fase di “esercizio provvisorio”. Non è prevista l’indicazione nel cronoprogramma della “data di avvio delle attività di collaudo”, tenuto conto che il collaudo sarà realizzato in corso d’opera e che il Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo, previsto nel punto AA della premessa dello Schema di Convenzione, rappresenta esclusivamente una proposta del Concessionario.
    Il cronoprogramma che il concorrente deve allegare nella Busta C – Offerta Economica dovrà essere corredato di tutti gli elementi utili a motivare l’eventuale modifica dei tempi offerti e a giustificarne la congruità.
    16/04/2024 17:17
  40. 28/02/2024 10:35 - QUESITO n. 40
    Si chiede di fornire i seguenti elementi utilizzati per le valutazioni economiche nell’ambito del progetto a base di gara:
    • i valori previsti dallo scenario energetico di riferimento (i.e. “curva Afry Q2 2023, scenario central”);
    • i criteri di dettaglio di calcolo della tariffa adottati rispetto ai criteri generali fissati dalla vigente regolazione ARERA;
    • eventuale previsione di sharing dei ricavi da vendita dell'energia elettrica;
    • evidenza che, qualora non sia stato previsto alcuno sharing dei ricavi da energia elettrica, la componente di remunerazione del capitale sia stata considerata solo sulla quota parte degli investimenti relativi al trattamento dei rifiuti e che non sia stata inclusa anche quota parte degli investimenti relativi alla produzione di energia ai sensi della regolazione ARERA;
    • evidenza delle modalità con cui sono stati considerati gli oneri di realizzazione e gestione degli impianti ancillari relativamente alla determinazione della tariffa regolata;
    • il tasso di ritorno dell’investimento considerato nel progetto di gara.


    Di seguito si riportano gli elementi di natura economica utilizzati dal Proponente per la redazione del PEF sottostante al progetto a base di gara.
    RICAVI DA GATE FEE. I ricavi sono determinati applicando la tariffa, pari a 185€/ton al netto dei ribassi offerti in fase di gara, alle 600.000 tonnellate di RSU conferite al Termovalorizzatore annualmente. Relativamente ai quantitativi si specifica che il Proponente ha stimato un flusso costante di 600.000 tonnellate annue ad eccezione del 2058 stimando 50.959 tonnellate dovute ad una fine del Periodo di Gestione il 31.01.2058. Relativamente alla tariffa, come riportato nello Schema di Convenzione posto a base di gara, il corrispettivo relativo all’ATO Roma Capitale non è determinato con l’applicazione della tariffa ai sensi del MTR vigente, ma sarà pari al Corrispettivo di Conferimento Offerto in Gara (art. 28.2 lettera (a)) e successivamente incrementato secondo quanto indicato all’articolo 28.3 (ISTAT -FOI). Si specifica che il Corrispettivo di Conferimento Offerto in Gara è da intendersi come “anno base 2022” e che pertanto dovrà essere rivalutato tenendo conto dell’inflazione [Hp: 2023: 5,6%, 2024: 2,5%, 2025: 2,1%, 2026: 2,1%, 2027-2058: 2,0%].
    RICAVI DA ENERGIA ELETTRICA. I ricavi da cessione dell’Energia sono riferiti alla vendita sul mercato dell’energia prodotta dal processo di termovalorizzazione e non sono oggetto di sharing. Sono calcolati assumendo che il Termovalorizzatore funzioni per una media di 8.000 ore annue per la potenza elettrica prodotta dal TMV al netto dell’Autoconsumo; La quota di energia viene ceduta al mercato assumendo la seguente curva:
    Anno: 2028       Prezzo dell’energia: 115,1 €/MWh
    Anno: 2029       Prezzo dell’energia: 116,5 €/MWh
    Anno: 2030       Prezzo dell’energia: 119,1 €/MWh
    Anno: 2031       Prezzo dell’energia: 117,7 €/MWh
    Anno: 2032       Prezzo dell’energia: 119,3 €/MWh
    Anno: 2033       Prezzo dell’energia: 119,7 €/MWh
    Anno: 2034       Prezzo dell’energia: 120,5 €/MWh
    Anno: 2035       Prezzo dell’energia: 119,1 €/MWh
    Anno: 2036       Prezzo dell’energia: 120,6 €/MWh
    Anno: 2037       Prezzo dell’energia: 125,8 €/MWh
    Anno: 2038       Prezzo dell’energia: 125,2 €/MWh
    Anno: 2039       Prezzo dell’energia: 122,5 €/MWh
    Anno: 2040       Prezzo dell’energia: 111,3 €/MWh
    Anno: 2041       Prezzo dell’energia: 113,7 €/MWh
    Anno: 2042       Prezzo dell’energia: 110,6 €/MWh
    Anno: 2043       Prezzo dell’energia: 113,9 €/MWh
    Anno: 2044       Prezzo dell’energia: 112,6 €/MWh
    Anno: 2045       Prezzo dell’energia: 111,1 €/MWh
    Anno: 2046       Prezzo dell’energia: 112,7 €/MWh
    Anno: 2047       Prezzo dell’energia: 114,4 €/MWh
    Anno: 2048       Prezzo dell’energia: 116,0 €/MWh
    Anno: 2049       Prezzo dell’energia: 117,7 €/MWh
    Anno: 2050       Prezzo dell’energia: 119,4 €/MWh
    Anno: 2051       Prezzo dell’energia: 121,1 €/MWh
    Anno: 2052       Prezzo dell’energia: 122,9 €/MWh
    Anno: 2053       Prezzo dell’energia: 124,7 €/MWh
    Anno: 2054       Prezzo dell’energia: 126,6 €/MWh
    Anno: 2055       Prezzo dell’energia: 128,4 €/MWh
    Anno: 2056       Prezzo dell’energia: 130,3 €/MWh
    Anno: 2057       Prezzo dell’energia: 132,1 €/MWh
    Anno: 2058       Prezzo dell’energia: 134,0 €/MWh
    Per quanto riguarda le modalità di revisione del corrispettivo di conferimento in funzione del prezzo dell’energia elettrica, si rimanda al documento [18] allegato allo Schema di Convenzione.
    ALTRI RICAVI. Gli altri ricavi sono relativi alla vendita di materiali ferrosi e non ferrosi, vendita di eventuale energia prodotta da fonti rinnovabili e ricavi da Teleriscaldamento per l’energia venduta all’utenza. Al pari della gate fee e dell’energia elettrica, tali ricavi sono di sola competenza del Concessionario e non oggetto di sharing.
    INVESTIMENTI. Il valore dell’investimento a base di gara è pari a euro 946,1 mln e prevede al suo interno:
    - Lavori a base di gara di cui all’oggetto della Convenzione. Tali lavori sono relativi alla costruzione del Termovalorizzatore, degli Impianti Ancillari e di tutte le altre opere civili comprensivi degli oneri per la sicurezza (“Lavori”).
    - Somme a disposizione dell’Amministrazione. Tale importo comprende oneri per l’allaccio e lo spostamento dei pubblici servizi, imprevisti, oneri patrimoniali (espropri, servitù, occupazioni, concessioni e convenzioni), spese tecniche, responsabile del procedimento, espletamento delle procedure previste dalla normativa sulle espropriazioni, collaborazioni specialistiche e indagini archeologiche, spese per pubblicità e commissioni giudicatrici, accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi, contributo Autorità di Vigilanza sui LL.PP (“SAD”).
    - Spese per la predisposizione della proposta che comprendono i costi sostenuti per la predisposizione della proposta.
    - Oneri previsti di gara che comprendono i costi previsti per la successiva fase di gara.
    Tali valori, pertanto, come già specificato nel quesito n. 16, non includono le Manutenzioni Straordinarie capitalizzate in arco Piano.
    AMMORTAMENTO. L’ammortamento dell’investimento iniziale è stato calcolato utilizzando le aliquote del sistema regolatorio vigente portando, al termine della Concessione, un valore residuo dei cespiti pari a euro 85,3 mln circa. Le manutenzioni straordinarie capitalizzate sono invece state ammortizzate secondo il criterio finanziario.
    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. Il Contributo Pubblico verrà riconosciuto a stato avanzamento lavori a valere sulla voce Impianti Ancillari e pagato con una dilazione temporale media di 60 giorni.
    TASSO INTERNO DI RENDIMENTO DEL PROGETTO. Relativamente al Tasso interno di Rendimento di Progetto è necessario specificare che è strettamente dipendente dal progetto tecnico del Proponente e pertanto non assimilabile ad una assunzione di Piano. I flussi di cassa che sono presi in considerazione sono quelli di natura strettamente operativa e sono collegati pertanto a investimenti, ricavi e costi operativi. Il tasso interno di rendimento del progetto (unlevered), calcolato con le imposte adjusted, cioè senza tener conto dello scudo fiscale connesso alla deducibilità degli oneri finanziari, è pari al 10,14%.
    18/04/2024 18:31
  41. 21/12/2023 08:18 - QUESITO n. 41
    Con riferimento alla documentazione allegata al bando di gara e al progetto di fattibilità presentato dal soggetto Promotore, si chiede di fornire gli elementi utilizzati per le valutazioni economiche tra cui scenario energetico (i.e. “curva Afry Q2 2023, scenario central”), criteri di calcolo della tariffa rispetto ai criteri fissati dalla vigente regolazione ARERA ed eventuale previsione di sharing dei ricavi da vendita dell'energia elettrica.


    Si rinvia al quesito n. 40
    18/04/2024 18:34
  42. 21/12/2023 08:22 - QUESITO n. 42
    Si chiede di chiarire a quale dei tre Corrispettivi di Conferimento alternativi, di cui alle lettere (a) (b) o (c) dell’Art. 28.2 (i.e. ATO Roma Capitale, Impianto Minimo o Mercato), sia riferita la tariffa di conferimento rifiuti al cancello («gate-fee») indicata dal Progetto posto a base di gara pari a 185 eur/ton (anno base 2022), di cui all’Art. 18.3 del Disciplinare. 


    Si rinvia al quesito n. 40
    18/04/2024 18:35
  43. 21/12/2023 08:24 - QUESITO n. 43
    Si chiede di chiarire quali siano le tre tariffe di conferimento rifiuti al cancello («gate-fee») dei tre Conferimenti alternativi, di cui alle lettere (a) (b) o (c) dell’Art. 28.2 (i.e. ATO Roma Capitale, Impianto Minimo o Mercato), utilizzate per la redazione del Progetto posto a base di gara. 


    Si rinvia al quesito n. 40
    18/04/2024 18:37
  44. 12/04/2024 14:55 - QUESITO n. 44
    In relazione alla risposta al quesito n. 32 del 21 marzo 2024 si chiede di confermare a chiarimento che anche i maggiori costi relativi ai periodi di sospensione che non raggiungono i limiti di cui al punto 21.5 della convenzione vengono computati ai fini del raggiungimento della soglia di possibile riequilibro economico-finanziario.


    Ai sensi del punto 30.1 della Convenzione, il Concedente e il Concessionario procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non imputabili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 29 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale.
    Nello stesso punto 30.1 si elencano quelli che sono considerati Eventi di Disequilibrio, tra cui rientrano i casi di sospensione di cui all’articolo 21, comma 5.
    18/04/2024 18:39

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