Gara - ID 1

Stato: Proposta di aggiudicazione


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Stazione appaltante Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
ProceduraAperta
CriterioQualità prezzo
OggettoServizi
Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due lotti
CIG
CUP
Totale appalto€ 980.836.112,00
Data pubblicazione 28/10/2020 Termine richieste chiarimenti Venerdi - 23 Luglio 2021 - 17:30
Scadenza presentazione offerteMercoledi - 01 Settembre 2021 - 10:30 Apertura delle offerteGiovedi - 02 Settembre 2021 - 09:30
Categorie merceologiche
  • 60112 - Servizi di trasporto pubblico terrestre
  • 60112 - Servizi di trasporto pubblico terrestre
DescrizioneServizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due lotti
Struttura proponente Dipartimento Mobilità e Trasporti
Responsabile del servizio Alberto Di Lorenzo Responsabile del procedimento
Allegati
Richiesta DGUE XML
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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28/10/2020
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18/12/2020
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18/12/2020
File pdf id-1-4-18s-tpl-avviso-proroga-termini - 403.04 kB
22/12/2020
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26/01/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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15/03/2021
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23/04/2021
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01/07/2021
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01/07/2021
File pdf allegato-89-quesito31-fileviaggi - 38.45 kB
01/07/2021
File pdf 5-pefs-signed - 1.91 MB
06/07/2021
File pdf risposta-rettifica-quesito-allegato-91 - 632.41 kB
13/08/2021
File pdf su20210014877-avviso-sospensione-signed-firmato - 697.72 kB
02/09/2021
File pdf su20210014877-tpl-richiesta-di-congelamento - 39.94 kB
02/09/2021
File pdf su20210021859-pos.-4-2018s-avviso-seduta-del-29-dicembre-signed-firmato1 - 526.63 kB
20/12/2021
File pdf su20210020965-148345283-doc13167520211202112814 - 401.16 kB
20/12/2021
File pdf su20210022746-4-18s-id-1-avviso-signed-firmato - 1.23 MB
30/12/2021
File pdf su20220000546-4-2018s-id-1-tpl-seduta-soccorso-istruttorio-24-1-22-signed-firmato - 842.23 kB
11/01/2022
File pdf su1752-4-18s-id-1-avviso-s.i-secondo-livello-signed-firmato - 1.11 MB
24/01/2022
File pdf su2298-4-18s-id-1-avviso-nuovo-s.i.-8-2-2022-signed-firmato - 1.11 MB
31/01/2022
File pdf determina-qg-164-2022 - 65.27 kB
02/03/2022
File pdf verbale-di-gara-oscurato - 14.03 MB
02/03/2022
File pdf determina-1571-2021-nomina-commissione-giudicatrice - 101.64 kB
02/03/2022
File pdf determina-65-2022-rettifica-nomina-commissione-giudicatrice - 85.18 kB
02/03/2022
File pdf richiesta-rinnovo-validit-offerta-e-polizza-fideiussoria-qg-26255 - 445.12 kB
20/07/2022
File pdf Rettifica QG 26255 modalità trasmissione offerta e garanzia fideiussoria - 314.73 kB
11/08/2022
File pdf su18020-avviso-offer.-econom.-signed-firmato - 330.42 kB
02/09/2022
File pdf Graduatoria provvisoria - Lotto #2307 - 140.75 kB
13/09/2022
File pdf Graduatoria provvisoria - Lotto #2308 - 140.79 kB
13/09/2022
File pdf lotto-1-ribassi-punteggi - 212.82 kB
13/09/2022
File pdf lotto-2-ribassi-punteggi - 215.71 kB
13/09/2022
File pdf esecutiva-determina-qg-208-2023 - 78.60 kB
20/02/2023
File pdf d.d.-aggiudicazione-tpl - 105.91 kB
24/03/2023
File pdf determina-procedimento-di-riesame-firm - 95.06 kB
26/06/2023
File pdf verbale-avvio-esecuzione-lotto1-est- - 249.86 kB
27/12/2023
File pdf verbale-avvio-esecuzione-lotto-2-ovest - 236.73 kB
27/12/2023

Lotti

OggettoLotto 1 - Est
CIG76902860C5
Totale lotto € 492.276.960,00
Durata contrattuale 96 Mesi
Descrizione Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori.
Lotto 1 – Est composto da 50 linee per una produzione chilometrica complessiva annua di 14.854.106 circa vett/Km.
Categorie merceologiche 60112 - Servizi di trasporto pubblico terrestre
60112 - Servizi di trasporto pubblico terrestre
Ulteriori informazioni

Proposta di aggiudicazione

00373430552

Autoservizi Troiani S.r.l. - 04-CAPOGRUPPO

07574960584

Società Autolinee Pubbliche S.A.P. a r.l. - 01-MANDANTE

Partecipanti

Raggruppamento

00373430552

Autoservizi Troiani S.r.l. - 04-CAPOGRUPPO

07574960584

Società Autolinee Pubbliche S.A.P. a r.l. - 01-MANDANTE

06473721006

BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. -

OggettoLotto 2 - Ovest
CIG7690337AD8
Totale lotto € 488.559.152,00
Durata contrattuale 96 Mesi
Descrizione Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori.
Lotto 2 – Ovest composto da 50 linee con una produzione chilometrica complessiva annua di 14.996.045 circa vett/Km.
Categorie merceologiche 60112 - Servizi di trasporto pubblico terrestre
60112 - Servizi di trasporto pubblico terrestre
Ulteriori informazioni

Proposta di aggiudicazione

00405460585

TROTTA BUS SERVICES - SOCIETA' PER AZIONI - 04-CAPOGRUPPO

02022080564

Autoservizi Tuscia S.r.l. - 01-MANDANTE

14480961003

Bus International Service B.I.S. S.r.l. - 01-MANDANTE

Partecipanti

06473721006

BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. -

Raggruppamento

00405460585

TROTTA BUS SERVICES - SOCIETA' PER AZIONI - 04-CAPOGRUPPO

02022080564

Autoservizi Tuscia S.r.l. - 01-MANDANTE

14480961003

Bus International Service B.I.S. S.r.l. - 01-MANDANTE

Avvisi di gara

05/09/2022AVVISO SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
AVVISO SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA “APERTURA OFFERTE ECONOMICHE” ID:1   Pos.:  4/2018S Si comunica che la seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte economiche relative alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ...
31/01/2022AVVISO NUOVA SEDUTA PUBBLICA DI INTEGRAZIONE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO 8-2-2022
AVVISO SEDUTA PUBBLICA INTEGRAZIONE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO prot: SU20220002298 del: 31/01/2022    Pos. 4/2018S  ID 1 TuttoGare       Si comunica che, relativamente alla gara avente per oggetto: “Servizio di trasporto pubblico locale su g...
24/01/2022AVVISO SEDUTA PUBBLICA INTEGRAZIONE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO ID 1 POS 4/18S
AVVISO SEDUTA PUBBLICA INTEGRAZIONE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO Pos. 4/2018S                                                 ID 1 TuttoGare Si comunica che, relativamente alla gara avente per oggetto: “Servizio di trasporto pu...
11/01/2022avviso seduta pubblica soccorso istruttorio differimento
Dipartimento Centrale Appalti Direzione Servizi   AVVISO SEDUTA PUBBLICA SOCCORSO ISTRUTTORIO Pos. 4/2018S ID 1 Si comunica che, relativamente alla gara avente per oggetto: “servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico...
30/12/2021AVVISO SEDUTA PUBBLICA SOCCORSO ISTRUTTORIO
AVVISO SEDUTA PUBBLICA SOCCORSO ISTRUTTORIO Pos. 4/2018S ID 1 Si comunica che, relativamente alla gara avente per oggetto: “servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due...
20/12/2021AVVISO SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
AVVISO SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (ID 1 - POS. 4-2018S)   In relazione alla procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. lgs. 50/2016 - avente per oggetto “servizio di trasporto pubblico locale...
02/09/2021AVVISO DI SOSPENSIONE GARA PROCEDURA DI GARA ID 1 - POS. 4-2018S
AVVISO DI SOSPENSIONE GARA PROCEDURA DI GARA (ID 1 - POS. 4-2018S) Si rende noto, in relazione alla procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - avente per oggetto “servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territori...
13/08/2021Risposta quesito_ allegato 91
Si comunica che l’allegato 91 contiene la risposta ad un chiarimento già pubblicato e pervenuto all’Amministrazione Capitolina da un operatore economico via pec e non attraverso la piattaforma Tuttogare. Pertanto per la loro lettura si rinvia ...
23/04/2021Risposta ulteriori quesiti
Si comunica che l’allegato 86 contiene le risposte a quesiti pervenuti all’Amministrazione Capitolina da un operatore economico via pec e non attraverso la piattaforma Tuttogare. Pertanto per la loro lettura si rinvia al relativo allegato.  ...
17/03/2021Modifica date procedura Aperta: Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due lotti
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti23/07/2021 17:30Scadenza presentazione offerte01/09/2021 10:30Apertura delle offerte02/09/2021 ...
15/03/2021AVVISO DI PROROGA TERMINI – INTEGRAZIONE ATTI DI GARA
      Roma Capitale Direzione Servizi - Centrale Unica Appalti – Direzione Generale   AVVISO DI PROROGA TERMINI – INTEGRAZIONE ATTI DI GARA PROCEDURA DI GARA (ID 1 - POS. 4-2018S)     Si rende noto che, in relazione alla procedura a...
21/01/2021Modifica date procedura Aperta: Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due lotti
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti02/03/2021 17:30Scadenza presentazione offerte12/04/2021 10:30Apertura delle offerte13/04/2021 ...
17/12/2020Modifica date procedura Aperta: Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due lotti
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti11/02/2021 14:00Scadenza presentazione offerte12/04/2021 10:30Apertura delle offerte13/04/2021 ...

Chiarimenti

  1. 05/01/2021 12:56 -

    In riferimento ai quesiti  inoltrati in data 05/01/2021 si rinvia al documento denominato “Risposte quesiti pubblicati il 05/01/2021” contenente le relative risposte. Particolare attenzione  deve essere prestata alla risposta di cui al quesito n.5  riguardante l’ allegato 23  di detto documento.
    26/01/2021 17:46
  2. 01/02/2021 10:30 - QUESITO:
    Dagli atti di gara non emerge in misura sufficientemente chiara la quantificazione e copertura dei costi diretti ed indiretti del personale da adibire per l’attività di sorveglianza delle corsie protette e riservate. Nello specifico, si chiede di conoscere:
    • se l’attività oggetto di quesito è stata tenuta debitamente in considerazione nel determinare il corrispettivo a base di gara;
    • se ed in quale misura l’aggiudicatario deve dotarsi delle piattaforme ed attrezzature informatiche necessarie a svolgere i compiti di ausiliario del traffico o se le stesse vengono messe a disposizione della stazione appaltante;
    • se ed in quale misura l’aggiudicatario deve mettere a disposizione idonei locali per l’archiviazione e la custodia dei verbali emessi;
    • se ed in quale misura l’aggiudicatario deve assolvere agli adempimenti connessi a potenziali ricorsi sui verbali emessi;
    • se le ore previste negli atti di gara sono comprensive o meno:
      • dei tempi di trasferimento e presa in servizio degli addetti;
      • delle attività amministrative connesse alla gestione di eventuali ricorsi (registrazioni ecc);
    • la previsionale quantificazione numerica dei verbali cartacei e se gli stessi siano forniti ed in che misura dalla Stazione Appaltante


    Dagli atti di gara non emerge in misura sufficientemente chiara la quantificazione e copertura dei costi diretti ed indiretti del personale da adibire per l’attività di sorveglianza delle corsie protette e riservate. Nello specifico, si chiede di conoscere:
    • se l’attività oggetto di quesito è stata tenuta debitamente in considerazione nel determinare il corrispettivo a base di gara;
    Risposta: come previsto al paragrafo 1.1 Oggetto e durata e al paragrafo 7.2.1 del CSA “Attività di sorveglianza sulle corsie protette e riservate”, la remunerazione dell’attività di sorveglianza sulle corsie protette e riservate trova copertura nel corrispettivo chilometrico unitario. Per il dettaglio del calcolo si veda quanto espressamente indicato al paragrafo 4.7 della Relazione individuazione del costo standard per l’affidamento dell’esercizio del servizio TPL delle linee periferiche di Roma Capitale e verifica di congruità del Corrispettivo a base d’asta derivante dal PEFs.
    • se ed in quale misura l’aggiudicatario deve dotarsi delle piattaforme ed attrezzature informatiche necessarie a svolgere i compiti di ausiliario del traffico o se le stesse vengono messe a disposizione della stazione appaltante; se ed in quale misura l’aggiudicatario deve mettere a disposizione idonei locali per l’archiviazione e la custodia dei verbali emessi;
    Risposta: come prescritto al paragrafo 7.2.1 del CSA “Attività di sorveglianza sulle corsie protette e riservate”, L’Aggiudicatario dovrà effettuare l’attività di sorveglianza delle corsie protette e riservate, dei percorsi delle linee autobus e dei “box di fermata”, attraverso proprio personale in possesso di qualifica di Ausiliario del Traffico - autorizzato da Roma Capitale - compreso nell’elenco del personale di cui all’allegato 16, (con la specifica Ausiliari del traffico “SI”) elevando e notificando sanzioni amministrative. L’Aggiudicatario deve assicurare un servizio non inferiore a 54.600 ore-uomo/anno per il Lotto 1 e a 54.600 ore-uomo/anno per il Lotto 2, distribuite secondo una programmazione mensile da concordare con il Committente e da condividere con RSM.
    L’attività che viene richiesta all’Aggiudicatario è prevalentemente un’attività di gestione/organizzazione dei turni su strada di personale dotato di nomina di Ausiliario del Traffico oggetto del trasferimento; l’Aggiudicatario dovrà dotarsi di un sistema sw che dialoghi con la piattaforma di Roma Capitale -Dipartimento Risorse Economiche e di attrezzature informatiche necessarie a svolgere i compiti di ausiliario del traffico, in conformità alle indicazioni impartite dal Dipartimento di Roma Capitale a cui compete la gestione del processo sanzionatorio.
    L’Aggiudicatario dovrà pertanto trasmettere al Dipartimento competente copia del verbale di accertamento firmata dall’Ausiliario del Traffico nei tempi e nelle modalità concordate con lo stesso e archiviare, in formato elettronico o cartaceo, copia del verbale di accertamento.
    • se ed in quale misura l’aggiudicatario deve assolvere agli adempimenti connessi a potenziali ricorsi sui verbali emessi;
    Risposta: la gestione del processo sanzionatorio è in capo al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale. L’Aggiudicatario, su richiesta, dovrà fornire riscontro al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale per eventuali contestazioni/ricorsi sui verbali emessi, sulla base di controdeduzioni da parte dell’Ausiliario del Traffico che ha elevato il verbale.
    • se le ore previste negli atti di gara sono comprensive o meno: dei tempi di trasferimento e presa in servizio degli addetti; delle attività amministrative connesse alla gestione di eventuali ricorsi (registrazioni ecc);
    Risposta: le ore da fornire sono solo quelle “in campo” ed escludono tutte le attività accessorie, sia per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività, di formazione, organizzative, ecc.. Di ciò si è tenuto ampiamente conto nel conteggio delle ore che possono essere offerte da un singolo addetto (1.300) rispetto alle ore lavorate da contratto (oltre 1.700). Come già risposto nei punti precedenti non compete all’Aggiudicatario l’attività di gestione di eventuali contenziosi.
    • la previsionale quantificazione numerica dei verbali cartacei e se gli stessi siano forniti ed in che misura dalla Stazione Appaltante
    Risposta: il numero complessivo di verbali elevati nel biennio 2018-2019 – escludendo l’anno 2020 in quanto atipico per effetto della pandemia – si è attestato su circa di 130.000/anno a fronte di circa 115.000 ore/anno complessivamente erogate dagli Ausiliari del Traffico del Gestore uscente.
    Come precisato nei punti precedenti la remunerazione dell’attività di sorveglianza sulle corsie protette e riservate trova copertura nel corrispettivo chilometrico unitario e non sono previsti ulteriori rimborsi.
     
    22/02/2021 11:58
  3. 29/01/2021 13:06 - Con riferimento al paragrafo “2.2.7 Numero minimo di vetture da utilizzare” del Capitolato Speciale si chiede di confermare che tale numero minimo di vetture da utilizzare nelle linee in esercizio nella validità Feriale Scolastico sia sempre da riferirsi all’intero lotto e che pertanto il dettaglio fornito per linea agli allegati 28.1 e 28.2 costituisca esclusivamente un riferimento non vincolante per il Concorrente, avendo quest’ultimo l’opportunità di programmare anche una rotazione delle vetture su due o più linee al fine di conseguire la massima produttività delle risorse destinate al servizio.
     


    Come evidenziato nel capitolato al paragrafo 2.2.7 il numero minimo di vetture da utilizzare nella validità feriale scolastico (cod. validità 10) per linea è vincolante secondo quanto evidenziato negli allegati 28.1 e 28.2 nella sola fascia oraria tra le ore 7 e le ore 10 del mattino.
    In altre fasce orarie si lascia totale libertà al Concorrente di scegliere il numero di vetture da utilizzare sia in termini complessivi di lotto che per ciascuna linea.
     
    22/02/2021 16:27
  4. 29/01/2021 13:06 - Con riferimento all’”Allegato 21. Programma di esercizio da presentare: Tracciato record tabella” si chiede di confermare che il campo “[TurnoMacchina] – Turno macchina (formato numerico intero): codice numerico che identifica il turno macchina in cui è inserita la corsa” dovrà essere popolato solo con riferimento ai record relativi alle corse in esercizio nella validità Feriale Scolastico (Codice 10) per la verifica della condizione di cui al paragrafo “2.2.7 Numero minimo di vetture da utilizzare” del Capitolato Speciale.
     


    Il turno macchina [TurnoMacchina] da inserire nel proprio programma di esercizio dovrà essere indicato in tutte le corse programmate dell’intero programma di esercizio da presentare considerando tutte le linee, tutti i percorsi, tutte le validità da calendario e tutte le fasce orarie.
     
    22/02/2021 16:29
  5. 29/01/2021 13:05 - Con riferimento all’Allegato 23 “Modalità di Aggiudicazione” - indicatore “A3 “Regolarità programma di esercizio in termini di tempi di percorrenza per fascia oraria nella formulazione del Programma di Esercizio presentato in sede di offerta, con particolare attenzione alla scelta dei percentili delle velocità di percorrenza rilevati” si chiede di confermare che:
    1. le velocità di riferimento per la verifica della condizione “uguale o inferiore al 25° percentile” riportate agli Allegati 6.1 e 6.2 sono calcolate già tenendo conto di un tempo medio di sosta complessiva al capolinea di arrivo pari a 7 minuti e 30 secondi;
    2. il tempo di percorrenza di ciascuna corsa offerta dai Concorrenti dovrà essere comprensivo di un tempo di sosta complessiva al capolinea di arrivo pari a 7 minuti e 30 secondi e che pertanto tale tempo di sosta al capolinea non sarà aggiunto a posteriori da codesta Stazione Appaltante per procedere al calcolo dell’indicatore A3;
    3. con riferimento all’”Allegato 21. Programma di esercizio da presentare: Tracciato record tabella”,  il campo “[OrarioArrivo] – Orario Arrivo (formato ora hh:mm:ss): orario previsto per l’arrivo della corsa” dovrà riportare un valore già comprensivo della sosta al capolinea di 7 minuti e 30 secondi.


    La Stazione Appaltante ha proceduto ad integrare le informazioni disponibili per i concorrenti mediante la pubblicazione dei “nuovi Allegati” 6.1 e 6.2 che riportano le velocità di percorrenza (senza tener conto delle soste ai capolinea). Si precisa, pertanto, che:
    • i “nuovi Allegati” 6.1 e 6.2 dovranno essere utilizzati dal Concorrente per la pianificazione del programma di esercizio (cfr. paragrafo 2.2.6 del Capitolato Speciale di Appalto) e per la predisposizione dell’offerta in riferimento al Criterio di valutazione A3 (cfr. Allegato 23);
    • i richiami effettuati dal Capitolato e dagli allegati 6.0 e 23 agli allegati 6.1 e 6.2, devono intendersi riferiti ai “nuovi Allegati”;
    • conseguentemente, i vecchi allegati 6.1 e 6.2, riportanti le velocità commerciali (comprensive di 7,5 minuti di sosta ai capolinea) già oggetto di originaria pubblicazione, verranno rinumerati, rispettivamente, come allegati 6.3 e 6.4; 
    • in ragione delle integrazioni alla documentazione pubblicata e a disposizione dei concorrenti, la S.A. ha proceduto, contestualmente, alla proroga del termine di presentazione delle offerte e di richieste di chiarimenti.La Stazione Appaltante ha proceduto ad integrare le informazioni disponibili per i concorrenti mediante la pubblicazione dei “nuovi Allegati” 6.1 e 6.2 che riportano le velocità di percorrenza (senza tener conto delle soste ai capolinea). Si precisa, pertanto, che:
    • i “nuovi Allegati” 6.1 e 6.2 dovranno essere utilizzati dal Concorrente per la pianificazione del programma di esercizio (cfr. paragrafo 2.2.6 del Capitolato Speciale di Appalto) e per la predisposizione dell’offerta in riferimento al Criterio di valutazione A3 (cfr. Allegato 23);
    • i richiami effettuati dal Capitolato e dagli allegati 6.0 e 23 agli allegati 6.1 e 6.2, devono intendersi riferiti ai “nuovi Allegati”;
    • conseguentemente, i vecchi allegati 6.1 e 6.2, riportanti le velocità commerciali (comprensive di 7,5 minuti di sosta ai capolinea) già oggetto di originaria pubblicazione, verranno rinumerati, rispettivamente, come allegati 6.3 e 6.4; 
    • in ragione delle integrazioni alla documentazione pubblicata e a disposizione dei concorrenti, la S.A. ha proceduto, contestualmente, alla proroga del termine di presentazione delle offerte e di richieste di chiarimenti.
    01/04/2021 11:19
  6. 01/02/2021 10:32 - Dagli atti di gara e, in particolare, dall’allegato 16 bis emerge la sussistenza di un potenziale contenzioso con tutto il personale alle dipendenze del gestore uscente avente ad oggetto il riconoscimento degli importi relativi alla contrattazione di secondo livello. Dall’allegato 16 bis 2 emerge inoltre che per un nutrito numero di lavoratori di Roma TPL S.c.a.r.l. detto contenzioso è già stato avviato ed ha visto anche l’adozione di sentenze di soccombenza a carico della parte datoriale. E’ evidente che la definizione di tale contenzioso in senso favorevole ai lavoratori non solo determinerebbe l’insorgere di un debito pregresso di cui il nuovo gestore - al quale il personale risulterebbe medio tempore trasferito - sarebbe chiamato a rispondere in via solidale con il gestore uscente, ma anche un incremento di costo relativo alle retribuzioni da corrispondere al personale, al quale dovrebbero essere riconosciute somme ulteriori, la cui corresponsione risulta ad oggi sospesa da Roma TPL. Ciononostante l’art. 6.4 del Capitolato di gara stabilisce chiaramente che “il Corrispettivo Chilometrico Unitario a base di gara (CKU_ba), che per il Lotto 1 è definito in 4,1426 €/km, oltre IVA secondo legge, e per il Lotto 2 è definito in 4,0724 €/km, oltre IVA secondo legge comprende ogni compenso per la prestazione richiesta. Il contenzioso potenziale come esposto nell’Allegato 16bis_1 Contenzioso potenziale, non trova copertura nel corrispettivo chilometrico unitario”. Analoga previsione si ritrova nell’art. 10 del Capitolato, nonché nello schema di contratto di servizio relativo ai due Lotti oggetto di affidamento. Sulla base di quanto precede si chiede a codesta Stazione Appaltante di chiarire: quali siano le forme di manleva previste a tutela del gestore entrante nel caso di accoglimento dei suddetti giudizi in relazione alle somme pregresse alla cui corresponsione Roma TPL potrebbe essere condannata; quali siano i maccanismi di adeguamento del corrispettivo di esercizio per il caso in cui, stante l’accoglimento delle pretese dei lavoratori, si determini un aumento della voce “costo del personale” in considerazione della necessità di corrispondere allo stesso l’ulteriore componente relativa alla contrattazione di secondo livello.

    La Stazione Appaltante ha provveduto ad integrare la documentazione di gara al fine di poter risolvere la criticità riguardante il costo del personale.  E’ stato inserito all’interno del Capitolato Speciale di Appalto al paragrafo 10.1 il seguente capoverso:
    “ All’Aggiudicatario che dovrà corrispondere delle somme in virtù di condanna in sede giurisdizionale, Roma Capitale – subordinatamente all’accantonamento al Fondo Passività Potenziali - riconoscerà tali importi nei limiti della somma risultante dagli allegati 16 bis.1 e 16 bis.2 del presente Capitolato ed eventualmente maggiorati delle voci accessorie di interessi e spese se risultanti dai provvedimenti giurisdizionali.
    Roma Capitale, nelle more della definizione dei contenziosi, si impegna ad appostare i relativi importi nel Fondo Passività Potenziale dell’Ente.
    L’aggiudicatario si obbliga a comunicare, attraverso pec, alla Stazione Appaltante ogni contenzioso intervenuto da parte del personale e a trasmettere una relazione trimestrale contenente il numero dei procedimenti pendenti, lo stato del contenzioso, i provvedimenti emessi, gli importi liquidati o da liquidare, nonché, i giudizi di impugnazione o quelli stragiudiziali eventualmente intervenuti.
    L’erogazione dell’importo riconosciuto sarà corrisposto entro il 31 dicembre dell’anno in corso nel caso in cui la comunicazione di cui al precedente comma pervenga entro il 30 giugno del medesimo anno, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo nel caso di comunicazione pervenuta tra il 1 luglio e il 31 dicembre di ogni anno.
    Nel caso in cui intervengano provvedimenti o atti che comportino la restituzione o il recupero delle somme
    già erogate, l’Aggiudicatario si impegna a restituirle a Roma Capitale entro il termine di 60 giorni ovvero, in
    difetto, la stazione appaltante ha diritto a decurtarle dagli importi dovuti a titolo di corrispettivo.
    Nel caso in cui i provvedimenti giurisdizionali ovvero gli atti transattivi, anche mediante accordo collettivo,
    siano definitivi, Roma Capitale si impegna a integrare il contratto di appalto e adeguare il corrispettivo
    contrattuale operando sul costo del personale inizialmente stimato nel PEFS detratte le somme già erogate
    all’aggiudicatario del servizio per i provvedimenti giurisdizionali.”
     
    01/04/2021 11:23
  7. 19/01/2021 17:10 - II presente quesito riguarda i requisiti di Capitolato relativi all'elaborazione del programma di esercizio base da presentare in gara e i risultati conseguenti.
    II Capitolato fornisce, in 16 dei 28 allegati presenti, i requisiti di riferimento per i due lotti. In particolare, negli allegati 22.1 e 22.2 due files excel riassumono i requisiti numerici forniti negli altri allegati, necessari a progettare tale programma di esercizio base, fra cui:
    a) i livelli di servizio previsti (17 superlivelli) e i relativi calendari di validità;
    b) le statistiche delle velocità rilevate lungo i vari percorsi delle linee, espresse dai relativi percentili per ciascun livello di servizio (dati che, va sottolineato, normalmente vengono forniti come tempi);
    c) il numero di corse/ora da svolgere nelle varie fasce orarie, per ciascuna linea e per ciascuno dei 17 livelli di servizio;
    d) il numero minimo di vetture da utilizzare per ciascuna linea nel servizio feriale scolastico, che è il livello di servizio che produce ii massimo numero di produzione chilometrica giornaliera del calendario.
    In base a tale numero minimo di vetture, che negli Allegati 28.1 e 2 al Capitolato, corrisponde a 190 vetture per ii Lotto 1 e 187 vetture per ii Lotto 2, ii Capitolato al cap.21.1 definisce la dimensione della flotta richiesta, ovvero 229 vetture per ii Lotto 1 e 225 vetture per ii Lotto 2, comprese le scorte necessarie a sostituire vetture guaste o in manutenzione (39 per ii Lotto 1 e 38 per ii Lotto 2).
    Tale dimensione della flotta e il corrispondente personale di guida sono le voci più consistenti del corrispettivo, di cui al documento "Analisi di congruità costo standard e corrispettivo" esposto in gara dalla Stazione Appaltante.  Questo documento fa esplicito riferimento al fatto che ii programma di esercizio è lo stesso svolto dal gestore attuale e che la gara è dimensionata per garantire che il servizio posto in gara possa essere svolto con i medesimi livelli di qualità del servizio attuale e quindi, ovviamente, con le stesse risorse del gestore attuale, in termini specialmente di vetture e personale.
    II programma di esercizio base, ovvero l'insieme di 17 diversi programmi di esercizio, ciascuno svolto per il relativo livello di servizio, viene valutato dalla commissione di gara (rif. all. 23) sotto la voce PT1 attribuendo 15 punti distribuiti su 4 parametri, ciascuno dei quali espresso da una formula. I parametri premiano:
    A1 - Coerenza fra numero di corse richieste in capitolato e numero di corse inserite nel programma
    A2 - Omogeneità degli intervalli fra le partenze sequenziali programmate, tenuto conto che per ogni fascia oraria cambia, in generale, ii numero di corse/ora da svolgere secondo il Capitolato
    A3 - Regolarità dei tempi di percorrenza programmati, con particolare riferimento alla scelta dei percentili delle velocità di percorrenza rilevate (fornite come da punto d) sopra)
    A4- Effettuazione dell'esercizio nelle sole fasce orarie richieste.
    Assume particolare importanza ii parametro A3, che premia gli orari costruiti intorno alla scelta del tempo di percorrenza delle corse corrispondente al 25° percentile di velocità o meno (ovvero il 75° percentile di tempo o più: nel seguito si parlerà di tempi, più intuitivamente).
    Il parametro A3 attribuisce ii valore 1 a ciascuna corsa pianificata con tempi corsa al 75° percentile o più e ii valore O (zero) se la corsa è pianificata a meno del 75° percentile.  La formula desta perplessità: infatti la corsa è valutata zero anche se il tempo corsa risulta di un solo secondo inferiore al tempo del 5° percentile. 
    Ne consegue che se tutte le corse vengono pianificate al 75° percentile il progetto prende il massimo dei punti a disposizione, mentre se tutte le corse vengono pianificate a 1 sec di meno il progetto viene valutato a zero: non sfugge il paradosso, vista che le due pianificazioni sono fisicamente uguali. E' quindi evidente lo sbilanciamento draconiano della valutazione ed è tanto più ovvia la conseguenza che il concorrente è molto fortemente incentivato a utilizzare tale percentile, pena una consistente perdita di punti corrispondente all'utilizzo di tempi corsa anche appena inferiori.
    La scelta dei percentili dei tempi corsa influenza non solo ii punteggio PT1 del programma di esercizio base, ma anche il punteggio PT2, relativo alla riduzione delle franchigie sulle corse irregolari, rispetto alle franchigie di riferimento dell'8% indicate nella tabella di pag. 34 del Capitolato. La riduzione di tali franchigie e premiata in gara con 8 punti, in ragione di un punto per ogni 0,5% di riduzione da 8% a 4%.
    Le corse irregolari sono definite in capitolato come le corse che partono oltre 5 minuti dopo I' orario programmato.
    La riduzione delle corse irregolari dipende dalla scelta dei percentili dei tempi corsa: piu alto è il percentile, più bassa l'incidenza delle corse che partono in ritardo dal  capolinea di arrivo e quindi più alta la puntualità  alle partenze e la qualità del servizio. E infatti tutte le reti di TPL sono in pratica progettate intorno al 75° percentile   dei tempi corsa, inclusa ovviamente la rete del gestore attuale, visto che il livello di qualità del servizio è definito adeguato. Ma più lunghi i tempi corsa scelti, maggiore diventa il numero di vetture in servizio, donde la necessita di trovare un compromesso progettuale fra benefici e costi, attraverso delle ottimizzazioni che, nel progetto dell'esercizio delle reti TPL, di norma sono residuali.
    Considerate anche ii punteggio PT2 su richiamato, e il suo legame rispetto al punteggio PT1, il concorrente e a maggior forza spinto dal Capitolato a scegliere in sede di progetto tempi corsa dal 75° percentile in su.
    In merito ai tempi corsa, in Allegato 6 al Capitolato, al punto 6.2, si legge che la velocità di percorrenza  delle corse (non ci si spiega  perchè  siano forniti i percentili di velocità invece dei più intuitivi tempi corsa, sempre utilizzati nei programmi di progettazione dell'esercizio e degli orari)     e ottenuta come rapporto fra la lunghezza  dei percorsi e la  SOMMA fra i tempi corsa effettivi in linea, misurati fra i capolinea, e ulteriori 7' e 30", fissi, che corrispondono dichiaratamente alla durata della sosta media a capolinea di tutte  le  corse  della  rete. Di tali somme si danno in Allegato 6.1 e 6.2 le statistiche attraverso i percentili (di velocità).
    Si osserva che mai si è visto, in nessuna gara, sommare ai tempi effettivi delle corse la durata delle soste medie della rete e prendere tale valore come valore di un tempo che, a quel punto, non e più quello effettivo delle percorrenze. Fra l'altro va osservato che, come noto, la durata delle soste non corrisponde a una scelta del progettista ma è, in   generale, il risultato di un progetto di ricerca operativa e ottimizzazione che mette insieme il numero di corse/ora A/R richieste dal Capitolato e i tempi corsa scelti fra le statistiche fornite, formando con ciò i turni macchina. Aggiungere ai tempi misurati delle corse un tempo fisso, che è una media delle soste pianificate della rete, sposta in avanti tutte le statistiche delle percorrenze percentili e quindi altera strutturalmente i dati di percorrenza effettivi e il connotato della rete. Pertanto, agli allegati 6.1 e 6.2, sono forniti dei valori percentili di tempi corsa (ivi espressi come velocità, di fatto) ben più lunghi dei tempi fisicamente misurati sul territorio.
    Non solo, ma gli algoritmi delle piattaforme software usate per la pianificazione calcolano necessariamente le soste a capolinea come risultato dei tempi percentili scelti dal progettista. Usando quelli definiti negli allegati 6.1 e 6.2 e in particolare il 75° ne risulta che il nuovo sistema delle soste   è   diverso da quello che si avrebbe usando i tempi effettivi delle corse; e pertanto la nuova sosta media a capolinea della rete non sarà più pari a 7,5 min come risulta nella rete attuale, ma un'altra, più lunga. Dati i tempi forniti, così artificialmente aumentati, il pianificatore non può che aspettarsi un aumento significativo delle vetture richieste, non stimabile a priori stante la forte non linearità del rapporto fra tempi corsa e numero di vetture risultanti, e quindi dei costi. E infatti, lo svolgimento effettivo della pianificazione utilizzando il 75° percentile di tempi corsa forniti negli Allegati 6.1 e 6.2, (come detto sono di fatto fornite le velocità, ma il  ragionamento  e il  medesimo  ovviamente)  fornisce  risultati incompatibili  con i requisiti combinati del capitolato, in particolare quelli riguardanti la dimensione della flotta e del personale, il punteggio previsto per la pianificazione e per le franchigie, e il corrispettivo di gara, tutti fra loro intimamente legati.
    A partire dal servizio feriale invernale, il richiedente ha alimentato la piattaforma software di pianificazione con i dati forniti dalla Stazione Appaltante, nel rispetto del forte requisito di non utilizzare tempi corsa sotto al 75° percentile.  La piattaforma software, che è la più usata in Italia ed    è   basata su algoritmi di ricerca operativa e ottimizzazione delle risorse, restituisce almeno ii 30% di vetture in servizio in più di quelle previste dal Capitolato: ovvero circa 60 vetture in più per ciascun Lotto. Se si confronta ii numero di vetture necessarie per linea con il numero  di vetture previste  dal Capitolato per il servizio feriale scolastico (indicate nei richiamati allegati 28.1 e 2 del Capitolato stesso e che evidentemente sono quelle impiegate nella pianificazione del contratto corrente) si osserva che tutte le linee necessitano almeno di una vettura in più, per arrivare ad alcune linee per le quali le vetture necessarie risultano 9 rispetto  alle 5 previste, oppure 7 invece di 4 e così via. Questo perché l'aumento di vetture legato all'aumento dei tempi corsa è, come detto, non lineare e procede a gradini, oltre a tutto sempre a parità di corse/ora e km prodotti e quindi di ricavi.
    Oltre alle vetture in più, ii fabbisogno di personale sale proporzionalmente (circa 3 persone a vettura, o turno macchina, ovvero circa 180 persone in più per ciascun Lotto) e questa combinazione completa il sostanziale aumento dei costi di produzione a parità di corrispettivo di gara.
    Mutatis mutandis, analoghi risultati si conseguono per gli altri livelli di servizio.
    Per rientrare nel numero di vetture di capitolato, ovvero ridurre di circa ben 30% il fabbisogno di vetture per ciascun Lotto, non si tratta evidentemente di operare per piccole ottimizzazioni, come di norma viene fatto, ma occorrerebbe ridurre fortemente tutti i tempi corsa forniti dalle statistiche di capitolato. La conseguenza formale, dato che ii punteggio di gara è obbligatoriamente valutato da formule che si riferiscono a tali statistiche, ii concorrente subirebbe:
    • la perdita di tutti i punti previsti dal parametro A3 relativo alla scelta dei percentili nel progetto di pianificazione
    • la non acquisibilità, di fatto, di alcuno degli 8 punti previsti dal parametro PT2.
    Avendo già detto che la scelta di tempi corsa inferiori al 75° percentile aumenta ii numero di corse irregolari, e ovvio che, operando sulle statistiche di   capitolato, la forte riduzione dei tempi da adottare per rientrare nel numero di vetture stabilito aumenta ii numero di corse che partirebbero in ritardo. Ciò obbliga a non poter ridurre le franchigie e quindi a perdere altri punti in gara; e incorrere in penali insostenibili durante lo svolgimento del contratto.
    A fronte a tale evidenza si chiede alla Stazione Appaltante:
    • conferma che la Stazione Appaltante ha previsto che un progetto di pianificazione svolto nel rispetto dei requisiti e delle statistiche di capitolato e l'incentivo a pianificare utilizzando il 75° percentile di tempi di percorrenza delle corse, come indicato negli Allegati 6.1 e 6.2, produce i risultati su riassunti e i molto maggiori oneri conseguenti
    • di chiarire quale sia ii meccanismo previsto dalla lex specialis ai fini dell'adeguamento del corrispettivo di esercizio a fronte di tali maggiori costi, necessari, come detto, a rispettare i requisiti di gara così come espressi dal capitolato e dai suoi allegati, tenuto conto che l'attuale corrispettivo è calcolato su numeri ben diversi di vetture e personale.
     


    In considerazione della necessità di integrare il set informativo relativo ad alcuni aspetti tecnici legati alle velocità rilevate da utilizzare per la presentazione in sede di gara del programma di esercizio e del relativo PEF, la Stazione Appaltante ha provveduto ad integrare la documentazione di gara con le velocità di percorrenza rilevate senza la definizione della sosta
    Pertanto:
    • i “nuovi Allegati” 6.1 e 6.2 che ora riportano le velocità di percorrenza (senza tener conto delle soste ai capolinea) dovranno essere utilizzati dal Concorrente per la pianificazione del programma di esercizio (cfr. paragrafo 2.2.6 del Capitolato Speciale di Appalto) e per la predisposizione dell’offerta in riferimento al Criterio di valutazione A3 (cfr. Allegato 23);
    • i richiami effettuati dal Capitolato e dagli allegati 6.0 e 23 agli allegati 6.1 e 6.2, devono intendersi riferiti ai “nuovi Allegati”;
    • conseguentemente, i vecchi allegati 6.1 e 6.2, riportanti le velocità rilevate di percorrenza (comprensive di 7,5 minuti di sosta ai capolinea) già oggetto di originaria pubblicazione, sono stati rinumerati, rispettivamente, come allegati 6.3 e 6.4.
    Si conferma, pertanto, in risposta alle richieste di chiarimenti, che i concorrenti dovranno, in ragione delle variabilità delle velocità di percorrenza pubblicate nei “nuovi” allegati 6.1 e 6.2, progettare il servizio richiesto scegliendo opportunamente la velocità in ciascuna fascia oraria e in ciascuna validità e scegliendo i tempi di sosta che saranno più congeniali al loro progetto industriale, tenendo conto delle proprie necessità aziendali e avendo come unico vincolo regolatorio il numero minimo di vetture da utilizzare nella sola validità 10, denominata feriale scolastico, nella sola fascia oraria tra le 7 e le 10 del mattino (paragrafo 2.2.7 del capitolato).
     
    01/04/2021 12:38
  8. 10/02/2021 11:13 -

    Allegati 6.1 e 6.2 velocità rilevate Lotto 1 e 2

    Si sono riscontrate alcune anomalie nei tempi corsa di alcune linee, ovvero una significativa disparità dei tempi di andata rispetto ai tempi di ritorno, che non appare giustificata da eventuali differenze di percorso o da problemi di traffico in uno dei due sensi durante le ore di punta. Un esempio è costituito dalla linea 074, per la quale i tempi in un verso sono doppi rispetto a quelli dell’altro.
    Nello svolgimento della pianificazione, nel rispetto dei requisiti di capitolato e dei criteri di valutazione della stessa, si è infatti visto che la conseguenza di tali disparità nei tempi consiste nel dover impiegare un numero di mezzi significativamente superiore a quello minimo indicato negli Allegati 28.1 e 2.
    Si chiede un chiarimento nel merito: si ritiene infatti che tali problemi siano causati da qualche errore nel processo di validazione dei dati delle percorrenze.

    Capitolato cap. 12.1 - veicoli da 8 m e da 12 m
    Con riferimento alla frase di pag. 51 in cui si dice: “Non sono ammessi veicoli ... di diversa lunghezza rispetto a quella indicata in 8m e 12m, in relazione a vincoli di sagoma limite lungo i percorsi e di ingombro presso le aree di fermata” si chiede se la misura di 8 m deve essere esattamente tale o se sono ammissibili veicoli la cui lunghezza max possa essere fino a 9 m.
    Analoga domanda vale anche per la lunghezza dei veicoli da 12 m.

     

     



    Risposta 1: Per la pubblicazione dei “nuovi” allegati 6.1 e 6.2 (velocità di percorrenza senza sosta) sono state effettuate ulteriori e puntuali verifiche delle distribuzioni delle velocità nelle varie fasce orarie e nelle varie validità al fine di convalidare i dati delle percorrenze. Nel caso di differenze riscontrate, durante l’analisi, tra i versi di una stessa linea, si è verificato che tali differenze fossero in linea con quelle programmate; in particolare, per la comparazione si è fatto riferimento alla velocità media programmata per fascia oraria e per validità.

    Risposta 2: La determinazione nel capitolato delle lunghezze delle vetture assegnate alle linee discende dalla necessità di garantire l’effettiva circolazione dei mezzi sui percorsi assegnati nel rispetto, anche, del codice del della strada e della sicurezza stradale. Nel caso di vetture con lunghezza leggermente diversa da quelle indicate nel capitolato dovrà comunque essere garantita l'equivalenza in termini di percorribilità dei tracciati, di ingombro in curva e di compatibilità con le lunghezze banchine di fermata esistenti
     
    01/04/2021 12:47
  9. 02/03/2021 09:20 - Nel capitolo 2 dell'Allegato 19 è richiesto per il concetto di lunghezza "urbano lungo o corto nel rispetto dei vincoli del programma di esercizio". L'unica informazione sulle lunghezze specifiche sia per i "veicoli urbani corti" che per i "veicoli urbani lunghi" è l'attribuzione di 8 e 12 m rispettivamente. Comunque, avremmo bisogno della specificazione degli intervalli di lunghezza accettati in entrambi segmenti. 

    La determinazione nel capitolato delle lunghezze delle vetture assegnate alle linee discende dalla necessità di garantire l’effettiva circolazione dei mezzi sui percorsi assegnati nel rispetto, anche, del codice della strada e della sicurezza stradale. Nel caso di vetture con lunghezza leggermente diversa da quelle indicate nel capitolato dovrà comunque essere garantita l'equivalenza in termini di percorribilità dei tracciati, di ingombro in curva e di compatibilità con le lunghezze banchine di fermata esistenti.
     
    01/04/2021 12:51
  10. 02/03/2021 09:20 - Vi ringrazieremmo se poteste fornire dettagli della motorizazzazione alla quale fa riferimento la tipologia di veicoli L.E.V. definita nel capitolo 3 dell'Allegato 17.

    Confermati i tipi di motorizzazione elencati nel capitolo 3 dell’Allegato 17, per veicoli L.E.V. si intendono i Low Emission Vehicle, veicoli a basse emissioni (al di sotto dei 50 gCO2/km).
     
    01/04/2021 12:52
  11. 02/03/2021 09:22 - Si prega di chiarire se i requisiti di capacità finanziaria e tecnica, di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di Gara, possano essere ritenuti soddisfatti anche mediante la dimostrazione di esperienze e servizi svolti nell’ambito di servizi di trasporto metropolitano su gomma effettuati anche in ambito extraurbano in ossequio al principio dell’equivalenza.

    L’art. 7.2, lett. d) del disciplinare di gara prevede espressamente che il concorrente abbia realizzato negli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019) un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara e specifica che il settore di attività è il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e servizi accessori, come meglio specificati nel CSTP.
    Per Trasporto Pubblico Locale su gomma si intende quella modalità di trasporto pubblico che si realizza attraverso i servizi di linea e non di linea offerti da specifici Gestori di Trasporto (singole Aziende o Consorzi) che su scala urbana ed extraurbana, consentono l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini nell’ambito della rete stradale urbana, provinciale e regionale.
     
    01/04/2021 12:57
  12. 02/03/2021 09:22 - Si prega di chiarire se, a seguito dell’aggiudicazione, sia possibile costituire una società veicolo (special purpose vehicle), anche di nuova costituzione, le cui quote saranno detenute da ciascun membro dell’RTI in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento. 

    Non è possibile per l’aggiudicatario farsi sostituire da una società veicolo finanziaria in quanto si tratta di un appalto di servizi di trasporto pubblico locale e non già di una concessione finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o che preveda la gestione delle stesse.
     
    01/04/2021 13:10
  13. 02/03/2021 09:22 - Si prega di confermare che ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 7.1 del Disciplinare di Gara, e in generale laddove richiesta una dichiarazione giurata da parte di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, sia sufficiente fornire in alternativa una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 come previsto dall’art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016.

    Per quanto riguarda i requisiti di iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016, “al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente”.
    Per quanto concerne, invece il requisito di autorizzazione all’esercizio della professione si rinvia alla risposta al quesito n. 14
     
    01/04/2021 13:13
  14. 02/03/2021 09:22 - Con riferimento al requisito di cui all’art. 7.1 b del Disciplinare di Gara (Autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada), si prega di chiarire se sia possibile avvalersi dell’autorizzazione posseduta da una società del medesimo gruppo o se sia possibile partecipare alla gara, senza rischio di esclusione, anche fornendo evidenza che l’autorizzazione è in corso di ottenimento (es. prova della presentazione della domanda all’autorità competente).

    L’art. 7.4 del Disciplinare prevede espressamente che in caso di “Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie” il requisito relativo all’Autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto da:
    a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
    b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
    Pertanto, la “prova della presentazione della domanda all’autorità competente” per l’ottenimento “dell’Autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada” non è sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità, di cui all’art. 7.1, lett. b) del disciplinare di gara. 
     
    01/04/2021 13:20
  15. 02/03/2021 09:23 - Si prega di chiarire, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara, se tali requisiti possano essere soddisfatti anche da una società di nuova costituzione, appena costituita in Italia che assumerà il ruolo di mandataria in un RTI e che non ha bilanci approvati, o se si debba ricorrere a forme di avvalimento anche all’interno del raggruppamento.

    Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’art. 7.2, lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso e il soggetto mandatario deve concorrere al suo raggiungimento in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Pertanto nel caso in cui la mandataria o la mandante sia sprovvista di requisiti di capacità economica finanziaria perché di nuova costituzione (appena costituita), come del resto già espresso al suddetto articolo: “ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni ….i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
    Ciò comunque non impedisce all’’operatore economico (società di nuova costituzione, appena costituita) che non riesce a soddisfare il requisito suddetto, e che vuol partecipare alla gara in qualità di Capogruppo, qualora lo ritenga opportuno, di utilizzare lo strumento dell’avvalimento (avvalendosi del requisito del fatturato specifico di cui al punto 7.2, lett. d) in misura maggioritaria) ovvero nominare capogruppo del R.T.I. costituito/costituendo altra impresa, anche la mandante, purché quest’ultima sia in possesso del relativo requisito in misura maggioritaria.
     
    01/04/2021 13:30
  16. 02/03/2021 09:23 - Con riferimento alla sottoscrizione dei documenti di gara per cui è richiesta la firma digitale in formato CAdES o PAdES, si prega di chiarire se per i concorrenti appartenenti ad uno degli Stati Membri e non residenti in Italia, si possa utilizzare un sistema di firma equivalente utilizzato nel paese di provenienza.
     


    Ai sensi del Regolamento UE n. 910 del 2014/eiDAS, ai sensi dell’art. 25, comma 3 è previsto che “Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri”, pertanto un soggetto o una impresa estera che voglia partecipare alla gara potrà farlo solo se sia in possesso di una firma elettronica con le caratteristiche suddette.

     
    01/04/2021 13:35
  17. 02/03/2021 15:59 -
    Quesito 1
    Disciplinare di gara – art. 7: “Requisiti speciali e mezzi di prova”
    Punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
    In caso di RTI verticale, si chiede di confermare che l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), di cui al paragrafo 7.1b) del disciplinare di gara, possa essere posseduta dal solo soggetto che esegue la prestazione configurata come principale (esercizio trasporto di persone su strada) e quindi soddisfatto nel complesso dal raggruppamento.

    Quesito 2
    Capitolato di gara - art. 11: “Requisiti delle rimesse”
    2.1 In caso di aggiudicazione della Gara e comunque prima della sottoscrizione dell’affidamento, analogamente a quanto previsto per il parco mezzi, si chiede se sia possibile subentrare al Gestore uscente per quanto concerne le rimesse e strutture logistiche atte a ricoverare, gestire, movimentare e manutenere il parco autobus destinato allo svolgimento del servizio, per il lotto aggiudicato.
    2.2 In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare il canone di locazione.
     


    QUESITO 1
    Nella presente procedura la lex specialis non ha previsto alcuna distinzione tra prestazioni principali e secondarie che comportino la possibilità di partecipare alla gara in raggruppamento di tipo verticale.
    Pertanto, secondo quanto previsto all’art. 7.4 del Disciplinare di gara, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1, lett. a) e il requisito relativo all’Autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) di cui al punto 7.1, lett. b), comprovata con l’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), devono essere posseduti da:
    a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
    b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

    QUESITO 2
    Come precisato al punto 3.4 della Relazione di consultazione: "I beni strumentali inclusi in questa categoria sono i depositi e le rimesse. (...) A questo proposito è stata dichiarata dall’incumbent, l’indisponibilità alla messa a disposizione (neanche a titolo oneroso) all’eventuale nuovo affidatario.
     
    02/04/2021 11:59
  18. 02/03/2021 16:38 -
    1. La clausola sociale di cui all’articolo 20 del Disciplinare recita: “l’aggiudicatario di ciascun lotto, in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione, si impegna, come stabilito al punto 10 del CSTP, ai sensi dell’art. 48, comma 7, lett. e) del D.L. n. 50/2017 come modificato dall’art. 9 quater, comma 1) del D.L. n. 91/2017 ad acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale dipendente dal gestore uscente - con l'esclusione dei dirigenti - applicando loro il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001”. Il Capitolato all’art. 10.1 Impegni delle parti concernenti il personale addetto al servizio recita: “L’Aggiudicatario dovrà altresì tenere indenne il Committente da ogni pretesa, domanda o azione avanzata dal proprio personale, ovvero dal personale dipendente di eventuali subappaltatori, nei confronti del medesimo Committente, generata, connessa o comunque riconducibile all’esecuzione del presente contratto, salvo quanto espressamente previsto nella documentazione di gara in merito al contenzioso di cui all’Allegato 16.bis1. A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto a fornire ampia malleva nei confronti del Committente”.Il Contratto di servizio all’Art. 3 - Corrispettivo contrattuale recita: “In particolare si dà atto che il corrispettivo chilometrico posto a base di gara è stato calcolato tenendo conto nel PEF simulato della velocità commerciale, del dimensionamento mezzi, del costo medio del personale, dei costi di ammortamento, dei costi di carburante ecc. ad esclusione del contenzioso per la contrattazione di secondo livello.” Si chiede conferma che gli eventuali oneri che dovessero derivare dal contenzioso, anche potenziale, derivante da eventi pregressi al nuovo affidamento, inerente il personale oggetto di clausola sociale ed in virtù di questo trasferito all’aggiudicatario, siano addebitati al Committente ovvero siano di responsabilità dell’attuale gestore del servizio oggetto di gara, ed in ogni caso non ricadano sul nuovo affidatario.
     
    1. Gli allegati tecnici al Capitolato evidenziano un servizio costruito tenendo conto di soste al capolinea mediamente pari a sette minuti e mezzo, per assicurare una più adeguata regolarità del servizio. Tale valore è stato preso in considerazione dalla stazione appaltante ai fini della valutazione del piano economico-finanziario e della congruità del corrispettivo. Si chiede conferma che l’offerente, nella formulazione del Programma di Esercizio nell’ambito della propria offerta, possa formulare ipotesi di riduzione del tempo medio di sosta al capolinea al di sotto del valore medio del lotto di sette minuti e mezzo. Ai fini della clausola sociale l’elenco del personale attualmente impiegato dal gestore dei servizi e assegnato ai lotti di gara è riportato nell’allegato 16 del Capitolato. Il Capitolato all’art. 10.1 Impegni delle parti concernenti il personale addetto al servizio recita: “Si precisa che la quantificazione delle unità di personale contenuta nel citato Allegato – con riferimento al personale viaggiante – risulta sottostimata rispetto al reale ed attuale fabbisogno di personale come emerge dalle risultanze istruttorie che hanno portato alla definizione del PEF simulato e che hanno individuato il reale fabbisogno di personale viaggiante in 37 unità aggiuntive per lotto 1 e 37 unità aggiuntive per lotto 2 rispetto a quelle contemplate nell’Allegato 16 (per un totale di 681 unità per il Lotto1 e 671 unità per il Lotto 2). Ai fini del calcolo dei costi del personale, pertanto, si è tenuto conto anche di tali unità aggiuntive valorizzate prudenzialmente secondo il costo unitario medio. Pertanto, gli obblighi in capo all’Aggiudicatario in forza delle disposizioni sopra citate, nei confronti del personale dipendente del gestore uscente, da considerare ai fini della presentazione dell’offerta, devono intendersi riferiti anche agli aggiornamenti dell’elenco del personale di cui al citato Allegato; resta fermo che gli aggiornamenti all’elenco del personale di cui all’Allegato– per tenere conto del reale fabbisogno di personale di cui sopra – oltre che per il normale turnover potranno registrare differenze limitate nel limite massimo delle citate unità in più per lotto e limitatamente alla sola qualifica di personale viaggiante.” Si chiede conferma che il suddetto maggior fabbisogno di personale rispetto a quello contemplato nell’allegato 16, che si ritiene rappresenti il personale in organico dell’attuale gestore, sia dovuto alle modifiche introdotte nel programma di esercizio allegato, ed in particolare all’introduzione delle soste al capolinea in misura pari a mediamente sette minuti e mezzo. Si chiede conferma se l’orario di servizio attualmente in essere sia già allineato al programma di servizio oggetto di gara, con particolare riferimento alla presenza di soste al capolinea mediamente pari ai sette minuti e mezzo. Nel caso in cui la risposta al precedente quesito sia negativa, si chiede se la stazione appaltante abbia intenzione di aggiornare l’orario di servizio in essere coerentemente con quanto previsto nel bando di gara (valore medio di soste al capolinea pari a sette minuti e mezzo) anche prima dell’avvio del servizio oggetto della presente procedura. Nel caso in cui la risposta al precedente quesito sia negativa, si chiede se possa essere il soggetto aggiudicatario a reperire e contrattualizzare il personale viaggiante aggiuntivo necessario per operare l’incremento delle ore di servizio a partire dall’avvio del nuovo contratto di servizio.
     
    1. Si chiede se il numero di corse indicato nel programma di esercizio di cui all’allegato 10 possa essere garantito complessivamente nella fascia oraria (es. 7.00-9.00) quale somma delle relative corse per ora (anche diversamente distribuite tra le singole ore della stessa fascia oraria), anziché garantito per singola ora. Si chiede inoltre se si possa programmare un numero di corse per fascia oraria superiore a quello indicato.
     
    1. In relazione all’elenco del personale riportato nell’allegato 16, si chiede di fornire per ogni risorsa anche la relativa data di nascita e la retribuzione percepita, all’interno della RAL annua, quale remunerazione delle prestazioni in straordinario, elemento necessario per comprendere i potenziali impatti sui costi del personale del nuovo programma di esercizio di gara.
     
    1. Il Capitolato all’art. 13.6 Obblighi dell’Aggiudicatario in vista della scadenza del contratto recita: “L’aggiudicatario, in conformità alle disposizioni per tempo vigenti, in vista della scadenza del contratto è tenuto a fornire al Committente tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari alla predisposizione della documentazione di gara, alla valorizzazione dei beni e relativi alla gestione dei servizi oggetto del presente affidamento e ad aggiornarli su richiesta del Committente. L’Aggiudicatario è tenuto a prestare la massima collaborazione al fine di facilitare un eventuale subentro, a non ostacolarne le operazioni ed a mettere a disposizione del futuro gestore i beni che saranno individuati essenziali e indispensabili dal Committente in vista della nuova procedura selettiva (a titolo esemplificativo: officine, depositi, autobus, tecnologie, AVM etc…). Ove ritenuto necessario dal Committente, ai fini della nuova procedura selettiva all’Aggiudicatario potrà essere richiesto, ai fini della messa a disposizione dei beni che saranno qualificati essenziali ed indispensabili, la temporanea messa a disposizione a titolo di locazione nelle more della definitiva acquisizione dei beni propedeutica all’avvio del servizio.” Inoltre l’allegato Individuazione del costo standard per l’affidamento dell’esercizio del servizio tpl delle linee periferiche di Roma Capitale e verifica di congruità del corrispettivo a base d’asta derivante dal PEFS recita: “I costi di ammortamento sono stati calcolati, sulla base dell’ipotesi di cui al punto precedente, con un ammortamento su 12 anni”, periodo maggiore della durata dell’affidamento oggetto di gara. Si chiede conferma che la stazione appaltante preveda di inserire gli autobus tra i beni essenziali per l’effettuazione del servizio nell’ambito della futura procedura prevista al termine degli otto anni di affidamento attualmente oggetto di gara. Se così non fosse, si rileva una incoerenza dei valori indicatori nel PEFS (ammortamento su dodici anni) rispetto alla durata dell’affidamento (otto anni).
     
    1. Nel caso in cui venga realizzato un impianto a metano per il rifornimento dei mezzi si chiede conferma che la stazione appaltante preveda di inserire tale impianto tra i beni essenziali per l’effettuazione del servizio nell’ambito della futura procedura prevista al termine degli otto anni di affidamento attualmente oggetto di gara.
     
    1. Il PEFS stima un valore di penali pari al 3% del corrispettivo teorico (0,5% per mancata effettuazione del servizio e 2,5% per altre casistiche), per la cui stima “si è tenuto conto anche dell’andamento storico degli indici di regolarità e puntualità”. Si chiede una maggiore articolazione numerica degli elementi sottostanti la stima del 3% del valore delle penali.


    1. La Stazione Appaltante ha provveduto ad integrare la documentazione di gara al fine di poter risolvere alcune criticità e colmare il deficit informativo per quanto riguarda il costo del personale. E’ stato, quindi, inserito all’interno del Capitolato Speciale di Appalto al paragrafo 10.1 il seguente capoverso:
    All’Aggiudicatario che dovrà corrispondere delle somme in virtù di condanna in sede giurisdizionale, Roma Capitale – subordinatamente all’accantonamento al Fondo Passività Potenziali - riconoscerà tali importi nei limiti della somma risultante dagli allegati 16 bis.1 e 16 bis.2 del presente Capitolato ed eventualmente maggiorati delle voci accessorie di interessi e spese se risultanti dai provvedimenti giurisdizionali.
    Roma Capitale, nelle more della definizione dei contenziosi, si impegna ad appostare i relativi importi nel Fondo Passività Potenziale dell’Ente.
    L’aggiudicatario si obbliga a comunicare, attraverso pec, alla Stazione Appaltante ogni contenzioso intervenuto da parte del personale e a trasmettere una relazione trimestrale contenente il numero dei procedimenti pendenti, lo stato del contenzioso, i provvedimenti emessi, gli importi liquidati o da liquidare, nonché, i giudizi di impugnazione o quelli stragiudiziali eventualmente intervenuti.
    L’erogazione dell’importo riconosciuto sarà corrisposto entro il 31 dicembre dell’anno in corso nel caso in cui la comunicazione di cui al precedente comma pervenga entro il 30 giugno del medesimo anno, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo nel caso di comunicazione pervenuta tra il 1 luglio e il 31 dicembre di ogni anno.
    Nel caso in cui intervengano provvedimenti o atti che comportino la restituzione o il recupero delle somme già erogate, l’Aggiudicatario si impegna a restituirle a Roma Capitale entro il termine di 60 giorni ovvero, in difetto, la stazione appaltante ha diritto a decurtarle dagli importi dovuti a titolo di corrispettivo.
    Nel caso in cui i provvedimenti giurisdizionali ovvero gli atti transattivi, anche mediante accordo collettivo, siano definitivi, Roma Capitale si impegna a integrare il contratto di appalto e adeguare il corrispettivo contrattuale operando sul costo del personale inizialmente stimato nel PEFS detratte le somme già erogate all’aggiudicatario del servizio per i provvedimenti giurisdizionali.”

    2.
    Soste al capolinea
    L
    a Stazione Appaltante ha proceduto ad integrare le informazioni disponibili per i concorrenti mediante la pubblicazione dei “nuovi Allegati” denominati 6.1 e 6.2 che riportano le velocità di percorrenza (senza tener conto delle soste ai capolinea).
    Gli allegati da tenere in considerazione ai fine della presentazione dell’offerta sono i seguenti:
    • i “nuovi Allegati” denominati 6.1 e 6.2 devono essere utilizzati dal Concorrente per la pianificazione del programma di esercizio (cfr. paragrafo 2.2.6 del Capitolato Speciale di Appalto) e per la predisposizione dell’offerta in riferimento al Criterio di valutazione A3 (cfr. Allegato 23);
    • i richiami effettuati dal Capitolato e dagli allegati 6.0 e 23 agli allegati 6.1 e 6.2, devono intendersi, quindi, riferiti ai “nuovi Allegati”;
    • conseguentemente, i vecchi allegati indicati con il numero 6.1 e 6.2, riportanti le velocità commerciali (comprensive di 7,5 minuti di sosta ai capolinea) già oggetto di originaria pubblicazione, sono stati rinumerati, rispettivamente, come allegati 6.3 e 6.4; 
    Pertanto, in ragione dei “nuovi Allegati” denominati 6.1 e 6.2 il Concorrente potrà programmare e gestire i tempi di sosta a ciascun capolinea in relazione alla propria funzione di programmazione e regolazione delle linee di TPL.

    Personale viaggiante
    Si chiarisce che il dimensionamento del personale viaggiante è stato calcolato con riferimento al programma di esercizio messo a gara.
    Il numero degli autisti standard per ciascun lotto è stato quindi determinato dividendo le ore di guida annue necessarie per effettuare le percorrenze offerte (calcolate appunto sulla base delle velocità commerciali con tempi di sosta a 7,5 minuti) per le ore di guida medie annue per autista.
    Si chiarisce altresì che il maggior fabbisogno di personale viaggiante rispetto a quello in forza al Gestore uscente non deriva da modifiche al programma di esercizio oggetto di gara rispetto all’orario attualmente in essere, ma deriva dal sottodimensionamento dell’organico del Gestore uscente che potrà essere da esso integrato anche nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione degli atti di gara e quella di subentro. Come previsto al paragrafo 10.1 del Capitolato “gli obblighi in capo all’Aggiudicatario in forza delle disposizioni sopra citate, nei confronti del personale dipendente del gestore uscente, da considerare ai fini della presentazione dell’offerta, devono intendersi riferiti anche agli aggiornamenti dell’elenco del personale di cui al citato Allegato” nel limite massimo delle citate unità in più per lotto e limitatamente alla sola qualifica di personale viaggiante.
    Il personale standard stimato rappresenta un riferimento per la redazione del PEFS e non rappresenta in vincolo né minimo, né massimo per il soggetto aggiudicatario.
    Il soggetto Aggiudicatario potrà reperire e contrattualizzare il personale che riterrà necessario per l’effettuazione del servizio, sulle base della propria organizzazione industriale, fermo restando il vincolo al trasferimento del personale impiegato dal Gestore uscente.

    4. Si conferma che il numero di corse indicato nel programma di esercizio di cui all’allegato 10 deve essere sostanzialmente garantito per singola ora. Tuttavia la redazione del programma di esercizio da parte del Concorrente, soggetto a valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica, può dar luogo a “produzioni lievemente diverse a quelle richieste”, riportate agli Allegati 10.1 e 10.2 (Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale – d’ora in poi, ‘CSTP’, Punto 2.3), purché dettagliatamente motivate.

    5. Per le finalità relative alla tutela di dati ed informazioni personali l’Allegato 16 è stato pubblicato in una versione dove alcune specifiche informazioni sono state oscurate. Qualora l’operatore economico fosse interessato, può formulare al Committente espressa e puntuale richiesta scritta con l’indicazione precisa di quali dati ritiene di avere bisogno, da trasmettere via pec all’indirizzo indicato nel bando di gara.
    La stazione appaltante, nel rispetto del Regolamento GDPR sulla privacy, provvederà a trasmettere quanto richiesto in forma riservata con tutte le informazioni in chiaro.

    6. Il Capitolato di gara e lo schema di Contratto di servizio non prevedono l’obbligo di subentro al termine del periodo di gara.
    Il periodo di ammortamento del materiale rotabile non ha relazione con tale previsione, ma dipende esclusivamente da una valutazione sul periodo di obsolescenza tecnica ed economica del materiale rotabile stesso.
    Come noto, il DM 157/2018 (DM Costi Standard) prevede un ammortamento su 15 anni e la Norma UNI 11282/2008 (Manutenzione dei mezzi di trasporto collettivo – Valutazione e valorizzazione di flotte di rotabili su gomma), cui rimanda la delibera ART n.154/2019 come criterio per la stima del valore di mercato del parco autobus, su 14 anni.
    Pertanto, lo standard di riferimento per l’ammortamento degli autobus in servizi di TPL è pari a 14-15 anni sia in riferimento ai criteri per la definizione del costo di produzione del servizio, sia in riferimento al prezzo di mercato.
    Tuttavia, in considerazione delle elevate percorrenze medie previste per il servizio oggetto di gara (70.000 km in luogo di uno standard di 50.000 km di mercato, come da Norma UNI 11282/2008), a scopo cautelativo, è stato considerato un periodo di ammortamento più breve: 12 anni.
    La scelta di ridurre la vita tecnica a 12 anni è quindi una scelta dell’amministrazione che tiene conto dell’obsolescenza tecnica dell’autobus coerentemente con i parametri di cui alla Norma UNI 11282/2008. Tale Norma prevede una vita tecnica di 14 anni sulla base di una percorrenza media di 50.000 km annui e prevede che, superata questa soglia di percorrenza annua, si applichi un fattore correttivo (coefficiente α) che, per percorrenze superiori al 30% rispetto a quelle standard (quindi 65.000 km rispetto a 50.000 km), prevede un maggiore deprezzamento del 5%, (ferma in ogni caso restando la vita tecnica di 14 anni).
    La scelta di fissare a 12 la vita tecnica (e quindi il periodo di ammortamento) del veicolo appare assolutamente cautelativa ed è finalizzata a ridurre la differenza tra valore contabile e valore di mercato che altrimenti si sarebbe determinata.

    7. Il Capitolato Tecnico e lo Schema di Contratto di Servizio non prevedono l’inserimento tra i beni essenziali degli eventuali impianti per il rifornimento di metano che l’Impresa affidataria dovesse realizzare.
    Si precisa, inoltre, che:
    • l’utilizzo di mezzi a metano non è obbligatoria, essendo l’unico vicolo normativo presente quello di acquistare almeno il 25% degli autobus a basse emissioni e rientrando in tale categoria anche altre tipologie di alimentazione (elettrico, ibrido, ecc.), la cui scelta è nella libera determinazione dell’operatore economico;
    • nel caso di utilizzo di autobus a metano il loro rifornimento può essere realizzato sia in impianti esterni (per il tramite di un affidamento esternalizzato del medesimo servizio), sia in impianti appositamente realizzati, in base a scelte industriali dell’Impresa Affidataria che non possono impegnare o vincolare la Stazione Appaltante e il futuro aggiudicatario della successiva procedura di gara.
    8. La stima si basa, in parte, sul dato storico del Gestore, e in parte sugli obiettivi qualitativi individuati dall’amministrazione relativamente alla qualità dell’informazione e alla regolarità del servizio e all’importanza del rilevamento tramite sistema AVM:
    • % corse non effettuate 0,5%;
    • % corse non effettuate per sciopero circa 0,70%
    • l’obiettivo della regolarità almeno il 90%;
    • rilevazione del sistema AVM circa 94%
    Si precisa che tali obiettivi, in particolare in merito ai dati AVM, sono da considerarsi cautelativi e suscettibili di miglioramento, come previsto nel sistema di valutazione delle offerte, in particolare attraverso la riduzione delle soglie di “franchigia”.

     
    23/04/2021 12:28
  19. 02/03/2021 15:40 - Domanda n. 1
    Tra gli obiettivi della procedura viene data particolare rilevanza al miglioramento delle condizioni ambientali con incentivo all’utilizzo di mezzi a trazione alternativa ed in particolare a quelli a trazione elettrica (come descritto all’interno del capitolo dei criteri di valutazione PT 7.2)
    I risvolti positivi di tali investimenti porterebbero ad un ridotto impatto a tutela dell’ambiente e una migliore esperienza di viaggio dei clienti che si troverebbero ad utilizzare dei mezzi di nuova concezione.
    L’orizzonte temporale del contratto di servizio previsto di 8 anni non è del tutto funzionale alla possibilità di attuare gli investimenti necessari per l’acquisto di un nuovo parco bus soprattutto se elettrici per i quali viene generalmente considerato un ciclo di utilizzo di 12-15 anni. La durata di 8 anni pone una questione circa il valore residuo (terminal value) della quota di investimento non ammortizzata alla fine del periodo contrattuale e all’interno del capitolato non si trovano riferimenti circa la possibilità di ricevere ristoro per gli investimenti residui, in materiale rotabile e infrastrutture. 
    A fronte delle considerazioni sopra riportate, si chiede di chiarire se sono previste forme di recupero di questo valore non ammortizzato tramite corresponsione da parte della stazione appaltante del valore residuo, oppure tramite l’obbligo da parte del prossimo gestore di rilevare i mezzi e le strutture non ancora del tutto ammortizzate corrispondendo il valore residuo all’affidatario.
     
    Domanda n. 2 
    Il Capitolato propone uno schema di offerta del servizio molto rigido, circostanza che impedisce di formulare una proposta che possa risultare innovativa e comunque vantaggiosa per la stazione appaltante, soprattutto in funzione dell’adozione di tecnologie innovative, come ad esempio quella elettrica premiata all’interno dei criteri di valutazione del Disciplinare ma che presenta vincoli peculiari nella programmazione e gestione del servizio.
    Da interpretazione del Disciplinare di Gara si fa notare a titolo di esempio che l’indicatore A2 “Omogeneità degli intervalli definiti dallo sviluppo delle partenze sequenziali e tempo di percorrenza programmato” del criterio di valutazione PT1 Programma di esercizio, articolo 18.1 del Disciplinare di Gara, premi la distribuzione delle corse in intervalli omogenei, non per forza cadenzati mnemonici. Le frequenze mnemoniche sono, come noto, un elemento di qualità apprezzato dalla clientela e possono conseguire un efficientamento delle risorse produttive in particolare nelle fasce orarie a bassa domanda.
    Nel particolare si rileva che la velocità commerciale fornita nell’Allegato 6.1 -
    Velocità rilevate per le linee Lotto 1 per percorso, per validità e per fascia e Allegato 6.2 - Velocità rilevate per le linee Lotto 2 per percorso, per validità e per fascia comprende, nella sua valutazione, anche i tempi di sosta ai capilinea. La velocità commerciale o, meglio, i tempi di percorrenza dovrebbero essere al contrario privi del computo della sosta al capolinea di arrivo, che invece dipende dalle scelte organizzative del Concorrente e dagli accordi con il personale viaggiante. 
    Si richiede pertanto di disporre della velocità commerciale o dei tempi di percorrenza tra i capilinea al netto della sosta al capolinea di arrivo.

     


    Risposta n. 1
    Laddove i concorrenti volessero introdurre veicoli a minore emissione (ad es. autobus elettrici) – al fine di conseguire un punteggio più alto per il merito tecnico dell’offerta – tale scelta sarebbe il frutto non di una imposizione della stazione appaltante ma di una precisa ed autonoma e consapevole scelta industriale.
    Nel Capitolato tecnico e nello schema di Contratto di servizio non sono previste forme di ristoro del valore non ammortizzato del parco autobus e degli altri investimenti eventualmente effettuati dall’Impresa affidataria da parte dell’Ente Affidante e/o dell’eventuale subentrante nella successiva procedura di gara.
    Il ristoro del “terminal value” potrà avvenire tramite vendita sul mercato o tramite utilizzo in altre attività/contratti del parco residuo. In particolare, relativamente al parco autobus, la modalità di calcolo degli ammortamenti ipotizzata in sede di PEFS (12 anni) è tale da assicurare un valore di mercato compatibile con il valore contabile residuo.
    E’ stato preso a riferimento il valore di mercato derivante dall’applicazione della Norma UNI 11282/2008 (Manutenzione dei mezzi di trasporto collettivo – Valutazione e valorizzazione di flotte di rotabili su gomma), cui rimanda la delibera ART n.154/2019 come criterio per la stima del valore di mercato del parco autobus, che prevede una vita tecnica di 14 anni e delle aliquote di deprezzamento compatibili con un valore contabile derivante da un ammortamento a 12 anni.
    Qualora la scelta dell’Impresa affidataria ricada su alimentazioni che richiedono specifiche infrastrutture di rifornimento e/o di ricarica (che non rappresentano un vincolo) gli eventuali costi derivanti dalla scelta di una modalità che richieda tali infrastrutture (metano, elettrico, ecc..) o meno (ibrido non plug-in) dovranno essere valutati dall’Impresa Affidataria alla luce di risparmi legati all’utilizzo di tali veicoli ed a valutazioni circa il recupero del terminal value proprie della stessa Impresa Affidataria, ovviamente nel caso di realizzazione di specifici investimenti per la ricarica/rifornimento dei veicoli in luogo a forme di service esterno che non richiedono investimenti specifici.

    Risposta n. 2
    La Stazione Appaltante ha proceduto ad integrare le informazioni disponibili per i concorrenti mediante la pubblicazione dei “nuovi Allegati” denominati 6.1 e 6.2 che riportano le velocità di percorrenza (senza tener conto delle soste ai capolinea).
    Gli allegati da tenere in considerazione ai fine della presentazione dell’offerta sono i seguenti:
    • i “nuovi Allegati” denominati 6.1 e 6.2 devono essere utilizzati dal Concorrente per la pianificazione del programma di esercizio (cfr. paragrafo 2.2.6 del Capitolato Speciale di Appalto) e per la predisposizione dell’offerta in riferimento al Criterio di valutazione A3 (cfr. Allegato 23);
    • i richiami effettuati dal Capitolato e dagli allegati 6.0 e 23 agli allegati 6.1 e 6.2, devono intendersi, quindi, riferiti ai “nuovi Allegati”;
    • conseguentemente, i vecchi allegati indicati con il numero 6.1 e 6.2, riportanti le velocità commerciali (comprensive di 7,5 minuti di sosta ai capolinea) già oggetto di originaria pubblicazione, sono stati rinumerati, rispettivamente, come allegati 6.3 e 6.4; 
    Pertanto, in ragione dei “nuovi Allegati” denominati 6.1 e 6.2 il Concorrente potrà programmare e gestire i tempi di sosta a ciascun capolinea in relazione alla propria funzione di programmazione e regolazione delle linee di TPL.
     
    23/04/2021 12:43
  20. 23/04/2021 11:00 - Accordi di secondo livello
    Al fine di valutare in modo approfondito le caratteristiche dei rapporti lavorativi attualmente in essere tra l’operatore ed il personale oggetto di trasferimento, e di verificare gli eventuali obblighi in capo al subentrante, si richiede di specificare se sussistono attualmente accordi di secondo livello che dovranno essere mantenuti in essere dal subentrante, e di avere copia degli stessi.
     


    Come precisato nel Capitolato di gara le contrattazioni di secondo livello (indennità ERG e PPR relativo ai 306 euro) sono state oggetto di disdetta da parte del Gestore uscente e perciò attualmente non in vigore e non corrisposti al personale. Al fine di fornire la più ampia informativa agli operatori economici, si evidenzia che all’allegato 16 bis.1 è fornito il dettaglio degli importi relativi alle contrattazioni di secondo livello (indennità ERG e PPR relativo ai 306 euro) disdettate e oggetto di potenziale contenzioso tra il gestore uscente e i dipendenti che saranno trasferiti all’Aggiudicatario.
     
    03/06/2021 15:17
  21. 23/04/2021 11:02 - Dati a consuntivo su km programmati/effettuati
    Al fine di poter valutare le attuali condizioni del servizio offerto sulle linee oggetto di gara, si chiede di avere dati di dettaglio, per gli ultimi 3 anni di esercizio, relativamente alle differenze registrate a consuntivo tra i km programmati ed i km effettuati, con indicazione delle cause che hanno determinato la non effettuazione delle corse o giustificazioni non accettabili delle stesse, quali ad esempio: guasti/mancanza materiali rotabili, mancanza personale, scioperi, guasti agli impianti, congestione, deviazioni, manifestazioni, incidenti, lavori stradali, ecc. Tali informazioni si ritengono di rilevante importanza al fine di identificare l’imputabilità delle cause di disservizio e poter formulare conseguentemente l’offerta di gara.


    Si forniscono alcuni dati del servizio del Gestore uscente nel triennio 2017 -2019. La produzione programmata è stata mediamente pari a 31,7 milioni di vett-km per anno, corrispondenti a circa 2,6 milioni di corse per anno. Si specifica che le definizioni che seguono fanno riferimento al contratto vigente.
    Mediamente nel triennio 2017-2019, rispetto alla produzione programmata, risulta che:
    1. La produzione media complessiva effettuata è stata dell’88,2%;
    2. La produzione media complessiva non effettuata è stata dell’11,8%.
    La percentuale della produzione non effettuata può essere così ripartita tra cause interne ed esterne (vengono riportate le percentuali rispetto alla produzione totale non effettuata):
    • Causa interna (mancanza materiale, mancanza personale, …) per circa l’87,3%,
    • Causa esterna (sciopero) per circa il 7,3%%
    • Causa esterna (per la sola quota di giustificazioni presentate e non ritenute accettabili) per il 5,4% di cui il 1,6 % per lavori stradali, lo 0,3% per deviazioni, lo 0,9% per apparato di bordo guasto, il 2,4% per malore autista o utente e lo 0,1% per guasto bus.
    La produzione effettuata comprende le corse svolte interamente in modalità standard (circa l’84%) e quelle svolte, interamente o parzialmente, in maniera non standard ai fini della regolarità  (circa il 16%).
    La produzione svolta in maniera non standard ai fini della regolarità (16% della produzione di cui al punto a) precedente) ma giustificata correttamente ai fini del riconoscimento del corrispettivo può essere ripartita tra cause interne ed esterne come segue:
     
    • Causa esterna (lavori stradali, deviazioni, manifestazioni, traffico, ecc.) per circa il 73,92%
    • Causa esterna (malore autista o utente, incidenti, atti vandalici, ecc.) per circa il 1,60%%
    • Causa interna (apparato di bordo guasto, guasto bus, variazione servizio, ecc.) per circa il 24,48%
    Di seguito il dettaglio per singola tipologia di giustificazione:
    Giustificazione % Prod. Giust.
    LAVORI STRADALI 51,87%
    DEVIAZIONE PERCORSO 18,83%
    RALLENTAMENTO PER TRAFFICO 2,83%
    PASSAGGIO OSTRUITO 0,17%
    CHIUSURA AL TRAFFICO 0,01%
    MANIFESTAZIONI 0,20%
    ATTI VANDALICI 0,08%
    INCIDENTE COINVOLTI 0,17%
    INCIDENTE NON COINVOLTI 0,03%
    MALORE AUTISTA O UTENTE 1,32%
    APPARATO DI BORDO GUASTO 12,62%
    GUASTO BUS 9,33%
    VARIAZIONE DI SERVIZIO RICHIESTO DA ATAC 2,53%
    Totale 100,00%
    03/06/2021 15:20
  22. 23/04/2021 11:03 - Delibera ART
    Alla luce del riferimento contenuto nella Delibera Dirigenziale all’interno del documento di gara denominato “add.161582580312771.-gb194-2021-25-2-21-app.pdf”, di seguito per comodità riportato:
    [OMISSIS] “oltre a quanto sopra precisato, è emerso sia in alcuni ricorsi che nei quesiti presentati dagli operatori, la necessità di integrare il set informativo relativo ad alcuni aspetti tecnici legati alle velocità rilevate da utilizzare per la presentazione in sede di gara del programma di esercizio e del relativo PEF;” [OMISSIS] nonché alla luce della risposta fornita al quesito numero 7, così come pubblicata nella sezione Chiarimenti sul sito web dedicato alla presente procedura di gara; si chiede di specificare, con riferimento alla documentazione da presentare in sede di offerta, se all’offerta economica debba essere allegato il PEF redatto dal concorrente e se lo stesso debba essere redatto prendendo a riferimento la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019.


    Si chiarisce che all’offerta economica non deve essere allegato il PEF redatto dal Concorrente.
     
    03/06/2021 15:21
  23. 25/06/2021 11:02 - Con riferimento all’ “Allegato 12. Tracciato File presentazione programma di Servizio” al Capitolato di Gara ed in particolare alla fornitura richiesta in offerta tecnica del file ViaggiProgrammati.txt si chiede di specificare, possibilmente con esempi (anche da estrazioni sull’attuale esercizio):
     
    il significato del campo CEF e cosa si intenda con “è necessario definire la tabella di conversione di tale codice in effettiva frequenza settimanale”;
    • cosa si intenda nella descrizione del campo PERCORSO con la frase “Codice del percorso definito in WebTram. Il dato sulla lunghezza sarà comunicato da WebTram “.Si chiede di chiarire se il riferimento al software WebTram implica l’importazione del file ViaggiProgrammati.txt in uno specifico software; in questo caso si richiede di conoscere le modalità di importazione, le configurazioni del software e le procedure per la soluzione di eventuali errori di importazione;
    • il significato del campo VIAGGIO;
    • il tipo di associazione che si richiede nel campo VEICOLO.
    Si chiede pertanto di fornire un esempio di file compilato

    In relazione alla compilazione del file Depositi.txt si richiede:
    • di chiarire la frase “Il file Depositi deve contenere le seguenti informazioni: Ogni riga del file contiene i dati relativi ad una corsa, i campi sono separati da tabulazione” dato che il tracciato del file non prevede campi relativi alle corse;
    • di fornire un esempio di file compilato.
    In relazione alla compilazione del file ArchiFuoriLinea.txt si richiede:
    • di chiarire la frase “Il nodo deve essere già presente nel DB” presente nella descrizione dei campi CodiceNodoOrig e CodiceNodoDest;
    • di definire il concetto di LIVELLO e chiarire il significato della frase “Deve essere già presente nel DB.” contenuta nella descrizione del campo;
    • di fornire un esempio di file compilato.


    Si chiede di specificare, possibilmente con esempi (anche da estrazioni sull’attuale esercizio):  
    1. il significato del campo CEF e cosa si intenda con “è necessario definire la tabella di conversione di tale codice in effettiva frequenza settimanale”

    Tale campo può essere lasciato vuoto oppure avere una stringa di caratteri che caratterizzi le giornate di effettuazione del servizio su arco settimanale.
    Di seguito si riportano alcuni esempi:
                 - per il servizio feriale LMMGV---
                 - per un servizio lunedì sabato LMMGVS--
                 - per il festivo e le festività infrasettimanali ------FF

    2. cosa si intenda nella descrizione del campo PERCORSO con la frase “Codice del percorso definito in WebTram. Il dato sulla lunghezza sarà comunicato da WebTram “.Si chiede di chiarire se il riferimento al software WebTram implica l’importazione del file ViaggiProgrammati.txt in uno specifico software; in questo caso si richiede di conoscere le modalità di importazione, le configurazioni del software e le procedure per la soluzione di eventuali errori di importazione;

    La frase "Codice del percorso definito in Webtram. Il dato sulla lunghezza sarà comunicato da WebTram" è da intendersi che va utilizzato il codice del percorso fornito negli allegati 2.1 e 2.2 rispettivamente per le linee del lotto 1 e lotto 2.
    Il Concorrente non deve tenere conto del riferimento al software WebTram che è da considerare un refuso materiale.

    3. il significato del campo VIAGGIO;                

    Con il termine Viaggio si indica l’insieme delle corse della stessa linea, per ogni validità, che devono essere fatte dalla stessa vettura ovvero definisce di fatto il turno macchina (c.f.r. allegato 21 e paragrafo 2.3 del Capitolato di Gara)
     
    4. il tipo di associazione che si richiede nel campo VEICOLO                

    Tale campo può essere lasciato vuoto oppure occorre indicare semplicemente il tipo di veicolo ad es 10m,12m,18m
               
    Si specifica che il contenuto del campo LineaApp è uguale a quello inserito nel campo Linea tranne che nel caso di turni-macchina multilinea ovvero di una vettura che durante il suo servizio svolga il servizio su più linee: in questo caso sarà necessario specificare le varie linee esercite nel campo Linea e la linea di riferimento (unica) nel campo LineaApp

    5. In relazione alla compilazione del file Depositi.txt si richiede:
    • di chiarire la frase “Il file Depositi deve contenere le seguenti informazioni: Ogni riga del file contiene i dati relativi ad una corsa, i campi sono separati da tabulazione” dato che il tracciato del file non prevede campi relativi alle corse;
    Il file Depositi deve contenere solo i campi codice e la descrizione. Il riferimento alla corsa è da considerare un refuso materiale.

    6. In relazione alla compilazione del file ArchiFuoriLinea.txt si richiede:
    • di chiarire la frase “Il nodo deve essere già presente nel DB” presente nella descrizione dei campi CodiceNodoOrig e CodiceNodoDest;             
    La frase "Il nodo deve essere già presente nel DB" è da considerare un refuso materiale. I nodi possono essere:
    • il campo codice del deposito
    • Il campo NodoP o NodoA della tabella Viaggi
    7. di definire il concetto di LIVELLO e chiarire il significato della frase “Deve essere già presente nel DB.” contenuta nella descrizione del campo;

    La frase "Deve essere già presente nel DB" è da considerare un refuso materiale.
    Tale campo può essere lasciato vuoto oppure riportare, in formato stringa, un livello tra quelli utilizzati per la validità di servizio.
    Infine, si sottolinea che i dati inseriti nei file allegati sono da considerarsi puramente indicativi delle modalità di compilazione dei file richiesti per la presentazione dell'offerta tecnica e non contengono alcun riferimento diretto e specifico al servizio messo a gara.
    In riferimento alle richeste di esempi da allegare si rinvia agli allegati 87-88-89
    01/07/2021 16:06
  24. 25/06/2021 10:28 - Quesito – Durata Affidamento e Periodo Transitorio
    Ai sensi del paragrafo 1.1 “Oggetto e Durata” del CSTP e dell’art.2 dello Schema di Contratto d’Appalto, la durata dell’Affidamento è di 8 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto (o comunque dalla data di affidamento del servizio); a partire da tale data decorrerà, inoltre, il periodo transitorio di 300 giorni necessario al Concorrente per eseguire tutte le attività propedeutiche all’avvio del servizio.
    A tal proposito, si chiede alla stazione appaltante di confermare che il periodo transitorio sia da considerare compreso negli 8 anni di affidamento, e che, conseguentemente, il primo anno di servizio potrebbe potenzialmente avere una durata di soli 65 giorni.
     


    Si veda la risposta data al Quesito 23 
    01/07/2021 17:12
  25. 27/05/2021 16:18 - Con riferimento alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti, caricati e inviati anche mezzo piattaforma
    telematica:

    QUESITO 1
    Si consideri quanto riportato al Punto 4.1 del Disciplinare di Gara il quale prevede che “La durata dell’appalto è di 8 anni per ogni lotto, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto o comunque dalla data di affidamento del servizio", come dettagliato ai paragrafi 4.1. e 4.2. del C.S.T.P.
    Il paragrafo 4.2 del CSTP specifica che è previsto un periodo transitorio a decorrere dalla stipula del contratto, ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per eseguire e completare tutte le attività propedeutiche necessarie a garantire, alla scadenza di tale periodo, l’acquisizione della gestione di tutte le linee per l’integrale avvio del servizio. Il “periodo transitorio” ha un’estensione temporale massima di 300 giorni e si considera comunque concluso a partire dalla presa in carico di tutte le linee di cui al Programma di Esercizio anche prima della scadenza del limite massimo previsto di 300 giorni. In particolare, entro i 300 gg a decorrere dalla stipula del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’Aggiudicatario dovrà:
    a. consegnare al Committente copia delle carte di circolazione aggiornate di tutti i veicoli trasferiti;
    b. consegnare l’elenco di tutto il personale dipendente assunto con la prova dell’avvenuto trasferimento del contratto di lavoro.
    Il programma di esercizio di cui al Paragrafo 4.1 del CSTP “Avvio del servizio”, così come autorizzato dal Committente, potrà nel periodo transitorio, essere attuato progressivamente dall’Aggiudicatario in coordinamento con il Gestore uscente.

    In virtù di quanto sopra, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler confermare che la corresponsione del corrispettivo chilometrico a favore dell’aggiudicatario decorra dall’avvio del servizio (ivi compreso il periodo transitorio di max 300 gg) e di confermare altresì che la durata della concessione sia di anni 8, decorrenti dal detto avvio del servizio (successivo ai 300 giorni del periodo transitorio).

    Quesito 2
    Con riferimento al paragrafo 5 del Disciplinare di gara “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione”, si chiede di chiarire se gli Operatori Economici interessati a presentare offerta possano partecipare alla Gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto.


    Risposta al Quesito n. 1

    In merito alla durata del contratto, gli atti di gara prevedono quanto segue:
    -  Il bando di gara all’art. II.1.7 prevede che “l'appalto avrà una durata complessiva, per ciascun lotto, di 8 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto o comunque dalla data dell’affidamento del servizio come previsto dai paragrafi 4.1 e 4.2. del C.S.T.P.”
    - In senso analogo, l’art. 4.1 del Disciplinare di gara prevede che “La durata dell’appalto è di 8 anni per ogni lotto, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto o comunque dalla data di affidamento del servizio come dettagliato ai paragrafi 4.1. e 4.2. del C.S.T.P.”
    - L’art. 1.1 del Capitolato prevede che “La durata del contratto è di 8 anni, a decorrere dalla data dell’affidamento del servizio”.
    - Da ultimo, lo schema di contratto all’art. 2 prevede che “Il presente appalto decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto o comunque dalla data di affidamento del servizio, e avrà una durata complessiva di 8 anni come dettagliato al paragrafo 1.1. del Capitolato”.

    Il PEFS è stato costruito considerando una gestione di un orizzonte temporale di 8 anni.
    Alla luce del complessivo tenore degli atti menzionati occorre precisare che l’espressione “data di affidamento del servizio”, deve intendersi riferita alla “data di avvio del servizio”. D’altra parte non sarebbe possibile intendere per “data di affidamento del servizio” la data dell’aggiudicazione, poiché evidentemente una simile interpretazione renderebbe ultronea la previsione, atteso che la data di aggiudicazione è geneticamente precedente alla “data di sottoscrizione del contratto d’appalto”. L’espressione “o comunque dalla data di affidamento del servizio” è riferita ad un momento necessariamente successivo rispetto “alla data di sottoscrizione del contratto”.
    L’alternativa tra i due momenti di riferimento “data di sottoscrizione del contratto d’appalto” ovvero “data di avvio del servizio” è conseguenza delle scelte del concorrente in riferimento al periodo transitorio.
    Tutto ciò premesso, si precisa che la locuzione “data di affidamento” deve intendersi come “data di avvio del servizio” e che, pertanto, le disposizioni di cui:
    - all’art. II.1.7 del bando di gara;
    - agli artt. 1.1 e 12.2 del Capitolato;
    - all’art. 4.1 del Disciplinare;
    - all’art. 2 dello schema di contratto;
    devono leggersi in tal senso.
    Si chiarisce, pertanto, in risposta alla richiesta di chiarimento che la durata del contratto deve computarsi dall’avvio – anche parziale - del servizio e che, pertanto, il periodo transitorio di cui all’art. 4.2 del Capitolato non è ricompreso negli 8 anni di durata contrattuale, salvo il caso in cui durante tale periodo il servizio venga avviato, anche parzialmente.

    Risposta al Quesito n. 2
    Come già precisato nel quesito n. 1 nella presente procedura la lex specialis non ha previsto alcuna distinzione tra prestazioni principali e secondarie che comportino la possibilità di partecipare alla gara in raggruppamento di tipo verticale o misto.
     
    01/07/2021 17:20
  26. 29/05/2021 00:50 - Con riferimento al paragrafo “12.2 Piano di Composizione della Flotta (PCF)” del CAPITOLATO SPECIALE TECNICO PRESTAZIONALE INTEGRATO si chiede conferma che, in caso di numero di veicoli offerti (servizio + scorte) superiore a quello complessivo strettamente necessario allo svolgimento del Programma di Esercizio (di cui alla tabella al paragrafo 12.1), il calcolo degli Indici di Anzianità (IAij) e di Qualità Ambientale (IQAij), funzionali all’attribuzione dei punteggi di gara PT7.1 e PT7.2 nelle modalità descritte nell’allegato 23, sarà effettuato considerando rispettivamente i veicoli offerti di minore anzianità e di maggiore standard ambientale fino alla concorrenza del numero minimo di veicoli richiesto, escludendo pertanto i veicoli in eccedenza. Sì chiede conferma altresì che tale modalità di calcolo varrà anche per la determinazione dei valori annuali di Composizione Flotta (CF) in sede di monitoraggio del Contratto di Servizio. Diversamente si evidenziano anomalie nel calcolo degli indici come da file allegato.
     


    Si chiarisce che il calcolo degli Indici di Anzianità (IAij) e di Qualità Ambientale (IQAij), funzionali all’attribuzione dei punteggi di gara PT7.1 e PT7.2 nelle modalità descritte nell’allegato 23, sarà effettuato considerando solo il parco minimo richiesto. Nell’ipotesi in cui il Concorrente in sede di gara intenda presentare un numero di veicoli superiore a quello minimo richiesto (incremento che non conferisce diritto ad una specifica remunerazione né alcun titolo ad un adeguamento del Corrispettivo chilometrico unitario), sarà cura del Concorrente distinguere chiaramente i mezzi minimi da quelli in eccedenza, fermo restando l’obbligo anche per i veicoli in eccedenza del rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 12.1.  Si ribadisce pertanto che in sede di monitoraggio del Contratto di Servizio le vetture in eccedenza, eventualmente offerte, verranno monitorate per il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 12.1.
     
    01/07/2021 17:23
  27. 14/06/2021 10:57 - In riferimento al quesito numero 21 pubblicato sul portale di gara, relativo ai dati a consuntivo su km programmati/effettuati nel triennio 2017-2019, nella risposta si afferma che la produzione media complessiva non effettuata è stata dell’11,8% circa. Di tale produzione non effettuata, circa l’87,3% viene attribuito a causa interna (mancanza materiale, mancanza personale, …). Si richiede, se possibile, di dettagliare ulteriormente tale voce, attribuendo un peso percentuale alle singole cause possibili, quali: mancanza materiale, mancanza personale, ecc.

    La distinzione delle Corse Non Effettuate per mancanza materiale o personale non è disponibile perchè il contratto attualmente in essere non prescrive questa distinzione.
    Si chiarisce, altresì, che trattasi di un fattore prettamente legato alle modalità organizzative e all'effcienza del Gestore uscente
    01/07/2021 17:41
  28. 18/06/2021 09:57 - 1) Paragrafo 9 del Disciplinare di gara: alla luce della decisione della Corte di Giustizia della U.E., 26 settembre 2019, causa C-63/18. si chiede di conoscere se il divieto di porre un limite al subappalto (prima del 30%, poi del 40% ora del 50% con il D.L. 77/2021) imposto in via generale dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, debba ritenersi applicabile alla procedura di gara in questione. Nel caso di specie, pertanto, si chiede di conoscere se sia subappaltabile una quota del 70% del servizio in oggetto.

    2) Si chiede di conoscere se verrà riconosciuta all'aggiudicatario della procedura di gara l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e smi il quale, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria, prevede espressamente che "Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione."
     


    1) La Corte di Giustizia con la sentenza richiamata ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite del 30% fissato dal legislatore italiano per tutti gli appalti, non escludendo invece che la normativa nazionale al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, possa prevedere che la stazione appaltante individui negli atti di gara un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo. Per il principio Tempus regit actum, pertantonella presente procedura si applica la normativa di riferimento nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il D.L. n. 77/2021. 

    2) L’anticipazione non può essere riconosciuta in quanto non è stata prevista negli atti di gara.

     
    06/07/2021 16:40
  29. 18/06/2021 12:32 - Con riferimento al subappalto di cui all’art.9 del Disciplinare si chiede di confermare che non sia previsto alcun limite al subappalto, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019 nella causa C-63/18.

    Per la risposta si rinvia a quanto precisato al quesito n. 26 punto 1)
    06/07/2021 16:42
  30. 06/07/2021 15:48 - Con riferimento all’Allegato 17 “Requisiti allestimento composizione flotta” si chiede conferma che i bus classe I di lunghezza 8 m siano ammessi con configurazione minima a due porte e che l’indicazione “3 porte” debba considerarsi un refuso.

    Si precisa che i bus classe I di lunghezza 8 m sono ammessi con configurazione minima a due porte e che l'indicazione "3 porte" di cui all'Allegato XVII si intende riferita ai mezzi lunghi (12 m).
     
    07/07/2021 11:09
  31. 05/07/2021 09:13 - Rinnovo Parco Mezzi e fondi PSNMS
    Con riferimento al paragrafo “12.2  Piano di Composizione della Flotta (PCF)” del CSTP si chiede se il concorrente, nella predisposizione del Programma di Rinnovo del Parco, potrà tenere conto dell’opportunità di beneficiare, ed in caso affermativo in quale misura, di co-finanziamenti pubblici in conto capitale, tra cui quelli previsti nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilitò Sostenibile (PSNMS).
     


    Il PEFs è stato costruito senza considerare nessun contributo pubblico ed allo stato non vi è alcun provvedimento di attribuzione di risorse pubbliche per il rinnovo del parco da destinare al servizio oggetto di affidamento. Pertanto, nella predisposizione del Piano di rinnovo del parco i concorrenti non possono usufruire dette erogazioni.
    Laddove, in corso di esecuzione del contratto, dovessero essere assunti provvedimenti aventi ad oggetto l’attribuzione di risorse pubblici per il rinnovo del parco impiegato nel servizio oggetto di affidamento, l’amministrazione si riserva di valutare l’adozione degli opportuni atti nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in materia di compensazione di obblighi di servizio pubblico.
     
    08/07/2021 16:24
  32. 06/07/2021 10:31 - Con riferimento alle risorse assegnate dal DPCM n. 1360 del 17/04/2019 nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) e/o ulteriori fonti di contribuzione per il rinnovo del materiale rotabile e relative infrastrutture, si chiede indicazione della quota di finanziamenti assegnata al servizio oggetto di affidamento nel corso della durata di validità del nuovo contratto di servizio e che è possibile tenere in considerazione per la formulazione dell’offerta. In alternativa si chiede di confermare che l’utilizzo di tali risorse, laddove disponibili, potrà solo determinare un miglioramento qualitativo dell’offerta relativa alla flotta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.

    Si rinvia a quanto precisato al quesito n. 32
    08/07/2021 16:25
  33. 24/06/2021 15:45 - Offerta Economica
    Ai sensi dei paragrafo 17 del Disciplinare, l’Offerta Economica (busta C) dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 del Disciplinare stesso.
    A tal proposito, si chiede di chiarire se sia dovuto il pagamento dell’imposta di bollo per la presentazione dell’Offerta Economica.
    Inoltre, si chiede conferma del fatto che, in assenza di un modello dedicato, il Concorrente dovrà utilizzare un proprio formato per la presentazione dell’Offerta Economica.


    Il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto solo per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun lotto al quale si vuol partecipare, pertanto, nel caso specifico, qualora si decidesse di partecipare a entrambi i lotti devono essere pagate 2 imposte di bollo, secondo le modalità descritte nel paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara che di seguito si menziona:
    "La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
    -       dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
    -       dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Roma Capitale — Dipartimento Razionalizzazione della spesa — Centrale Unica di Committenza — CF 02438750586;
    -       del codice ufficio o ente (campo 6: RCB);
    -       del codice tributo (campo 11: 456T);
    -       della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG lotto n.
    A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta “A” copia Informatica del modello F23.
    La comprova del pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta “A”.
    "
    Non è dovuto, invece, il pagamento dell'imposta di bollo per la presentazione dell'Offerta Economica.
    Relativamente alla presentazione dell'Offerta Economica si precisa che, non essendo generata a video sulla piattaforma Tuttogare, il concorrente dovrà utilizzare un proprio formato per la presentazione dell'Offerta stessa attenendosi, chiaramente, a quanto disposto ai paragrafi 17 e 17.1 del disciplinare di gara, relativamente ai contenuti della stessa e alle modalità di presentazione.

     
    08/07/2021 16:47
  34. 12/07/2021 11:21 - Quesito-
    Numero minimo di vetture da utilizzare Si chiede di chiarire se i vincoli espressi dagli Allegati 28.1 e 28.2 al Capitolato vadano intesi come numero minimo di vetture: che devono essere in esercizio contemporaneamente e continuativamente nella fascia oraria dalle 7 alle 10 del mattino; oppure che devono essere in esercizio contemporaneamente nella fascia oraria tra le 7 e le 10 del mattino, ma non necessariamente in modo continuativo per l’intera fascia richiesta. Nel fornire la risposta, si consideri che vi sono linee caratterizzate da corse o rinforzi in orario scolastico, talvolta con percorsi significativamente diversi da quelli principali, non presenti in modo continuativo per l’intera fascia dalle 7 alle 10 del mattino (es. linee 404, 028, 051). In tali casi, qualora per la definizione dei vincoli di cui agli Allegati 28.1-28.2 si fosse tenuto conto delle vetture aggiuntive necessarie per l’effettuazione delle corse e/o dei rinforzi scolastici e laddove i suddetti vincoli siano da interpretare nel senso di cui alla lettera a) sopra indicato, rispettare gli stessi richiederebbe di incrementare il numero totale di corse offerte nella fascia 7-10 (rispetto a quanto indicato negli Allegati 10.1-10.2) e/o utilizzare il parco in maniera sub-ottimale, il che si ritiene rappresenti un esito non desiderabile per la stessa stazione appaltante. VI è inoltre un caso (linea 086), in cui la prima corsa del mattino è collocata dopo le ore 7.00 (es. linea 086), seppure si preveda un impegno minimo di vetture diverso da zero fra le 7 e le 10 .


    Risposta-
    Si conferma che i vincoli riportati negli allegati 28.1 e 28.2 del capitolato sono da intendersi come numero minimo di vetture da utilizzare contemporaneamente nella fascia oraria 7-10 del mattino della sola validità feriale scolastico, ma non in maniera continuativa.
    Per maggiore chiarezza si evidenzia che il numero di vetture riportato negli allegati 28.1 e 28.2 per linee è quello da tenere conto anche per effettuare servizi diversi da quello base (corse scolastiche, limitate, prolungate) senza prevedere un ulteriore incremento del numero di vetture complessivo da utilizzare nella stessa fascia oraria.
    A questo riguardo si specifica che il carteggio è stato introdotto negli allegati 28.1 e 28.2 solo per evidenziare che nel solo caso di due linee (linea 340PS e linea 226D) devono essere utilizzate due vetture di lunghezza diversa dal servizio base; in tutti gli altri casi il numero di vetture riportato nei allegati comprendono anche le vetture da usare per servizi specifici richiesti come ad esempio le corse scolastiche.
    14/07/2021 13:18
  35. 23/07/2021 12:44 - Quesito – IRAP
    Si chiede di chiarire le motivazioni tecniche che hanno condotto a considerare nullo, nella determinazione dei corrispettivi a base d’asta, il valore dell’imposta IRAP per l’intera durata dell’affidamento, come indicato al paragrafo 5.2.10 del documento “Analisi di congruità costo standard” e confermato dall’Allegato 4 del Piano Economico Finanziario Simulato.


    In merito all’IRAP, essa non è stata considerata perché essendo escluso il costo del lavoro dalla base imponibile (l. 296/2006), il suo valore è marginale e riguarda essenzialmente la remunerazione del capitale per la quale essa è considerata nell’ambito della definizione del WACC.
    A conferma di ciò, nel DM 157/18 (costi standard) nella definizione del costo standard con  metodo analitico/industriale (metropolitane e tramvie) nella versione pubblicata è stata eliminata la voce IRAP presente nelle bozze precedenti, proprio per tenere conto dell’applicabilità anche al TPL della norma che esclude dalla base imponibile il costo del lavoro, come previsto dall’ampia giurisprudenza sulla L. 269/2006 e definitivamente stabilito con l’introduzione del comma 4octies all’art. 11 legge 296/2006 avvenuto con la Legge di Stabilità 2015 (L. 23-12-2014 n. 190).
     
    03/08/2021 11:05
  36. 23/07/2021 12:47 - Quesito – Contenzioso personale
    Si chiede di chiarire se la manleva di cui al paragrafo 10.1 del Capitolato e richiamata nella risposta al Quesito n. 18 operi anche:
    1. per gli importi relativi alle indennità ERG e accordo 306 euro eventualmente maturati nel lasso di tempo compreso fra il luglio 2020 (data di riferimento in relazione agli Allegati 16bis.1 e 16bis.2) e la data effettiva di trasferimento del personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario
    2. per l’eventuale contenzioso relativo ad indennità rivendicabili per il lasso di tempo compreso tra il deposito del ricorso e il trasferimento del personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario;
    3. per il contenzioso avviato dal personale cessato nel lasso di tempo intercorrente tra la data di interruzione della erogazione dell’indennità alla data di passaggio del personale al nuovo aggiudicatario e che pertanto, ad oggi, non rientra nell’elenco del contenzioso pendente (quindi già promosso), ovvero nell’elenco del potenziale contenzioso (non essendo più personale che verrà trasferito all’Aggiudicatario).
    4. per eventuali giudizi proposti da personale transitato o cessato che riguardino rivendicazioni diverse dalle indennità di cui trattasi per il periodo antecedente al passaggio al nuovo aggiudicatario.

     


    La manleva di cui al paragrafo 10.1 del Capitolato si applica anche agli importi relativi alle indennità ERG e accordo 306 euro eventualmente maturati nel lasso di tempo compreso fra il luglio 2020 (data di riferimento in relazione all'Allegati 16bis.1) e la data effettiva di trasferimento del personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario per l’eventuale contenzioso relativo ad indennità rivendicabili per il lasso di tempo compreso tra il deposito del ricorso e il trasferimento del personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario  
    Si chiarisce che rispetto ai cessati non si configura alcun obbligo per l'Aggiudicatario e pertanto tali posizioni non riguardano la presente gara.
    La manleva di cui al paragrafo 10.1 del Capitolato si riferisce esclusivamente alle indennità ERG e accordo 306. 
    03/08/2021 11:07
  37. 19/07/2021 11:18 - 1 Quesito  
    La risposta resa da codesta Stazione Appaltante al quesito n. 5 risulta ancora di dubbia interpretazione. Sulla base di quanto prescritto al punto 11.1 e 11.2 del Capitolato Speciale, appare chiaro che il concorrente abbia l’obbligo, in sede di presentazione dell’offerta, di dichiarare di avere la disponibilità di idonee rimesse e depositi, con esatta individuazione degli stessi. Tant’è che il punto 11.2. stabilisce che “L’Aggiudicatario è tenuto a custodire, rimessare e manutenere i veicoli nelle rimesse indicate in sede d’offerta”. In caso contrario non si comprende che tipo di dichiarazione debba produrre il concorrente in merito ai depositi. Si chiedono chiarimenti in merito.
     
    2 Quesito
    In base alla disciplina attualmente vigente in tema di Subappalto, si chiede conferma che il concorrente, all’atto della presentazione dell’offerta, debba dichiarare la sola volontà di avvalersi della facoltà di subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare (come peraltro sancito all’art. 9 del Disciplinare di Gara) senza l’individuazione, in questa fase, dei subappaltatori.

    3 Quesito
    Per quanto richiesto al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il fatturato prodotto per servizi scolastici sia da considerarsi valido per la dimostrazione del requisito, in quanto prodotto per servizi analoghi al settore oggetto di gara.

    4 Quesito
    Con riferimento alle previsioni di cui al punto 7.4 del Disciplinare di gara, pag. 13 penultimo capoverso, secondo il quale “Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3, lett. g1) [i.e. elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio] deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalla/e mandante/i in relazione alle rispettive prestazioni effettuate”, si chiede di chiarire cosa si intenda per “prestazioni effettuate”. Il requisito di cui al punto 7.3 lettera g1) risulta infatti privo di una misura quantitativa, essendo di natura meramente descrittiva. Non si comprende quindi come esso debba essere ripartito/posseduto all’interno del raggruppamento concorrente.

    5 Quesito
    Con riferimento agli atti di gara ed alla risposta fornita da Codesta Stazione Appaltante al quesito n. 2, si chiede conferma che il tasso di inflazione programmata a cui fare riferimento per il corrispettivo di aggiudicazione sia l’indice Istat settore trasporti.

    6 Quesito
    .Allegato 23, modalità di aggiudicazione, punteggio A1, coerenza fra le corse proposte e quelle richieste Sia nell’allegato che nella risposta al quesito 5 si trova che la formula di calcolo di A1, qualora – per come è scritta - si calcolasse il MODULO della differenza fra le corse richieste e quelle proposte, restituirebbe lo stesso valore sia che le corse richieste fossero (ad esempio) 10 in meno sia che fossero 10 in più. Infatti, supponendo che per una certa linea fossero richieste Co=100 corse, e il concorrente proponesse Cp=90 corse, la differenza sarebbe Co-Cp=100-90=10. E se il concorrente proponesse più corse, ovvero Cp=110 allora la differenza sarebbe Co-Cp=100-110=-10. Se NON si calcolasse il MODULO, bensì il VALORE ALGEBRICO della differenza, come sarebbe lecito aspettarsi si otterrebbe nel primo caso: A1=(1-10/100)=0,9 E nel secondo caso A1=(1-(-10/100)=1,1. Cioè, se il concorrente propone meno corse il punteggio giustamente si abbassa; e se ne propone di più il punteggio si alza o, comunque, NON si abbassa (perché in verità si dice poi che il valore di A1 resta 1 quando si supera l’unità: ovvero offrire più corse non produce punti). Invece, stando alla scrittura della formula, se si calcola il modulo della differenza allora il punteggio diventa A1=0,9 in ambedue i casi, il che appare un errore. Si chiede pertanto conferma che la formula deve essere corretta utilizzando le parentesi anziché il simbolo matematico del modulo: A1i= SommajPij*(1-(Coij-CPij)/Coij)  

    7 Quesito
    Capitolato cap. 12.1 – veicoli da 8 m e da 12 m Con riferimento alla frase di pag. 51 in cui si dice: “Non sono ammessi veicoli … di diversa lunghezza rispetto a quella indicata in 8m e 12m, in relazione a vincoli di sagoma limite lungo i percorsi e di ingombro presso le aree di fermata” si chiede se la misura di 8 m deve essere esattamente tale o se sono ammissibili veicoli la cui lunghezza max possa essere fino a 9 m. Analoga domanda vale anche per la lunghezza dei veicoli da 12 m.

    8.  Quesito 
    Capitolato art. 4.2 periodo transitorio e art. 12.2 piano composizione flotta L’art. 4.2 dice che periodo transitorio inizia alla data di stipula del contratto e termina al massimo dopo 300 giorni da tale data. Entro 300 giorni quindi l’Aggiudicatario deve aver preso in carico tutte le linee, avendo evidentemente iniziato qualche tempo prima con la prima linea presa in carico. Si potrebbe quindi supporre, per comodità, che la prima linea potrebbe venir presa in carico dopo i 180 giorni, ovvero all’inizio del settimo mese. Questa data, si ritiene, sarebbe la data effettiva di inizio parziale del servizio. L’art. 12.2 poi spiega, con la figura a pag. 58, che il termine del primo anno di servizio è posto a 65 gg dopo il termine del periodo transitorio teorico, a prescindere dal fatto che tale periodo potrebbe essere di durata inferiore, come nel caso in cui l’aggiudicatario completasse la presa in carico di tutte le linee prima dei 300 gg. Pertanto, il termine del “primo anno di servizio”, per come risulta dalla figura, appare comunque essere calcolato dalla data di stipula del contratto. A tale termine viene valutata la composizione della flotta al 1° anno, e così via per tutti gli anni successivi. Il capitolato all’art. 1.1 recita però “la durata del contratto è di 8 anni, a decorrere dalla data di affidamento del servizio” mentre lo schema di contratto all’art. 2 sostiene che “il presente appalto decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto o comunque dalla data di affidamento del servizio, e avrà una durata complessiva di 8 anni” generando una certa confusione, anche in relazione alla data di termine degli 8 anni: ci si chiede se tale termine sia da calcolarsi rispetto alla data di sottoscrizione o alla data di affidamento. Confusione che sembra non risolta dalla risposta al quesito 24, analogo al presente, che si trova nel file 01.1 15.07.21 etc scaricato dal sito “Tutto gare”. Si chiede pertanto, essendo oggettiva la data di sottoscrizione del contratto: Qual è la definizione di data di affidamento del servizio. Se la data di affidamento del servizio sia diversa dalla data di firma del contratto e a quale formalità contrattuale corrisponda. Nel caso in cui la data di affidamento del servizio fosse successiva alla data di sottoscrizione del servizio, rispetto a quale delle due data viene calcolata la durata di 8 anni. Inoltre si chiede: Conferma che con la data di avvio parziale del servizio durante il periodo transitorio (ovvero della presa in carico della prima linea) parte la corresponsione del corrispettivo, in ragione dei km percorsi mensilmente dalle linee prese progressivamente in carico, fino al completamento del periodo transitorio. Conferma che la data di avvio effettivo del servizio (presa in carico di tutte le linee al termine del periodo transitorio) è quella del completamento del periodo transitorio. Se una delle due date appena indicate è in qualche modo legata alla data di affidamento del servizio Conferma che la fine “formale” del primo anno di servizio è comunque calcolata a un anno dopo la firma del contratto, ed è la data alla quale si riferirà la verifica del 1° anno del PCF, e che pertanto questa data non ha a che fare con la data di affidamento del servizio o dell’avvio del servizio, anche parziale. E che pertanto le date di verifica annuale del PCF sono comunque rapportate alla data di firma del contratto.

     


    1 Quesito
    Il Capitolato al paragrafo 11.1 prevede "Il Concorrente dovrà dichiarare in sede di gara di avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione dell'affidamento, di rimesse e strutture logistiche idonee allo svolgimento del servizio (...)". Si tratta di una dichiarazione di impegno che vincola il concorrente ad avere la disponibilità di tali rimesse e strutture preventivamente alla sottoscrizione del contratto.
    Si precisa come scritto nel paragrafo 11.1 che "L'Aggiudicatario dovrà indicare preventivamente alla stipula del contratto di appalto il numero e l'esatta ubicazione delle rimesse". Al paragarfo 4.2 Periodo trasnitorio, è previsto altresì che l'Aggiudicatario entro 120 giorni dalla stipula del Contratto ovvero dall'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, dovrà consegnare al Committente i titoli di disponibilità di aree e fabbricati per il rimessaggio dei veicoli" 

    2 Quesito
    Si conferma che il comma 6 dell’art 105 del codice dei contratti è sospeso sino alla data del 30 giugno 2023

    3 Quesito
    .Per la risposta si rinvia a quanto precisato al chiarimento n. 11

    4 Quesito
    Il termine “prestazioni effettuate” contenute al punto 7.4 del Disciplinare di gara si riferisce ai servizi eseguiti nell’ultimo triennio il cui requisito deve essere posseduto da ogni impresa partecipante al RTI in base alla quota della prestazione che si impegna ad effettuare nell’associazione e, comunque, in maniera maggioritaria da parte della mandataria.

    5 Quesito
    L’indice ISTAT previsto negli atti di gara è quello relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della l. 27 luglio 1978, n.392.

    6 Quesito
    La formula è corretta e si conferma il simbolo matematico del modulo perché anche corse in più rispetto a quelle richieste determinano uno scostamento dalla previsione non richiesto. In altre parole si penalizza lo scostamento dal numero di corse richiesto sia positivo che negativo. 

    7 Quesito
    Si rinvia alla riposta n. 2 del quesito n. 8 del 10/02/2021

    8 Quesito 
    Come già evidenziato nella riposta n. 1 al quesito n. 23 del 27/05/2021 il periodo transitorio di cui all’art. 4.2 del Capitolato non è ricompreso negli 8 anni di durata contrattuale, salvo il caso in cui durante tale periodo il servizio venga avviato, anche parzialmente. Si ricorda che la scelta di avviare anche solo parzialmente il servizio prima della fine del periodo transitorio è rimessa alla discrezionalità del concorrente.
    Con la presa in carico della prima linea durante il periodo transitorio ha inizio la data di avvio parziale del servizio e il pagamento del corrispettivo in ragione dei Km percorsi mensilmente dalle linee prese progressivamente in carico. Nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario non prenda in carico alcuna linea durante il periodo transitorio, la data di effettivo avvio del servizio coincide con la fine di tale periodo.
    La locuzione “affidamento del sevizio” deve intendersi riferita alla “data di avvio del servizio
    Per quanto riguarda la data di verifica del Piano di Composizione della Flotta  si chiarisce che la fine “convenzionale” del primo anno di servizio – come recita l’art. 12.2 del Capitolato - è calcolata convenzionalmente a un anno dalla stipula del contratto e che, pertanto, questa data non coincide con quella di avvio del servizio, anche parziale. Pertanto le date di verifica annuale del PCF sono calcolate rispetto alla data di sottoscrizione del contratto.








     
    19/08/2021 17:12

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