Come indicato all’art. 10 del disciplinare di gara: “A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art.24, commi 2 e 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)”.
Il giovane professionista, inoltre, alla luce di quanto ritenuto da pronunce giurisprudenziali e dall’Anac, non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'avere soltanto sottoscritto il progetto.