Gara - ID 1222 - ID SUAFF: 51170

Stato: Aggiudicazione definitiva


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Stazione appaltante COMANDO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE
ProceduraAperta
CriterioQualità prezzo
OggettoServizi
Approvazione documenti a base di gara (CSDP, relazione illustrativa, matrice dei rischi), DD a contrarre e individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio di Roma Capitale. Valore complessivo per la durata di anni 3, stimato ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: € 15.500.000,00 al netto dell’I.V.A, di cui € 7.150,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 935 del 31/07/2020 e contestuale nuova nomina del RUP
CIG
CUP
Totale appalto€ 15.500.000,00
Data pubblicazione 01/07/2022 Termine richieste chiarimenti Sabato - 20 Agosto 2022 - 10:30
Scadenza presentazione offerteMartedi - 30 Agosto 2022 - 10:30 Apertura delle offerteMercoledi - 31 Agosto 2022 - 09:30
Categorie merceologiche
  • 90611 - Servizi di pulizia stradale
DescrizioneApprovazione documenti a base di gara (CSDP, relazione illustrativa, matrice dei rischi), DD a contrarre e individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio di Roma Capitale. Valore complessivo per la durata di anni 3, stimato ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: € 15.500.000,00 al netto dell’I.V.A, di cui € 7.150,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 935 del 31/07/2020 e contestuale nuova nomina del RUP
Struttura proponente Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Responsabile del servizio Ugo Angeloni Responsabile del procedimento Angeloni Ugo
Allegati
Richiesta DGUE XML
File pdf Determina d'indizione gara - 1.72 MB
01/07/2022
File pdf Patto integrità - 139.58 kB
01/07/2022
File pdf Codice Comportamento - 934.28 kB
01/07/2022
File pdf Istruzioni sulle comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni - 196.97 kB
01/07/2022
File docx Modello domanda partecipazione - 58.09 kB
01/07/2022
File xlsx Modello offerta economica editabile - 21.64 kB
01/07/2022
File docx Modello dichiarazione integrativa avvalimento - 44.93 kB
01/07/2022
File pdf Protocollo Intesa tra Prefettura Roma e Roma Capitale - 2.18 MB
01/07/2022
File pdf Schema di concessione - 1.13 MB
01/07/2022
File pdf Determina a contrarre e di approvazione atti esecutiva - 242.62 kB
01/07/2022
File pdf Bando integrale - 159.47 kB
01/07/2022
File pdf Informativa gare appalto beni, servizi, lavori, incarichi disciplinati CCP - 158.71 kB
01/07/2022
File docx Modello comunicazioni ex art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - 31.93 kB
01/07/2022
File pdf Modello offerta economica - 238.24 kB
01/07/2022
File pdf relazione-illustrativa-con-schema-pef - 13.73 MB
01/07/2022
File pdf duvri - 21.44 MB
01/07/2022
File pdf csdp-firmato - 12.42 MB
01/07/2022
File pdf cig-non-perfezionato - 2.28 MB
01/07/2022
File pdf scheda-criteri-premianti-allegata-a-csdp - 174.70 kB
01/07/2022
File pdf matrice-dei-rischi - 783.34 kB
01/07/2022
File pdf disciplinare-concessione-dei-servizi-di-ripristino-stradale-def-signed - 595.35 kB
07/07/2022
File pdf determina-225323-25-07-2022-sg0003010202-firm - 90.85 kB
26/07/2022
File xlsx schema-di-piano-economico-finanziario-gara-risprino-sicurezza-05032021-3. - 19.42 kB
26/07/2022
File pdf su20220016418-avviso-proroga-termine-presentazione-offerte-1-signed-firmato - 227.45 kB
01/08/2022
File pdf su20220016333-esecutiva-determina-su-494-2022 - 60.08 kB
01/08/2022
File pdf determina-234414-08-09-2022-sg0003010202-firm - 78.54 kB
27/09/2022
File pdf rh20220251648-prima-convocazione-commissione-signed-firmato - 443.23 kB
25/11/2022
File pdf determina-253596-16-11-2022-sg0003010202-firm - 74.70 kB
25/11/2022
File pdf determina-234107-07-09-2022-sg0003010202-firm - 69.54 kB
25/11/2022
File pdf export - 6.44 kB
16/02/2023
File pdf Graduatoria provvisoria - Lotto #3618 - 141.29 kB
28/03/2023
File pdf determina-45436-13-06-2023-sg0003020202-firm - 100.14 kB
27/07/2023
File pdf determina-45436-13-06-2023-sg0003020202-firm - 100.14 kB
02/08/2023
File pdf determina-51588-08-07-2024-sg0003020202-firm - 80.76 kB
02/10/2024
File pdf determina-60622-31-07-2024-sg0003010202-firm-1 - 97.13 kB
02/10/2024
File pdf determina-62185-06-08-2024-sg0003010202-firm - 72.42 kB
02/10/2024
File pdf determina-65839-29-08-2024-sg0003010202-firm-1 - 116.48 kB
02/10/2024
File pdf determina-71691-23-09-2024-sg0003010202-firm - 88.79 kB
02/10/2024

Lotti

OggettoApprovazione documenti a base di gara (CSDP, relazione illustrativa, matrice dei rischi), DD a contrarre e individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio di Roma Capitale. Valore complessivo per la durata di anni 3, stimato ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: € 15.500.000,00 al netto dell’I.V.A, di cui € 7.150,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 935 del 31/07/2020 e contestuale nuova nomina del RUP
CIG9267606E65
Totale lotto € 15.500.000,00
Importo aggiudicazione € 15.500.000,00
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Approvazione documenti a base di gara (CSDP, relazione illustrativa, matrice dei rischi), DD a contrarre e individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio di Roma Capitale. Valore complessivo per la durata di anni 3, stimato ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: € 15.500.000,00 al netto dell’I.V.A, di cui € 7.150,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 935 del 31/07/2020 e contestuale nuova nomina del RUP
Categorie merceologiche 90611 - Servizi di pulizia stradale
Ulteriori informazioni

Avvisi di gara

22/03/2023COMUNICAZIONE DATA SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA
A seguito della seduta riservata straordinaria tenutasi in data odierna dalla commissione giudicatrice, si comunica che in data 28/03/2023 dalle ore 10:00 avrà luogo una seduta pubblica online sulla piattaforma TuttoGare, al fine di consentire di prender...
22/02/2023COMUNICAZIONE DATA SEDUTA PUBBLICA
Su disposizione del Presidente della commissione giudicatrice, si comunica che in data 27/02/2023, dalle ore 10:00 circa, avrà luogo la seduta pubblica con la comunicazione dei punteggi economici attribuiti ai partecipanti alla gara e con successiva pubb...
16/02/2023COMUNICAZIONE PUNTEGGI TECNICI CAUSA PROBABILE MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Su disposizione del Presidente della Commissione giudicatrice, nell’ottica della massima trasparenza, in allegato si trasmette il report dei punteggi tecnici elaborato dalla piattaforma TuttoGare. Si rileva che detti punteggi dovranno essere riparametr...
16/02/2023valutazione offerte tecniche e verifica PEF
In data odierna, con collegamento in SEDUTA PUBBLICA dalle ore 10,45 alle ore 11,43 la commissione ha proceduto all’inserimento dei punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte presentate da codesti operatori economici, NON RILEVANDO ESCLUSIONI DI P...
08/02/2023COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROSSIMA SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE
Si comunica che in data 16/02/2023, dalle ore 10:30, avrà luogo la seduta pubblica con la comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti ai partecipanti alla gara e con successivo download delle offerte economiche, con verifica dell’esistenza e sottoscr...
30/11/2022COMUNICAZIONE RELATIVA A PROBLEMI TECNICI
Si comunica che – a causa di problemi tecnici – non è stato possibile nel corso della seduta odierna (30/11/2022) procedere al download delle offerte tecniche presentate dai partecipanti alla gara. La commissione si aggiorna al 06/12/2022 ore 10:...
03/08/2022Modifica date procedura Aperta: Approvazione documenti a base di gara (CSDP, relazione illustrativa, matrice dei rischi), DD a contrarre e individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pe
Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggettoA seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornateTermine richieste chiarimenti20/08/2022 10:30Scadenza presentazione offerte30/08/2022 10:30Apertura delle offerte31/08/2022 ...
01/08/2022Avviso proroga scadenza presentazione offerte
Con riferimento alla procedura aperta relativa all’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio di Roma Capitale – Durata: 36 mes...

Chiarimenti

  1. 06/07/2022 16:12 - Buonasera,
    Non riusciamo a scaricare il Disciplinare. Si Può allegare di nuovo? 

    grazie


    Il file è stato nuovamente allegato.
    07/07/2022 14:28
  2. 06/07/2022 09:32 - Spett.le Ente
    con la presente si chiede se potete inviare o caricare di nuovo il file disciplinare in quanto nel momento del donwload da errore o che il file non esiste.
    Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti.


    Il file è stato nuovamente allegato
    07/07/2022 14:28
  3. 12/07/2022 10:29 - Spett.le Ente
    con la presente si chiede se potete inviare o caricare di nuovo il file disciplinare in quanto nel momento del donwload da errore o che il file non esiste.
    Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti.


    Grazie per la segnalazione.
    Il file del disciplinare è già stato ricaricato tra gli allegati in data 07/07/2022
    12/07/2022 14:38
  4. 13/07/2022 12:04 - È possibile avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento  secondo quanto disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, comma 1, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50
    Grazie


    Si rimanda all’art. 7 del disciplinare di gara (vedere allegato del 07/07/2022)
    14/07/2022 15:48
  5. 13/07/2022 11:44 - Spett.le Ente
    si segnala che il file disciplinare non può essere scaricato in quanto il sistema restituisce la presente informazione “Non si dispone dei permessi necessari o il file non esiste” .
    distinti saluti.


    Si informa che il file segnalato è stato rimosso dagli allegati, in quanto effettivamente danneggiato, e sostituito dal corretto file PDF del Disciplinare di gara (vedere l’’ultimo allegato della lista)
    14/07/2022 15:52
  6. 08/07/2022 10:55 - 1) Requisito di idoneità di cui all’art. 6.1 lett. d) del Disciplinare di gara, Iscrizione all’Albo Autotrasportatori in conto terzi ai sensi del D.lgs 22/12/2000 n. 395 In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede la conferma che sia sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla cat. 2 bis e 5, in luogo dell’iscrizione all’Albo autotrasporatori in conto terzi ai sensi del D.lgs 22/12/2000 n. 395, come richiesto invece all’art. 6.1 lett. d) del disciplinare di gara. Per comodità si ripropongono le motivazioni con espresso richiamo al parere ANAC n. 128 del 06/06/2014 Il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale “ , c.d. Testo Unico Ambientale, nelle definizioni della parte IV riservata ai rifiuti determina cosa si deve intendere per luogo di produzione degli stessi : “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti”. Si precisa che l’art. 184/152 sancisce espressamente : “ Sono rifiuti urbani … c) i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ….. “. I rifiuti da manutenzione sono regolati dal D.lgs. n. 152/2006 il quale, in base alla derivazione del rifiuto di manutenzione li classifica diversamente: l’art. 230 considera l’attività di manutenzione delle reti ed infrastrutture, quando effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura o da aziende sue delegate ; l’art. 266, comma 4, sancisce che «i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività». Relativamente al caso specifico dei rifiuti da attività di manutenzione, la normativa esplicita che “si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. Le tipologie di rifiuti prodotti nel servizio oggetto di appalto, al di là della loro classificazione in codici CER, possono essere raggruppate in relazione alla loro provenienza, cioè come Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle reti stradali . Si tratta di rifiuti derivanti dalla gestione di materiali provenienti da attività di manutenzione sulle reti stradali per i quali materiali la Ditta Concessionaria si avvale dell’art 230 o 266 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Sostanzialmente gli articoli richiamati consentono di trasferire in punti di concentramento quei materiali derivanti dalle operazioni di manutenzione svolte sul territorio: solo in questo momento tali materiali raggiungono lo status di rifiuto. Quanto sopra, perché solo nella sede del Concessionario e non all’atto della asportazione, che viene eseguita sempre in condizioni di emergenza e di pericolo per la presenza di traffico, l’operatore incaricato è in grado di identificare e separare i materiali asportati ed avviarli al successivo conferimento ai relativi Consorzi o impianti autorizzati, nei termini temporali e quantitativi previsti, per il deposito temporaneo, dell’art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/2006. A supporto di quanto scritto in precedenza, si richiama parere emesso in data 17/03/2015 dal Settore VII - Tutela e valorizzazione dell'ambiente Area Ambiente della Provincia di Ancona che su nostra interrogazione in merito, conferma che “alla raccolta e trasporto di rifiuti, anche pericolosi, derivanti da incidenti tra veicoli a motore , al fine di sgomberare la sede stradale, da parte di impresa titolata ad effettuare interventi di soccorso stradale, si può applicare l’art. 266, comma 4 , del d.lgs. 152/2006” e che “i suddetti rifiuti… si considerano prodotti presso la sede stessa”. Sulla stessa linea è l’ANAC quando afferma che vi é contraddizione tra la prescrizione contenuta nella Iex specialis, nella parte in cui richiede, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso dell’iscrizione all'A.N.G.A. nella categoria 2 bis e l’ulteriore prescrizione ove esige il possesso dell'autorizzazione al trasporto in conto terzi. Come evidenziato dalla stessa ANAC con il Parere n. 128 del 06/06/2014, infatti, Ie operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale avvengono per lo più mediante l’aspirazione e l’asportazione dei materiali liquidi e solidi dispersi dai veicoli coinvolti nell’incidente. I materiali: presenti sulla sede stradale sono normalmente classificabili come rifiuti speciali pericolosi. II trattamento di irrorazione e lavaggio determina una modifica alla composizione dei rifiuti che in tal modo, ai sensi dell’art 183, primo comma lett. f) del d.Igs. n. 152/2006, diviene di proprietà dell’autore del trattamento. Ne consegue che per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto è da ritenersi sufficiente Ia previsione dell’Iscrizione alI’A,N.G.A., categaria 2 bis riservata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi e pericolosi, questi ultimi entro il limite quantitativo giornaliero di 30 Kg o 30 lt, per i quali è sufficiente l'autorizzazione al trasporto in conto proprio. L’autorizzazione al trasporto in conto terzi é, invece, necessaria e obbligatoria solo nei casi in cui si abbia la necessità di disporre di un operatore economico in grado di coprire anche l’eventualità di incidenti che comportino la raccolta e lo smaltimento di quantità più elevate di 30 Kg/L di rifiuti pericolosi; in questo caso, tuttavia, risulterebbe sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo nella categoria 5. Alla luce delle ragioni esposte, soprattutto alla luce del parere chiaro ed incontrovertibile dell’Anac sul punto, con la presente si chiede che sia confermata la superfluità o comunque la non necessarietà dell’iscrizione all’Albo autotrasportatori conto terzi, per i possessori delle iscrizioni alle cat. 2 bis e 5, provvedendo a una parziale modifica in autotutela dell’avviso pubblico. Facciamo presente che vi è una copiosa raccolta di provvedimenti di accogliemento in tale direzione, da parte di tutte le stazioni appaltanti alle quali sono stati mossi gli stessi rilievi sul punto. 2) Attività di ripristino delle infrastrutture e arredi stradali danneggiati Nel caso in cui dal sinistro derivino dei danni a pertinenze, infrastrutture etc. (es: guardaril, illuminazione pubblica, impianto semaforici, segnaletica verticale, opere murarie come rotatorie, marciapiedi etcc…), si chiede se oltre all’obbligo della raccolta ed invio della documentazione, anche fotografica, sia sempre obbligatoria anche l’attività di ripristino delle infrastrutture stesse oppure se tale attività sia obbligatoria solo se richiesta dalla Polizia Locale come descritto all’art. 8 c) del capitolato di gara. Si chiede inoltre se la ridetta attività di riparazione e/o sostituzione debba avvenire necessariamente anche quando non sia identificato il conducente civile responsabile del sinistro e quindi senza avere la possibilità di recuperare dalla compagnia assicuratrice, dal conducente o dall’Ente, quanto dovuto per l’attività prestata. 3) Disponibilità mezzi ad alimentazione ecologica Per quanto attiene alla disponibilità di mezzi ad alimentazione ecologica, si chiede conferma che, sulla scorta di quanto contenuto nella determinazione dirigenziale del RH/647/2022 e all’art. 4.3.2 dell’allegato 1) al DM 13/02/2014, ai mezzi ibridi e/o elettrici, sono equiparati quelli con motorizzazione non inferiore ad euro 5, sia per quanto riguarda la quota obbligatoria del 30%, sia per quanto riguarda la quota superiore al 30% o al 40%, per l’attribuzione del punteggio di cui ai criteri 5a e 5b della tabella di valutazione.

    1. REQUISITO DI IDONEITA’ DI CUI ALL’ART. 6.1 lett. d) del DISCIPLINARE DI GARA, ISCRIZIONE ALL’ALBO AUTOTRASPORTATORI IN CONTO TERZI AI SENSI DEL D.LGS. n. 395 del 22/12/2000
    Accertata la fondatezza dell’eccezione proposta, alla luce anche di indirizzi contenuti in pareri emessi a riguardo (ANAC n. 128 del 06/06/2014, Provincia di Ancona – Area Ambiente – UO Rifiuti in data 17/03/2015, si conferma la NON NECESSARIETA’ dell’iscrizione all’Albo Autotrasportatori in conto terzi.
    L’Amministrazione, pertanto, adotterà gli atti conseguenti alla rettifica.

    2. ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE E ARREDI STRADALI DANNEGGIATI
    Si conferma l’obbligatorietà dell’attività di ripristino delle infrastrutture anche nel caso in cui non sia identificato il conducente civile responsabile del sinistro, come previsto agli artt. 8 c) e 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e confermato dall’art. 3 dello schema di concessione.

    3. DISPONIBILITA DI MEZZI AD ALIMENTAZIONE ECOLOGICA
    Per mezzi ad alimentazione ecologica devono intendersi i mezzi ibridi e/o elettrici, si aper quanto riguarda il criterio base ex art. 8 a) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sia per quanto riguarda i criteri premianti contenuti nella tabella di valutazione riportata al punto 17.1 sub criteri 5 a) e 5 b) del Disciplinare di gara.
    20/07/2022 12:07
  7. 19/07/2022 16:19 - Con riferimento alla tabella 1 e successivi dettagli, nelle pagine 9 e 10 del disciplinare di gara, è chiaro che in caso di intervento per sola asportazione di solidi da 50 a 100 mq si applica la tariffa di € 530 ad intervento scontata del ribasso di gara, è altresì chiaro che in caso di aspirazione di liquidi si applica la tariffa di € 660 ad intervento scontata del ribasso di gara, è oltremodo chiaro che in caso di superfici inferiori a 50 mq, si applicano le tariffe di cui sopra ridotte del 70 % e scontate del ribasso di gara.
    Ciò che non è chiaro è l’applicazione delle tariffe per superfici superiori a 101 mq fino a 300, ed oltre i 300 mq.
    Siamo quindi a chiedere se le maggiorazioni si applicano ai mq eccedenti il forfait di 100 mq e la modalità di calcolo per compensare un intervento con aspirazione di liquidi ad esempio di 150 mq sia la seguente:
    660 + 50 x 660 x 0.02 = 1320 €  (il tutto ribassato dello sconto offerto in fase di gara) dove 660 è la tariffa base, 50 x 660 x 0.02 è la superficie eccedente i 100 mq moltiplicata per il 2 % di maggiorazione della tariffa base
    Si chiede inoltre se la modalità di calcolo per un intervento di esempio 320 mq con aspirazione dei liquidi sia la seguente:
    660 + 200 x 660 x 0.02 + 20 x 660 x 0.0040 = 3352.08 € (il tutto ribassato dello sconto offerto in fase di gara) dove 660 è la tariffa base, 200 x 660 x 0.02 è la maggiorazione fino a 300 mq e 20 x 660 x 0.004 è la maggiorazione da 300 a 320 mq
    In attesa di un vostro riscontro porgiamo cordiali saluti.
     


    In riscontro al quesito posto, si rimanda a un’attenta lettura del contenuto del Disciplinare di gara, art. 3:
    “Il corrispettivo per l’esecuzione della prestazione è determinato applicando i corrispettivi massimi posti a base di gara, di seguito indicati, cui verrà applicato lo sconto percentuale offerto dall’operatore economico per il servizio di che trattasi, comprensivo di tutti gli oneri necessari per rendere la sede stradale nelle condizioni funzionali e qualitative precedenti all’evento, comprensivo del corretto smaltimento di rifiuti e sostanze, secondo le norme vigenti in materia.
    - Corrispettivo massimo per sola asportazione detriti solidi da 50 a 100mq: Euro 530,00 (euro cinquecentotrenta), IVA al 22% esclusa;
    - Corrispettivo massimo per aspirazione liquidi e rimozione detriti solidi da 50 a 100mq: Euro 660,00 (euro seicentosessanta), IVA al 22% esclusa;
    Per superfici d’intervento inferiori ai 50 mq è garantito un importo pari al 70,00% (settanta percento) dei corrispettivi indicati ai punti 1. e 2.
    per superfici d’intervento superiori ai 100 mq, di seguito si riportano i valori percentuali aggiuntivi:
    a) da 101mq fino a 300mq di estensione dell’area d’intervento, per la sola asportazione di detriti solidi, sarà applicata una percentuale aggiuntiva dello 0,45% (zero/45 percento) all’importo indicato al punto 1., ridotto dello sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;
    b) oltre i 300mq di estensione dell’area d’intervento, per la sola asportazione di detriti solidi, sarà applicata una percentuale aggiuntiva dello 0,35% (zero/35 percento) all’importo indicato al punto 1., ridotto dello sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;
    c) da 101mq fino a 300mq di estensione dell’area d’intervento, per aspirazione di liquidi e rimozione di detriti solidi, sarà applicata una percentuale aggiuntiva del 2,00% (due/00 percento) all’importo indicato al punto 2., ridotto dello sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;
    d) oltre i 300mq di estensione dell’area d’intervento, per aspirazione di liquidi e rimozione di detriti solidi, sarà applicata una percentuale aggiuntiva dello 0,40% (zero/40 percento) all’importo indicato al punto 2., ridotto dello sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;
    I corrispettivi indicati, ridotti dello sconto percentuale praticato, devono intendersi come richiesta massima di garanzia nei confronti delle compagnie assicurative"
     
     
    20/07/2022 16:35
  8. 12/07/2022 19:41 - Come noto l’attività oggetto di gara viene regolamentata per la parte relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti dal Testo unico in materia ambientale, ed in particolare dall’ art 230, ovvero Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, per definizione il luogo di produzione dei rifiuti coincide con la sede del manutentore. Tale modalità è l’unica che consente il trasporto dal luogo di produzione (area dell’intervento) al deposito temporaneo presso la sede del manutentore (sedi richieste in gara). Ciò può essere eseguito esclusivamente con veicoli in conto proprio con iscrizione alla categoria ambientale equivalente per le tipologie di codici Cer gestiti .
    Si chiede quindi di modificare, quanto indicato all’art III.1.1) lettera D,  in quanto la categoria 2Bis è esclusivamente e correttamente utilizzabile solo per il trasporto in conto proprio (Categoria 2/bis - Trasporto dei propri rifiuti produttori iniziali) e la categoria 5 deve essere posseduta per il trasporto in conto proprio in quanto i rifiuti raccolti sono  prodotti dal concessionario  anche in rapporto alle attività eseguite sul rifiuto stesso sia con il disgregante o con l’assorbente lo stato del rifiuto viene modificato è quindi il produttore è lo stesso concessionario che esegue l’intervento , che ha l’obbligo di trasportarlo in conto proprio .
    Quindi il trasporto e tutta la documentazione , formulari ecc. vengono prodotti in conto proprio e non in conto Terzi .
    Coerentemente con quanto sopra  si chiede di eliminare il punto E) Iscrizione albo Autotrasportatori in quanto inconferente con l’attività svolta , anzi lo svolgimento della prestazione di cui alla presente gara in regime di conto terzi è contraria al testo unico art 230 che prevede una speciale modalità di gestione per questa tipologia di attività .
     


    1. Categoria iscrizione Albo nazionale gestori ambientali -  Art. III.1.1 lett. d) del bando di gara e di tutti gli atti di gara in cui tale requisito è richiamato
    Accertata la fondatezza dell’eccezione proposta, si conferma che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006) è richiesta per le seguenti categorie: Categoria 2 - bis "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio"; Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in conto terzi"; Categoria 9 “bonifica di siti contaminati”.
     
    1. Iscrizione Albo autotrasportatori Art. III.1.1 lett. e) del bando di gara di tutti gli atti in cui tale requisito è richiamato
    conseguentemente al riscontro al quesito precedente, si conferma la non necessità di iscrizione all’Albo autotrasportatori in conto terzi.
    L’Amministrazione adotterà gli atti conseguenti a tali modifiche.

    In riferimento al presente quesito si comunica che con DD n. 785/2022 del 25/07/2022 è stata disposta la rettifica della DD n. 647 del 08/0772022 visionabile tra i documenti allegati 
    26/07/2022 12:02
  9. 20/07/2022 14:59 - Si segnala un’ incongruenza fra i vari documenti di gara e le risposte fornite al riguardo sulle ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE E ARREDI STRADALI DANNEGGIATI. Dalla lettura degli atti di gara Schema di contratto art 4, CSPD art 16 ecc., il ripristino delle Infrastrutture rimane in capo agli uffici preposti del Comune di Roma; il concessionario si impegna all' espletamento delle pratiche e gli eventuali contenziosi necessari per il rimborso che poi versa al Comune di Roma; nella risposta nr. 6 punto 2, confermate invece l’obbligatorietà dell’attività di ripristino delle infrastrutture anche nel caso in cui non sia identificato il conducente civile responsabile del sinistro, come previsto agli artt. 8 c) e 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e confermato dall’art. 3 dello schema di concessione . 
    Si richiede di specificare, se il ripristino DELLE INFRASTRUTTURE E ARREDI STRADALI DANNEGGIATI,  siano essi derivanti da eventi noti o ignoti, sia un’ attività ricompresa nella concessione e a carico del concessionario, o esso deve solo svolgere un’ attività di espletamento delle pratiche e gli eventuali contenziosi necessari per il rimborso che poi versa al Comune di Roma.
    Cordiali saluti 
     


    Si conferma che le attività di ripristino delle infrastrutture e degli arredi stradali danneggiati sono di competenza degli uffici preposti di Roma Capitale.
    Il concessionario si impegna, in nome e per conto di Roma Capitale, ad espletare tutte le pratiche, ricompresa la gestione di eventuali contenziosi, necessarie anche per il rimborso dei danni arrecati alle infrastrutture e agli arredi urbani di proprietà di Roma Capitale in caso di sinistro stradale o altro evento, presso le compagnie assicuratrici garanti per i terzi responsabili dei sinistri, così come previsto dall’art. 16 CSDP.

    Nel caso di danni procurati alle infrastrutture e arredi stradali in cui non sia identificabile il conducente responsabile civilmente del sinistro, come previsto agli artt. 8 c) e 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e confermato dall’art. 3 dello schema di concessione, oltre alle prestazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale (attività di pulitura della piattaforma stradale come disposto nell’art. 8 CSDP) il concessionario si impegna al rispetto degli adempimenti amministrativi/comunicativi previsti.
     
    26/07/2022 16:03
  10. 21/07/2022 13:58 - A PAG 17 del Disciplinare di Gara e’ riportato quanto segue:
    a) una garanzia provvisoria pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 309.857,00. Si applicano
    le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
    L’ importo del 2% ( € 309.857,00) della cauzione provvisoria e’ calcolato sul valore stimato al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ( € 15.492.850,00). Si chiede se e’ un errore materiale e invece andrebbe calcolata sull’ importo del valore stimato complessi compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze ( € 15.500.000,00) (calcolo corretto € 15.500.000,00 x 2%= € 310.000,00). In attesa di un vostro riscontro porgiamo cordiali saluti.
     


    Si conferma l’errore materiale.
    L’importo del 2% della cauzione provvisoria va calcolato sull’importo del valore stimato compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze (€ 15.500.000,00 x 2%= € 310.000,00).
    26/07/2022 16:07
  11. 21/07/2022 15:35 - Spett.le S.A., in riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria del Disciplinare di Gara, di cui all'Art. 6.2 lettera a) , ovvero " Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività per servizi analoghi al settore oggetto della concessione riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019, 2020 e 2021) non inferiore ad € 5.000.000,00 IVA esclusa", poiché il bilancio della nostra Azienda per l’anno 2021 non è ancora stato depositato, si chiede se possa essere ugualmente preso in considerazione, o se, al contrario, sia necessario produrre i bilanci degli anni 2018/2019/2020. Si chiede altresì conferma che per la comprova del requisito in oggetto, sia idonea la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, come stabilito dall'Allegato XVII parte I lett. b) , al Codice degli Appalti. Grazie. Cordiali Saluti

    Si conferma che, in assenza di bilancio 2021, depositato è possibile produrre i bilanci degli anni 2018/2019/2020.
    26/07/2022 16:08
  12. 21/07/2022 16:17 - Buonasera, in riferimento alla procedura di gara si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:

    Quesito 1: Tra gli allegati caricati sulla Piattaforma Tuttogare non troviamo il modello “schema di piano economico finanziario” da utilizzare per predisporre il proprio “PEF” da allegare nella Busta C Offerta Economica, potreste gentilmente caricare il file ?;


    Quesito 2: Leggiamo la Vs risposta 2 al quesito numero 6 (08/07/2022 10:55) che si riporta di seguito:… 2) Attività di ripristino delle infrastrutture e arredi stradali danneggiati Nel caso in cui dal sinistro derivino dei danni a pertinenze, infrastrutture etc. (es: guardrail, illuminazione pubblica, impianto semaforici, segnaletica verticale, opere murarie come rotatorie, marciapiedi etcc…), si chiede se oltre all’obbligo della raccolta ed invio della documentazione, anche fotografica, sia sempre obbligatoria anche l’attività di ripristino delle infrastrutture stesse oppure se tale attività sia obbligatoria solo se richiesta dalla Polizia Locale come descritto all’art. 8 c) del capitolato di gara. Si chiede inoltre se la ridetta attività di riparazione e/o sostituzione debba avvenire necessariamente anche quando non sia identificato il conducente civile responsabile del sinistro e quindi senza avere la possibilità di recuperare dalla compagnia assicuratrice, dal conducente o dall’Ente, quanto dovuto per l’attività prestata. Risposta: 2. ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE E ARREDI STRADALI DANNEGGIATI, Si conferma l’obbligatorietà dell’attività di ripristino delle infrastrutture anche nel caso in cui non sia identificato il conducente civile responsabile del sinistro, come previsto agli artt. 8 c) e 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e confermato dall’art. 3 dello schema di concessione.
    Tuttavia nei documenti di gara si parla genericamente dell’attività di “…ripristino dello status quo ante, eliminando condizioni di pericolo, al fine di consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma del corpo stradale” (pagina 7 CSDP). Analogo concetto è ripetuto a pagina 9 del CSDP (articolo 8.c). Anche all’art 3 dello schema di concessione vengono descritte attività da svolgere ma non viene fatto riferimento ai danni a pertinenze e infrastrutture etc. (es: guardrail, illuminazione pubblica, impianto semaforici, segnaletica verticale, opere murarie come rotatorie, marciapiedi etcc…). Alla luce di quanto sopra e con riferimento alla precedente risposta al quesito analogo, si chiede di chiarire se tra le attività a carico del concessionario sia compreso il ripristino delle infrastruttrue ed arredi stradali danneggiati intendendo con tale dicitura la sostituzione degli elementi del patrimonio stradale danneggiati con elementi nuovi di analoghe caratteristiche estetico-funzionali e di indicarci gentilmente, qualora ci fosse sfuggito, il punto in cui viene descritta l’attività di ripristino/sostituzione delle infrastrutture preesistenti.
    Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo in attesa di un leggerVi in merito.
    Cordiali saluti.
     


    1. Lo Schema del PEF inserito nella Relazione illustrativa a pag. 23, è stato inserito anche come file excel editabile.
           2. Si invita a vedere la risposta al quesito numero 9.
     
    26/07/2022 16:52
  13. 22/07/2022 08:46 - "In relazione ai requisiti di partecipazione si formulano i seguenti quesiti:

    1) si chiede di concedere nuovi termini di presentazione delle offerte, posto che il disciplinare è stato reso visibile in data 07.07.2022, rispetto alla pubblicazione del bando avvenuta in data 01.07.2022. Lo si chiede per permettere a tutti i partecipanti di poter usufruire di tutti i termini previsti dalla legge (35 giorni) per poter presentare un'offerta;

    2) relativamente al requisito sub 6.1, lett. b del disciplinare, ossia "Dichiarazione di possedere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientali, conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il regolamento CEE 1221/2009 – Emas la norma ISO 14001 o equivalente)", si chiede come debba essere dimostrato tale requisito e, soprattutto, quale sia la differenza con il requisito 6.2, lett. m) del disciplinare, anch'esso che richiede il "possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e per il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009 oppure alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee Dipartimento Centrale Appalti Direzione Servizi Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade del territorio di Roma Capitale. Disciplinare di gara 15/49 o internazionali, UNI EN ISO 14001:2015, nel settore smaltimento rifiuti idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: “Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade";

    3) relativamente alla disposizione di cui al punto 6.4, relativamente alla partecipazione in ATI, si legge: "I requisiti di cui al punto 6.1 lettere b), c), d) devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE .". Si chiede conferma che il requisito sub art. 6.1, lett. d) del disciplinare non è più richiesto ai concorrenti ai fini della partecipazione. Si richiede se i requisiti sub lett. b) e c) possono essere posseduti solo dai soggetti dell'ATI che in offerta verranno indicati come autori materiali e che, quindi, svolgeranno le attività che richiedono il possesso di tali autorizzazioni e/o sistemi di gestioni ambientali;

    4) relativamente alla quantificazione degli importi a base di gara, si chiede di esplicitare meglio il metodo di calcolo utilizzato dalla stazione appaltante per determinare il prezzo dei singoli interventi.
    Leggendo, infatti, nella relazione illustrativa del PEF si evince che la stazione appaltante ha preso a riferimento i dati di una rilevazione di mercato del 2018, allorquando i prezzi non erano risultati ancora influenzati da due eventi che hanno reso gli interventi più costosi:
    a) la diminuzione degli incidenti causati dai blocchi imposti dalle disposizioni legislative per il contenimento della diffusione del virus COVID;
    b) i recenti aumenti del costo dell'energia e delle materie prime, che hanno reso gli interventi più costosi.
    A prescindere da questo aspetto, che, tuttavia, non è stato preso in considerazione nella citata relazione, sembrerebbe che gli altri elementi presi per determinare la base d'asta sarebbero i dati illustrati in Senato nel 2011 (11 anni fa!!!) da una azienda, che, peraltro, sicuramente parteciperà alla procedura di gara.
    Tali costi sembrerebbero essere stati considerati dalla Stazione Appaltante come "costi medi", quando, in realtà, il costo illustrato dall'azienda in questione nel 2011 in Senato è stato indicato in €.54,06/mq per i liquidi (sino a 50mq) ed €.7,85 per i detriti.
    Secondo quanto prospettato dall’azienda in questione, il costo medio, in realtà, era di 1187,09€ ad intervento (il doppio rispetto al Vostro "costo medio").
    Per poter giustificare un costo medio più basso, la Stazione Appaltante ha preso il prezzo che l'azienda in questione ha dichiarato di applicare a società assicuratrici "convenzionate", ossia coloro che liquidano l'intervento a prezzo concordato a fronte di una adesione ad un protocollo d'intesa interno (tant'è che chi non aderisce a tale protocollo non ha un prezzo di favore).
    Inoltre, la Stazione Appaltante ha considerato le basi d'asta degli appalti di Milano, Torino e Napoli, evidenziando correttamente che l'intervento compreso tra 40mq e 130mq non ha un valore omogeneo nelle tre città prese in considerazione (rispettivamente 802 Euro, 605 Euro e 2040 Euro).
    Infine, è stato preso in considerazione un appalto di piccole dimensioni, effettuato su Roma, che ha visto ribassi eccessivi e che ha premiato un'offerta mediana esclusivamente grazie al metodo di calcolo dell'anomalia dell'offerta, applicato alle gare prezzo, con esclusione delle offerte sopra la soglia di anomalia. Oltretutto, in questo caso, non è stata presa in considerazione neppure la base d'asta, ma le risultanze di gara.
    Ciò, ovviamente, risulta essere illogico e fuorviante nella base di calcolo (perchè il 27% di ribasso dell'offerta aggiudicataria viene considerato come base d'asta della presente gara, da cui la Stazione Appaltante si aspetta ribassi sino ad un ulteriore 40%!!!!).
    In definitiva, la Stazione Appaltante, pur avendo a disposizione risultanze reali che indicano che il servizio è molto più costoso nell'esecuzione, nonostante questo fissa basi d'asta più basse di quelle da Lei stessa rilevate in appalti analoghi, in città con popolazione spesso simile a quella di Roma.
    Fatta questa dovuta premessa che, confidiamo possa essere tenuta in considerazione anche come riflessione sull'opportunità di rivedere la base d'asta, considerando che la remunerazione non è a carico del bilancio della città di Roma, ma degli autori materiali degli incidenti e delle loro compagnie assicuratrici, si chiede di chiarire quali voci debbano essere ricompresi nell'importo a base d'asta

    A norma dell'art. 8 del capitolato, infatti, il servizio di ripristino viene suddiviso in:
    - recupero rifiuti (solidi e liquidi)
    - lavaggio e aspirazione della sede stradale
    - ogni altra attività di ripristino
    - recupero e smaltimento rifiuti
    - posizionamento segnaletica stradale provvisoria.
    I quesiti che si pongono sono, perciò, i seguenti:

    4.1) Il corrispettivo di cui all'art. 15 del capitolato è da intendersi solo per le attività del servizio di ripristino di cui all'art. 8 del capitolato e, quindi debbono essere escluse le attività di cui all'art. 16, nonché i costi e gli onorari necessari al recupero del credito? Si chiede conferma.

    4.2) I costi indicati al punto 3.1.2. della relazione illustrativa del PEF, sono relativi al solo servizio di ripristino e non anche ai costi/onorari per il recupero del credito, che restano alla determinazione dell'affidatario? Si chiede conferma

    4,3) In caso di diniego ai punti n. 4.1 e 4.2, si chiede di precisare i costi/onorari massimi per il recupero del credito, posto che ciò comporterà una necessaria revisione della base d'asta che dovrà includerli, con conseguente onere di ripubblicazione in ambito nazionale e sovranazionale (come previsto dalla direttiva per gli appalti sopra soglia)."



     


    1. I termini per la presentazione delle offerte saranno prorogati e le scadenze saranno comunicate sul portale TuttoGare.
    2. Si rimanda al Disciplinare paragrafi 6.1. pag. 12-13 e paragrafo 6.3 pag. 14-15.
        Relativamente al requisito di idoneità sub 6.1, lett. b del disciplinare è necessario produrre la sola dichiarazione di possesso della capacità di eseguire il contratto con il minore impatto sull’ambiente, attuando misure di gestione ambientali              conformi a schemi riconosciuti in ambito internazionale.
        N.B. Prescrizione prevista dal CAM approvato con Decreto  Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare DM 13 febbraio2014, pubblicato in GU n. 58 del 11 marzo 2014.
    3. Si conferma che il requisito sub art. 6.1. lett. d) non è più richiesto ai fini della partecipazione. (cfr Determina Dirigenziale n. Rep. RH/785 del 25/7/2022.
        I requisiti di cui al punto 6.1 lettere b) e c) possono essere posseduti solo dai soggetti dell'ATI che in offerta verranno indicati come autori materiali e che, quindi, svolgeranno le attività che richiedono il possesso di tali autorizzazioni e/o sistemi di     gestioni ambientali.
    4. Le modalità di quantificazione degli importi sono rappresentate nella relazione illustrativa del PEF pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata “Tutto Gare”.





     
    26/07/2022 17:11
  14. 21/07/2022 13:16 - Buongiorno, con lapresente si trasmette cortese richiesta di chiarimeni. 
    a. Corrispettivi di cui all’art. 15 del Capitolato – Il documento contenente le analisi dei dati concernenti la stima del valore della concessione e lo schema di Piano Economico Finanziario elaborato dall’Amministrazione e allegato agli atti di gara, riepiloga lo studio accuratamente condotto per valutare e ponderare l’equilibrio economico-finanziario del servizio messo a gara. Le analisi fanno riferimento ad alcune gare già celebrate da altre Amministrazioni (in particolare i Comuni di Milano, Torino e Napoli) e ad alcune indagini di mercato concernenti il comparto di interesse. In tutte le quotazioni economiche di mercato esaminate dall’Amministrazione, viene considerata una tariffa rapportata a sversamenti di liquidi compresi tra 0 e 40 mq, oppure di soli detriti per una superficie compresa tra 0 e circa 100 mq. Anche la stima operata nel documento in questione è centrata su queste superfici di riferimento, ritenute comprensive della quasi totalità delle ipotesi verificabili. Infatti, a conclusione dell’analisi, nel paragrafo 3.1.3 intitolato “Il Valore della Concessione”, viene specificato che “il numero di interventi medi annui alla base del servizio oggetto di concessione può essere considerato pari a circa 8.500 annui, mentre il valore della tariffa media (per 40 mq di liquidi e 100 mq di solidi/detriti) è calcolato in € 608 oltre IVA ad intervento”. Nel medesimo documento è illustrato che tale valore è il risultato della media ponderata dell’importo di € 660,00, stimato dall’Amministrazione per gli interventi con aspirazione di liquidi (casistica che si presume ricorrere per il 60 % del totale degli interventi) e dell’importo di € 530,00, stimato dall’Amministrazione per gli interventi con solo rimozione di rifiuti solidi (casistica che si presume ricorrere per il 40 % del totale degli interventi).
    Moltiplicando tale valore medio di € 608,00 per il numero stimato di 8.500 interventi l’anno, si arriva al valore complessivo della concessione di € 15.500.000,00. Fermo quanto sopra, l’art. 15 del Capitolato prevede delle tariffe diverse da quelle stimate dall’Amministrazione per la valorizzazione del bando, che conducono quindi ad un valore complessivo di gara incoerente con quello indicato. Infatti, tale disposizione prevede che la tariffa di € 660,00 per gli interventi con aspirazione di liquidi e quella di € 530,00 per gli interventi con solo solidi sia valida per una superficie compresa tra 50 e 100 mq e non per la superfice di 40 mq liquidi/100 mq solidi riportata nel documento di stima economica. Per gli interventi da 0 a 50 mq viene invece precisato che la tariffa ammonterà al 70% di tali importi, attestandosi dunque a € 462,00 per gli interventi con aspirazione di liquidi e a € 371,00 per gli interventi con solo detriti. In tal modo viene completamente stravolta l’analisi economica operata nella relazione di stima del valore della concessione. Infatti, considerato che l’estensione presa in esame dall’Amministrazione per tutte le stime è quella di 40 mq per interventi con liquidi e 100 mq per interventi con solidi, il valore medio degli interventi non risulta più essere pari ad euro 608,00, bensì pari ad euro 426,00 (media ponderata tra € 371,00 e € 462,00), che moltiplicato per il totale degli interventi annui stimati (8500), restituisce un valore complessivo della concessione pari a € 10.860.000, a fonte di un valore riportato negli atti di gara di € 15.500.000. In pratica, l’attuale impianto di gara prevede già di partenza un ribasso del 30% sulle tariffe calcolate dall’Amministrazione per la stima del valore economico della Concessione, da sottoporre poi ad ulteriore ribasso. E’ necessario quindi, per evidenti ragioni di logicità e coerenza delle disposizioni contenute nella lex specialis, che si provveda a rideterminare le tariffe previste dall’art. 15 del capitolato di gara conformandole a quelle previste nella relazione economica scrupolosamente valutata e ponderata dall’Amministrazione capitolina e poste alla base di tutte le stime economiche effettuate (660,00 euro fino a 40 mq di liquidi e 100 mq di detriti, 530,00 euro fino a 100 mq di solo solidi).

    b. Ripristino infrastrutture e arredi stradali – Chiarimento 6, punto 2 –  Con riferimento al chiarimento n. 6, punto 2, pubblicato in data 20 luglio e avente ad oggetto l’attività di ripristino delle infrastrutture e arredi stradali danneggiati, sia permesso osservare che i chiarimenti offerti dalla Stazione Appaltante, appaiono in contrasto con quanto effettivamente disposto dai citati artt. 8 lett. c) e 15 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e 3 dello Schema di concessione. Le suddette disposizioni infatti sanciscono esclusivamente, da un lato l’obbligo di documentare eventuali danni alle infrastrutture e, dall’altro, individuano solamente i corrispettivi posti a base di gara. Lo stesso art. 8 c) identifica le prestazioni obbligatorie oggetto della concessione nelle seguenti attività: a) Posizionamento di segnaletica per situazioni di emergenza; b) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura dell’area interessata da sinistro; c) recupero di materiale trasportato e disperso dal veicolo a seguito di incidente stradale, senza alcuna menzione ad interventi di ripristino dei danni alle infrastrutture e agli arredi stradali.L’attività di ripristino delle infrastrutture e arredi stradali danneggiati, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato di gara, risulta “di competenza degli uffici preposti di Roma Capitale”, mentre al concessionario residua unicamente l’onere di riscossione del credito per conto di Roma Capitale. Inoltre, le prestazioni oggetto della concessione, valorizzate anche sotto il profilo economico per la determinazione del valore di gara, risultano essere solo quelle individuate dall’art. 8, lett. b del Capitolato, ovvero “Interventi ordinari obbligatori”; “Interventi straordinari obbligatori”; “Interventi per perdita di carico” e “Interventi in contesto di criticità”, che non prevedono in alcun caso la riparazione di arredi stradali. In alcuna altra disposizione della lex specialis di gara, risulta affidata al concessionario anche la materiale esecuzione delle attività di ripristino delle infrastrutture e arredi stradali danneggiati, né tale attività risulta in alcun modo presa in esame e/o valorizzata nella relazione illustrativa al PEF. Pertanto, al fine di scongiurare qualsivoglia equivoco in sede di gara, si chiede di voler confermare che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 8 b e 16 del Capitolato, dalla relazione economica e dalle altre disposizioni di gara, l’esecuzione degli interventi di ripristino dei danni alle infrastrutture stradali non rientra nel servizio in concessione.

    c. Criteri valutativi nn. 3 e 4 – Numero postazioni logistiche e mezzi – Con riguardo ai criteri valutativi derubricati ai nn. 3 (“Valutazione numero postazioni logistiche”) e 4 (“Mezzi”), in assenza di diverse formule nella tabella di cui al punto 17.1 del Disciplinare, si chiede di poter confermare che, al fine di conseguire il massimo punteggio ivi ottenibile, sia sufficiente: ➢ per il criterio 3, offrire n. 2 postazioni logistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 8 del Capitolato (punti 5 per ogni ulteriore postazione fino a un max di punti 10), ➢ per il criterio 4, offrire 10 mezzi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dall’art. 8 lett. a) del Capitolato (punti 2 per ogni ulteriore mezzo messo a disposizione, per un max di 20 punti).

    d. Disponibilità di veicoli – Con riguardo sia alla dotazione dei 10 mezzi richiesti quale requisito minimo di esecuzione ai sensi dell’art. 8a) del Capitolato sia alla dotazione di veicoli aggiuntivi eventualmente offerti nell’ambito dei criteri di valutazione nn. 4 e 5, si chiede di confermare che è sufficiente produrre la dichiarazione di impegno del concorrente alla messa a disposizione, così come previsto dalla determina di approvazione dei documenti a base di gara.

    e. Disponibilità mezzi ad alimentazione ecologica – Si chiede di confermare che la percentuale di mezzi ibridi e/o elettrici da offrire per il conseguimento del punteggio di cui al Criterio di valutazione n. 5 è da calcolare solo sui veicoli allestiti e idonei allo svolgimento del servizio di cui all’art. 8 a) del Capitolato (ed eventuale dotazione incrementale degli stessi proposta nell’ambito del criterio 4), in disponibilità dell’impresa per l’intera durata del servizio e non anche sulla dotazione di eventuali veicoli aggiuntivi di supporto nella disponibilità dell’offerente di portata superiore, da utilizzare negli “interventi per perdita di carico” e “interventi in contesto di criticità in caso di ingenti sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate richiedenti la bonifica del territorio” di cui all’art. 8 b) del Capitolato nn. 3 e 4 (ad esempio motoveicoli per sopralluogo sinistro, autocarri, cisterne, trattori stradali, semirimorchi, cassoni con sponda, escavatori, pale gommate, bobcat, ecc.). Si tratta infatti di veicoli di maggiore portata utili in supporto a tali evenienze che per le loro caratteristiche non sono presenti sul mercato con alimentazione ibrida o elettrica. In attesa di cortese riscontro in ordine ai quesiti sopra formulati, si porgono distinti saluti


     


    a. Si confermano le modalità di quantificazione degli importi rappresentate nella relazione illustrativa del PEF pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata “Tutto Gare”.(cfr Risposta quesito 14)
    b. Si conferma che le attività di ripristino delle infrastrutture e degli arredi stradali danneggiati sono di competenza degli uffici preposti di Roma Capitale.
    Il concessionario si impegna, in nome e per conto di Roma Capitale, ad espletare tutte le pratiche, ricompresa la gestione di eventuali contenziosi, necessarie anche per il rimborso dei danni arrecati alle infrastrutture e agli arredi urbani di proprietà di Roma Capitale in caso di sinistro stradale o altro evento, presso le compagnie assicuratrici garanti per i terzi responsabili dei sinistri, così come previsto dall’art. 16 CSDP. (cfr. Risposta quesito 9)
     
    c. Si confermano le modalità di conseguimento del massimo punteggio
    d. Si conferma quanto previsto dalla determina a contrarre
    e. Si confermare che la percentuale di mezzi ibridi e/o elettrici da offrire per il conseguimento del punteggio di cui al Criterio di valutazione n. 5 è da calcolare sui veicoli allestiti e idonei allo svolgimento del servizio di cui all’art. 8 a) del Capitolato.

     
    26/07/2022 18:01
  15. 14/08/2022 11:10 - In relazione al quesito n. 4, registrato come risposta 13, formulato, in data 22.07.2022 è stata fornita la seguente risposta: “Le modalità di quantificazione degli importi sono rappresentate nella relazione illustrativa del PEF pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata “Tutto Gare”.”.
    La risposta, tuttavia, appare parziale, in quanto risponde in maniera generica alla premessa metodologica espressa dalla scrivente, sull’erroneità e incoerenza dei presupposti su cui si basa la quantificazione della base d’asta. I quesiti formulati, invece, erano relativi agli onorari per il recupero dei costi degli interventi, che leggendo la relazione illustrativa del PEF appaiono esclusi. Tale informazione è essenziale per poter redigere il PEF, anche in un’ottica di sostenibilità della proposta di gestione in concessione del servizio. Pertanto si chiede di rispondere alla parte di quesito, già formulato, che l’Ente non ha chiarito e che si ripropone di seguito:
    I quesiti che si pongono sono, perciò, i seguenti:
    “4.1) Il corrispettivo di cui all'art. 15 del capitolato è da intendersi solo per le attività del servizio di ripristino di cui all'art. 8 del capitolato e, quindi debbono essere escluse le attività di cui all'art. 16, nonché i costi e gli onorari necessari al recupero del credito? Si chiede conferma.
    4.2) I costi indicati al punto 3.1.2. della relazione illustrativa del PEF, sono relativi al solo servizio di ripristino e non anche ai costi/onorari per il recupero del credito, che restano alla determinazione dell'affidatario? Si chiede conferma
    4,3) In caso di diniego ai punti n. 4.1 e 4.2, si chiede di precisare i costi/onorari massimi per il recupero del credito, posto che ciò comporterà una necessaria revisione della base d'asta che dovrà includerli, con conseguente onere di ripubblicazione in ambito nazionale e sovranazionale (come previsto dalla direttiva per gli appalti sopra soglia)."


    Quesito 4.1 "Si conferma che il corrispettivo di cui all'art. 15 del Capitolato è da intendersi solo per le attività del servizio di ripristino di cui all'art. 8 del Capitolato."
    Quesito 4.2 "Si conferma che i costi indicati al punto 3.1.2. della relazione illustrativa del PEF sono relativi al solo servizio di ripristino." 
    23/08/2022 11:56
  16. 19/08/2022 15:17 - Buongiorno,
    con la presente siamo a richiedere, a seguito della proroga della gara al 30/08/2022, se la cauzione provvisoria deve essere adeguata alla nuova scadenza oppure puo’ rimanere la precedente data di scadenza del 1/08/2022.

    In attesa di un vostro riscontro porgiamo cordiali saluti
     


    Si conferma che la garanzia provvisoria deve essere adeguata alla nuova scadenza della gara, fissata al 30/08/2022.
    23/08/2022 13:55

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