Oggetto | LOTTO 1: Municipio Roma X: Acilia, Malafede, San Giorgio-Dragona, Dragoncello - Axa, Casalpalocco - Infernetto. |
CIG | 794423916A |
Totale lotto | € 7.519.058,93 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | LOTTO 1: Municipio Roma X: Acilia, Malafede, San Giorgio-Dragona, Dragoncello - Axa, Casalpalocco - Infernetto. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 2: Municipio Roma VII: Consoli, Gentile (Quadraro, Don Bosco, Appio Claudio, Lamaro, Anagnina, Cinecittà). |
CIG | 7944258118 |
Totale lotto | € 7.033.917,15 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 2: Municipio Roma VII: Consoli, Gentile (Quadraro, Don Bosco, Appio Claudio, Lamaro, Anagnina, Cinecittà). |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 3: Municipio Roma V: Torpignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, Centocelle. |
CIG | 7944307985 |
Totale lotto | € 6.644.275,72 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 3: Municipio Roma V: Torpignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, Centocelle. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 4: Municipio Roma XII: Gianicolense, Portuense, Monteverde Vecchio, Monteverde Nuovo, Donna Olimpia, Colli Portuensi, Bravetta, Pisana, Massimina e Castel di Guido. |
CIG | 7944315022 |
Totale lotto | € 6.367.324,71 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 4: Municipio Roma XII: Gianicolense, Portuense, Monteverde Vecchio, Monteverde Nuovo, Donna Olimpia, Colli Portuensi, Bravetta, Pisana, Massimina e Castel di Guido. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 5: Municipio Roma VII: Manzoni, Volumnia (Appio Latino, Appio Tuscolano). |
CIG | 7944327A06 |
Totale lotto | € 6.164.863,97 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 5: Municipio Roma VII: Manzoni, Volumnia (Appio Latino, Appio Tuscolano). |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 6: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca nuova, Villaggio Breda, Torre Angela, Torrenova, Tor Vergata, Torre Gaia, Torre Maura, Torre Spaccata, Giardinetti. |
CIG | 7944336176 |
Totale lotto | € 6.059.813,58 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 6: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca nuova, Villaggio Breda, Torre Angela, Torrenova, Tor Vergata, Torre Gaia, Torre Maura, Torre Spaccata, Giardinetti. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 7: Municipio Roma VII: Calice, Corradini (Capannelle, Statuario, Quarto Miglio, Anagnina, Romanina, Cinecittà Est, Morena, Vermicino). |
CIG | 794434373B |
Totale lotto | € 6.052.173,55 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 7: Municipio Roma VII: Calice, Corradini (Capannelle, Statuario, Quarto Miglio, Anagnina, Romanina, Cinecittà Est, Morena, Vermicino). |
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Oggetto | Lotto 8: Municipio Roma V: Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro Direzionale Centocelle, Omo. |
CIG | 7944352EA6 |
Totale lotto | € 5.897.462,99 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 8: Municipio Roma V: Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro Direzionale Centocelle, Omo. |
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Oggetto | Lotto 9: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca vecchia, Rocca Cencia, Finocchio, Borghesiana, Pantano, Villa Verde, Vermicino. |
CIG | 7944359470 |
Totale lotto | € 5.675.902,17 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 9: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca vecchia, Rocca Cencia, Finocchio, Borghesiana, Pantano, Villa Verde, Vermicino. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 10: Municipio Roma IX: Spinaceto, Trigoria, Vitinia. |
CIG | 7944368BDB |
Totale lotto | € 5.649.162,08 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 10: Municipio Roma IX: Spinaceto, Trigoria, Vitinia. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 11: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Serpentara, Vigne Nuove, Bufalotta, Cinquina, Porte di Roma, Settebagni, Castel Giubileo, Fidene. |
CIG | 79443794F1 |
Totale lotto | € 5.507.821,56 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 11: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Serpentara, Vigne Nuove, Bufalotta, Cinquina, Porte di Roma, Settebagni, Castel Giubileo, Fidene. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 12: Municipio Roma VI: Lunghezza, Ponte di Nona, Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle, San Vittorino, Osa, Prato Fiorito. |
CIG | 7944394153 |
Totale lotto | € 5.469.621,42 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 12: Municipio Roma VI: Lunghezza, Ponte di Nona, Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle, San Vittorino, Osa, Prato Fiorito |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 13: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Conca D’Oro, Montesacro, Tufello, Nomentano, Val Melaina, Talenti. |
CIG | 79444027EB |
Totale lotto | € 5.467.711,41 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 13: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Conca D’Oro, Montesacro, Tufello, Nomentano, Val Melaina, Talenti. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 14: Municipio Roma XI: Magliana, Portuense, Marconi, Trullo, Casetta Mattei, Ponte Galeria. |
CIG | 79444152A7 |
Totale lotto | € 5.280.530,72 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 14: Municipio Roma XI: Magliana, Portuense, Marconi, Trullo, Casetta Mattei, Ponte Galeria. |
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Oggetto | Lotto 15: Municipio Roma IV: Aniene Est. |
CIG | 7944429E31 |
Totale lotto | € 5.032.229,81 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 15: Municipio Roma IV: Aniene Est. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 16: Municipio Roma XIII: San Pietro, Boccea, Battistini. |
CIG | 79444374CE |
Totale lotto | € 4.992.119,67 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 16: Municipio Roma XIII: San Pietro, Boccea, Battistini. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 17: Municipio Roma X: Stella Polare, Ostia Ponente, Ostia Antica. |
CIG | 79444439C0 |
Totale lotto | € 4.925.269,42 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 17: Municipio Roma X: Stella Polare, Ostia Ponente, Ostia Antica. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 18: Municipio Roma VIII: Garbatella, Ostiense, Tor Marancia, San Paolo, Tre Fontane, Tintoretto, Roma 70. |
CIG | 7944448DDF |
Totale lotto | € 4.799.208,96 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 18: Municipio Roma VIII: Garbatella, Ostiense, Tor Marancia, San Paolo, Tre Fontane, Tintoretto, Roma 70. |
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Oggetto | Lotto 19: Municipio Roma IX: Eur, Torrino. |
CIG | 794445647C |
Totale lotto | € 4.795.388,95 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 19: Municipio Roma IX: Eur, Torrino. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 20: Municipio Roma IV: Aniene Ovest. |
CIG | 794446296E |
Totale lotto | € 4.619.668,30 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 20: Municipio Roma IV: Aniene Ovest. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 21: Municipio Roma I: Prati, Trionfale. |
CIG | 7944469F33 |
Totale lotto | € 4.096.326,38 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 21: Municipio Roma I: Prati, Trionfale. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 22: Municipio Roma XIV: Balduina, Torrevecchia, Primavalle Tragliata. |
CIG | 7944480849 |
Totale lotto | € 4.050.486,22 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 22: Municipio Roma XIV: Balduina, Torrevecchia, Primavalle Tragliata. |
Categorie merceologiche |
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Oggetto | Lotto 23: Municipio Roma II: Trieste, Pinciano, Nomentano Italia, San Lorenzo, Flaminio. |
CIG | 794449008C |
Totale lotto | € 3.998.916,03 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 23: Municipio Roma II: Trieste, Pinciano, Nomentano Italia, San Lorenzo, Flaminio. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 24: Municipio Roma I: Roma Centro. |
CIG | 794449657E |
Totale lotto | € 3.945.435,83 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 24: Municipio Roma I: Roma Centro. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 25: Municipio Roma XIV: Ottavia, Monte Mario, Trionfale. |
CIG | 794450199D |
Totale lotto | € 3.891.955,64 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 25: Municipio Roma XIV: Ottavia, Monte Mario, Trionfale. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 26: Municipio Roma XV: Cassia Sud. |
CIG | 7944505CE9 |
Totale lotto | € 3.890.045,63 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 26: Municipio Roma XV: Cassia Sud. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 27: Municipio Roma XIII: Aurelia, Casalotti, Montespaccato. |
CIG | 7944834C69 |
Totale lotto | € 3.828.925,40 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 27: Municipio Roma XIII: Aurelia, Casalotti, Montespaccato. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 28: Municipio Roma IX: Laurentino, Le Fonti. |
CIG | 7944851A71 |
Totale lotto | € 3.781.175,23 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 28: Municipio Roma IX: Laurentino, Le Fonti. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 29: Municipio Roma II: Pinciano Trieste, Flaminio, Parioli. |
CIG | 794486345A |
Totale lotto | € 3.769.715,19 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 29: Municipio Roma II: Pinciano Trieste, Flaminio, Parioli. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Oggetto | Lotto 30: Municipio Roma XV: Cassia Nord. |
CIG | 7944871AF2 |
Totale lotto | € 3.225.363,19 |
Durata contrattuale | 36 Mesi |
Descrizione | Lotto 30: Municipio Roma XV: Cassia Nord. |
Categorie merceologiche |
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Ulteriori informazioni |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
criaco angelina | presidente | |
borgesano vincenza | commissario | |
mari silvano | commissario |
04/02/2022 | AVVISO DI ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO (Pos. 2/2019S – I.D. TuttoGare n. 138) Roma Capitale Dipartimento Centrale Appalti – Direzione Servizi AVVISO DI ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO (Pos. 2/201... |
02/10/2019 | Avviso seduta pubblica esame documentazione soccorso istruttorio AVVISO SEDUTA PUBBLICA SOCCORSO ISTRUTTORIO Pos 2/2019S ID 138 Si comunica che relativamente alla gara avente per oggetto: “Accordi quadro relativi all’affidamento del Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scu... |
18/09/2019 | Avviso seduta pubblica esame documentazione amminisrativa Si comunica che la seduta pubblica telematica per l’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa per i concorrenti partecipanti ai lotti dal n. 21 al n. 30 in relazione alla gara avente per oggetto: “Accordi quadro relativi all’a... |
22/07/2019 | RICHIESTA CHIARIMENTI Si comunica che Il Dipartimento ha ricevuto esclusivamente a mezzo pec e non sul portale Tuttogare la richiesta di chiarimenti allegata al presente avviso. Si pubblica la relativa risposta.... |
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, sono da considerarsi validi gli attestati conseguiti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, relativi a corsi di formazione che si concluderanno entro la data di scadenza di presentazione delle offerte?
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, sono da considerarsi validi gli attestati conseguiti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, relativi a corsi di formazione che si concluderanno entro la data di scadenza di presentazione delle offerte?
Si chiede di specificare se la laurea quinquennale (relativa al vecchio ordinamento) può essere equiparata alla laurea triennale o alla laurea specialistica (nuovo ordinamento)
Si chiede se in presenza del Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio sanitari o Educatore Professionale, di per sé sufficienti come titoli di accesso, gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito OEPA saranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 2.2. art. 11 del CSDP.
Qualora l’operatore sia in possesso del diploma di Tecnico dei Servizi Sociali (TSS) e della laurea in Scienze dell’Educazione quest’ultima può essere computata nella valutazione dei tre attestati ai fini dell’attribuzione del punteggio?
In riferimento ai cittadini non italiani dell'Unione Europea, si chiede se il Diploma quinquennale che congiuntamente al titolo OEPA è necessario per l'accesso al Servizio, possa essere stato conseguito nel paese di origine.
In riferimento ai cittadini non italiani dell'Unione Europea, si chiede se il Diploma quinquennale che congiuntamente al titolo OEPA è necessario per l'accesso al Servizio, possa essere stato conseguito nel paese di origine.
E’ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero se equipollente ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
1) Si chiede conferma che per l’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.1 dell’art 11 del CSDP sia corretto considerare 10 mesi di esperienza per ogni anno scolastico.
2) In riferimento al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, qualora il Concorrente intenda mettere a disposizione del servizio operatori in possesso di Master Universitari di I e II livello in ambito OEPA, si chiede se, con riferimento a Master Universitari, qualora gli attestati non presentino l’indicazione delle specifiche richieste al punto 2.2, tali indicazioni possano essere valutate non necessarie.
3) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, qualora gli attestati di formazione in ambito OEPA non contengano le informazioni richieste nel citato punto del CSDP, si chiede se tali indicazioni possano essere omesse.
4) Si chiede l’elenco non nominativo del personale soggetto a clausola sociale, di cui al l’art 24 del Disciplinare di Gara, con l’indicazione: del CCNL applicato, dei livelli di inquadramento e monte ore settimanale contrattuale, degli scatti di anzianità maturati, eventuale data di scadenza del contratto o indicazione dell’assunzione a tempo indeterminato, eventuali superminimi o premi ad personam assegnati.
5) Si chiede se per la stima del costo di lavoro, le ditte partecipanti debbano fare riferimento alle Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di maggio 2013, oppure se debbano prendere in considerazione gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL di riferimento. Nel caso in cui la SA indichi di far riferimento alle Tabelle del 2013 si chiede quali determinazioni intenderà assumere nei confronti del Concorrente aggiudicatario per garantire la sostenibilità economica dell’appalto.
Si può considerare anche la laurea in Filosofia un titolo d’ingresso al pari delle lauree in Lettere, in Mediazione Linguistica e Culturale, etc.?
Premesso che titolo d’ingresso di un operatore è la laurea triennale in Scienze Psicologiche, si chiede, in relazione alla valutazione degli attestati di formazione nell’ambito OEPA, se la laurea successiva in Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità può essere correttamente considerata un attestato di formazione.
Con riferimento alla gara di cui in oggetto, si inviano i seguenti quesiti:
1. rispetto ai parametri di valutazione del CRITERIO 1.2 di elaborazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma
che per NOAmax i si intenda il numero di ore massime offerte dal miglior concorrente;
2. rispetto ai parametri di valutazione del CRITERIO 2.1 di elaborazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma
che per NEmax i si intenda l’esperienza massima computata in mesi presentata dal miglior concorrente;
3. rispetto ai parametri di valutazione del CRITERIO 2.2 di elaborazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma
che:
- per A(a)i si intenda il punteggio provvisorio attribuito agli attestati di partecipazione a corsi di
formazione specifica nell’ambito O.E.P.A. presentati dal concorrente i-esimo, ponderato in funzione sia
degli attestati senza esame finale sia di quelli con esito finale positivo (1 x n. attestati senza esame finale
+ 1,5 x n. attestati con esito finale positivo)
- per Amax i si intenda il punteggio provvisorio massimo attribuito agli attestati di partecipazione a corsi
di formazione specifica nell’ambito O.E.P.A. presentati dal miglior concorrente, ponderato in funzione
sia degli attestati senza esame finale sia di quelli con esito finale positivo (1 x n. attestati senza esame
finale + 1,5 x n. attestati con esito finale positivo).
In riferimento a tutti i quesiti presentati si conferma quanto richiesto precisando altresì che l’indicazione “NEmax” deve intendersi “MEmax” riferendosi l’acronimo ME a mesi.
1) Si chiede se, per gli operatori in possesso, come titolo di studio di accesso, del Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o Educatore professionale, la laurea triennale in Scienze della Formazione, in Servizio Sociale, in Psicologia, in Lettere, in Sociologia, in Scienze della Comunicazione, in Mediazione Linguistico e Culturale viene valutata come un attestato di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito OEPA e lo stesso dicasi per la Laurea Magistrale (due anni) negli stessi corsi di Laurea e per le Specializzazioni post-laurea e per i master.
2) Nella tabella dei criteri di valutazione al sub criterio 2.2 è scritto che "ciascuna copia degli attestati deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'organismo che apporrà su ciascuna la propria firma digitale", mentre al punto 16 "Contenuto della busta B" del Disciplinare di gara, a pag. 39, è richiesto un file, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, recante la dichiarazione di conformità degli attestati e contenente gli attestati degli operatori OEPA da impiegare nel servizio. Si chiede se va sottoscritto digitalmente ciascun attestato di ciascun operatore, se invece va creato un file, sottoscritto digitalmente, con tutti gli attestati per ogni singolo operatore e quindi inserire successivamente i singoli file di ogni operatore all'interno di un ulteriore unico file, o se va creato un file, sottoscritto digitalmente, contenete gli attestati di tutti gli operatori.
1) Si;
2) Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, va creato un file recante un’unica dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che raccoglie i singoli file per ogni operatore contenenti le copie degli attestati di frequenza ai corsi di formazione specifica, con le caratteristiche descritte nel CSDP al sub criterio 2.2 dell’art. 11.
1) Nel Disciplinare di gara al punto 16 "Contenuto della busta B", a pag. 40, viene richiesto un file contenente la dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, che l'ente formatore è Ente autorizzato per la formazione, con indicato la struttura pubblica che ha rilasciato l'autorizzazione e l'atto di riferimento di tale autorizzazione. Si chiede se tale dichiarazione va fatta per tutti gli attestati di formazione o solo per quelli che non riportano tali informazioni.
2) Poiché dalle faq precedenti risulta che anche la laurea triennale e la laurea magistrale in determinati corsi di laurea (Psicologia, Pedagogia, Scienze Sociale, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Lettere, Sociologia, Scienze della Comunicazione) rientrano tra i corsi di formazione in ambito OEPA valutabili, si chiede se bisogna inserire la pergamena di laurea o se questa può essere sostituita dal certificato di laurea rilasciato dall'Università.
3) Nella tabella dei criteri di valutazione al criterio 2, sub criterio 2.1. "Professionalità del Coordinatore OEPA, è scritto che "ai fini della valutazione saranno considerate esclusivamente le esperienze ricadenti nei dieci anni antecedenti la data di scadenza di pubblicazione del relativo bando di gara". Ciò vuol dire che per raggiungere il punteggio massimo di ogni esperienza lavorativa questa debba essere pari a 120 mesi (12 mesi per 10 anni). Si chiede di chiarire se l'esperienza come coordinatore del servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e di secondo grado statali, va calcolata su 12 mesi (quindi un intero anno solare) o sui mesi di apertura delle scuole, vale a dire 10 mesi per ogni anno scolastico (da settembre a giugno), ovviamente in questo ultimo caso l'esperienza massima per ogni singolo servizio, calcolata su dieci anni, sarebbe pari a 100 mesi (10 mesi per 10 anni).
Si, solamente per gli attestati di formazione che non riportano tali informazioni.
Si, può essere sostituita dal certificato di laurea rilasciato dall'Università.
Leggere risposta al quesito n. 85, pubblicata il 06/08/2019 al seguente URL: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC360186 e all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it .
1) Si chiede se relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria la comprova del requisito relativo al fatturato specifico medio annuo (rappresentato da fatture e/o contratti) debba essere prodotta contestualmente ai documenti di gara, quindi allegato nella documentazione da presentare?
2) Analogamente per i requisiti di capacità tecnica e professionale la comprova del requisito (certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni o committenti privati) deve essere prodotta contestualmente nella documentazione di gara? Si chiede Inoltre se tali certificati debbono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dalle Pubbliche Amministrazioni/Committenti Privati?
3) Ciascuna copia degli attestati di formazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante oppure bisogna apporre la firma digitale del legale rappresentante sul file unico, richiesto a pag 39 del Disciplinare di Gara, contenente gli attestati degli operatori da impiegare nel servizio?
4) Il concorrente può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione (parte IV del DGUE) barrando direttamente la sezione “α” del DGUE e produrre apposite dichiarazioni circa il possesso di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale?
La documentazione a comprova di tutti i requisiti (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità economica e finanziaria) richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.
La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità tecnica e professionale), come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica. La documentazione sopra indicata dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 15.1 e secondo le tipologie di documenti individuati nel disciplinare di gara da produrre a comprova rispettivamente ai punti 7.2. e 7.3.
Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, va creato un file recante un’unica dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che raccoglie i singoli file per ogni operatore contenenti le copie degli attestati di frequenza ai corsi di formazione specifica, con le caratteristiche descritte nel CSDP al sub criterio 2.2 dell’art. 11.
Il concorrente dovrà rispettare i contenuti del DGUE in estensione .xml come configurato dal sistema TuttoGare, all’interno del quale non è richiesta la compilazione del campo “Indicazione generale per tutti i criteri di selezione In merito ai criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'operatore economico di dichiarare che soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti indicati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati”.
Pertanto, il concorrente medesimo dovrà compilare la sezione B del suddetto DGUE per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del disciplinare e la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del disciplinare.
In riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA lettera d) fatturato specifico medio annuo la comprova del requisito specifico medio annuo ( tramite fatture e/o contratti) debba essere prodotta in sede di partecipazione alla gara medesima e con quali modalità.
La documentazione a comprova di tutti i requisiti (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità economica e finanziaria) richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.
1) In riferimento al punto 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria si richiede se alla dichiarazione vanno allegati le fatture e/o i contratti di riferimento, e all'interno di quale busta vanno inseriti
2) In riferimento al punto 7.3 requisito di capacità tecnica e professionale se alla dichiarazione si può allegare copia conforme delle lettere di affidamento del committente e in quale busta va inserito
1) La documentazione a comprova di tutti i requisiti (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità economica e finanziaria) richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.
2)La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità tecnica e professionale), come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica. La documentazione sopra indicata dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 15.1 e secondo le tipologie di documenti individuati nel disciplinare di gara da produrre a comprova rispettivamente ai punti 7.2. e 7.3.
Spett.le Ente, si chiede conferma che, in caso di partecipazione a tutti e trenta i lotti di gara, sia sufficiente presentare un unico modello di domanda, al cui interno saranno specificati i CIG di tutti e trenta i lotti a cui si intende partecipare, senza doverne presentare uno per ogni singolo lotto.
No, vedere pag. 28 del disciplinare di gara.
Poiché gli attestati dei corsi di qualifica ADEST e/o OSS non sempre riportano la specifica relativa alla durata in ore del corso, ma per questi corsi, essendo regolamentati da profili Regione o Nazionali, il numero di ore non è variabile a discrezione dell'ente di formazione (600 ore per la qualifica ADEST e 1000 ore per la qualifica OSS), e poiché è possibile accedere all'esame finale solo avendo frequentato almeno l'80% delle ore previste, percentuale di presenze verificata prima di far sostenere al candidato le prove finali, si chiede se, unicamente in riferimento a tali attestati, può essere resa, a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del Concorrente, la specifica relativa alla durata in ore del corso.
Si chiede se ai fini di quanto indicato al punto 7.2 del Capitolato - Requisiti dell'Operatore O.E.P.A. - possono essere considerati validi, al fine di partecipazione alla gara, operatori in possesso di Licenza Media, esperienza almeno quinquennale e in possesso/impegno ad ottenere entro un anno titoli di OSS, ADEST, OSA, OTA, Assistenti familiari.
Si, purché in un rapporto che non superi il 20% dell’organico previsto, così come stabilito nell’art. 7.2 del CSDP.
1) Sulla linea della risposta al quesito 23, si chiede se il titolo di laurea in architettura è considerato valido per svolgere la professione di OEPA?
2) Non essendo espressamente indicato sulle pergamene dei diplomi di laurea, master e specializzazioni post-lauream universitari le specifiche relative alle ore frequentate e il superamento dell'esame finale, come si possono computare per la valutazione dei tre attestati per l'attribuzione del punteggio?
1) No;
2) Se inerenti alla professionalità OEPA, saranno computati secondo le indicazioni del sub criterio 2.2 dell’offerta tecnica.
Con la presente in riferimento alla Faq. n. 28 del 22/07/2019 17:23 -"Si chiede se, tra i servizi analoghi, realizzati dal Concorrente negli ultimi tre esercizi disponibili ai fini della dichiarazione del fatturato specifico medio annuo richiesto al punto III.1.2 del Bando di Gara, possono essere ricompresi anche i Servizi di Assistenza Domiciliare. -Si" SIAMO A CHIEDERE CONFERMA CHE SONO CONSIDERATI ANALOGHI TUTTI I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARI RIVOLTI AD ANZIANI- DISABILI – MINORI.
Si, purché il servizio sia rivolto a persone con disabilità.
1) Si richiede se gli attestati dei corsi LIS (minimo 120 h) conseguiti con il Gruppo SILIS, ente accreditato solamente al RND Ente Nazionale Sordi, possono essere considerati attestati di formazione in ambito OEPA.
2) Si richiede se gli attestati dei corsi LIS (minimo 120 h) conseguiti con l'I.S.S.R (Istituto Statale per Sordi Roma), ente atipico vigilato dal MIUR, possono essere considerati attestati di formazione in ambito OEPA.
1) si chiede conferma che per poter svolgere l’incarico di Coordinatore sia valido il titolo di Laurea in Scienze dell’educazione conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione;
2) si chiede conferma che il titolo di AEC, unitamente al diploma di istruzione secondaria di II grado, sia valido per svolgere il ruolo di operatore O.E.P.A.;
3) si chiede conferma che il titolo di “Operatore socio assistenziale per disabili”, unitamente al diploma di istruzione secondaria di II grado, sia valido per svolgere il ruolo di operatore O.E.P.A.; 3) si chiede conferma che il superamento dell’esame finale del corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico (1500 ore), unitamente al diploma di istruzione secondaria di II grado, sia valido per svolgere il ruolo di operatore O.E.P.A.; 4) si chiede se, analogamente a quanto risposto al quesito n. 45, anche le Lauree in Storia e in Filosofia siano titoli validi per svolgere la professione di OEPA;
5) si chiede se, in caso di possesso di titolo di Laurea Triennale in ambito psicologico (valido come titolo di accesso) e successiva Laurea specialistica sempre in ambito psicologico, la Laurea specialistica possa essere considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2;
6) si chiede conferma che, in caso di possesso di titolo di diploma di maturità magistrale (valido come titolo di accesso) e titolo O.E.P.A, quest’ultimo possa essere considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2.
1) Si
2) Si
3a) No, ad eccezione del caso in cui l’operatore abbia una documentata esperienza almeno quinquennale nel servizio oggetto della gara, in un rapporto non superiore al 20% dell’organico previsto (paragrafo 7.2 del CSDP);
3b) Si;
4) Si laurea in filosofia, no laurea in Storia , si laurea in Storia e Filosofia;
5) Si;
6) Si
Si chiede se gli attestati di frequenza di corsi di formazione specifica, che spesso indicano il superamento con successo dell'esame finale e la durata complessiva, siano validi anche nel caso in cui non sia riportato il numero di ore frequentate dall'operatore.
Si, purché l’indicazione delle ore frequentate possa essere resa a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del concorrente.
In riferimento al punto 2.2. del CSDP dove viene richiesto che "ciascuna copia degli attestati deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'organismo", si vuole sapere se, per ogni operatore OEPA, è possibile creare un unico file, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, contenente la dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, e gli attestati allegati.
Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, va creato un file recante un’unica dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che raccoglie i singoli file per ogni operatore contenenti le copie degli attestati di frequenza ai corsi di formazione specifica, con le caratteristiche descritte nel CSDP al sub criterio 2.2 dell’art. 11.
1 - Si chiede se un operatore in possesso del certificato di laurea della magistrale può produrre l'autocertificazione (scaricabile dall'area personale del portale dell'università e comprensiva del Codice PA che permette alla Pubblica Amministrazione di verificarne la veridicità ) in cui dichiara di aver conseguito la laurea triennale.
2 - Si chiede se il certificato di laurea e/o la pergamena di laurea possono essere sostituiti da un'autocertificazione scaricabile dall'area personale del portale dell'università, comprensiva del Codice PA che permette alla Pubblica Amministrazione di verificarne la veridicità.
1- I corsi ADEST oppure OSS, autorizzati e finanziati dalla Regione Lazio, i cui estremi di autorizzazione sono indicati nell'attestato, necessitano della dichiarazione del legale rappresentante che l'ente è accreditato?
2 - Se un corso ADEST è stato autorizzato e finanziato dalla Regione a un ente probabilmente non accreditato, l'attestato con il logo e la firma della Regione viene valutato?
3 - Si chiede di chiarire come formulare la dichiarazione di accreditamento di un centro di formazione professionale che era accreditato presso la Regione Lazio e da qualche anno si è sciolto, essendo di difficile reperimento presso la Regione Lazio gli estremi di accreditamento e revoca dello stesso, in riferimento ad attestati di formazione di oltre 12/15 anni.
1) No;
2) Si;
3) Si possono comunque valutare tali attestati, purché corredati da una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente che attesti le caratteristiche previste nel sub criterio 2.2, art. 11 del CSDP
La dichiarazione del Legale Rappresentante circa le ore frequentate dall'operatore sul totale di quelle previste deve essere fatta anche nel caso di attestati di ADEST (600 ore) , OSS (330 ore) , OEPA (300 ore) che non vengono rilasciati se non si è frequentato almeno l'80% delle ore previste, che sarebbero quindi, nei casi indicati, largamente superiori alle 50 minime previste dal CSDP? La stessa cosa si chiede per i titoli universitari, le specializzazioni o i master che hanno frequenze annuali, biennali, o quadriennali, anche in questi casi va fatta la dichiarazione del Legale Rappresentante sulle ore frequentate?
Si, purché l’indicazione delle ore frequentate possa essere resa a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del concorrente.
Qualora un operatore fosse in possesso del "diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio" rilasciato dalla Scuola Magistrale Statale per le Maestre del Grado Preparatorio, può essere considerato come titolo di accesso valido?
No, tale titolo non è equiparabile al diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale.
Qualora un operatore fosse in possesso dell'attestato di Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari autorizzato dalla Regione Lazio (istituito ai sensi della Legge Regionale 23/1992 e della legge quadro n 845 del 1978) conseguito nel 2001 presso un Ente che oggi non esiste e del quale quindi non si possono conoscere gli estremi dell'autorizzazione, si può considerare valido ed inserire nella documentazione prodotta?
Si possono comunque valutare tali attestati, purché corredati da una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente che attesti le caratteristiche previste nel sub criterio 2.2, art. 11 del CSDP.
Con riferimento al sub criterio 1.3.1 del disciplinare il file contenente la dichiarazione del legale rappresentante per "ciascun operatore OEPA supplente che attesti il nominativo e la qualifica, l'esperienza professionale e che è a conoscenza che l'indicazione del nominativo è presentata per la gara in oggetto" deve essere prodotta singolarmente per ciascun operatore supplente oppure si può fare un'unica dichiarazione che riporti l'elenco di tutti gli operatori supplenti con le specifiche di cui sopra richieste dal bando?
La dichiarazione deve essere prodotta per ciascun operatore supplente.
In merito al layout dell'offerta tecnica, per una facilità di lettura della tabella 1.1, si richiede se è possibile la presentazione di tutta o di parte della proposta progettuale con layout in orizzontale.
Qualora un certo numero di attestati di formazione non contenga l'informazione circa le ore frequentate dagli operatori, l'eventualità di un esame finale e l'esito dello stesso, la dichiarazione integrativa che può fare il legale rappresentante deve essere singola per ciascun attestato oppure può essere redatta un'unica dichiarazione riportante un elenco con nome e cognome dell'operatore, titolo dell'attestato, ore frequentate, ed eventuale esame finale?
Le dichiarazioni integrative circa le informazioni relative agli attestati devono essere prodotte per ogni singolo operatore.
Si chiede in riferimento ad un operatore in possesso di idoneo titolo di accesso che abbia successivamente conseguito il corso di laurea in "Scienze dell'Educazione e della Formazione - EDU" presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in modalità teledidattica, quest'ultimo certificato di laurea può ritenersi valido e computabile tra gli attestati ai fini dell'attribuzione del punteggio?
Si chiede se gli operatori stranieri non appartenenti all’Unione Europea, seppur non in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana livello C2, ma con una Laurea conseguita in Italia, possano essere inseriti nell’elenco dell’organico per lo svolgimento del servizio.
Se la laurea è stata conseguita in Italia, si.
Si chiede se copia degli attestati ai corsi di formazione per la qualifica di OEPA che concorrono, insieme al diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, alla formazione del titolo di accesso per la partecipazione alla gara (non computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di offerta tecnica) devono essere inseriti nell'apposito file contenente gli attestati di formazione degli operatori oepa.
No, i titoli di accesso vanno elencati nella scheda degli operatori OEPA prevista al paragrafo b), pag 39 del disciplinare di gara.
In riferimento alla dichiarazione di conformità relativa agli attestati degli operatori OEPA da impiegare nel servizio (cfr. pag. 39,40 del Disciplinare di Gara) si chiede se la dichiarazione possa essere unica riepilogativa delle informazioni richieste (attestati e rispettive ore) riportate in uno schema generale (contenente i nominativi degli OEPA e i relativi corsi di aggiornamento con l’indicazione del numero di ore) o se invece occorre produrre una dichiarazione distinta in funzione di ogni operatore.
Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, la dichiarazione di conformità degli attestati agli originali deve essere unica,
Le dichiarazioni integrative circa le informazioni relative agli attestati devono essere prodotte per ogni singolo operatore.
Si chiede se il corso di qualifica di Mediatore Interculturale (300 ore con esame finale), autorizzato dalla Regione Lazio, viene valutato come corso di formazione in ambito OEPA. Si consideri la presenza di bambini disabili, di altre etnie, inseriti nella scuola.
Non può essere considerato come titolo d’accesso ma ai fini dell’attribuzione del punteggio, come al sub criterio 2.2 dell’art. 11 del CSDP.
Si chiede con riferimento ai requisiti dell'operatore OEPA congiuntamente al titolo di accesso di cui all'art. 7.2 lettera b) del C.S.D.P., nel caso in cui quest ultimo possieda 1 MASTER di I livello in COUNSELING e 1 MASTER in Mediazione Familiare entrambi questi titoli possano essere considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio?
Si richiede se in occasione di Master annuale o biennale, effettuato presso un'Università o una Scuola di Specializzazione riconosciuta, in cui non si evince né il monte ore del Master né il numero delle ore frequentate dall'allievo, ma è dichiarato il superamento dell'esame finale, possa essere considerato come un corso da 50 ore con esame finale.
Si, purché trattasi di formazione specifica per la professionalità degli operatori OEPA.
Si richiede se in occasione di Master annuale o biennale, effettuato presso un'Università o una Scuola di Specializzazione riconosciuta, in cui non si evince né il monte ore del Master né il numero delle ore frequentate dall'allievo, ma è dichiarato il superamento dell'esame finale, possa essere considerato come un corso da 50 ore con esame finale.
Si, purché trattasi di formazione specifica per la professionalità degli operatori OEPA.
In relazione al criterio 1.4 “Proposta migliorativa laboratoriale senza costi aggiuntivi per l’amministrazione”, si chiede se, ai fini dell’attribuzione del punteggio (2 punti per ogni percorso laboratoriale assegnati come da tabella criterio 1.4), tale percorso è da intendersi di durata minima di 20 ore nell’ambito dei tre anni scolastici che coprono l’accordo quadro, oppure è da intendersi per ogni singolo anno scolastico.
E’ da intendersi per ogni singolo anno scolastico.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità relativa agli attestati degli operatori OEPA puo' essere fatta una dichiarazione UNICA di conformità contenente i nominativi di tutti gli operatori con i relativi attestati presentati / allegati?
In relazione alla gara in oggetto, si chiedono delucidazioni relativamente al punto n° 7 del disciplinare di gara: requisiti speciali e mezzi di prova dove al punto n° 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede al concorrente di produrre dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Il chiarimento n°1 è: la comprova del requisito sub g 1, dove chiede originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione....deve essere prodotta insieme alla documentazione di gara presentata entro il 02/09/2019?
Il chiarimento n° 2 è: al fine della giusta attribuzione del punteggio degli attestati del personale OEPA come specificato al punto n° 2.2 (professionalità degli operatori OEPA) si chiede qual'è il criterio di assegnazione del punteggio rispetto ai laureati in aree specifiche (7.2.del capitolato speciale) senza alcun attestati di specializzazione e diplomati in ambito specifico e non, con attestati di specializzazione di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito OEPA di durata non inferire a n. ore 50.
1) Si
2) Si specifica che i titoli previsti nelle lettere a, b e c dell’art. 7.2 del CSDP sono da intendersi quali titoli di accesso e, pertanto, non computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto nel sub criterio 2.2 dell’art. 11 del CSDP.
Saranno computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto nel sub criterio 2.2 dell’art. 11 del CSDP eventuali titoli ulteriori.
Si chiede se il MASTER in COUNSELING triennale e il MASTER in Mediazione Familiare annuale possono essere valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio.
In relazione al punto 2.2 del Disciplinare di gara, qualora non siano riportate le ore del corso sull'attestato dell'Ente formatore, nel caso specifico attestato di “ADEST” , è possibile dimostrarne la durata in ore attraverso presentazione copia della legge Regionale della Regione Lazio n 42 del 1986 (che disciplina la formazione degli Assistenti Domiciliari e del Servizi Tutelari e relative ore della formazione), nonché attraverso dichiarazione del Legale Rappresentante a conferma di quanto previsto dalla Legge Regionale?
E’ sufficiente la dichiarazione del Legale Rappresentante del Concorrente.
1) In relazione al quesito 30 : Si chiede se i corsi di specializzazione svolti da educatori e psicologi (quali ad esempio master e scuole di specializzazione) siano equiparabili ai corsi svolti in ambito OEPA della durata non inferiore a50 ore ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP. RISPOSTA: Si. E in relazione al quesito 61: Si chiede se per operatori in possesso del Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o di Educatore Professionale e della Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Servizi Sociali o in Scienze e Tecniche Psicologiche (nuovo ordinamento) o Psicologia o Pedagogia (vecchio ordinamento) quest’ultima possa essere computata nella valutazione dei tre attestati ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP. RISPOSTA: Si. (31/07/2019) Domanda: Nel caso in cui nell’attestato di specializzazione , di master e/o diploma di laurea non siano presenti gli elementi richiesti ai fini dell’attribuzione del punteggio ( punto 2.2. dell’art 11 del CSDP) e considerando che sia master, corsi di specializzazione e diploma di laurea hanno una durata maggiore alle 50 ore richieste, considerando che sugli attestati sono presenti il numero dei CFU che corrispondono di norma ad un numero di ore prestabilite, si chiede se è possibile con dichiarazione del Legale Rapprentante dell’Organismo che si presenta alla gara di attestare gli elementi eventualmente non presenti sugli attestati di cui sopra.
2) In relazione all’art 7 punto 7.2 del Capitolato Speciali Descrittivo e Prestazionale e all’art 11 punto 2.2. e al quesito n. 61 Domanda: Nel caso in cui operatori in possesso di lauree triennali in Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Servizi Sociali o in Scienze e Tecniche Psicologiche (nuovo ordinamento) siano in possesso anche della laurea specialistica inerente il percorso triennale già acquisito, quest’ultima laurea nel caso in cui la laurea triennale venga
utilizzata come titolo di accesso, può essere considerata valida ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2. del’art 11 del CSDP ?
3) In relazione al punto 6.6.2 e del punto 1.2 dell’art 11 del CSDP Domanda: Il punto 6.6.2 del CSDP prevede la possibilità di offrire ulteriori ore aggiuntive che nel punto 1.2 dell’art 11 del CSDP vengono determinate nel minimo 1% e massimo 2% rispetto al totale annuo di ore assegnate per ciascun lotto , il non rispetto delle percentuali enunciate determinerebbe la non presa in considerazione delle ore aggiuntive proposte, pertanto si chiede se le ore pari al 2% delle ore annuali previste per ciascun lotto sia da considerarsi il massimo delle ore aggiuntive che si possono offrire o se il 2% massimo si riferisce al massimo delle ore annuali moltiplicate per i tre anni previsti dall’accordo quadro .
1) Si.
2) Si.
3) In riferimento al punto 1.2 dell’art 11 del CSDP si chiarisce che le percentuali minime e massime (1% e 2%) delle ore aggiuntive previste per ciascun lotto sono riferite al monte ore annuale. E pertanto la percentuale offerta dal Concorrente deve intendersi da replicare in ognuno dei tre anni previsti dall’Accordo Quadro.
Si chiede conferma che nel caso del possesso di attestati di Lauree Triennali, Lauree Specialistiche, Lauree Magistrali, Master, di Corsi di Perfezionamento e di Diplomi di Specializzazione, ritenuti validi per l’attribuzione del punteggio relativo al punto 2.2 della Tabella dei criteri di valutazione delle offerte art 11 del C.S.D.P., NON sia necessaria la dichiarazione relativa alla durata del corso, indicazione non presente nell’attestato, in quanto il conseguimento di tali titoli presuppone una durata largamente superiore alle 50 ore richieste, come previsto da appositi Decreti Ministeriali.
Per i Master, i Corsi di Perfezionamento e i Diplomi di Specializzazione le indicazioni richieste possono essere rese a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del Concorrente, per i dplomi di laurea tale dichiarazione non è necessaria.
1) Si, purché il servizio sia rivolto a persone con disabilità;
2) No, se non è possibile scorporare le due tipologie di utenza;
3) Nel caso in cui un concorrente partecipi a più lotti, secondo quanto previsto al paragrafo 1) dell’art. 10 del Disciplinare di gara “potrà presentare un'unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena di esclusione, contenere l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. ………………l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione”. La garanzia provvisoria unica potrà essere inserita nella busta amministrativa del lotto di maggior importo tra quelli ai quali partecipa ovvero potrà essere replicata in ciascuna busta amministrativa;
4) Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, leggere pag. 56 del disciplinare di gara.
1) Come indicato alle pagine 37 e 38 del disciplinare di gara, il file di 30 cartelle contenente la proposta progettuale è articolato secondo i paragrafi da a) ad f) comprendenti la descrizione dell’impianto generale e dell’organigramma;
2) Secondo quanto disposto dall’art. 13.2, lett. d) del disciplinare di gara, le modalità di caricamento della “Busta A – Documentazione amministrativa” sulla piattaforma telematica “TuttoGare”, in caso di partecipazione in forma aggregata, sono disciplinate dalla lett. c) del suddetto articolo: in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo.
Ogni concorrente deve generare un PASSOE per ogni lotto per il quale decide di partecipare, con l’indicazione del lotto, del relativo oggetto e CIG.
A tal proposito vedasi, all’art. 13.3 del disciplinare di gara, la tabella “Tipologia di Documento” che riepiloga la documentazione che ciascun concorrente deve caricare sulla piattaforma telematica “TuttoGare” nonché il punto 15.3.2, punto 15 del disciplinare di gara il quale espressamente indica:
“15. per ciascun lotto di partecipazione: PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente”.
Nel DGUE informatico, come rappresentato dall'Help Desk è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza.
In ogni caso il DGUE deve essere compilato nella sua interezza come indicato al punto 15.2 del Disciplinare di gara.
Eventualmente, qualora non risultasse possibile inserire nella sezione B - Capacità economica e finanziaria del DGUE “i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara” nella loro interezza è facoltà del concorrente inserire una dichiarazione integrativa dei servizi al DGUE stesso.
In relazione al seguente quesito e alla Vostra relativa risposta, si precisa che l’help Desk ci comunica che in effetti il campo anno/data può contenere un solo anno, per cui ci invita a chiedere alla stazione appaltante di poter produrre una dichiarazione integrativa al DGUE. Siamo pertanto a chiedere se la dichiarazione dei servizi già richiesta dal disciplinare di gara e caricata nella busta A sia da ritenersi sufficiente a corredo del DGUE ?
Distinti Saluti
Domanda…Nella sezione B - Capacità economica e finanziaria del DGUE non vi sono righe sufficienti per indicare i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara. E’ sufficiente la dichiarazione dei servizi che sarà caricata nella busta A?
Risposta……Nel DGUE informatico, come rappresentato dall'Help Desk è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza. In ogni caso il DGUE deve essere compilato nella sua interezza come indicato al punto 15.2 del Disciplinare di gara.
Nel DGUE informatico, come rappresentato dall'Help Desk è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza.
In ogni caso il DGUE deve essere compilato nella sua interezza come indicato al punto 15.2 del Disciplinare di gara.
Eventualmente, qualora non risultasse possibile inserire nella sezione B - Capacità economica e finanziaria del DGUE “i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara” nella loro interezza è facoltà del concorrente inserire una dichiarazione integrativa dei servizi al DGUE stesso.
La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass contestualmente ai documenti di gara prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.
La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara (compresa quella a comprova del requisito G1), come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass contestualmente alla presentazione dei documenti di gara, prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta, e sarà poi esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.
Occorre distinguere in caso di RTI/consorzio ordinario già costituito o costituendo: le modalità sono descritte al punto 15.1. del disciplinare di gara e segnatamente:
La domanda è sottoscritta: digitalmente:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Le stesse modalità sono richiamate per la sottoscrizione dell’offerta/e Tecnica/che e dell’offerta/e economica/che alle sezioni rispettivamente 16 e 17 del disciplinare di gara.
In relazione alle Capacità Tecniche e Professionali, come richiesto nel disciplinare di gara il concorrente deve produrre, per ciascun lotto cui partecipa, non il fatturato ma la dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Tali servizi possono riferirsi al periodo intercorrente tra la data di scadenza di presentazione delle offerte (2-9-2019) ed i tre anni antecedenti.
In riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA lettera d) fatturato specifico medio annuo la comprova del requisito specifico medio annuo ( tramite fatture e/o contratti) debba essere prodotta in sede di partecipazione alla gara medesima e con quali modalità.
1) L’indicazione presente al punto 2.2. della tabella riepilogativa dei punteggi relativi ai criteri e sub-criteri dell’offerta tecnica, dove si fa riferimento alla “formazione specifica (e non al “curriculum” richiesto invece per il coordinatore al punto 2.1.) degli operatori che il concorrente mette a disposizione”, ha un significato completamente diverso da quello che il richiedente sottende con la formulazione del quesito: la “ratio” dell’indicazione riportata risiede proprio nella necessità di assicurare la massima qualità del servizio in funzione delle fasce deboli cui è destinata; tale qualità in relazione agli operatori OEPA è garantita da una formazione professionale particolarmente qualificata. Pertanto il concorrente X può assicurare tale professionalità se mette a disposizione nell’esecuzione del servizio, in caso di aggiudicazione, esattamente l’operatore OEPA che vanta un numero di attestati particolarmente rilevante in termini di punteggio e di cui si avvale per vedersi attribuito un punteggio premiante. In particolare si vuole proprio evitare, al fine di garantire detta qualità del servizio, che l’operatore OEPA, di cui si avvale l’impresa X aggiudicataria di un lotto e che la stessa si impegna a mettere a disposizione, sia contestualmente “speso” da altra impresa aggiudicataria di altro lotto con impossibilità di coinvolgimento nell’esecuzione del servizio del medesimo operatore OEPA in quanto appunto già impegnato nell’esecuzione di altro lotto. Si vuole pertanto assicurare anche perfetta corrispondenza tra criteri premianti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e qualità nell’esecuzione del servizio riconducibili a quei criteri. Pertanto si presuppone che al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore la cui professionalità è garantita dagli attestati risulti alle dipendenze della impresa X e non possa essere speso da altri concorrenti; altrimenti verrebbero meno, tra l’altro, le ragioni che implicano l’applicazione della clausola sociale, con obblighi di ricorso prioritario al personale del gestore uscente solo laddove il proprio personale (non quello di altra impresa) risulti capiente.
2) La risposta è no per le motivazioni riportate nella risposta precedente. La domanda può sottendere accordi di cartello nella spartizione dei lotti che forse andrebbero segnalati all’AGCOM.
3) Non c’è un capitolato unico, essendo previsto un capitolato per ogni Municipio, tuttavia non è stato individuato tale refuso.
1) a) b) c) - come specificato nel richiamato art. 28 dello schema di accordo quadro (articolo riproposto negli schemi di accordo quadro di tutti i Municipi):
“Art. 28 – Clausola sociale di assorbimento del personale Per l’esecuzione del presente accordo quadro, l’aggiudicatario, al fine di garantire il livello occupazionale, la continuità degli interventi ed evitare il turn-over degli operatori, dovrà impegnarsi, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale, qualora disponibile, indicato nell'elenco depositato presso il Municipio, già impiegato dal precedente affidatario.”
Come precisato, quindi, nello schema di A.Q., l’elenco è disponibile, per gli Operatori economici che lo richiedono, presso ogni Municipio. È evidente che i dati richiesti includono anche dati sensibili non ostensibili.
d) Fermo rimanendo che le linee guida n. 13 dell’ANAC secondo il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2018 non sono vincolanti ma solo orientative, la risposta a questo quesito è desumile dalla risposta al precedente quesito. Quanto riportato negli atti della gara in argomento non preclude l’esercizio di detto diritto.
e) La gara è stata gestita interamente in modalità elettronica, tuttavia i dati in argomento sono reperibili con le modalità sopra indicate.
2) a) e b) - I termini concessi agli operatori economici dalla Stazione Appaltante per poter esperire tutte le rispettive valutazioni e verifiche ai fini della formulazione dell’offerta si sono ritenuti congrui, considerato che il bando è stato pubblicato il 1 luglio 2019 con scadenza 2 settembre 2019 (ben n. 63 giorni di pubblicazione!) ed in ogni caso la risposta al quesito n. 1 (spendibilità del fatturato disponibile anche se riferito al 2018) non è affatto novativa ma è del tutto ovvia secondo quanto noto agli operatori economici che partecipano alle gare.
E’ possibile includere nell’offerta figure qualificabili come profili tipo senza allegare il relativo impegno ad eseguire il servizio richiesto dall’Amministrazione?
Tale richiesta non può essere soddisfatta in quanto la formulazione della clausola sociale, oltre che prevista dall’art. 50 del codice dei Contratti, riprende la formulazione del bando tipo n.1/2017 approvato dall’A.N.AC. Inoltre, l’interpretazione della c.d. “clausola sociale” del richiedente è basata sul falso presupposto, assolutamente contrastante con l’interpretazione univoca del Consiglio di Stato e dell’ANAC, dell’errata applicazione della stessa. Infatti il richiedente omette di indicare l’inciso – pur presente negli atti di gara – “subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa”, che si traduce in un correlativo obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale, qualora disponibile, solo laddove il proprio personale non risulti capiente rispetto alle esigenze del lotto per il quale risultasse aggiudicatario. Decadono pertanto le ulteriori contestazioni e richieste prive del presupposto principale.
1. Relativamente all'offerta economica, la percentuale di ribasso (1' voce dello schema di offerta economica) va calcolata sulla somma dei costi della manodopera (3' voce) con i costi di sicurezza aziendali interni (2' voce)? Quindi il prezzo definitivo offerto, comprensivo di ribasso, comprende sia i costi di manodopera sia i costi di sicurezza aziendale interna o questi ultimi vanno scorporati dal prezzo offerto e ribassato?
2. Si chiede, nuovamente, di specificare se la consorziata deve compilare il DGUE e se "SI", si chiede di specificare la procedura da seguire in quanto, come da voi indicato, è solo il Consorzio che effettua la registrazione alla piattaforma "Tuttogare"
1) si fa rinvio a quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
2) Anche la consorziata, indicata dal Consorzio concorrente come esecutrice della prestazione, deve compilare il DGUE secondo le indicazioni fornite dalla piattaforma telematica “Tuttogare” ed indicate nel disciplinare di gara al punto 15.2.:
Il DGUE deve essere presentato, in versione informatica (estensione .xml):
[...]
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Alla luce della normativa di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, da Voi richiamata in sede di risposta al chiarimento formulato da diversi operatori economici in ordine al solo punto n. 1 della domanda di partecipazione integrata (vedasi chiarimenti nn. 35 e 82 pubblicati sul sito di Roma Capitale), siamo a richiedere quanto segue. Ritenendo plausibile che, ai fini della compilazione del solo punto n. 1 della domanda di partecipazione, il richiamo alla norma sopra citata si giustifichi in virtù del fatto che la stessa individua tra i soggetti, nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, anche il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, si chiede conferma che le società cooperative composte da un numero notevole di soci cooperatori (oltre 2600 soci) siano esentate dalla compilazione di tale punto, in quanto appare del tutto evidente come all'interno delle stesse non vi sia né un socio unico, né un socio di maggioranza.
Per la dichiarazione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti si fa rinvio a quanto indicato dal Presidente dell’A.N.AC. al punto 3 nel comunicato del 8 novembre 2017.
Nel dettaglio siamo a richiedere, PER TUTTI I LOTTI:
1) L’attuale gestore del servizio in oggetto;
2) Si richiede di conoscere i seguenti dati inerenti il Personale dell’attuale appaltatore: a. Contratto CCNL applicato; b. Mansione; c. Livelli di inquadramento; d. Scatti di anzianità maturati e maturandi; e. Monte ore settimanale; f. Tipologia di contratto applicato (tempo ind.; tempo det., ecc.); g. Presenze di eventuali migliorie “ad Personam” o superminimi assorbibili o non assorbibili; h. Eventuali condizioni di limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni limitative dell’incarico); i. Presenza di eventuali Operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro. l. Stato di aggiornamento dei singoli operatori relativamente ai corsi di formazione cogente (d.lgs.81/08), Prevenzione incendi rischio elevato, primo soccorso. Si fa presente che tali informazioni sono da fornire necessariamente in virtù del riassorbimento del personale in essere, per una corretta valutazione della procedura ed il rispetto del principio di massima partecipazione delle imprese, oltre che ad evitare di favorire le ditte uscenti.
3) Quali sono i metodi di fatturazione, per ogni lotto?
Come specificato nel richiamato art. 28 dello schema di accordo quadro (articolo riproposto negli schemi di accordo quadro di tutti i Municipi):
“Art. 28 – Clausola sociale di assorbimento del personale Per l’esecuzione del presente accordo quadro, l’aggiudicatario, al fine di garantire il livello occupazionale, la continuità degli interventi ed evitare il turn-over degli operatori, dovrà impegnarsi, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale, qualora disponibile, indicato nell'elenco depositato presso il Municipio, già impiegato dal precedente affidatario.”
Come precisato, quindi, nello schema di A.Q., l’elenco è disponibile, per gli Operatori economici che lo richiedono, presso ogni Municipio. È evidente che i dati richiesti includono anche dati sensibili non ostensibili.
Si chiede se è possibile che un operatore OEPA puo' presentare la propria disponibilità e i propri titoli a diversi Organismi che partecipano agli stessi lotti.
No, vedere risposta al quesito n. 67 della piattaforma Tuttogare.
Si chiede se un operatore OEPA può presentare la propria disponibilità e i propri titoli a diversi Organismi che partecipano agli stessi lotti.
No, vedere risposta al quesito n. 67 della piattaforma Tuttogare.
Relativamente alla compilazione della sezione B - Capacità economica e finanziaria e della sezione C - Capacità tecniche e professionali del DGUE, ai fini di una migliore comprensione e chiarezza espositiva, si chiede conferma che sia possibile dichiarare quanto ivi richiesto, rinviando ad una separata dichiarazione dei requisiti speciali, da allegare all’interno della busta A contenente la documentazione amministrativa. Diversamente, qualora l’operatore economico sia tenuto a compilare in tutti i loro campi le summenzionate sezioni B e C del DGUE messo a disposizione sulla piattaforma “TuttoGare”, si chiede conferma che sia possibile comunque integrare le informazioni ivi fornite attraverso una separata dichiarazione dei requisiti speciali, al fine di rendere più chiaro e comprensibile quanto già indicato nelle sezioni in parola.
Sì, ciò è possibile anche con separata dichiarazione.
1) Le dichiarazioni rese “dal legale rappresentante del concorrente” relativamente al personale (ad esempio relativamente al CV del Coordinatore OEPA), in caso di RTI, devono essere rese dal legale rappresentante dell’organismo di cui fa parte il personale proposto o da tutti i legali rappresentanti che costituiscono l’RTI?
2) L’indice della proposta progettuale deve avere l’ordine previsto dal punto 16 del Disciplinare di gara “Contenuto della busta B – OFFERTA TECNICA” e quindi deve seguire, in 30 cartelle, i punti:
a) descrizione dell’impianto generale della “proposta progettuale”: finalità, obiettivi e metodologie
b) descrizione dell’organigramma specifico per il servizio di OEPA: ruoli e mansioni delle figure professionali impiegate;
c) con riferimento al sub criterio 1.1 “Validità, articolazione e completezza delle azioni proposte per le attività previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,” (secondo lo schema che dovrà necessariamente essere inserito nel progetto offerto)
d) con riferimento al sub criterio 1.2 “ore aggiuntive a contatto con gli alunni per la costituzione di un pacchetto ore per la gestione di eventuali necessità e/o bisogni emergenti, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione) e) con riferimento al sub criterio 1.3 “continuità relazionale e contenimento del disagio legato alle sostituzioni per assenza dell’O.E.P.A. assegnato a ciascun alunno”
f) con riferimento al sub criterio 1.4 “proposta migliorativa laboratoriale senza costi aggiuntivi per l’amministrazione”
Mettendo i successivi punti (dichiarazioni e tabelle relativi al coordinatore e agli operatori) come singoli files separatamente rispetto alle 30 cartelle della proposta progettuale)
oppure
deve seguire “I criteri di valutazione dell’offerta tecnica” previsti al punto 18.1 del Disciplinare di gara alla la tabella relativa all’attribuzione dei punteggi, quindi avere il seguente indice:
1) CRITERIO: MODALITÀ ORGANIZZATIVA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1.1. VALIDITÀ, ARTICOLAZIONE E COMPLETEZZA DELLE AZIONI PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (secondo lo schema che dovrà necessariamente essere inserito nel progetto offerto).
1.2 ORE AGGIUNTIVE A CONTATTO CON GLI ALUNNI PER LA COSTITUZIONE DI UN PACCHETTO ORE PER LA GESTIONE DI EVENTUALI NECESSITÀ E/O BISOGNI EMERGENTI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER L’AMMINISTRAZIONE
1.3 CONTINUITÀ RELAZIONALE E CONTENIMENTO DEL DISAGIO LEGATO ALLE SOSTITUZIONI PER ASSENZA DELL’O.E.P.A. ASSEGNATO A CIASCUN ALUNNO.
1.3.1 SOSTITUZIONI
1.3.2 CONTINUITÀ RELAZIONALE PER IL PASSAGGIO DA UN ORDINE ALL’ALTRO DI SCUOLA
1.4 PROPOSTA MIGLIORATIVA LABORATORIALE SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER L’AMMINISTRAZIONE
Mettendo i successivi punti (2.1. Professionalità del Coordinatore O.E.P.A., 2.2. Professionalità degli operatori O.E.P.A.) come singoli files separatamente rispetto alle 30 cartelle.
Nel caso in cui si debba seguire la prima indicazione relativamente all’indice e alla conseguente formulazione della proposta progettuale, si chiede quale riscontro abbiano, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i capitoli a) e b).
3) È corretto ritenere che la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione prevista al punto 7 del Disciplinare di gara (7.1, 7.2, 7.3) sia da trasmettere mediante AVCpass solo successivamente e che per la gara siano sufficienti le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante?
1) Occorre distinguere in caso di RTI/consorzio ordinario già costituito o costituendo: le modalità sono descritte al punto 15.1. del disciplinare di gara e segnatamente:
La domanda è sottoscritta: digitalmente:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Le stesse modalità sono richiamate per la sottoscrizione dell’offerta/e Tecnica/che e dell’offerta/e economica/che alle sezioni rispettivamente 16 e 17 del disciplinare di gara.
2) Come indicato alle pagine 37 e 38 del disciplinare di gara, il file di 30 cartelle contenente la proposta progettuale è articolato secondo i paragrafi da a) ad f) comprendenti la descrizione dell’impianto generale e dell’organigramma. I criteri di valutazione della proposta progettuale sono indicati nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica riportata alle pagine da 42 a 48 del disciplinare di gara.
3) No, la documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass contestualmente ai documenti di gara prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.
Con riferimento al paragrafo 3 del disciplinare di gara, si sottopone la seguente richiesta di chiarimenti: Si dia il caso di un consorzio di cooperative (C), operatore economico di cui all’art 45 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, che partecipa ad un lotto (X) della gara indicando la cooperativa consorziata (A) mentre, contemporaneamente, la cooperativa consorziata (B) partecipa in proprio ad un altro lotto (Y). Il consorzio (C) e la cooperativa consorziata (B) hanno, nei rispettivi Cda, una stessa persona fisica che ha potere di rappresentanza nella cooperativa (B) ma non nel consorzio (C). Nessuna cooperativa consorziata controlla il consorzio o è collegata allo stesso ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. Il consorzio (C) e la cooperativa consorziata (B) non concorrono, com'è evidente, tra di loro. Nell'ipotesi che stiamo prospettando sia il consorzio (C) che la cooperativa consorziata (B) risultano primi nelle rispettive graduatorie, rispettivamente nel lotto (X) e nel lotto (Y). Ad avviso di chi scrive, il caso in esame non configura la fattispecie di cui al paragrafo 3 (pag. 10) del Disciplinare di gara, che vieta che lo stesso concorrente "possa essere aggiudicatario di più di un lotto, sia se partecipi singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice". Infatti il consorzio (C) e la cooperativa consorziata (A) da un lato e la cooperativa consorziata (B) dall'altro sono soggetti con propria e distinta personalità giuridica e non hanno partecipato in concorrenza tra di loro (al medesimo lotto). Per questa ragione non è imputabile ai diversi soggetti neanche l'eventualità dell'esistenza di un unico centro decisionale. Si chiede pertanto conferma del fatto che, nel caso in cui dovesse verificarsi la situazione ipotizzata, il consorzio (C) possa essere definitivamente aggiudicatario del lotto (X) e la cooperativa consorziata (B) possa essere definitivamente aggiudicataria del lotto (Y).
Al punto 3 a pag. 10 del disciplinare di gara è prescritto che:
“I concorrenti possono presentare offerta per uno, più lotti o la totalità dei lotti ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice.”
Nella fattispecie, si è presenza di gara con appalto divisa in "lotti”. La giurisprudenza si è pronunciata nel senso di configurare il bando di gara quale atto ad oggetto plurimo e, precisamente quale un atto prescrivente l'indizione, non di un'unica gara per l'aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l'aggiudicazione.
Si precisa che soltanto alle imprese designate dal Consorzio quali esecutrici della prestazione è vietata la partecipazione alla medesima gara (in questo caso al medesimo lotto) in qualsiasi altra forma. La consorziata A, secondo l’esempio prospettato, non potrebbe partecipare autonomamente allo stesso lotto X se contemporaneamente designata dal Consorzio, pure concorrente, come esecutrice. Diversamente, invece, potrebbe partecipare autonomamente, allo stesso lotto, altra impresa consorziata facente parte del medesimo consorzio.
Infatti, la mera partecipazione dell’impresa ad un determinato consorzio (che sia stabile o non) non rappresenta, infatti, un elemento univoco e sufficiente di per sé a fondare la presunzione dell’esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale (cfr. AVCP parere 19 luglio 2012 n. 116). Solo laddove la stazione appaltante verifichi, in concreto, che il rapporto fra gli organi delle consorziate e del consorzio conduca ad individuare la presenza di un rapporto di controllo e la creazione di un unico centro decisionale per la formulazione delle offerte tecnico-economiche, si potrà procedere all’esclusione
A maggior ragione, trattandosi di lotti diversi (quindi di gare separate), si ritiene possibile la partecipazione alla gara di due consorziate ( una designata e l’altra in modo autonomo) in diversi lotti secondo l’ipotesi formulata da codesto operatore economico.
Pertanto lo stesso Consorzio può partecipare a più lotti designando, per ogni lotto, consorziate diverse, ma se il Consorzio divenisse aggiudicatario di più lotti se ne può aggiudicare solo uno secondo le prescrizioni del bando di gara.