Gara - ID 137

Stato: Inviato esito di gara


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Stazione appaltante DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
ProceduraDialogo competitivo
CriterioQualità prezzo
OggettoServizi
Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività di notificazione del verbale e recupero credito internazionale per conto di Roma Capitale. CIG: 76767996F0
 
CIG76767996F0
CUP
Totale appalto€ 968.033,00 Importo aggiudicazione € 485.007,04
Data pubblicazione 20/06/2019 Termine richieste chiarimenti Martedi - 23 Luglio 2019 - 09:30
Scadenza presentazione offerteVenerdi - 20 Settembre 2019 - 12:00 Apertura delle offerteMercoledi - 01 Luglio 2020 - 11:00
Categorie merceologiche
  • 64112 - Servizi postali per la corrispondenza
DescrizioneProcedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività di notificazione del verbale e recupero credito internazionale per conto di Roma Capitale. CIG: 76767996F0
Struttura proponente DIREZIONE PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE-UO PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE SUL TERRITORIO
Responsabile del servizio STEFANO CERVI Responsabile del procedimento NAPOLITANO GIUSEPPE
Allegati
File pdf 10.06-capitolato - 504.25 kB
20/06/2019
File pdf 10.06-disciplinare-di-gara - 711.69 kB
20/06/2019
File pdf modello-offerta-economica - 162.08 kB
20/06/2019
File pdf 14.-modello-comunicazioni-ex-art.-76-d.lgs.-50-2016 - 277.64 kB
20/06/2019
File doc dichiarazione-sostitutiva-tracciabilita-flussi-finanziari - 27.00 kB
20/06/2019
File pdf mod.-45-ragioneria - 112.26 kB
20/06/2019
File docx modello-informazione-antimafia. - 13.22 kB
20/06/2019
File docx pantouflage-aggiornato. - 37.16 kB
20/06/2019
File pdf patto-dintegrita-2019-2020-2021 - 117.54 kB
20/06/2019
File docx protocollo-di-integrita-aggiornato. - 45.72 kB
20/06/2019
File pdf determina-a-contrarre-rep.-n.-14942 - 79.96 kB
20/06/2019
File pdf dd-rep.-5282-2019-cambiio-rup - 64.88 kB
20/06/2019
File pdf avviso-preinformativo-notifiche-estero - 780.45 kB
20/06/2019
File pdf dd-rep-8699-19-rettifica-dd-a-contrarre - 123.66 kB
27/06/2019
File pdf dgue - 89.22 kB
09/07/2019
File xml dgue - 157.42 kB
09/07/2019
File pdf nuovo-modello-offerta-economica-signed - 260.45 kB
09/07/2019
File pdf codice-di-comportamento-g.c.-n.-141-del-30.12.2016 - 934.04 kB
16/07/2019
File pdf protocollo-dintesa-tra-prefettura-e-roma-capitale - 2.18 MB
16/07/2019
File pdf modello-domanda-di-partecipazione - 401.90 kB
16/07/2019
File pdf avviso-rettifica-scadenze - 26.80 kB
31/07/2019
File pdf Atto di costituzionedel Seggio di gara - 70.49 kB
02/08/2019
File pdf Curriculum Vitae RIU GIOVANNI MARIA - 88.34 kB
16/10/2019
File pdf Curriculum Vitae MONTI MARIANGELA - 232.05 kB
16/10/2019
File pdf Curriculum Vitae GRAVINA MARIA GRAZIA FRANCESCA - 68.76 kB
16/10/2019
File pdf Atto di costituzionedella Commissione valutatrice - 73.21 kB
16/10/2019
File pdf SENTENZA TAR RICORSO 12878-2019 - 333.23 kB
07/04/2020
File pdf verbale-seduta-pubblica-01.07.20-offerta-tecnica - 100.10 kB
01/07/2020
File pdf verbale-seduta-pubblica-16.09.20 - 211.17 kB
23/09/2020
File pdf proposta-di-aggiudicazione-dd-rep.-24474-30.10.2020 - 93.87 kB
03/11/2020
File pdf dd-rep.-3417-21-aggiud.-esecutiva - 150.80 kB
03/03/2021
File pdf Avviso di appalto aggiudicato - 142.34 kB
03/03/2021
File pdf guue-2021-s-050-125457 - 91.88 kB
15/03/2021
File pdf contratto-firmato-qb109596-9.03.21 - 7.34 MB
09/04/2021

Aggiudicazione definitiva - 3417 \12/02/2021

04105740486

Nivi Credit Srl - 04-CAPOGRUPPO

03580240582

CELDA P.A. S.r.l. - 01-MANDANTE

Partecipanti

01246780553

EUTEN SRL -

RAGGRUPPAMENTO

04105740486

Nivi Credit Srl - 04-CAPOGRUPPO

03580240582

CELDA P.A. S.r.l. - 01-MANDANTE

01338160995

sarida s.r.l. -


Invitati

partita_iva RAGIONE SOCIALE
01246780553 EUTEN SRL
04105740486 Nivi Spa
01338160995 sarida s.r.l.
01737160562 Multiservizi S.r.l.

Seggio di gara

File pdf Atto di costituzione 9137 - 22/07/2019
Nome Ruolo CV
Petrocchi Vittorio Roberto Presidente
Cervi Stefano RUP
Chieppa Tiziana Membro-Verbalizzante

Commissione valutatrice

File pdf Atto di costituzione 15098 - 14/10/2019
Nome Ruolo CV
RIU GIOVANNI MARIA PRESIDENTE File pdf
MONTI MARIANGELA COMMISSARIO File pdf
GRAVINA MARIA GRAZIA FRANCESCA COMMISSARIO File pdf

Avvisi di gara

03/03/2021Avviso di appalto aggiudicato - Procedura Dialogo competitivo: Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle nor
Si comunica che è stato pubblicato l'avviso di appalto aggiudicato per la gara in oggetto...
16/09/2020Comunicazione data di apertura della busta Busta C - Offerta economica e temporale della procedura Dialogo competitivo: Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti r
Si comunica che l'apertura della busta Busta C - Offerta economica e temporale per la procedura in oggetto avverra in data Mercoledi - 16 Settembre 2020 - 09:30...
23/06/2020Modifica date procedura Dialogo competitivo: Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice dell
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti23/07/2019 09:30Scadenza presentazione offerte20/09/2019 12:00Apertura delle offerte01/07/2020 ...
11/06/2020Modifica date procedura Dialogo competitivo: Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice dell
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti23/07/2019 09:30Scadenza presentazione offerte20/09/2019 12:00Apertura delle offerte24/06/2020 ...
27/05/2020Modifica date procedura Dialogo competitivo: Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice dell
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti23/07/2019 09:30Scadenza presentazione offerte20/09/2019 12:00Apertura delle offerte14/11/2019 ...
27/05/2020Modifica date procedura Dialogo competitivo: Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice dell
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti23/07/2019 09:30Scadenza presentazione offerte05/06/2020 12:00Apertura delle offerte25/06/2020 ...
31/07/2019AVVISO RETTIFICA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA E TECNICA
AVVISO RETTIFICA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA E TECNICA Si comunica che alla scadenza fissata per il giorno 02.08.2019, alle ore 9:30 gli operatori economici invitati dovranno presentare esclusivamente la Busta Amministrativa (A). Rimane inv...

Chiarimenti

  1. 26/06/2019 09:14 - Buongiorno,
    con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria descritti all'art. 7.2, lett. d) si chiede quale siano gli anni a cui ci si riferisce con l'espressione "negli ultimi tre esercizi".
    Si chiede inoltre con riferimento alla documentazione da inserire nella busta amministrativa, se deve essere prodotta ex novo aggiornando date e dati oppure, se può essere riprodotta la documentazione amministrativa già presentata e da voi esaminata durante la prima parte di questa procedura di dialogo competitivo.
     


    Buongiorno,
    con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lett d), per "ultimi tre esercizi" si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione dell'Avviso di pre-informazione e comunque il requisito è quello già presentato nella prima fase del dialogo competitivo.
    La documentazione amministrativa richiesta deve essere aggiornata e valida alla data di presentazione delle offerte.
    01/07/2019 12:31
  2. 04/07/2019 09:13 -  Buongiorno,
    da un controllo effettuato con l'Help desk che gestisce la piattaforma di Tutto Gare, non risulta che sia stato caricato da parte dell'Ente il DGUE, in nessuna tipologia di formato. Si chiede come poter procedere.
    Cordiali saluti


    Questa Stazione Appaltante provvederà a caricare il DGUE già pubblicato nella sezione “Dialogo competitivo”, tra gli allegati.

    09/07/2019 15:28
  3. 03/07/2019 16:36 - ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RUP DOTT. Stefano CERVI
      
    OGGETTO: Procedura di dialogo competitivo Procedura di dialogo competitivo ex. art. 64 del D.lgs.n 50/2016 ss.mm. e ii. per l'affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all'estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività di notificazione del verbale e recupero credito internazionale per conto di Roma Capitale
    CIG:  76767996F0 .
     
    Egregio Dottore,
    con riferimento a quanto da Voi pubblicato come da oggetto saremmo ad evidenziare  ed a richiedere quanto segue:
    Nel disciplinare a  pag. 33  all’ ART 18.3 – “METODO DI ATTRIBUZIONE ………………. PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA"   il criterio N. 1 di valutazione riporta:  “importo compenso singolo verbale (offerta in valore al ribasso rispetto agli euro 8 previsti)”
    mentre - del capitolato a  pag.6  all’ Art.-8 – “Corrispettivi “  si riporta “……. un compenso massimo di euro 8,00 oltre iva  per ogni atto incassato. “
    DOMANDA : Si richiedere di chiarire  quanto indicato nel Disciplinare rispetto a quanto riportato nel Capitolato, ovvero gli 8,00 euro si intendono ad atto spedito ?

    Sempre nel disciplinare a  pag. 33  all’ ART 18.3 – “METODO DI ATTRIBUZIONE ………………. PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA"  relativamente al criterio N.1 che attribuisce 5 punti al miglior compenso offerto
    1.      1     ribasso per singolo atto incassato                                                 punti 5
    DOMANDA: se la gara si aggiudica sul compenso ribassato che sarà offerto, perché l’Ente poi riconosce solo il 75% di detto compenso ?
     
    Al criterio di valutazione N.2 che attribuisce 25 punti al miglior minimo garantito
    1.      2    percentuale sul minimo garantito rispetto al 10% previsto      punti 25
    viene indicato il “…….10% minimo previsto…..” ma non si prevede la penalità in caso di  mancato raggiungimento della miglior percentuale offerta.
    Considerando che questo parametro  di per se deve garantire  incremento/miglioramento  per l’Ente e penalità se non raggiunto per il concorrente, si evidenzia che non si concretizzano questi principi.
    Così determinato il minimo garantito consentirà al concorrente di attribuirsi il miglior punteggio a fronte di nessun rischio imprenditoriale e nessuna garanzia di miglior risultato per l’Ente perchè“…. con almeno il 10%...” la stazione appaltante riconosce il compenso offerto al 100% indipendentemente dal minimo garantito offerto dal concorrente. La formula  dell'attribuzione del punteggio, cosi strutturata, ​non risulta funzionale a quanto premesso.
    DOMANDA: si possono avere ulteriore chiarimenti su come deve intendersi  tale tipo di “minimo garantito” ?
     
    Nel capitolato a  pag.6  all’ Art.-8 – “Corrispettivi “  si riporta: “ …. L’Amministrazione provvederà a liquidare il saldo del 25% qualora siano stati incassati nell'anno precedente almeno il 10% dei verbali affidati.”
    Il mancato riconoscimento del 25% del compenso (se legittimo ?)  è per l’Ente un risparmio, ma dove si ottiene l’ incremento nel miglior e maggior  risultato per l’Ente.
    DOMANDA:   Dov’è la penalità per il mancato raggiungimento del minimo garantito offerto in sede di offerta economica  ?
     
    Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti
     

     


    DOMANDA
    2. Nel disciplinare a pag. 33 all’ ART 18.3 – “METODO DI ATTRIBUZIONE ………………. PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA"   il criterio N. 1 di valutazione riporta: “importo compenso singolo verbale (offerta in valore al ribasso rispetto agli euro 8 previsti)” mentre - del capitolato a pag.6 all’ Art.-8 – “Corrispettivi “si riporta “……. un compenso massimo di euro 8,00 oltre iva  per ogni atto incassato. “DOMANDA: Si richiedere di chiarire  quanto indicato nel Disciplinare rispetto a quanto riportato nel Capitolato, ovvero gli 8,00 euro si intendono ad atto spedito ?
    RISPOSTA
    Si conferma quanto indicato all’art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
     
    DOMANDA
    1. Sempre nel disciplinare a pag. 33 all’ ART 18.3 – “METODO DI ATTRIBUZIONE ………………. PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA" relativamente al criterio N.1 che attribuisce 5 punti al miglior compenso offerto 1 ribasso per singolo atto incassato punti 5 DOMANDA: se la gara si aggiudica sul compenso ribassato che sarà offerto, perché l’Ente poi riconosce solo il 75% di detto compenso?
      RISPOSTA
    Nel Capitolato è specificato che il restante 25% verrà riconosciuto a decorrere dal 5° trimestre di affidamento, qualora siano stati incassati nell’anno precedente almeno il 10% dei verbali affidati.
     
    DOMANDA
    1. Al criterio di valutazione N.2 che attribuisce 25 punti al miglior minimo garantito      2    percentuale sul minimo garantito rispetto al 10% previsto      punti 25 viene indicato il “…10% minimo previsto…” ma non si prevede la penalità in caso di mancato raggiungimento della miglior percentuale offerta. Considerando che questo parametro di per se deve garantire incremento/miglioramento per l’Ente e penalità se non raggiunto per il concorrente, si evidenzia che non si concretizzano questi principi. Così determinato il minimo garantito consentirà al concorrente di attribuirsi il miglior punteggio a fronte di nessun rischio imprenditoriale e nessuna garanzia di miglior risultato per l’Ente perché“….con almeno il 10%...” la stazione appaltante riconosce il compenso offerto al 100% indipendentemente dal minimo garantito offerto dal concorrente. La formula dell'attribuzione del punteggio, cosi strutturata, ​non risulta funzionale a quanto premesso. DOMANDA: si possono avere ulteriore chiarimenti su come deve intendersi tale tipo di “minimo garantito”?  
      RISPOSTA
      Leggasi Addendum n. 1
     
    DOMANDA
    1. Nel capitolato a pag. 6 all’ Art.-8 – “Corrispettivi “  si riporta: “ …. L’Amministrazione provvederà a liquidare il saldo del 25% qualora siano stati incassati nell'anno precedente almeno il 10% dei verbali affidati.” Il mancato riconoscimento del 25% del compenso (se legittimo?)  è per l’Ente un risparmio, ma dove si ottiene l’ incremento nel miglior e maggior  risultato per l’Ente. DOMANDA: Dov’è la penalità per il mancato raggiungimento del minimo garantito offerto in sede di offerta economica?   Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti  
       RISPOSTA
    Si evidenzia che i concorrenti potrebbero non presentare nessuna offerta migliorativa al rialzo sul minimo garantito. Pertanto l’obiettivo di questa Stazione Appaltante non è quello di creare un risparmio sul 25% del compenso ma quello di stimolare l'aggiudicatario a produrre il massimo sforzo per recuperare il resto del compenso e garantire un incasso minimo del 10%.
     
     
    09/07/2019 15:32
  4. 03/07/2019 13:23 - Buongiorno,
    si formulano i seguenti quesiti:

    1) Con riferimento all’art. 8 del capitolato speciale è prevista “la liquidazione del saldo del 25%  a decorrere dal 5° trimestre di affidamento, qualora siano state incassate nell’anno precedente almeno il 10% dei verbali affidati. Qualora tale obiettivo non venga raggiunto l’amministrazione non corrisponderà all’aggiudicatario il saldo di cui al punto precedente (25%)”. Sulla base della citata clausola un concorrente, al fine di assicurarsi il punteggio massimo di 25 PT, potrebbe offrire una percentuale al rialzo molto superiore al 10% (ad es. 80% o 90%), pur sapendo di non poterla garantire, a discapito del 25 % del saldo. Questa penalizzazione resta sempre del valore del 25% anche per offerte al rialzo così alte? Perché in tal caso la clausola così formula sembrerebbe non garantire l’Ente.
     
    2) Se un cittadino straniero paga solo l’importo della sanzione indicata sul verbale e non le spese di procedura, tale verbale deve essere considerato pagato o deve essere portato a recupero crediti?
     
    3) Con riferimento all’art. 7 del Capitolato speciale, il secondo capoverso stabilisce:  “tali importi non sono tra loro cumulabili”, cosa si intende? Che se un verbale non è stato pagato nella prima fase e deve essere portato a recupero crediti, la ditta aggiudicataria non potrà recuperare i costi di procedura già sostenuti, (ad es. € 18 o € 26)?
     
    4) Con riferimento all’art. 18.3 del disciplinare sembrerebbe che la formula matematica prevista per l’assegnazione del punteggio del Criterio di valutazione dell’offerta economica n. 2, sia errata.
    Si simulano due offerte economiche di cui una con una percentuale garantita del 20% e una del 50%:

    PE= PEmax x Smin / S0
    • - Offerta del 20%:
                PE = 25 x 50/20 = 62,50 Punti
    • - Offerta del 50 % che è l’offerta migliore ottiene il punteggio massimo di 25 Punti previsto dal disciplinare art. 18.3
    Da ciò sembrerebbe che chi fa un maggior rialzo prenda un minor punteggio.
      
    5) Nel modello “offerta economica” allegato ai documenti di gara, al punto 2, si deve riportare la percentuale di rialzo rispetto al 10% previsto, o si deve riportare la percentuale dei verbali che si garantisce di incassare?
    Si rileva, inoltre, che nel modello sopra citato al punto 2 è indicata una percentuale minima dell’8% piuttosto che il 10% come riportato sia nel Capitolato Speciale che nel disciplinare di gara.

    Cordiali saluti.
     


    DOMANDA
    1. Con riferimento all’art. 8 del capitolato speciale è prevista “la liquidazione del saldo del 25% a decorrere dal 5° trimestre di affidamento, qualora siano state incassate nell’anno precedente almeno il 10% dei verbali affidati. Qualora tale obiettivo non venga raggiunto l’amministrazione non corrisponderà all’aggiudicatario il saldo di cui al punto precedente (25%)”. Sulla base della citata clausola un concorrente, al fine di assicurarsi il punteggio massimo di 25 PT, potrebbe offrire una percentuale al rialzo molto superiore al 10% (ad es. 80% o 90%), pur sapendo di non poterla garantire, a discapito del 25 % del saldo. Questa penalizzazione resta sempre del valore del 25% anche per offerte al rialzo così alte? Perché in tal caso la clausola così formula sembrerebbe non garantire l’Ente.
    RISPOSTA
    Leggasi addendum n. 1
     
    DOMANDA
    1. Se un cittadino straniero paga solo l’importo della sanzione indicata sul verbale e non le spese di procedura, tale verbale deve essere considerato pagato o deve essere portato a recupero crediti?
      RISPOSTA
      Agli effetti di legge il pagamento delle somme da imputarsi a sanzioni è Statis Fattivo e non genera recupero crediti.
       
    DOMANDA
    1. Con riferimento all’art. 7 del Capitolato speciale, il secondo capoverso stabilisce: “tali importi non sono tra loro cumulabili”, cosa si intende? Che se un verbale non è stato pagato nella prima fase e deve essere portato a recupero crediti, la ditta aggiudicataria non potrà recuperare i costi di procedura già sostenuti, (ad es. € 18 o € 26)?
    RISPOSTA
    Si conferma che non sono cumulabili.
    DOMANDA
    1. Con riferimento all’art. 18.3 del disciplinare sembrerebbe che la formula matematica prevista per l’assegnazione del punteggio del Criterio di valutazione dell’offerta economica n. 2, sia errata. Si simulano due offerte economiche di cui una con una percentuale garantita del 20% e una del 50%: PE= PEmax x Smin / S0 - Offerta del 20%: PE = 25 x 50/20 = 62,50 Punti - Offerta del 50 % che è l’offerta migliore ottiene il punteggio massimo di 25 Punti previsto dal disciplinare art. 18.3 Da ciò sembrerebbe che chi fa un maggior rialzo prenda un minor punteggio.
    RISPOSTA.
    Leggasi Addendum n. 1
     
    DOMANDA
    1. Nel modello “offerta economica” allegato ai documenti di gara, al punto 2, si deve riportare la percentuale di rialzo rispetto al 10% previsto, o si deve riportare la percentuale dei verbali che si garantisce di incassare?
      RISPOSTA
      Nel modello “offerta economica” si deve riportare la percentuale al rialzo offerta.
       
    DOMANDA
    1. Si rileva, inoltre, che nel modello sopra citato al punto 2 è indicata una percentuale minima dell’8% piuttosto che il 10% come riportato sia nel Capitolato Speciale che nel disciplinare di gara.
      RISPOSTA
      Leggasi Addendum n. 1.
    09/07/2019 15:37
  5. 02/07/2019 19:36 - Spett.le RUP,
    con riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti:
    1. Anche a seguito del quesito nr. 1 del 27.06.2019 si chiede di confermare se dovranno essere prodotti ex novo anche le referenze bancarie, la cauzione provvisoria e l’impegno al rilascio della definitiva;
    2. Con riguardo ai costi della procedura indicati all’art. 7-CSDP si chiede di confermare che gli stessi afferiscano all’insieme delle attività già dettagliatamente indicate a pagina 5 dell’avviso di Dialogo Competitivo, ancorché non ugualmente riprodotte nel medesimo art. 7, ovvero che gli stessi dovranno ricomprendere le sole attività di accertamento, visura, traduzione, stampa e postali e comunque da imputarsi forfettariamente nei limiti di importo ivi definiti;
    3. Si chiede di confermare se nei costi della procedura siano ricompresi quelli postali sostenuti dell’appaltatore ovvero se saranno addebitati a parte ai “costi di procedura” come definiti;
    4. Rispetto alla fase di recupero crediti, anche al fine di consentire una puntuale predisposizione del piano economico di commessa, si chiede di specificare quali siano le circostanze per la quale questa SA autorizzerà l’appaltatore ad applicare spese di recupero crediti per un importo massimo pari alla sanzione portata a recupero (art. 7 del CSDP), in luogo del tetto massimo del 35% previsto di default dal medesimo articolo.

    In attesa di riscontro, cordiali saluti


    DOMANDA
    1. Anche a seguito del quesito nr. 1 del 27.06.2019 si chiede di confermare se dovranno essere prodotti ex novo anche le referenze bancarie, la cauzione provvisoria e l’impegno al rilascio della definitiva.
      RISPOSTA
      La documentazione dovrà essere prodotta ex novo solamente se scaduta.
       
      DOMANDA
    2. Con riguardo ai costi della procedura indicati all’art. 7-CSDP si chiede di confermare che gli stessi afferiscano all’insieme delle attività già dettagliatamente indicate a pagina 5 dell’avviso di Dialogo Competitivo, ancorché non ugualmente riprodotte nel medesimo art. 7, ovvero che gli stessi dovranno ricomprendere le sole attività di accertamento, visura, traduzione, stampa e postali e comunque da imputarsi forfettariamente nei limiti di importo ivi definiti.
      RISPOSTA
      Si conferma che i costi di procedura sono comprensivi di tutte le attività necessarie all’aggiudicatario a consentire la notifica al trasgressore come dettagliatamente indicati alla pagine 5 del Documento descrittivo che di seguito si riportano:
    3. ricevimento dati/immagini e restituzione elaborati;
    4. scansione/archiviazione ottica dei documenti;
    5. rapporti con le società di autonoleggio e/o organismo pubblico con sede in uno stato estero contattato e/o sollecitato;
    6. controllo e normalizzazione degli indirizzi secondo i format postali dei singoli paesi;
    7. traduzione di tutta la corrispondenza in entrata/uscita;
    8. elaborazione, stampa atti e imbustamento, preparazione delle distinte di spedizione;
    9. corrispondenza con l’utenza per il rilascio di eventuali documentazioni;
    10. gestione della corrispondenza;
    11. front-line telefonico in lingua;
    12. rendicontazione all’Amministrazione capitolina;
    13. spese postali secondo tariffa.
      L’importo complessivo di tali spese, identificate come “costi di procedura”, per le sopra indicate attività non deve comunque mai superare complessivamente:
      •         per gli inviti bonari € 18,00 (al netto di I.V.A. o altre imposte tributarie e fiscali);
      •         per i verbali € 26,00 (al netto di I.V.A. o altre imposte tributarie e fiscali);
      •         per i solleciti per recupero crediti € 30,00 (al netto di I.V.A. o altre imposte tributarie e fiscali);
       
      DOMANDA
    14. Si chiede di confermare se nei costi della procedura siano ricompresi quelli postali sostenuti dell’appaltatore ovvero se saranno addebitati a parte ai “costi di procedura” come definiti;
      RISPOSTA
      Leggasi risposta al quesito n. 13
       
       
      DOMANDA
    15. Rispetto alla fase di recupero crediti, anche al fine di consentire una puntuale predisposizione del piano economico di commessa, si chiede di specificare quali siano le circostanze per la quale questa SA autorizzerà l’appaltatore ad applicare spese di recupero crediti per un importo massimo pari alla sanzione portata a recupero (art. 7 del CSDP), in luogo del tetto massimo del 35% previsto di default dal medesimo articolo.
      RISPOSTA
      La clausola contenuta nell’art.7 del CSDP è preordinata alla gestione di pratiche individuali di speciale complessità. Ne deriva che nell’eventualità in cui la Stazione Appaltante dovesse ritenere di abilitare una azione di recupero con superamento del tetto massimo del 35%, ciò resterebbe espressione di una procedura individuale che attivi la clausola caso per caso, mai per trattamenti massivi, dietro formale e articolata motivazione ed a carattere eccezionale
    09/07/2019 15:38
  6. 11/07/2019 08:50 - Buongiorno,
    Si chiede se,in caso di prestazione di cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale),questa debba riportare, oltre ai requisiti di cui al punto10 n. 8 del Disciplinare di Gara,anche il requisito previsto al punto 10 n. 7 dello stesso Disciplinare, ovvero riportare l'autentica notarile della sottoscrizione.
    Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che vorrete fornirci
    Distinti Saluti


    In caso di cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale non è necessaria anche l’autentica notarile.
     
    11/07/2019 09:36
  7. 10/07/2019 12:47 - Buongiorno,
    Chiedo cortesemente una CONFERMA.Nell'area comunicazione della gara ID 137 - Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività di notificazione del verbale e recupero credito internazionale per conto di Roma Capitale. CIG: 76767996F0 è apparso tale avviso con RIF ID 126
      "Avviso di gara: Sopralluogo nei giorni 10 e 15 luglio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 10.00
    Sarà possibile effettuare il sopralluogo precritto dal disciplinare di gara nei giorni 10 o 15 luglio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, senza necessità di fissare precedentemente un appuntamento tramite il portale "Tuttogare" bensì recandosi direttamente presso l'edificio scolastico dove sarà presente nell'orario indicato un dipendente di questa Direzione Tecnica."
    Mi confermate che si tratta di altra gara? e non pertinente con la gara relativa al diaologo competitivo per la gestione delle violazioni estere?
    Ringrazio e cordialmente saluto


    Si conferma che la gara ID 137, di nostra pertinenza, non prevede sopralluogo.
    Il messaggio compare nella sezione generale della piattaforma “Tuttogare” in cui sono visionabili tutte le procedure di Roma Capitale, si sarà trattato di un disguido tecnico.
     
    11/07/2019 09:37
  8. 15/07/2019 10:59 - Buongiorno,
    Non riesco a trovare tra gli allegati il "MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE". E' pèossibile non sia stata caricata tra i documenti oppure è poi stata indicata sotto altro riferimento?
    I migliori saluti


    Il "MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" è stato allegato.
    16/07/2019 11:55
  9. 16/07/2019 10:40 - ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RUP - ROMA CAPITALE

    OGGETTO : 
    Procedura di dialogo competitivo per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni del CdS, delle attività di notificazione del verbale e recupero crediti internazionale per conto di Roma Capitale: CIG76767996F0 – Richiesta chiarimenti ed osservazioni

    Egr. Dottore S. Cervi,
    facendo seguito alle precisazioni ed integrazioni della disciplina di gara di cui all’ addendum prot. 744936 del 9.7.2019, si sottopongono a codesta stazione appaltante le seguenti osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o precisazioni:
     
    A) Considerato che il servizio affidato riguarda “verbali esteri” e prevede un’attività “completa” di gestione degli stessi sino al recupero crediti (anch’esso ovviamente da svolgersi all’estero), peraltro preceduto da vari “passaggi” anche successivi alla notifica, inerenti tentativi di recupero “stragiudiziale” secondo le previsioni del Capitolato, è evidente che  i tempi per il completamento delle operazioni di recupero di una determinata “pratica” da parte dell’affidatario (e l’eventuale incasso) potranno verosimilmente in molti casi essere più lunghi di quelli in cui è previsto si svolgano le verifiche da Voi indicate.
     A maggior ragione si consideri che per ogni “periodo” oggetto di verifica è verosimile che i verbali da lavorare vengano consegnati all’affidatario non tutti insieme all’inizio di ogni periodo considerato, per cui la lavorazione di ogni verbale all’interno del semestre potrebbe essere fortemente differenziato.
    Potrebbe facilmente verificarsi che l’affidatario subisca l’applicazione delle penali previste semplicemente perché, al momento della verifica, l’attività di recupero dei verbali del “periodo” sottoposto alla stessa è ancora in corso e non tanto perché la stessa non abbia avuto successo, potendolo ancora avere in un momento successivo alla verifica.
     
    1) DOMANDA: le penali previste dall’art. 11 CSDP integrate nell’addendum, verranno applicate e conteggiate in sede di pagamento a fine servizio in fase di conguaglio a saldo ?
     
    1a) DOMANDA: oppure sulle rate trimestrali del corrispettivo di cui all’art. 8 del CSDP?
     
    B) Nel calcolo trimestrale, l’affidatario subirebbe l’applicazione di penali laddove, esaminando la sua attività su un arco di tempo più ampio e maggiormente congruo, rispetto alle tempistiche di svolgimento di tutte le attività previste, esso potrebbe in realtà ottenere l’obiettivo percentuale offerto  e conseguire  l’incasso di una somma  rilevante (ma non esclusiva) per il “primo periodo”.
    Qualora, per le sole ragioni di “disallineamento temporale”, si dovesse accertare, per quanto successivamente alle date previste per le verifiche di cui all’art. 11 CSDP previsto dall’addendum, che l’affidatario ha in realtà raggiunto la percentuale garantita di incasso sul “pacchetto verbali” di ogni periodo, si chiede:
     
    2) DOMANDA: le penali ivi previste verranno comunque applicate anche in ragione del “disallineamento temporale”  ?
     
    2a) DOMANDA: se tali penali sono già state applicate, verranno rimborsate dalla S.A. in caso di superamento nel tempo del minimo garantito  ?
     
    2b) DOMANDA: in caso positivo con quali tempistiche e modalità ?
     
    C) La scrivente prende atto di quanto chiarito dalla stazione appaltante in esito al quesito precedentemente posto  in merito alle finalità sottese alla previsione dell’art. 8 del Capitolato sul mancato riconoscimento del 25% del corrispettivo all’affidatario qualora lo stesso non abbia raggiunto un incasso di “almeno il 10% dei verbali affidati nell’anno precedente”.
     
    3) DOMANDA: la percentuale di risultato del 10% sopra citata è da considerarsi sul “numero di verbali affidati” o “sull’importo dei verbali affidati” ?
     
    D) Essendo state previste nell’addendum le penali per il mancato raggiungimento del “minimo garantito” di incasso indicato nell’offerta del concorrente, è avviso della scrivente  che sottopone alla valutazione di codesta stazione appaltante  che il mantenimento della previsione di una “decurtazione” del corrispettivo di misura assai rilevante (ben il 25% del totale), costituisce una modalità “anomala”  per l’ipotesi del mancato raggiungimento della suddetta percentuale del 10%, si suggerisce dunque di introdurre nella sostanza una ulteriore e distinta “penale”, mirata al miglioramento dei risultati mediamente ottenuti negli anni passati dalla gestione del servizio.
    Soprattutto se si considera che viene richiesto ai concorrenti di formulare un  ribasso su un compenso a base d’asta già abbastanza ridotto (8 Euro), oltre al riconoscimento di importi per spese di accertamento, notifica e legali (costi di procedura “tutto compreso”) previste dall’art. 7 del Capitolato, “non cumulabili” e che saranno introitati solo nel caso di positivo esito del pagamento da parte del debitore (e dunque in percentuali comunque ridotte rispetto al totale dei verbali effettivamente “lavorati”). Tutto ciò,  potrebbe danneggiare lo stesso interesse della stazione appaltante alla più ampia partecipazione e comunque all’ottenimento di offerte effettivamente “sostenibili”.
     
    4) DOMANDA: si richiede se sia possibile riconsiderare la previsione della “decurtazione” del compenso del 25%, eliminando la stessa ed eventualmente sostituendola con un diverso meccanismo idoneo.
     
    Quale obiettivo per la salvaguardia dello scopo perseguito dall’Amministrazione (incentivare il raggiungimento almeno della suddetta percentuale di risultato del 10%), eventualmente con l’estensione a questo caso di maggior penale rispetto a quella prevista nell’addendum, per il mancato raggiungimento del “minimo garantito” offerto dal concorrente.
     
    E) Relativamente alla documentazione amministrativa da presentare nell’attuale fase di gara si chiede conferma di:
     
    5)DOMANDA: la documentazione amministrativa presentata nella fase di dialogo competitivo, qualora invariata, dovrà essere ripresentata ?
     
    5a)DOMANDA:  Per quanto concerne i requisiti di ordine speciale e generale è sufficiente riprodurre il DGUE ?
     
    Nel ringraziare per l’attenzione, si resta in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti


     
    RISPOSTA.
    1) Le penali previste all’art. 11 del CSDP integrate nell’addendum n. 1, verranno applicate sulla prima fattura utile successivamente all’iter procedurale delle penali stesse.
    RISPOSTA.
    1a) Leggasi sopra

    RISPOSTA
    2) Sì, in quanto la percentuale proposta deve essere riferita al periodo semestrale come previsto dal 1° Addendum. 
    RISPOSTA
    2a) No, non è previsto alcun rimborso in quanto il periodo di riferimento è semestrale.
    RISPOSTA.
    2b) Leggasi risposta 2b)
     
    3. RISPOSTA
     La percentuale di risultato del 10% è da considerarsi sul numero dei verbali affidati
     
    4. RISPOSTA.
    Leggasi Addendum n. 2
     
    5. RISPOSTA
    Sì, dovrà essere ripresentata
     
    5a) RISPOSTA
    Sì.
    22/07/2019 11:29
  10. 16/07/2019 16:08 - ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RUP - ROMA CAPITALE

    OGGETTO :
    Procedura di dialogo competitivo per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni del CdS, delle attività di notificazione del verbale e recupero crediti internazionale per conto di Roma Capitale: CIG76767996F0 – Richiesta chiarimenti ed osservazioni

    Egregio Dottore S. Cervi,

    Con riferimento a quanto riportato nel CSDP Art. 3 comma 3.6 Recupero Crediti si evidenzia che il servizio che l’affidatario dovrà svolgere per la S.A. implica, trattando di cittadini stranieri, un’attività attraverso soggetti Corrispondenti , siano questi Agenzie di Recupero del Credito Autorizzate o Studi Legali, residenti nei paesi di destinazione del trasgressore.
    Tale attività è normata dal punto di vista economico con il riconoscimento di un aggio sull’incassato, modalità prevista tra l’altro anche per il recupero dei crediti in ambito nazionale. Solo come indicazione a titolo esemplificativo per l’Europa abbiamo un aggio massimo sull’importo incassato  del  20%, mentre fuori dall’Europa tali percentuali raggiungo anche il 30% sempre dell’importo incassato.
    Inoltre a carico del debitore possono essere imputati  esclusivamente i costi sostenuti per l’attività del recupero crediti  ma non certo il costo del servizio di competenza della S.A. per lo svolgimento dello stesso,  che anche in questo caso, dovrebbe rifondersi negli 8 euro a base di gara che andranno a ribasso
    Pertanto siamo a chiedere:
     
    DOMANDA: dove si prevede nel CSDP la remunerazione di tale servizio che non può essere il mero rimborso dei costi anticipati dall’affidatario per tale attività ?
     
    Si sottolinea che, qualora si confermasse che nessuna ulteriore remunerazione / rimborso, in generale sia per fase di notifica che di recupero crediti è prevista , in particolare per gli atti comunque "lavorati" (circa 200mila l'anno) e non “incassati”, la struttura della gara (con particolare riferimento alla disciplina del profilo economico) apparirebbe tale da non consentire oggettivamente il raggiungimento del necessario “equilibrio economico".

    Si resta in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti
     


    Questa Stazione Appaltante ha previsto una remunerazione fissa di euro 8 oltre Iva, (soggetta a ribasso) per ciascun verbale incassato indipendentemente dal valore economico. Questo garantisce che il servizio sia sufficientemente remunerativo per l’aggiudicatario a prescindere dall’importo del verbale stesso
    22/07/2019 11:31
  11. 17/07/2019 11:31 - Buongiorno,
    Nei documenti di gara non trovo indicato un limite minimo o massimo di pagine nella redazione della offerta tecnica....è comunque da tener presente un range?
    Ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti


    Non è previsto alcun limite minimo o massimo di pagine nella redazione dell’offerta tecnica.
     
    22/07/2019 11:32
  12. 17/07/2019 18:46 - Spett.le RUP,
    con riguardo a quanto previsto dal CSDP e dall’Addendum pubblicato siamo a rappresentare quanto segue.
    A parere della scrivente il termine indicato quale prima verifica circa il valore dell’incassato, allo stato stabilito al 12° mese di avvio del servizio, risulta incompatibile o quantomeno incongruo rispetto ai termini generali minimi di esecuzione delle prestazioni.
    Infatti il raggiungimento delle percentuali minime di incasso (10%), ovvero quella migliorativa proposta dall’aggiudicatario - quale obiettivo da parte del concorrente - è strettamente correlata a fattori esogeni.

    Fermo restando che si comprende lo spirito con la quale la SA, con i criteri stabiliti, intenda “stimolare” la massima ottimizzazione dei tempi di esecuzione e conseguimento dei risultati attesi, ai fini anche della determinazione del piano economico sotteso all’offerta economica e qualitativa, è indubbio che sia prudenziale considerare le tempistiche massime disponibili fissate dall’Ente, quelle massime proposte dall’operatore economico e quelle massime stabilite dalla norma generale di riferimento.
    Pertanto, posto che:
    - L’Ente si impegna (riserva) di trasmettere gli atti entro 60 giorni dall’accertamento;
    - all’operatore economico, di fatto, è consentito un termine massimo per le attività di notificazione pari a 240 giorni (360-120);
    - che il termine massimo di pagamento è, come noto, stabilito in 60 giorni dalla ricezione degli atti;
    - che sono incidenti, per il calcolo del risultato oggetto di valutazione, i tempi di ottenimento delle informazioni anagrafiche
    -che sono incidenti, per il calcolo del risultato oggetto di valutazione, i tempi intercorrenti tra la postalizzazione e l’effettivo recapito al destinatario;

    ne consegue, ad esempio, che :
    - un infrazione del 01.11.2019 potrà essere potenzialmente pagata in data 04/12/2020, ovvero ben oltre il 12° mese indicato quale 1° step di verifica addirittura sui valori affidati nei primi 6 mesi (??!!).
    Nel dettaglio:
    01/11/2019 - Data infrazione / Avvio servizio
    31/12/2019 - Presa in carico / Termine di trasmissione da Ente fissato in 60 giorni
    30/01/2020 - Acquisizione anagrafica / Prevedibili almeno 30 giorni
    26/09/2020 - Postalizzazione / Termine massimo assegnato 240 giorni
    05/10/2020 - Recapito / Prevedibili almeno 5 giorni
    04/12/2020 - Pagamento / Termine massimo di pagamento 60 giorni
     
    È evidente quindi che il pagamento dei primi verbali affidati potrà avvenire potenzialmente dopo ben 389 giorni naturali e consecutivi dalla data di infrazione.
    E quindi: Come è possibile stabilire la prima verifica dopo solo 12 mesi dalla data di avvio del servizio addirittura sui primi sei mesi di affidato???.
    Così come predisposta, sembra che la prima verifica sia mirata più a misurare la potenziale la volontà dell’utente di pagare nell’immediatezza la sanzione recapitata, piuttosto che alle capacità organizzative di esecuzione dell’appaltatore.
    Risulta opportuno che la SA preveda che la 1° verifica avvenga almeno 18/24 mesi successivi alla data di avvio del servizio.

    Risulta inoltre determinante sapere se :
    - la SA affiderà all’aggiudicatario gli accertamenti (intesi come data di infrazione) effettuati a decorrere dalla data di affidamento (avvio del servizio) ovvero se saranno affidati anche atti riferiti ad accertamenti antecedenti;
    - la soglia minima del 10%, ovvero quella proposta dall’aggiudicatario, sarà calcolata sulla quantità degli atti incassati ovvero sulle somme complessivamente incassate rispetto a quanto affidato;
    - nel calcolo soggetto a verifica saranno considerati gli incassi ottenuti in fase di recupero crediti.

    In attesa di riscontro, cordiali saluti.


    D.Come è possibile stabilire la prima verifica dopo solo 12 mesi dalla data di avvio del servizio addirittura sui primi sei mesi di affidato???.
    R. Leggasi addendum n. 2.      

    D. la SA affiderà all’aggiudicatario gli accertamenti (intesi come data di infrazione) effettuati a decorrere dalla data di affidamento (avvio del servizio) ovvero se saranno affidati anche atti riferiti ad accertamenti antecedenti;
    R. Questa Stazione Appaltante affiderà tutti i verbali in suo possesso alla data dell’avvio del servizio.

    D.  la soglia minima del 10%, ovvero quella proposta dall’aggiudicatario, sarà calcolata sulla quantità degli atti incassati ovvero sulle somme complessivamente incassate rispetto a quanto affidato;
    R. Leggasi Addendum n. 2.

    D. nel calcolo soggetto a verifica saranno considerati gli incassi ottenuti in fase di recupero crediti.
    R.Sì purché rientrino nei tempi di verifica previsti nell’Addendum n. 2.
     
     
    22/07/2019 11:36
  13. 17/07/2019 21:51 - Spett.le RUP,
    in ordine ai criteri di assegnazione dei punteggi economici si chiede di confermare quanto segue:
    - Le penali previste nell’Addendum (1% per ogni punto percentuale non conseguito) andranno calcolate sul valore a base d’asta oppure sul valore netto contrattuale?;
    - la percentuale di incasso si calcola sui verbali affidati o sui verbali postalizzati?;
    - Posto che il ribasso sul compenso andrà formulato sull’importo di € 8,00, quale sarà il valore netto contrattuale? Si applicherà la percentuale di ribasso offerta al valore complessivo presunto a base d’asta di € 968.033,00 oltre IVA?;
    - L’addendum, in riferimento a quanto contenuto nell’art. 11 del CSDP, conferma che le penalità dovute anche per l’eventuale mancato raggiungimento delle % di incasso migliorative proposte, cumulano per l’applicazione della soglia massima del 10% oltre il quale scaturirebbe inderogabilmente la proposta di risoluzione contrattuale. Si chiede di confermare che sarà ritenuta inammissibile, per quanto disposto dalla lex specialis, quell’offerta migliorativa per la quale l’eventuale applicazione potenziale delle penali comporterebbe la risoluzione del contratto, posto che tale soglia è determinabile già in sede di gara.


    in attesa di riscontro, cordiali saluti.
     


    D. Le penali previste nell’Addendum (1% per ogni punto percentuale non conseguito) andranno calcolate sul valore a base d’asta oppure sul valore netto contrattuale?;
    R.Si conferma che le penali saranno applicate sul valore a base di gara che coinciderà con il valore netto contrattuale

    D.la percentuale di incasso si calcola sui verbali affidati o sui verbali postalizzati?;
    R.La percentuale di incasso si calcola sui verbali affidati al netto dei verbali che, per responsabilità dell’Amministrazione, contengano dei dati errati per cui risulti impossibile procedere all’identificazione del Responsabile trasgressore

    D. Posto che il ribasso sul compenso andrà formulato sull’importo di € 8,00, quale sarà il valore netto contrattuale?
    R. Il valore netto contrattuale corrisponderà al valore posto a base di gara pari ad euro 968.033,00 oltre Iva, nel triennio di affidamento

    D. Si applicherà la percentuale di ribasso offerta al valore complessivo presunto a base d’asta di € 968.033,00 oltre IVA?;
    R. .No, il ribasso sarà calcolato esclusivamente sull’importo di euro 8,00

    D. L’addendum, in riferimento a quanto contenuto nell’art. 11 del CSDP, conferma che le penalità dovute anche per l’eventuale mancato raggiungimento delle % di incasso migliorative proposte, cumulano per l’applicazione della soglia massima del 10% oltre il quale scaturirebbe inderogabilmente la proposta di risoluzione contrattuale. Si chiede di confermare che sarà ritenuta inammissibile, per quanto disposto dalla lex specialis, quell’offerta migliorativa per la quale l’eventuale applicazione potenziale delle penali comporterebbe la risoluzione del contratto, posto che tale soglia è determinabile già in sede di gara.
    R.No, non saranno ritenute inammissibili in quanto non è determinabile in sede di gara.
     
    22/07/2019 11:41
  14. 18/07/2019 17:44 - ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RUP - ROMA CAPITALE

    OGGETTO : Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività di notificazione del verbale e recupero credito internazionale per conto di Roma Capitale. CIG: 76767996F0.

    Egregio Dottore S. Cervi,

    In relazione alla procedura di gara citata in oggetto saremmo a chiedere un chiarimento in merito agli importi dell’appalto.
    Nelle  “Det.  Dirigenziale n. rep. QB/14942/2018 e n. prot. QB883556/2018”  del 31/10/2018 viene riportato l’importo a base d’asta di Euro 968.033,00= al netto di IVA,
    come pure nella Relazione unica ai sensi degli artt.99 e 139 del D.leg.vo n. 50/2016 si riporta che
    “ Le risorse messe a disposizione ………… sono pari ad Euro 968.033,00=al netto d’IVA….”,
    mentre nel CSDP pubblicato il 20/06/2019 viene riportato all’Art.8 – Corrispettivi  - pag.6  quanto segue:
    “………..  Questa Stazione Appaltante riconoscerà ………… un compenso massimo di 8 Euro oltre IVA per ogni atto incassato …………..”
     
    DOMANDA: Rispetto alle indicazioni contenute negli  atti di dialogo competitivo ed il capitolato di gara  pubblicato quale il valore dell’appalto ? e quale  l’importo a base d’asta ? 
     
    Restando in attesa di Vostro riscontro si porgono distinti saluti

     


    Leggasi quesito n. 13.
    22/07/2019 11:44
  15. 18/07/2019 18:15 - ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RUP - ROMA CAPITALE

    OGGETTO : Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. e ii. per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività di notificazione del verbale e recupero credito internazionale per conto di Roma Capitale. CIG: 76767996F0.

    Egregio Dottore S. Cervi,
    In relazione ai chiarimenti adesso inoltrati che risultano protocollati dal sistema con il n. 253977 del 18/07/2019 siamo ad evidenziare che il Disciplinare di Gara
    all’Art. 3 – OGGETTO PROCEDURA DIALOGO COMPETITITVO – IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – nella Tabella n.1 oggetto  della procedura di dialogo competitivo  
    riporta nella colonna Importo (importo soggetto a ribasso d’asta)  e come Importo Totale a base di gara Euro 968.033,00=
    Come già precisato  nel CSDP all’Art.8 – Corrispettivi  - pag.6 (…….. un compenso massimo di Euro 8 ……..) vorremmo sapere
     
    DOMANDA: quale ‘è l’importo soggetto a ribasso Euro 8,00 o Euro 968.033=   ?
     
    Sempre nel Disciplinare all’Art. 3 – OGGETTO PROCEDURA DIALOGO COMPETITITVO – IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI pag.5 ultimo capoverso sono riportati euro 390.000= quali costi della manodopera stimati dalla S.A.
     
    DOMANDA : tali costi sono da decurtarsi  dall’ Importo Totale a base di gara Euro 968.033,00= ?   oppure sono anch’essi soggetti a ribasso ?
     
    Restiamo in attesa di cortese riscontro, distinti saluti
     


    L’importo soggetto a ribasso è soltanto l’importo di euro 8,00.
    Il costo della manodopera da indicare nel modello offerta economica, è quello che l’impresa ritiene congruo, commisurato alle risorse umane che intende impiegare per l’esecuzione dell’appalto in oggetto.
     
    22/07/2019 11:45
  16. 19/07/2019 10:18 -
     Alla c.a. del RUP Dott. Cervi.
    OGGETTO: Affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività di notificazione del verbale e recupero credito internazionale per conto di Roma Capitale. CIG 76767996F0 - CHIARIMENTI
    Buongiorno, facciamo seguito alle risposte ai quesiti già fornite da codesta SA, nonché alla modifica dello schema contrattuale e della formula di attribuzione del punteggio per il rialzo sulla percentuale di incasso garantita, per sottoporre alla SV ulteriori richieste di chiarimenti e osservazioni.
    1. Il capitolato d’appalto individua il 10% di verbali incassati quale percentuale minima ‘da garantire’, sotto la quale il prezzo unitario a verbale oggetto di ribasso, viene decurtato del 25%. L’addendum n. 1 da ultimo adottato dalla SA, nel contempo, prevede che “qualora l’aggiudicatario non raggiunga la percentuale sul minimo garantito, si applicherà una penale pari all’1% sull’importo a base di gara per ogni punto percentuale non conseguito”.
    Al fine di consentire la partecipazione alla gara (con riguardo alla prima delle due previsioni) e la formulazione dell’offerta (con riguardo alla misura del rialzo sulla percentuale di verbali incassati, tale da escludere l’applicazione delle penali), è necessario che codesta SA fornisca ulteriori dati allo stato non conosciuti e chiarisca la portata delle obbligazioni che l’appaltatore andrà ad assumere.
    In particolare è necessario:
    - che fornisca, con riferimento alla media dei verbali annui affidati indicata nel documento “relazione unica” (pari a 190.000), i dati relativi alla diversa distribuzione, in percentuale, della nazionalità dei trasgressori e della tipologia delle sanzioni applicata;
    - che chiarisca che le percentuali indicate negli atti di gara (e quindi la percentuale soglia del 10% dei verbali incassati e la percentuale offerta a rialzo in sede di gara) saranno valutate, ai fini dell’eventuale decurtazione del prezzo del 25% ovvero dell’applicazione della penale prevista dall’addendum n. 1, esclusivamente con riferimento ai dati e alla consistenza della media dei verbali di cui al punto che precede.
    Diversamente, infatti, deve ritenersi che le previsioni di gara e le clausole contrattuali richiamate siano illegittime, perché la fluttuazione delle percentuali degli incassi dipendono da fattori (quali la nazionalità dei trasgressori che in futuro incorreranno nelle sanzioni, ovvero la tipologia di sanzioni applicate in concreto) che non dipendono dall’appaltatore e non sono da quest’ultimo prevedibili.
     
    1. L’art. 8 del CDSP prevede che l’Amministrazione “... riconoscerà trimestralmente all’aggiudicatario, un compenso massimo di Euro 8.00, oltre IVA per ogni atto incassato, esclusi i costi di procedura di cui all’art 7 del presente Capitolato.
    Il corrispettivo verrà riconosciuto in misura pari al 75% di quanto dovuto e, a decorrere dal 5° trimestre di affidamento, l’Amministrazione provvederà a liquidare il saldo del 25% qualora siano stati incassati nell’anno precedente almeno il 10% dei verbali affidati.
    Qualora tale obiettivo non venga raggiunto l’Amministrazione non corrisponderà all’aggiudicatario il saldo di cui al punto precedente”.
    Nell’addendum n. 1, poi, si precisa che “Dopo 12 mesi dall’avvio del servizio questa stazione appaltante verificherà se la percentuale di quanto incassato sul valore dei verbali assegnati all’affidatario nei primi sei mesi, sia pari o superiore a quanto garantito in sede di offerta”.
    Si rappresenta che le previsioni richiamate sono palesemente illegittime.
    Il pagamento dei verbali spediti, infatti, come noto, non interviene in tempi certi e predeterminabili, quanto invece in tempi che possono corrispondere all’intero arco di durata del contratto (e anche successivamente). Tanto più che oggetto della gara è anche l’attività di Recupero Crediti stragiudiziale per i verbali non pagati una volta decorsi i termini di pagamento volontario, che fa risalire notevolmente la percentuale di riscossione e logicamente allungare i tempi di incasso; i tempi di incasso si allungano anche in presenza di ricorsi al Prefetto e/o Giudice di Pace.
    Si invita pertanto codesta SA a modificare le previsioni contrattuali, in quanto illegittime.
    1. Considerato che le modalità di attribuzione del punteggio sono ancorate principalmente a parametri quantitativi e tabellari che porteranno all’assegnazione di punteggi molto alti, sì da far scattare le soglie di anomalia, si chiede alla SA di sapere se la valutazione di anomalia verrà effettuata tenendo conto della decurtazione del 25% del prezzo in caso di incassi inferiori alla percentuale del 10% o meno.
    Si chiede cioè di sapere se la valutazione dell’anomalia verrà effettuata sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara ovvero di tale prezzo decurtato del 25%.
     
    1. Si chiede di sapere se il riferimento all’1% a base di gara per ogni punto percentuale non conseguito, previsto quale “penale” dall’addendum n. 1 in caso di mancato raggiungimento del minimo garantito, sia da intendersi l’1% di 8,00 euro ovvero l’1% del prezzo offerto dal concorrente ovvero l’1% di 968.033,00 euro
     
    1. Si chiede di sapere se il raggiungimento della soglia del 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del CSDP, comporti l’automatica risoluzione del contratto ovvero solo la ‘possibilità’ di risoluzione del contratto, rimessa alla valutazione della SA.
     
     
     


    D. fornisca, con riferimento alla media dei verbali annui affidati indicata nel documento “relazione unica” (pari a 190.000), i dati relativi alla diversa distribuzione, in percentuale, della nazionalità dei trasgressori e della tipologia delle sanzioni applicata;
    R.Di seguito la distribuzione in percentuale dei verbali affidati in relazione alla nazionalità dei trasgressori, calcolate nell’ultimo triennio 2016-2017-2018:
     
    PERCENTUALE NUMERO VERBALI AFFIDATI PER TARGA NELL’ULTIMO TRIENNIO
    PAESE 2016 2017 2018
    AUSTRIA 0,85 0,6 0,87
    BELGIO 0,87 0,8 0,75
    BULGARIA 4,43 4,9 4,75
    CROAZIA 0,48 0,5 0,65
    REP. CECA 1,96 2,1 2,18
    FRANCIA 9,89 7,8 8,61
    UNGHERIA 0,77 1,05 0,91
    GERMANIA 8,59 8,54 9,82
    GRECIA 0,71 1,97 2,32
    ITALIA (Noleggio) 33,33 31,15 28,37
    MONACO 1,45 1,05 0,21
    PAESI BASSI 1,07 1,06 1,23
    POLONIA 3,34 4,13 4,41
    ROMANIA 12,56 16,37 16,11
    R.S.M. 1,24 1,05 1,75
    TARGA NON IDENTIFICABILE 4,67 3,5 2,82
    SLOVENIA 0,37 0,44 0,65
    SPAGNA 4,72 4,55 5,33
    SVIZZERA 2,20 2,02 1,87
    UCRAINA 1,19 0,71 0,71
    REGNO UNITO 1,67 1,56 0,70
    ALTRI PAESI U.E. 1,46 1,65 2,48
    ALTRI PAESI NON U.E. 2,18 2,5 2,50

    D.chiarisca che le percentuali indicate negli atti di gara (e quindi la percentuale soglia del 10% dei verbali incassati e la percentuale offerta a rialzo in sede di gara) saranno valutate, ai fini dell’eventuale decurtazione del prezzo del 25% ovvero dell’applicazione della penale prevista dall’addendum n. 1, esclusivamente con riferimento ai dati e alla consistenza della media dei verbali di cui al punto che precede. Diversamente, infatti, deve ritenersi che le previsioni di gara e le clausole contrattuali richiamate siano illegittime, perché la fluttuazione delle percentuali degli incassi dipendono da fattori (quali la nazionalità dei trasgressori che in futuro incorreranno nelle sanzioni, ovvero la tipologia di sanzioni applicate in concreto) che non dipendono dall’appaltatore e non sono da quest’ultimo prevedibili
    R. La percentuale del 10% ovvero quella offerta dal concorrente, sarà valutata sugli atti affidati con la tempistica prevista nell’Addendum n. 2

    D. Si chiede di sapere se il riferimento all’1% a base di gara per ogni punto percentuale non conseguito, previsto quale “penale” dall’addendum n. 1 in caso di mancato raggiungimento del minimo garantito, sia da intendersi l’1% di 8,00 euro ovvero l’1% del prezzo offerto dal concorrente ovvero l’1% di 968.033,00 euro.
    R. La penale dell’1% sarà calcolata sull’importo posto a base di gara (euro 968.033,00)

    D. Si chiede di sapere se il raggiungimento della soglia del 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del CSDP, comporti l’automatica risoluzione del contratto ovvero solo la ‘possibilità’ di risoluzione del contratto, rimessa alla valutazione della SA.
    R. La risoluzione contrattuale sarà rimessa alla valutazione della SA.


     
    22/07/2019 12:00
  17. 22/07/2019 09:40 - Spett.le RUP,
    siamo a segnalare che non risultano riscontrati le seguenti richieste di chiarimento formulate in precedenti quesiti :

    In ordine ai criteri di assegnazione dei punteggi economici si chiede di confermare quanto segue:
    - Le penali previste nell’Addendum (1% per ogni punto percentuale non conseguito) andranno calcolate sul valore a base d’asta oppure sul valore netto contrattuale;
    - Posto che il ribasso sul compenso andrà formulato sull’importo di € 8,00, quale sarà il valore netto contrattuale? Si applicherà la percentuale di ribasso offerta al valore complessivo presunto a base d’asta di € 968.033,00 oltre IVA? Esempio: ribasso 1% = valore stimato contratto € 968.033,00 – 1%;
    - L’addendum, in riferimento a quanto contenuto nell’art. 11 del CSDP, conferma che le penalità dovute anche per l’eventuale mancato raggiungimento delle % di incasso migliorative proposte, cumulano per l’applicazione della soglia massima del 10% oltre il quale scaturirebbe inderogabilmente la proposta di risoluzione contrattuale. DOMANDA: Si chiede di confermare che sarà ritenuta inammissibile, per quanto disposto dalla lex specialis, quell’offerta migliorativa per la quale l’eventuale applicazione potenziale delle penali comporterebbe la risoluzione del contratto, posto che tale soglia è determinabile già in sede di gara.

    Risulta altresì determinante sapere se :
    - la SA affiderà all’aggiudicatario gli accertamenti (intesi come data di infrazione) effettuati a decorrere dalla data di affidamento (avvio del servizio) ovvero se saranno affidati anche atti riferiti ad accertamenti antecedenti;
    - la soglia minima del 10%, ovvero quella proposta dall’aggiudicatario, sarà calcolata sulla quantità degli atti incassati ovvero sulle somme complessivamente incassate rispetto a quanto affidato;
    - se nel calcolo soggetto a verifica saranno considerati gli incassi ottenuti in fase di recupero crediti.

    in attesa di un sollecito riscontro, cordiali saluti.
     


    Leggasi risposte al quesito n. 13.
    22/07/2019 12:04
  18. 23/07/2019 09:26 - Spett.le RUP – Dr. Stefano CERVI,
    con la presente intendiamo manifestare le doglianza della scrivente rispetto alla procedura di gara de quo.
    Teniamo ad evidenziare che le modalità e condizioni di applicazione delle penali previste dai documenti di gara, unitamente a quanto confermato nei recenti quesiti, con specifico riguardo alla dichiarata “proponibilità” della rescissione, nel caso di mancato raggiungimento delle quantità di atti incassati attesi e proposti, risultano legittime ed applicabile solo nella misura in cui non incidono in modo determinante sull’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica.
    Nello specifico infatti la palese aleatorietà della possibilità di rescissione del contratto determina di fatto la circostanza che un operatore economico possa proporre, in sede di offerta, una percentuale di atti incassati forviante ed illusoria, di gran lunga superiore a quella ottimisticamente realizzabile, svilendo l’attendibilità e la serietà delle offerte e della procedura adottata dalla SA.
    L’ente, al fine di garantire i propri interesse e la serietà delle offerte formulate, salvaguardando l’obiettivo di “stimolare” l’appaltatore a fare del proprio meglio per accrescere i risultati attesi, dovrebbe stabilire, in un addendum integrativo, che comunque il raggiungimento di un determinato importo di penale, complessivamente dovuto sia per il mancato raggiungimento degli obiettivi proposti che per altre inadempienze verificabili in vigenza di contratto, determinerà “d’ufficio” la rescissione del contratto. (esempio: penali massimo del 10% di € 968.033,00 = € 96.803,00 + 50% = € 145.204,65 – soglia massima penali addebitate).
    In questo senso l’applicazione di un eventuale importo così rilevante di penali equivarrà certamente o  risultati di incasso assai ridotti, sintomatici di un servizio scadente, ovvero di una serie di altre inadempienze che rilevano una incapacità di esecuzione, tali da non poter lasciare spazio che non ad una rescissione immediata del contratto stesso.
    Allo stato la maggiore incidenza di punteggi per l’offerta economica viene assegnata ad un elemento indeterminabile e, ancor più rilevante, totalmente lasciato al libero arbitrio dei concorrenti i quali non hanno, allo stato, alcuna certezza di subire una rescissione contrattuale.
    In attesa di riscontri, cordiali saluti.


    Si conferma quanto indicato negli atti di gara.

    Il codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii., all’art. 108 (Risoluzione) recita: «4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.»

    Inoltre le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

    «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Prevede tra l’altro:

    «…g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

    omissis

    … m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

    omissis

    …r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti

    Omissis»

     

    23/07/2019 12:37

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