Gara - ID 138

Stato: Scaduta


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Stazione appaltante Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale
ProceduraAccordo quadro
CriterioQualità prezzo
OggettoServizi
Accordi quadro relativi all’affidamento del Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Comune di Roma suddiviso in 30 (trenta) lotti.
 
CIG
CUP
Totale appalto€ 152.431.869,81
Data pubblicazione 01/07/2019 Termine richieste chiarimenti Giovedi - 22 Agosto 2019 - 18:00
Scadenza presentazione offerteLunedi - 02 Settembre 2019 - 10:30 Apertura delle offerteMartedi - 03 Settembre 2019 - 09:30
Categorie merceologiche
  • 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
DescrizioneAccordi quadro relativi all’affidamento del Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Comune di Roma suddiviso in 30 (trenta) lotti.
 
Struttura proponente Dipartimento Servizi Educatici e Scolastici
Responsabile del servizio MARIA TERESA CANALI Responsabile del procedimento CANALI MARIA TERESA
Allegati
Richiesta DGUE XML
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01/07/2019
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01/07/2019
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01/07/2019
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01/07/2019
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22/07/2019
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23/08/2019
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18/09/2019
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02/10/2019
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02/10/2019
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02/10/2019
File pdf su20190014839-avviso-seduta-pubblica-soccorso-istruttorio-oepa- - 727.93 kB
02/10/2019
File pdf su20190014839-avviso-seduta-pubblica-soccorso-istruttorio-oepa- - 727.93 kB
02/10/2019
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20/11/2019
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20/11/2019
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20/11/2019
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20/11/2019
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25/11/2019
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25/11/2019
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25/11/2019
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25/11/2019
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27/11/2019
File pdf Curriculum Vitae borgesano vincenza - 1.43 MB
27/11/2019
File pdf Curriculum Vitae mari silvano - 582.23 kB
27/11/2019
File pdf Atto di costituzionedella Commissione valutatrice - 81.30 kB
27/11/2019
File pdf determina-985-08-01-2020-le0100050002 - 68.78 kB
17/01/2020
File pdf determina-3818-27-01-2022-le0100160101-4 - 95.02 kB
31/01/2022
File pdf d.d.-annullamento-indizione-gara - 89.73 kB
03/02/2022
File pdf su-2766-avviso-oepa-annullamento-gara-id-138-signed-firmato - 1.02 MB
04/02/2022

Lotti

OggettoLOTTO 1: Municipio Roma X: Acilia, Malafede, San Giorgio-Dragona, Dragoncello - Axa, Casalpalocco - Infernetto.
CIG794423916A
Totale lotto € 7.519.058,93
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione   LOTTO 1: Municipio Roma X: Acilia, Malafede, San Giorgio-Dragona, Dragoncello - Axa, Casalpalocco - Infernetto.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 2: Municipio Roma VII: Consoli, Gentile (Quadraro, Don Bosco, Appio Claudio, Lamaro, Anagnina, Cinecittà).
CIG7944258118
Totale lotto € 7.033.917,15
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 2: Municipio Roma VII: Consoli, Gentile (Quadraro, Don Bosco, Appio Claudio, Lamaro, Anagnina, Cinecittà).
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 3: Municipio Roma V: Torpignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, Centocelle.
CIG7944307985
Totale lotto € 6.644.275,72
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 3: Municipio Roma V: Torpignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, Centocelle.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 4: Municipio Roma XII: Gianicolense, Portuense, Monteverde Vecchio, Monteverde Nuovo, Donna Olimpia, Colli Portuensi, Bravetta, Pisana, Massimina e Castel di Guido.
CIG7944315022
Totale lotto € 6.367.324,71
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 4: Municipio Roma XII: Gianicolense, Portuense, Monteverde Vecchio, Monteverde Nuovo, Donna Olimpia, Colli Portuensi, Bravetta, Pisana, Massimina e Castel di Guido.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 5: Municipio Roma VII: Manzoni, Volumnia (Appio Latino, Appio Tuscolano).
CIG7944327A06
Totale lotto € 6.164.863,97
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 5: Municipio Roma VII: Manzoni, Volumnia (Appio Latino, Appio Tuscolano).
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 6: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca nuova, Villaggio Breda, Torre Angela, Torrenova, Tor Vergata, Torre Gaia, Torre Maura, Torre Spaccata, Giardinetti.
CIG7944336176
Totale lotto € 6.059.813,58
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 6: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca nuova, Villaggio Breda, Torre Angela, Torrenova, Tor Vergata, Torre Gaia, Torre Maura, Torre Spaccata, Giardinetti.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 7: Municipio Roma VII: Calice, Corradini (Capannelle, Statuario, Quarto Miglio, Anagnina, Romanina, Cinecittà Est, Morena, Vermicino).
CIG794434373B
Totale lotto € 6.052.173,55
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 7: Municipio Roma VII: Calice, Corradini (Capannelle, Statuario, Quarto Miglio, Anagnina, Romanina, Cinecittà Est, Morena, Vermicino).
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 8: Municipio Roma V: Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro Direzionale Centocelle, Omo.
CIG7944352EA6
Totale lotto € 5.897.462,99
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 8: Municipio Roma V: Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro Direzionale Centocelle, Omo.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 9: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca vecchia, Rocca Cencia, Finocchio, Borghesiana, Pantano, Villa Verde, Vermicino.
CIG7944359470
Totale lotto € 5.675.902,17
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 9: Municipio Roma VI: Tor Bella Monaca vecchia, Rocca Cencia, Finocchio, Borghesiana, Pantano, Villa Verde, Vermicino.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 10: Municipio Roma IX: Spinaceto, Trigoria, Vitinia.
CIG7944368BDB
Totale lotto € 5.649.162,08
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 10: Municipio Roma IX: Spinaceto, Trigoria, Vitinia.
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 11: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Serpentara, Vigne Nuove, Bufalotta, Cinquina, Porte di Roma, Settebagni, Castel Giubileo, Fidene.
CIG79443794F1
Totale lotto € 5.507.821,56
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 11: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Serpentara, Vigne Nuove, Bufalotta, Cinquina, Porte di Roma, Settebagni, Castel Giubileo, Fidene.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 12: Municipio Roma VI: Lunghezza, Ponte di Nona, Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle, San Vittorino, Osa, Prato Fiorito.
CIG7944394153
Totale lotto € 5.469.621,42
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 12: Municipio Roma VI: Lunghezza, Ponte di Nona, Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle, San Vittorino, Osa, Prato Fiorito
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 13: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Conca D’Oro, Montesacro, Tufello, Nomentano, Val Melaina, Talenti.
CIG79444027EB
Totale lotto € 5.467.711,41
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 13: Municipio Roma III: Nuovo Salario, Conca D’Oro, Montesacro, Tufello, Nomentano, Val Melaina, Talenti.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 14: Municipio Roma XI: Magliana, Portuense, Marconi, Trullo, Casetta Mattei, Ponte Galeria.
CIG79444152A7
Totale lotto € 5.280.530,72
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 14: Municipio Roma XI: Magliana, Portuense, Marconi, Trullo, Casetta Mattei, Ponte Galeria.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 15: Municipio Roma IV: Aniene Est.
CIG7944429E31
Totale lotto € 5.032.229,81
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 15: Municipio Roma IV: Aniene Est.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 16: Municipio Roma XIII: San Pietro, Boccea, Battistini.
CIG79444374CE
Totale lotto € 4.992.119,67
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 16: Municipio Roma XIII: San Pietro, Boccea, Battistini.
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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OggettoLotto 17: Municipio Roma X: Stella Polare, Ostia Ponente, Ostia Antica.
CIG79444439C0
Totale lotto € 4.925.269,42
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 17: Municipio Roma X: Stella Polare, Ostia Ponente, Ostia Antica.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 18: Municipio Roma VIII: Garbatella, Ostiense, Tor Marancia, San Paolo, Tre Fontane, Tintoretto, Roma 70.
CIG7944448DDF
Totale lotto € 4.799.208,96
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 18: Municipio Roma VIII: Garbatella, Ostiense, Tor Marancia, San Paolo, Tre Fontane, Tintoretto, Roma 70.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 19: Municipio Roma IX: Eur, Torrino.
CIG794445647C
Totale lotto € 4.795.388,95
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 19: Municipio Roma IX: Eur, Torrino.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 20: Municipio Roma IV: Aniene Ovest.
CIG794446296E
Totale lotto € 4.619.668,30
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 20: Municipio Roma IV: Aniene Ovest.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 21: Municipio Roma I: Prati, Trionfale.
CIG7944469F33
Totale lotto € 4.096.326,38
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 21: Municipio Roma I: Prati, Trionfale.

 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 22: Municipio Roma XIV: Balduina, Torrevecchia, Primavalle Tragliata.
CIG7944480849
Totale lotto € 4.050.486,22
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 22: Municipio Roma XIV: Balduina, Torrevecchia, Primavalle Tragliata.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 23: Municipio Roma II: Trieste, Pinciano, Nomentano Italia, San Lorenzo, Flaminio.
CIG794449008C
Totale lotto € 3.998.916,03
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 23: Municipio Roma II: Trieste, Pinciano, Nomentano Italia, San Lorenzo, Flaminio.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 24: Municipio Roma I: Roma Centro.
CIG794449657E
Totale lotto € 3.945.435,83
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 24: Municipio Roma I: Roma Centro.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 25: Municipio Roma XIV: Ottavia, Monte Mario, Trionfale.
CIG794450199D
Totale lotto € 3.891.955,64
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 25: Municipio Roma XIV: Ottavia, Monte Mario, Trionfale.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 26: Municipio Roma XV: Cassia Sud.
CIG7944505CE9
Totale lotto € 3.890.045,63
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 26: Municipio Roma XV: Cassia Sud.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 27: Municipio Roma XIII: Aurelia, Casalotti, Montespaccato.
CIG7944834C69
Totale lotto € 3.828.925,40
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 27: Municipio Roma XIII: Aurelia, Casalotti, Montespaccato.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 28: Municipio Roma IX: Laurentino, Le Fonti.
CIG7944851A71
Totale lotto € 3.781.175,23
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 28: Municipio Roma IX: Laurentino, Le Fonti.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 29: Municipio Roma II: Pinciano Trieste, Flaminio, Parioli.
CIG794486345A
Totale lotto € 3.769.715,19
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 29: Municipio Roma II: Pinciano Trieste, Flaminio, Parioli.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni
OggettoLotto 30: Municipio Roma XV: Cassia Nord.
CIG7944871AF2
Totale lotto € 3.225.363,19
Durata contrattuale 36 Mesi
Descrizione Lotto 30: Municipio Roma XV: Cassia Nord.
 
Categorie merceologiche 853113 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Ulteriori informazioni

Commissione valutatrice

File pdf Atto di costituzione QM1984/2019 - 25/11/2019
Nome Ruolo CV
criaco angelina presidente File pdf
borgesano vincenza commissario File pdf
mari silvano commissario File pdf

Avvisi di gara

04/02/2022AVVISO DI ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO (Pos. 2/2019S – I.D. TuttoGare n. 138)
Roma Capitale Dipartimento Centrale Appalti – Direzione Servizi                                                                                          AVVISO DI ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO (Pos. 2/201...
02/10/2019Avviso seduta pubblica esame documentazione soccorso istruttorio
AVVISO SEDUTA PUBBLICA SOCCORSO ISTRUTTORIO Pos 2/2019S ID 138 Si comunica che relativamente alla gara avente per oggetto: “Accordi quadro relativi all’affidamento del Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scu...
18/09/2019Avviso seduta pubblica esame documentazione amminisrativa
Si comunica che la seduta pubblica telematica per l’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa per i concorrenti partecipanti ai lotti dal n. 21 al n. 30 in relazione alla gara avente per oggetto: “Accordi quadro relativi all’a...
22/07/2019RICHIESTA CHIARIMENTI
Si comunica che Il Dipartimento ha ricevuto esclusivamente a mezzo pec e non sul portale Tuttogare la richiesta di chiarimenti allegata al presente avviso. Si pubblica la relativa risposta....

Chiarimenti

  1. 02/07/2019 17:28 - In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato all’art 7.2 del Disciplinare di Gara, si chiede a quale periodo il fatturato specifico medio debba riferirsi.

    Come indicato all’art 7.2 del Disciplinare di Gara il fatturato specifico medio annuo previsto come requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015/2016/2017).
    Si chiarisce che, qualora, il Concorrente disponga del fatturato specifico medio annuo relativo all’anno finanziario 2018, potrà far riferimento, per dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria al triennio 2016/2017/2018
    11/07/2019 14:45
  2. 03/07/2019 16:31 - Si chiede, in caso di partecipazione di un Consorzio, se la Consorziata per la quale il Consorzio concorre debba registrarsi autonomamente alla piattaforma TuttoGare.

    Si chiede se gli operatori che potranno svolgere le mansioni richieste dal CSDP devono essere necessariamente in possesso dell’Attestato per la Qualifica di Operatore Educativo per l’Autonomia.

    Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al punto 2.2 della Tabella dei criteri di valutazione delle offerte art 11 del CSDP, si chiede se sono valutabili i Corsi per Assistente Educativo Culturale della durata di 120 ore e i Corsi di Acquisizione e Adeguamento competenze per AEC della durata di 50 ore.
     


    Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i è consentita la partecipazione alla procedura dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) che sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre. Pertanto, la registrazione sulla piattaforma TuttoGare dovrà essere effettuata dal Consorzio.

    In riferimento ai titoli di studio necessari per svolgere le mansioni di O.E.P.A. leggere attentamente l’art 7.2 dei Capitolato Speciali Descrittivi e Prestazionali.

    Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al punto 2.2 della Tabella dei criteri di valutazione delle offerte art 11 del CSDP verranno presi in considerazione gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito OEPA della durata non inferiore a 50 ore, quali ad esempio Corsi per Assistente Educativo Culturale della durata di 120 ore e i Corsi di Acquisizione e Adeguamento competenze per AEC della durata di 50 ore.
    Si ribadisce, comunque, che i corsi di formazione per la qualifica di OEPA che - ai sensi della Deliberazione della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 come modificata dalla deliberazione della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017 e dell’art. 7 sottopunto 7.2 del capitolato speciale d’appalto - concorrono, insieme al diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, alla formazione del titolo di accesso per la partecipazione alla gara, non sono computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di offerta tecnica.
     
    11/07/2019 14:52
  3. 03/07/2019 16:45 - Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla professionalità del Coordinatore quali esperienze di coordinamento verranno considerate?

    Così come indicato nel punto 2.1 “Professionalità del Coordinatore O.E.P.A.” art 11 del CSDP e alla lett. b) del punto 16 del Disciplinare di Gara saranno oggetto di valutazione le esperienze di coordinamento maturate nello specifico settore oggetto della gara (servizio OEPA) e le esperienze maturate in ruoli di coordinamento in servizi alla persona esclusivamente per l’infanzia e l’adolescenza.
    11/07/2019 14:56
  4. 04/07/2019 10:22 - In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato all’art 7.2 del Disciplinare di Gara, si chiede verrà considerato il fatturato specifico medio annuo  e quale tipologia di servizi debbano essere presi in considerazione.

    Come indicato all’art 7.2 del Disciplinare di Gara il fatturato specifico medio annuo previsto come requisito di capacità economica e finanziaria dovrà riguardare il settore di attività oggetto degli accordi quadro (assistenza ai disabili).
    11/07/2019 15:00
  5. 05/07/2019 11:57 - 1) Si chiede di rendere espliciti i sub punteggi di valutazione delle relazioni tecniche relativi ai sub criteri 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3 e 1.1.4. indicati all’art 18.1 del Disciplinare di Gara.

    2) In relazione ai requisiti previsti all’art 7.1 del CSDP “Requisiti del Coordinatore OEPA” si chiede conferma che la laurea in Scienze dell’Educazione, vecchio ordinamento (classe 2001), rientri tra i diplomi di laurea previsti.

    3) Qualora l’operatore possegga l’attestato di formazione inerente la professione OEPA in aggiunta al titolo di studio richiesto, l’attestato potrà essere considerato nella valutazione dei n. 3 attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto per il criterio 2.2 dell’Offerta Tecnica?

    4) Si chiede di chiarire quanto richiesto 11 del CSDP relativamente agli attestati che devono essere prodotti per ciascun operatore e che potranno essere oggetto di valutazione, anche in relazione a quanto previsto all’art 16 lett. a) pag 39 del Disciplinare di Gara.

    5) Si chiede se nell’elenco nominativo degli OEPA, che il Concorrente deve produrre, così come previsto all’art 16 lett. a) del Disciplinare di Gara, debbano essere indicati “gli anni di esperienza nello specifico settore”.

    6) Si chiede di conoscere il numero di utenti distinto per tipologia di scuola e plesso scolastico.

    7) E’ possibile considerare, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica – finanziaria previsto all’art 7.2 del Disciplinare di Gara il triennio 2016/2017/2018?


     


    1) Si chiarisce che i sub punteggi indicati in relazione ai sub criteri 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3 e 1.1.4. così come specificato nei “Parametri di valutazione” al punto 1.1 dell’art 11 del CSDO saranno riferiti al giudizio espresso dai Commissari di gara rispetto alla maggiore/minore completezza, coerenza e articolazione del progetto in relazione ai diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
    Pertanto l’attribuzione dei sub-punteggi così come indicati nella tabella dell’art 11 del CSDP rappresenta una valutazione complessiva che la Commissione attribuirà alle tre tipologie di azioni proposte.

    2) si.

    3) L’attestato di formazione inerente la professione OEPA (diplomi di master, corsi di formazione etc) qualora sia congiunto un Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado quinquennale sarà considerato requisito di ammissione come indicato alla lett. c) dell’art 7.2 del CSDP e pertanto come precisato al N.B. del punto 2.2 dei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica non sarà computabile ai fini dell’attribuzione del punteggio.
    Qualora, invece, sia congiunto ai Diplomi di Laurea indicati alla lett b) dell’art 7.2 del CSDP, lo stesso verrà valutato per l’attribuzione del punteggio previsto per il criterio 2.2 dell’Offerta Tecnica, purché presenti le caratteristiche ivi richieste.

    4) Si chiarisce che, nei CSDP di ogni lotto all’art 7.2 e al punto 2.2 della tabella inserita nell’art all’art 11 viene riportato il numero indicativo di OEPA stimato come necessario per lo svolgimento delle attività previste dal CSDP per il lotto di riferimento.
     Ai fini della valutazione del Criterio 2.2 Professionalità degli operatori OEPA, così come indicato, per ciascun operatore verranno presi in considerazione non più di tre attestati.
      Pertanto, qualora il Concorrente produca attestati riferibili ad un numero di OEPA superiore a quello stimato come necessario per ciascun lotto, verranno considerati, nei limiti del numero di operatori indicati per ciascun lotto, esclusivamente gli operatori in possesso del maggior numero di attestati.

    5) Nella scheda degli operatori OEPA di ciascun lotto per cui il Concorrente partecipa, dovrà essere inserito l’elenco nominativo in ordine alfabetico del personale OEPA con indicato il cognome e nome, la data di nascita, il titolo di studio, gli anni di esperienza nello specifico settore, i corsi di formazione specifica nell’ambito OEPA e la relativa durata. La scheda, infatti, deve rispettare tutti i parametri indicati all’art 7.2 del CSDP relativo ai “Requisiti dell’operatore OEPA”.
    Ugualmente il file contenente l’elenco degli operatori OEPA supplenti (pag 38 del Disciplinare di Gara) dovrà rispettare tutti ii parametri indicati all’art 7.2 del CSDP.

    6) Si rappresenta che nelle tabelle relative ai prospetti economici, allegate alla scheda di progetto/relazione tecnico illustrativa, è indicata la suddivisione del numero di totale utenti, per ciascun lotto, tra le scuole dell’infanzia (statali e comunali) e le scuole primarie e secondarie di primo grado statali. Tale suddivisione appare di rilievo in funzione della differente durata delle tipologie di scuola (42 settimane per le scuole dell’infanzia a fronte delle 39 settimane per gli altri ordini di scuola). Non si ritiene rilevante l’ulteriore suddivisione degli alunni tra i vari plessi scolastici inseriti in ogni singolo lotto.

    7) L’art 7.2 del Disciplinare di Gara prevede che il fatturato specifico medio annuo necessario per dimostrare il requisito di capacità economica – finanziaria sia riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015/2016/2017), qualora il Concorrente disponga del fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, relativo all’anno finanziario 2018, potrà far riferimento al triennio 2016/2017/2018.

     
    11/07/2019 15:12
  6. 05/07/2019 15:21 - In merito a quanto previsto al punto 2.2 dei criteri di valutazione delle offerte art 11 del CSDP è previsto che per la valutazione della professionalità degli operatori OEPA si tiene conto degli attestati a corsi di formazione specifica di durata non inferiore a 50 ore. Si chiede se ogni singolo attestato di partecipazione al corso deve avere durata non inferiore a 50 ore o se, invece, è possibile presentare più attestati di partecipazione di durata inferiore alle 50 ore e sommarli fino ad arrivare al totale complessivo di 50 ore di durata?

    No. Ogni corso di formazione deve avere durata non inferiore a 50 ore per poter essere valutato ai fini dell’assegnazione del punteggio.
    11/07/2019 15:14
  7. 05/07/2019 21:11 - 1) In caso di partecipazione a più lotti il Concorrente a quale lotto deve fare riferimento per il requisito di capacità economica e finanziaria indicato all’art 7.2 del Disciplinare di Gara? Il Concorrente può rimanere aggiudicatario di tutti i lotti ai quali partecipa?

    2) In riferimento alla capacità Tecnica e Professionale art. 7.3 lett. g1) del Disciplinare di Gara si chiede a quali anni si deve fare riferimento e se, in caso di partecipazione a più lotti, i servizi possono essere considerati validi per ogni lotto.
     


    1) Come indicato all’art 7.2 del Disciplinare di Gara nel caso di partecipazione a più lotti il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività (assistenza ai disabili) deve essere riferito al lotto di maggior importo.
    Il Concorrente può partecipare a più lotti ma non potrà rimanere aggiudicatario di tutti i lotti ai quali partecipa a tale riguardo leggere attentamente il punto II.1.6) Informazioni relative ai lotti del Bando di Gara.


    2) L’art. 7.3 lett. g1) del Disciplinare relativo alla capacità Tecnica e Professionale prevede che il concorrente debba produrre, per ciascun lotto cui partecipa, la dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte (2016/2017/2018).
    11/07/2019 15:17
  8. 08/07/2019 15:22 - 1) In riferimento ai requisiti dell’operatore OEPA previsti all’art 7.2 del CSDP si chiede se il Concorrente possa inserire nell’organico, rispettando la percentuale del 20% operatori che abbiano maturato una documentata esperienza quinquennale nel servizio oggetto della gara e siano già in possesso dei titoli previsti nella Delibera R.L. n. 88 del 28/02/2017 (OSS, ADEST, OSA, OTA, e Assistenti famigliari?

    2) può essere considerato diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-sanitario il diploma quinquennale  “Tecnico dei servizi sociali” ?

     


    1) Il Concorrente, così come indicato all’art 7.2 del CSDP può inserire nell’organico, rispettando la percentuale del 20% dell’organico previsto, operatori che pur non in possesso dei titoli elencati nel suddetto articolo abbiano maturato una documentata esperienza quinquennale nel servizio oggetto della gara e “purchè entro l’anno dall’affidamento si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli previsti dalla Delibera R.L. n. 88 del 28/02/2017 (OSS, ADEST, OSA, OTA, e Assistenti famigliari” qualora gli operatori siano già in possesso dei titoli da ultimo elencati potranno essere inseriti nell’organico senza doversi iscrivere ad ulteriori corsi.

    2) si.
     
    11/07/2019 15:19
  9. 11/07/2019 16:49 - 1) Si chiede se i corsi di specializzazione svolti da educatori e psicologi (quali ad esempio master e scuole di specializzazione) siano equiparabili ai corsi svolti in ambito OEPA della durata non inferiore a50 ore ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP.
    2)Con riferimento agli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in ambito OEPA della durata non inferiore a 50 ore, si chiede se sono considerati validi ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, gli attestati rilasciati da Enti di formazione accreditati al MIUR per la formazione del personale della scuola, secondo la Direttiva n. 170/2016?
    3)Si chiede se la dichiarazione inerente gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in ambito OEPA richiesta al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, debba essere rilasciata dal Legale Rappresentate del Concorrente o dall’Ente di Formazione che ha rilasciato gli attestati? 

     


    1) Si.
    2) Si.
    3) La dichiarazione deve essere rilasciata dal Legale Rappresentate del Concorrente.
    22/07/2019 12:25
  10. 12/07/2019 10:19 - Si chiede se l’attestato di formazione del corso “Percorso formativo per Assistente Educativo per Culturale” di 124 ore e l’attestato di formazione del “Corso per Assistente Educativo Culturale di base” di 120 ore possono essere considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 della tabella inserita nell’art 11 del CSDP.

    Si purché tali titoli non vengano utilizzati per concorrere alla formazione del titolo di accesso alla partecipazione alla gara, così come specificato nel NB del punto 2.2 art 11 CSDP.
    22/07/2019 12:33
  11. 15/07/2019 10:25 - 1) In merito ai Criteri di valutazione delle offerte punto 1.1 dell’art 11 del CSDP “Validità, articolazione e completezza delle azioni proposte” si chiede se lo schema inserito nel citato articolo debba essere inserito nel progetto offerto o se sia possibile articolare le azioni proposte suddivise nei tre ordini di scuola seguendo una diversa impostazione grafica pur prevedendo l’esposizione dei medesimi contenuti.

    2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto all’art 11 punto 2.2 del CSDP, si chiede se gli attestati di qualifica OSS, OSA, ADEST, LIS III e BRAILLE di durata non inferiore a 50 ore sono da considerarsi formazione specifica nell’ambito OEPA.


     


    1) E’ possibile articolare la proposta progettuale anche con un’impostazione grafica diversa dalla tabella inserita all’art 11, purché preveda l’esposizione dei medesimi contenuti e rispetti il limite delle 30 cartelle, font arial 11, interlinea singola articolata secondo i paragrafi così come indicato all’art 16 del Disciplinare di Gara.
                         La suddetta impostazione grafica prestabilita è comunque di aiuto alla Commissione giudicatrice, pertanto, prospettazioni grafiche differenti potrebbero pregiudicare una corretta valutazione.


    2) Si
    22/07/2019 12:35
  12. 15/07/2019 12:20 - In riferimento ai titoli di accesso ad indirizzo socio – sanitario indicati all’art 7.2 del CSDP, può essere considerato valido il diploma di Dirigente di Comunità?

    Si.
    22/07/2019 12:37
  13. 15/07/2019 17:49 - Qualora l’operatore OEPA possegga come titolo di accesso la qualifica OSS, ADEST o Assistente Famigliare e in aggiunta possegga la qualifica di OEPA, si chiede se quest’ultimo attestato possa essere considerato nella valutazione dei tre attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 art 11 del CSDP?

    Si chiarisce che, così come indicato all’art 7.2 del CSDP le qualifiche di OSS, ADEST, OSA, OTA e Assistenti famigliari non costituiscono di per sé titolo di accesso valido, a tal proposito leggere con attenzione il citato articolo del CSDP.
                            L’attestato di formazione per la qualifica di OEPA potrà essere considerato nella valutazione dei tre attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 art 11 del CSDP solo qualora non costituisca titolo di accesso così come indicato al NB del punto 2.2 dell’art 11 del CSDP.
    22/07/2019 12:40
  14. 16/07/2019 10:40 - 1) Con riferimento all’art 7.2 del CSDP per gli operatori con cittadinanza di Paesi Terzi che si trovino in una delle condizioni di cui all’art 38 del D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art 7 della L 97/13, aver conseguito un titolo di studio o essere iscritto preso un ente di formazione universitaria italiano è sufficiente per certificare la conoscenza della lingua italiana? Lo stesso può dirsi in caso di conseguimento di attestati di formazione rilasciati da Enti di formazione accreditati o Enti Locali previo sostenimento di esame e/o tirocinio?

    2) Qualora l’operatore possegga l’attestato di formazione inerente la professione O.E.P.A. in aggiunta al diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o Educatore Professionale, l’attestato potrà essere considerato nella valutazione dei n. 3 attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto per il criterio 2.2 dell’Offerta Tecnica?

    3) Qualora gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica in ambito OEPA non contengano alcune indicazioni quali: le ore frequentate, la dichiarazione che l’ente di formazione è autorizzato per la formazione con l’indicazione della struttura pubblica che ha rilasciato l’autorizzazione e l’atto di riferimento di tale autorizzazione, l’esito dell’eventuale esame finale, è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva dell’ente di formazione, accreditato presso una Pubblica Amministrazione, che ha rilasciato l’attestato?


    1) Si.

    2) Si. Leggere con attenzione quanto previsto alle lett a), b) e c) dell’art 7.2 del CSDP e il NB inserito al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP.

    3) Si.
    22/07/2019 12:42
  15. 16/07/2019 11:43 - 1) Si chiede se le proposte laboratoriali previste al punto 1.4 dell’art 11 del CSDP debbano essere effettuate in ogni singolo istituto scolastico del lotto per cui si partecipa.

    2) Può svolgere la funzione di OEPA il personale in possesso della laurea in psicologia ma senza iscrizione all’albo degli Psicologi?


    1) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 1.4 dell’art 11 del CSDP sarà oggetto di valutazione la proposta di percorsi laboratoriali così come descritti nel sopracitato punto da realizzare nel lotto per cui si concorre e non in ogni singolo istituto scolastico del lotto.

    2) Si.
    22/07/2019 12:45
  16. 16/07/2019 15:22 - 1) Si fa presente che non è possibile scaricare il DGUE.

    2) Si chiede se al punto 1 del Modulo di domanda di partecipazione debbano essere indicati i nominativi di tutti i soci dell’organismo partecipante, considerando che potrebbe trattarsi di centinaia di nominativi.


    1) Per scaricare e compilare il DGUE, il concorrente dopo essersi registrato e collegato alla piattaforma “TuttoGare” ed aver visualizzato la relativa la gara, dovrà “cliccare” su un apposito pulsante verde “compila documento di gara unico europeo”, in calce alla schermata”. Compilato il modello DGUE il concorrente potrà scaricarlo e firmarlo digitalmente.


    2) Le dichiarazioni integrative dovranno essere rese per tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Si veda a tal proposito anche il comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 8 novembre 2017.
     
    22/07/2019 12:46
  17. 17/07/2019 10:52 - 1) Qualora l’operatore possegga come titolo di accesso la qualifica di OSA e in aggiunta sia in possesso anche della qualifica di OEPA, quest’ultimo attestato potrà essere considerato nella valutazione dei tre attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto per il criterio 2.2 dell’art 11 del CSDP?

    2) Qualora l’operatore possegga come titolo di studio di accesso il diploma di scuola secondaria di secondo grado (Tecnico dei Servizi Sociali, diploma magistrale assistente all’infanzia e alle comunità infantili, liceo psico – pedagogico) e in aggiunta sia in possesso anche dell’attestato si qualifica OEPA, quest’ultimo attestato potrà essere considerato ai fini della valutazione dei tre attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto per il punto 2.2 art 11 del CSDP?
     


    1) Si chiarisce che, così come indicato all’art 7.2 del CSDP la qualifica di OSA non costituisce di per sé titolo di accesso valido, a tal proposito leggere con attenzione il citato articolo del CSDP.
                            L’attestato di formazione per la qualifica di OEPA potrà essere considerato nella valutazione dei tre attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 art 11 del CSDP solo qualora non costituisca titolo di accesso così come indicato al NB del punto 2.2 dell’art 11 del CSDP.

    2) Si chiarisce che, così come indicato al NB del punto 2.2 art 11 del CSDP i corsi di formazione per la qualifica di OEPA saranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al sopra citato punto solo qualora non concorrano insieme al diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale alla formazione del titolo di accesso per la partecipazione alla gara.
                            Si legga con attenzione quanto previsto alle lett. a), b) e c) dell’art 7.2 del CSDP in riferimento ai titoli di accesso per lo svolgimento della funzione OEPA.
     
    22/07/2019 12:49
  18. 17/07/2019 16:40 - In riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria previsti all’art 7.2 lett. d) del Disciplinare di Gara, si chiede se possano considerarsi idonei i seguenti servizi rivolti a persone con disabilità affidati da Enti Locali: Centro Diurno socio – educativo e riabilitativo, Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali, Servizio di Assistenza Domiciliare per disabili (SAD), Servizio di Assistenza Domiciliare integrata per disabili (ADI), Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Psichiatrico.

    Si.
    22/07/2019 12:51
  19. 11/07/2019 18:35 - 1) Per fatturato specifico medio annuo si intende che è possibile sommare i fatturati dei tre anni e dividere per tre oppure che per ogni anno bisogna essere in possesso del fatturato minimo specifico richiesto?


    2) Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti sia sufficiente compilare una sola domanda di partecipazione con il pagamento di un’unica imposta di bollo. 

    3) Si chiede se il personale supplente dovrà essere in possesso dei corsi di formazione di 50 ore.


    1) Al punto 7.2 lett. d) del disciplinare di gara è indicato: “ d). Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività (assistenza ai disabili) oggetto degli accordi quadro riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2015/2016/2017) non inferiore a….”. Pertanto i concorrenti dovranno dimostrare di possedere un fatturato specifico medio annuo non inferiore a quello indicato negli atti di gara per il lotto per il quale si concorre. Tale fatturato è dato dalla media degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.

    2) Così come previsto all’art 15 del Disciplinare di Gara “Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa” in caso di partecipazione a più lotti occorre compilare e caricare (upload) nel sistema TuttoGare la Busta A – Documentazione Amministrativa per ciascun lotto cui il Concorrente partecipa.
    Il Concorrente, pertanto, in caso di partecipazione a più lotti dovrà compilare la domanda di partecipazione per ogni lotto per cui concorre ed ogni domanda di partecipazione dovrà essere in regola con le prescrizioni relative all’imposta di bollo. Così come indicato a pag 30 del Disciplinare di Gara al punto “Modalità di pagamento del bollo” nella descrizione del pagamento Campo 12 dovrà essere indicato di volta in volta il CIG del lotto cui si partecipa.


    3) Ai sensi dell’art. 6.10 del C.S.D.P. l’Assegnatario deve garantire, in caso di assenza dell’operatore OEPA, la continuità del servizio con operatori supplenti di analoga capacità professionale e in possesso dei requisiti di accesso necessari, elencati al punto 7.2 del C.S.D.P.
     Si  chiarisce pertanto che, gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito OEPA di durata non inferiore a 50 ore, previsti al punto 2.2 della tabella inserita all’art 11 del CSDP “Professionalità degli operatoti OEPA”, saranno oggetto di valutazione per l’attribuzione del punteggio solo se riferiti al personale che il concorrente metterà a disposizione per l’erogazione ordinaria del servizio e non anche al personale supplente. A tale proposito si legga con attenzione l’art 16 lett e) pag 38 ed a) pag 39 del Disciplinare di Gara.
     
     
    30/07/2019 13:42
  20. 12/07/2019 12:17 - In riferimento ai costi previsti nella “Scheda di progetto/ relazione tecnico – illustrativa” si chiede se sia stato considerato il rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali, che prevede l’adeguamento delle tariffe contrattuali di riferimento.

    Si fa presente che, come indicato all’art 7.2 “Requisiti dell’Operatore OEPA” del CSDP la qualificazione degli operatori e il relativo inquadramento contrattuale minimo è stato previsto, ai sensi del Regolamento e della deliberazione della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 - "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016" come modificata dalla deliberazione della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017, nella posizione C1 secondo quanto fissato dal Regolamento, fatte salve modifiche normative o regolamentari a seguito delle quali l’Amministrazione Capitolina provvederà ad adeguare i contratti applicativi in base alle effettive disponibilità di bilancio.
    30/07/2019 15:11
  21. 15/07/2019 12:57 - 1) Si chiede se per operatori già in possesso dei requisiti di accesso previsti all’art 7.2 del CSDP, il corso per AEC e i corsi di specializzazione in psicoterapia per psicologi, possono essere considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP.

    2) Per quanto concerne gli anni di esperienza del Coordinatore previsti al punto 2.1 dell’art 11 del CSDP per l’attribuzione del relativo punteggio, si chiede se si tengano in considerazione gli anni solari o scolastici.

    3) Si chiede se nella valutazione del CV del Coordinatore, come esperienza nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza, possano essere considerate le esperienze come coordinatore per un servizio di assistenza specialistica in un Istituto Superiore.

    4) Per le dichiarazioni di cui al punto f) pag 38 del disciplinare di Gara: “apposita dichiarazione in formato digitale del legale rappresentante relativa al personale impiegato (qualifica ed esperienza minimo 3 anni)” e “dichiarazione d’impegno ad applicare il rapporto operatore/alunno max 1/10” si chiede se possono essere inserite in apposito file allegato alla proposta progettuale.

    5) In riferimento all’assegnazione del punteggio relativo alla “proposta laboratoriale senza costi aggiuntivi per l’amministrazione” punto 1.4 dell’art 11 del CSDP si chiede conferma che per ottenere il massimo punteggio (punti 10) sia necessario proporre almeno 5 laboratori, corrispondenti alle caratteristiche minime ed inderogabili richieste nel CSDP e ricadenti in una o più delle macro-aree tematiche indicate nel sopracitato punto.
     


    1) Si purché si tratti di operatori che hanno i titoli di accesso così come previsti all’art. 7.2 del CSDP, a tale riguardo leggere con attenzione il NB del punto 2.2 dell’art 11 del CSDP. 

    2) Così come indicato al punto 2.1 dell’art 11 del CSDP le esperienze di coordinamento nel settore OEPA e in ruoli di coordinamento in servizi alla persona esclusivamente per l’infanzia e l’adolescenza verranno calcolate in mesi.

    3) Si.

    4) Si. E’ possibile inserire le due dichiarazioni in un file allegato alla proposta progettuale.
    Si chiarisce, tuttavia, che l’impostazione grafica stabilita all’art 16 del Disciplinare è comunque di aiuto alla Commissione giudicatrice, pertanto, prospettazioni grafiche differenti potrebbero pregiudicare una corretta valutazione.

    5) Si.
    30/07/2019 15:19
  22. 17/07/2019 14:36 - In riferimento a quanto previsto dall’art 7.2 del CSDP può essere considerato equipollente al diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o socio sanitario e Educatore Professionale il diploma di maturità professionale per assistente di comunità infantili conseguito nel 1991?

    Qualora il diploma di maturità professionale “Assistente di comunità infantili”, sia stato rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali con titolo di studio comprensivo dell’ “Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”) il titolo è da intendersi valido purché conseguito entro l’a.s. 2001/02.
    30/07/2019 15:21
  23. 19/07/2019 12:47 - 1) Qualora l’operatore possegga come titolo di studio una tra le seguenti qualifiche: OSS, ADEST, Assistente Famigliare, OSA e in aggiunta sia in possesso anche della qualifica OEPA, quest’ultimo attestato potrà essere considerato nella valutazione dei tre attestai richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto per il punto 2.2 dell’offerta tecnica?

    2) Qualora l’operatore possegga come titolo di studio uno dei diplomi previsti all’art 7.2 punto 6 lettera a) del CSDP e in aggiunta possegga l’attestato di qualifica di OEPA, quest’ultimo potrà essere considerato nella valutazione dei tre attestati richiesti per l’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP ?

    3) I seguenti corsi di Laurea: Laurea in Sociologia, in Lettere, in Scienza della Comunicazione, in Tecniche di Neurofisiopatologia, in Mediazione Linguistico e Culturale sono titoli validi per svolgere la professione di OEPA?

    4) Per il coordinatore del servizio, sono validi ai fini del computo dei mesi di esperienza, le esperienze di coordinamento maturate in Servizi di Assistenza specialistica agli allievi con disabilità nelle scuole superiori?
     


    1) Leggere la risposta al quesito n. 27 pubblicata il 23/07/2019 al seguente url https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC360186 e all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it .

    2) Leggere la risposta al quesito n. 29 pubblicata il 23/07/2019 al seguente url https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC360186 e all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it .

    3) Si.

    4) Si.
    30/07/2019 15:30
  24. 22/07/2019 13:45 - In riferimento al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP si chiede se, per gli attestati di frequenza dei corsi FAD (rilasciati dagli Enti formazione accreditati secondo le indicazioni prescritte dal CSDP), la presenza sull’attestato della seguente indicazione “il candidato ha superato con successo gli esami finali previsti per il corso…(Titolo)..della durata di 50 ore sui seguenti argomenti ..(Elenco argomenti)” vale quale dichiarazione di n. ore frequentate dall’operatore?

    No, tale informazione può essere resa a mezzo di una dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentate del Concorrente.
    30/07/2019 15:32
  25. 22/07/2019 14:52 - 1) In riferimento ai requisiti del coordinatore: l’insegnamento presso scuole statali può essere considerato un servizio per l’infanzia e l’adolescenza?

    2) I corsi in materia OEPA previsti a quale periodo debbono riferirsi (ultimi 5 anni - ultimi 10 anni)?


    1) I requisiti del coordinatore, così come previsto all’art 7.1 del CSDP prevedono oltre il titolo di studio, una comprovata esperienza almeno triennale nell’organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio e/o ruolo di coordinamento di servizi analoghi.
     L’insegnamento non rientra tra i servizi sopra indicati.

    2) I corsi OEPA previsti all’art 7.2 del CSDP non debbono riferirsi ad un periodo specifico.
     
    30/07/2019 15:38
  26. 22/07/2019 15:23 - 1) In riferimento ai requisiti dell’operatore OEPA previsti all’art 7.2 del CSDP laddove specificato che “ln via alternativa, possono svolgere le funzioni di operatore O.E.P.A., in un rapporto che non superi il 20% dell’organico previsto, coloro che, pur non essendo in possesso dei titoli sopra indicati, abbiano una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel servizio oggetto della gara purchè entro un anno dall’affidamento del servizio si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei seguenti titoli così come previsto nella Delibera R.L. n. 88 del 28/02/2017: Operatori sociosaniatari (OSS), Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST), Operatori socioassistenziali (OSA), Operatori tecnici ausiliari (OTA) e Assistenti famigliari (DGR 609/2007)” si chiede se è possibile iscriversi entro l’anno oltre che ai corsi sopra indicati, al corso di formazione per la qualifica OEPA.

    2) Si chiede qual è la durata minima del corso per il raggiungimento della qualifica OEPA.
     


    1) No. Come specificato all’art 7.2 del CSDP i corsi ai quali gli operatori privi di titoli di accesso (nel limite massimo del 20% dell’organico), ma in possesso dell’esperienza quinquennale, possono iscriversi entro l’anno per poter svolgere il servizio oggetto della gara sono indicati nel citato articolo come elencati nella Delibera R.L. n. 88 del 28/02/2017.

    2) Il titolo di formazione per la qualifica di OEPA ritenuto valido come titolo di accesso congiuntamente al diploma di istruzione di II grado quinquennale così come previsto dalla lett c) dell’art 7.2 del CSDP deve essere rilasciato da Enti di Formazione accreditati, non è prevista una durata minima.
     
     
    30/07/2019 15:41
  27. 22/07/2019 16:48 - Si chiede se per operatori in possesso del Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o di Educatore Professionale e della Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Servizi Sociali o in Scienze e Tecniche Psicologiche (nuovo ordinamento) o Psicologia o Pedagogia (vecchio ordinamento) quest’ultima possa essere computata nella valutazione dei tre attestati ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP.

    Si.
    30/07/2019 15:43
  28. 22/07/2019 17:23 - Si chiede se, tra i servizi analoghi, realizzati dal Concorrente negli ultimi tre esercizi disponibili ai fini della dichiarazione del fatturato specifico medio annuo richiesto al punto III.1.2 del Bando di Gara, possono essere ricompresi anche i Servizi di Assistenza Domiciliare.

    Si.
    30/07/2019 15:44
  29. 23/07/2019 09:12 - In riferimento ai costi previsti nella “Scheda di progetto/ relazione tecnico – illustrativa” si chiede se sia stato considerato il rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali, che prevede l’adeguamento delle tariffe contrattuali di riferimento.

    Si fa presente che, come indicato all’art 7.2 “Requisiti dell’Operatore OEPA” del CSDP la qualificazione degli operatori e il relativo inquadramento contrattuale minimo è stato previsto, ai sensi del Regolamento e della deliberazione della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 - "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016" come modificata dalla deliberazione della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017, nella posizione C1 secondo quanto fissato dal Regolamento, fatte salve modifiche normative o regolamentari a seguito delle quali l’Amministrazione Capitolina provvederà ad adeguare i contratti applicativi in base alle effettive disponibilità di bilancio.
     
    30/07/2019 15:47
  30. 23/07/2019 10:33 - 1) Si chiede, in caso di partecipazione di un Consorzio, se la Consorziata per la quale il Consorzio concorre debba registrarsi autonomamente alla piattaforma TuttoGare.


    2) Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti sia sufficiente compilare una sola domanda di partecipazione con il pagamento di un’unica imposta di bollo.

    3)Si chiede se il personale supplente dovrà essere in possesso dei corsi di formazione di 50 ore.


    1) Leggere la risposta al quesito n. 4 pubblicata in data 11/07/2019 sul seguente url https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC360186 e all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it .

    2) Così come previsto all’art 15 del Disciplinare di Gara “Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa” in caso di partecipazione a più lotti occorre compilare e caricare (upload) nel sistema TuttoGare la Busta A – Documentazione Amministrativa per ciascun lotto cui il Concorrente partecipa.
    Il Concorrente, pertanto, in caso di partecipazione a più lotti dovrà compilare la domanda di partecipazione per ogni lotto per cui concorre ed ogni domanda di partecipazione dovrà essere in regola con le prescrizioni relative all’imposta di bollo. Così come indicato a pag 30 del Disciplinare di Gara al punto “Modalità di pagamento del bollo” nella descrizione del pagamento Campo 12 dovrà essere indicato di volta in volta il CIG del lotto cui si partecipa.

    3) Ai sensi dell’art. 6.10 del C.S.D.P. l’Assegnatario deve garantire, in caso di assenza dell’operatore OEPA, la continuità del servizio con operatori supplenti di analoga capacità professionale e in possesso dei requisiti di accesso necessari, elencati al punto 7.2 del C.S.D.P.
     Si chiarisce pertanto che, gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito OEPA di durata non inferiore a 50 ore, previsti al punto 2.2 della tabella inserita all’art 11 del CSDP “Professionalità degli operatoti OEPA”, saranno oggetto di valutazione per l’attribuzione del punteggio solo se riferiti al personale che il concorrente metterà a disposizione per l’erogazione ordinaria del servizio e non anche al personale supplente. A tale proposito si legga con attenzione l’art 16 lett e) pag 38 ed a) pag 39 del Disciplinare di Gara.
     
    30/07/2019 15:53
  31. 23/07/2019 11:29 - Si chiede se nella domanda vanno inseriti i nominativi di tutti i soci della cooperativa poiché nel “modello domanda di partecipazione” è richiesto l’elenco di tutti i soci dell’impresa e le quote capitale.

    Leggere la risposta al quesito n. 35 pubblicato il 23/07/2019 al seguente url https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC360186 e all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it
    31/07/2019 09:12
  32. 23/07/2019 14:24 - 1) In riferimento ai requisiti di accesso per l’operatore OEPA previsti all’art 7.2 del CSDP si chiede se i diplomi di Istruzione Secondaria di: ordine classico, scientifico, magistrale, indirizzo scienze sociali, istituto magistrale e di liceo psico pedagogico sono da considerarsi validi titoli di accesso.

    2) In riferimento ai requisiti di accesso per l’operatore OEPA previsti all’art 7.2 del CSDP si chiede se i seguenti diplomi di laurea sono da considerarsi validi titoli di accesso: Laurea Triennale in Scienze e Tecniche del servizio sociale (L39), Laurea in Terapia Occupazionale classe n SNT/2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Laurea triennale DM 270104 in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L19), Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L18), Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24), Laurea di primo livello in Terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dello sviluppo e della Salute in Età Evolutiva (L34), Laurea in Scienze dell’Educazione (V.O.)

    3) L’attestato di partecipazione al corso “Operatori Scolastici per l’assistenza dei ragazzi con disabilità nelle scuole” della durata complessiva di 600 ore può essere ritenuto valido quale corso di formazione per la qualifica di OEPA.

    4) In merito ai corsi OSS che non riportano il numero delle ore di frequenza così come richiesto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP si chiedono delucidazione a riguardo.

     


    1) Leggere con attenzione quanto previsto all’art 7.2 del CSDP lett a) per quanto riguarda i diplomi ad indirizzo magistrale e servizi socio sanitari e educatori professionali, lett b) relativamente ad altri diplomi di istruzione secondaria di II grado congiunti a diplomi di laurea e lett c) relativamente ad altri diplomi di istruzione secondaria di II grado congiunti ad attestato di superamento del corso di formazione OEPA.

    2) Si.

    3) L’attestato sarà riconosciuto come titolo di accesso valido congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale, così come previsto alla lett. C) dell’art 7.2 del CSDP, solo qualora abbia ad oggetto l’assistenza specialistica ai ragazzi con disabilità e non l’assistenza di base.
      Qualora non usato come titolo di accesso, l’attestato di assistenza specialistica potrà essere computato tra i tre attestati ai fini dell’attribuzione del punto 2.2 dell’art 11 del CSDP solo nel caso in cui rispetti le caratteristiche richieste nel punto indicato.

    4) Si chiarisce che gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica in ambito OEPA che saranno oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio così come previsto dal punto 2.2 dell’art 11 del CSDP devono presentare le indicazioni previste al medesimo punto del CSDP, qualora tali indicazioni non siano presenti sull’attestato potranno essere rese a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del Concorrente ad eccezione della specifica relativa alla durata in ore del corso che potrà essere rilasciata con dichiarazione dell’ente di formazione.
    31/07/2019 09:22
  33. 24/07/2019 12:49 - 1) Si chiede se gli operatori stranieri non appartenenti all’Unione Europea, seppur non in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana livello C2, ma con anni di esperienza nel Servizio per Assistenza Educativa Culturale per alunni con disabilità nelle scuole e in possesso di attestati di formazione in ambito OEPA, possano essere inseriti nell’elenco dell’organico per lo svolgimento del servizio.

    2) Si chiede se una cooperativa esonerata dal pagamento del bollo si sensi dell’art 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 possa essere esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo allegando alla documentazione amministrativa da produrre la relativa autocertificazione.
     


    1) No, come previsto dall’art 7.2 del CSDP punto 2) è necessaria la certificazione richiesta
    .
    2) Le cooperative di cui al comma 1 dell’art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017 (“Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6”) sono esenti dall’imposta di bollo relativamente ai documenti citati al comma 5 del suddetto art. 82. Pertanto, le cooperative che intendono beneficiare di tale esenzione dovranno produrre all’interno della “Busta A – Documentazione amministrativa” la relativa autocertificazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei presupposti legittimanti.
     
    31/07/2019 09:25
  34. 25/07/2019 14:34 - 1) Si chiede se gli attestati di partecipazione a corsi di qualifica professionale rilasciati dalla Regione (OSS/Assistente famigliare e simili) debbano contenere le stesse indicazioni previste al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP considerando che sono rilasciati direttamente dalla Regione e che la partecipazione all’80% delle ore di formazione è necessaria per l’accesso all’esame finale al rilascio conseguente l’attestato.

    2) Si chiede se l’attestato di formazione del corso “Percorso formativo per Assistente Educativo Culturale” di 124 ore e l’attestato di formazione del corso “Assistente Educativo Culturale di base” di 120 ore possono essere considerati titoli di accesso.
     


    1) Qualora gli attestati non presentino le caratteristiche indicate al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP è possibile produrre le stesse a mezzo di dichiarazioni rese dal legale rappresentante del Concorrente.

    2) Le attestazioni per “Percorso formativo per Assistente Educativo Culturale” di 124 ore e l’attestato di formazione del corso “Assistente Educativo Culturale di base” di 120 possono essere considerate valide quali titoli di accesso in aggiunta al Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale, qualora presenti le caratteristiche del corso di formazione OEPA “rilasciato da enti di Formazione accreditati”.
    31/07/2019 09:41
  35. 26/07/2019 10:09 - Si chiede se con riferimento ad attestati rilasciati da Università pubbliche sussista l’obbligo di esplicitare nell’attestato il riconoscimento dell’università quale ente formativo.

    No.
    31/07/2019 09:45
  36. 26/07/2019 10:50 - 1) Per le dichiarazioni di cui al punto f) pag 38 del disciplinare di Gara: “apposita dichiarazione in formato digitale del legale rappresentante relativa al personale impiegato (qualifica ed esperienza minimo 3 anni)” e “dichiarazione d’impegno ad applicare il rapporto operatore/alunno max 1/10” si chiede se possono essere inserite in apposito file allegato alla proposta progettuale.

    2) In riferimento all’assegnazione del punteggio relativo alla “proposta laboratoriale senza costi aggiuntivi per l’amministrazione” punto 1.4 dell’art 11 del CSDP si chiede conferma che per ottenere il massimo punteggio (punti 10) sia necessario proporre almeno 5 laboratori, corrispondenti alle caratteristiche minime ed inderogabili richieste nel CSDP e ricadenti in una o più delle macro-aree tematiche indicate nel sopracitato punto.


    1) Si. E’ possibile inserire le due dichiarazioni in un file allegato alla proposta progettuale.
    Si chiarisce, tuttavia, che l’impostazione grafica stabilita all’art 16 del Disciplinare è comunque di aiuto alla Commissione giudicatrice, pertanto, prospettazioni grafiche differenti potrebbero pregiudicare una corretta valutazione.

    2) Si 
    31/07/2019 09:48
  37. 17/07/2019 15:35 - 1) E’ possibile inserire in calce alla proposta progettuale eventuali allegati, quali ad esempio modelli di modulistica, e questionari? E’ altresì possibile inserire copertina e bibliografia nella proposta progettuale senza che vengano contate nelle 30 pagine a disposizione del progetto?

    2) Si chiede se gli alunni con disabilità sensoriale siano compresi all’interno del presente appalto


     


    1) E’ possibile inserire copertina e bibliografia nella proposta progettuale senza che vengano contate nelle 30 cartelle a disposizione del progetto.
    E’ possibile inserire in calce alla proposta progettuale allegati quali ad esempio modelli di modulistica e questionari purché strettamente inerenti la modalità organizzativa proposta per la realizzazione del servizio.

    2) Come precisato nell’art 2 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 80/2017 “I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92 (..)” pertanto se la disabilità rientra nei parametri sopra citati la risposta è affermativa.
    31/07/2019 10:08
  38. 29/07/2019 13:37 - Nel caso di ricorso, per la procedura in oggetto, al subappalto si chiede:
     1) se è necessario indicare la terna dei subappaltatori, 2) l'eventuale documentazione da produrre.
     


    Il c.d. Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019) all’art. 1 prevede, tra l’altro, proprio in merito “all’art. 105 – Subappalto” del Codice l’abrogazione del comma 6 relativamente alla terna dei subappaltatori, né conseguentemente si rintracciano obblighi di indicazione nel disciplinare di gara, pertanto la documentazione da produrre è, esclusivamente, quella indicata nella Sezione 15 del disciplinare di gara e nelle relative sottosezioni.
     
    01/08/2019 16:03
  39. 29/07/2019 11:52 - Nel DGUE da compilare sulla piattaforma nella Parte IV - Criteri di selezione al punto C sono presenti solo 5 campi per l'inserimento dei Servizi. Si chiede, visto che i Servizi da inserire sono superiori a n. 5 come si deve procedere. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di accorpare i Servizi e i relativi Committenti per anno? in modo da compilare n. 3 campi per gli anni richiesti dal Disciplinare (2016-2017-2018)

    Nel DGUE informatico, come rappresentato dall’Help Desk è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza.
     
    01/08/2019 16:07
  40. 29/07/2019 16:31 - Si vuole sapere se è possibile creare un unico file contenente sia la dichiarazione di conformità degli attestati di cui alla pag. 39 del Disciplinare, che la dichiarazione che l'Ente formatore è Ente autorizzato per la formazione di cui alla pag. 40 del Disciplinare.
     


    No, sarebbe preferibile creare 2 file diversi come indicato nel disciplinare di gara al fine di consentire una valutazione sistematica e confrontabile da parte della commissione giudicatrice. Si evidenzia che anche l’ordine sistematico e logico di formulazione della documentazione di gara può concorrere nella valutazione di coerenza e chiarezza dell’offerta presentata.
     
    01/08/2019 16:08
  41. 31/07/2019 08:36 - Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, sono da considerarsi validi gli attestati conseguiti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, relativi a corsi di formazione che si concluderanno entro la data di scadenza di presentazione delle offerte?

    SI, purché conclusi entro la data di scadenza di presentazione delle offerte.
     
    01/08/2019 16:11
  42. 30/07/2019 09:40 - 1) Si chiede conferma che, in relazione alla cauzione provvisoria, sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante e che, pertanto, non sia necessaria, almeno in questa fase, l’autentica notarile.
    2) si chiede di voler indicare l’intestazione precisa per la predisposizione della cauzione provvisoria.
    3) si chiede conferma che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara di un consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, la domanda di partecipazione integrata debba essere presentata unicamente dal consorzio e non anche dalle proprie consorziate esecutrici, le quali sono comunque tenute a presentare il relativo DGUE.
    4) si chiede conferma che, nel caso di partecipazione alla presente procedura di gara di una società cooperativa, composta da un numero notevole di soci cooperatori (oltre n. 2600), al punto 1 della domanda di partecipazione non sia necessario inserire l’elencazione di tutti i soci dell’operatore economico, atteso che la normativa vigente richiede unicamente di dichiarare in sede di gara i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, come peraltro richiesto dal punto 6 della domanda di partecipazione.

     


    1) si conferma che, come riportato al punto 8 del paragrafo 10 del disciplinare di gara (pag. 21), la garanzia provvisoria dovrà “essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante” e che pertanto non è necessaria l’autentica notarile.
    2) la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a: “Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici”.
    3) si conferma che, come riportato al punto 2 del paragrafo 10 del disciplinare di gara (pag. 20), la garanzia provvisoria dovrà “essere intestata ………………… in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio” e che, invece come del resto già anticipato dal concorrente che ha posto il quesito, le altre società consorziate esecutrici dell’appalto saranno tenute a presentare il relativo DGUE.
    4) si precisa che le dichiarazioni integrative dovranno essere rese per tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla Legge del 14 giugno 2019, n, 55. A tal proposito si veda anche il comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 8 novembre 2017.

     
    01/08/2019 16:18
  43. 23/07/2019 09:05 -

    Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, sono da considerarsi validi gli attestati conseguiti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, relativi a corsi di formazione che si concluderanno entro la data di scadenza di presentazione delle offerte?



    SI, purché conclusi entro la data di scadenza di presentazione delle offerte
    01/08/2019 16:22
  44. 19/07/2019 10:30 -

    Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, sono da considerarsi validi gli attestati conseguiti successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, relativi a corsi di formazione che si concluderanno entro la data di scadenza di presentazione delle offerte?



    SI, purché conclusi entro la data di scadenza di presentazione delle offerte
    01/08/2019 17:07
  45. 30/07/2019 09:43 -

    Si chiede di specificare se la laurea quinquennale (relativa al vecchio ordinamento) può essere equiparata alla laurea triennale o alla laurea specialistica (nuovo ordinamento)



    La laurea conseguita con il vecchio ordinamento è equiparabile alla laurea magistrale.
     
    05/08/2019 16:17
  46. 30/07/2019 13:58 -

    Si chiede se in presenza del Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio sanitari o Educatore Professionale, di per sé sufficienti come titoli di accesso, gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito OEPA saranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 2.2. art. 11 del CSDP.



    Si.
    05/08/2019 16:20
  47. 31/07/2019 11:33 -

    Qualora l’operatore sia in possesso del diploma di Tecnico dei Servizi Sociali (TSS) e della laurea in Scienze dell’Educazione quest’ultima può essere computata nella valutazione dei tre attestati ai fini dell’attribuzione del punteggio?



    Si.
    05/08/2019 16:22
  48. 31/07/2019 11:54 - In relazione all’art. 7.2 lettera d) “Fatturato Specifico” del Disciplinare di gara , in cui viene specificato che il settore di attività è Assistenza ai disabili, si chiede ai fini del soddisfacimento di tale requisito se i seguenti servizi possono rientrare nel settore richiesto: Progetto Home Care Premium , promosso dall’Istituto INPS, in quanto con l’annualità HCP 2017, gli utenti al fine di beneficiare del progetto, dovevano essere in possesso di Verbale di Invalidità a vario grado, e certificato riconoscimento legge 104/92,  rilasciato dagli organi competenti; Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti, gli utenti per usufruirne devono essere in possesso di verbale di invalidità del 100% e riconoscimento dell’art.3comma 3 della Legge 104/92, e pertanto disabili; Servizio Intermedio residenziale a favore di soggetti portatori di disabilità psichica.
     


    Si.
    05/08/2019 16:24
  49. 01/08/2019 10:59 - In riferimento ai cittadini non italiani dell'Unione Europea, si chiede se il Diploma quinquennale che congiuntamente al titolo OEPA è necessario per l'accesso al Servizio, possa essere stato conseguito nel paese di origine.

     


    E’ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero se equipollente ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
    05/08/2019 16:28
  50. 01/08/2019 11:00 -

    In riferimento ai cittadini non italiani dell'Unione Europea, si chiede se il Diploma quinquennale che congiuntamente al titolo OEPA è necessario per l'accesso al Servizio, possa essere stato conseguito nel paese di origine.



    E’ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero se equipollente ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
    05/08/2019 16:29
  51. 01/08/2019 11:02 -

    In riferimento ai cittadini non italiani dell'Unione Europea, si chiede se il Diploma quinquennale che congiuntamente al titolo OEPA è necessario per l'accesso al Servizio, possa essere stato conseguito nel paese di origine.



    E’ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero se equipollente ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

    05/08/2019 16:30
  52. 22/07/2019 19:58 -

    1) Si chiede conferma che per l’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.1 dell’art 11 del CSDP sia corretto considerare 10 mesi di esperienza per ogni anno scolastico.
    2) In riferimento al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, qualora il Concorrente intenda mettere a disposizione del servizio operatori in possesso di Master Universitari di I e II livello in ambito OEPA, si chiede se, con riferimento a Master Universitari, qualora gli attestati non presentino l’indicazione delle specifiche richieste al punto 2.2, tali indicazioni possano essere valutate non necessarie. 
    3) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP, qualora gli attestati di formazione in ambito OEPA non contengano le informazioni richieste nel citato punto del CSDP, si chiede se tali indicazioni possano essere omesse.
    4) Si chiede l’elenco non nominativo del personale soggetto a clausola sociale, di cui al l’art 24 del Disciplinare di Gara, con l’indicazione: del CCNL applicato, dei livelli di inquadramento e monte ore settimanale contrattuale, degli scatti di anzianità maturati, eventuale data di scadenza del contratto o indicazione dell’assunzione a tempo indeterminato, eventuali superminimi o premi ad personam assegnati.
    5) Si chiede se per la stima del costo di lavoro, le ditte partecipanti debbano fare riferimento alle Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di maggio 2013, oppure se debbano prendere in considerazione gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL di riferimento. Nel caso in cui la SA indichi di far riferimento alle Tabelle del 2013 si chiede quali determinazioni intenderà assumere nei confronti del Concorrente aggiudicatario per garantire la sostenibilità economica dell’appalto.
     



    1) Si.
    2) Le indicazioni richieste possono essere rese a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del Concorrente.
    3)  No. Tali informazioni devono essere esplicitate come indicato al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP.
    4) Leggere con attenzione quanto riportato all’art 28 dello Schema di Accordo Quadro di ciascun lotto.
    5) Si fa presente che il Costo contrattuale deriva dall'applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo territoriale (Tabella Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - ottobre 2013) così come indicato nella Scheda di Progetto/Relazione Tecnico – Illustrativa. Si specifica altresì che, come indicato all’art 7.2 “Requisiti dell’Operatore OEPA” del CSDP la qualificazione degli operatori e il relativo inquadramento contrattuale minimo è stato previsto, ai sensi del Regolamento di Roma Capitale e della deliberazione della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 - "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016" come modificata dalla deliberazione della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017, nella posizione C1 secondo quanto fissato dal Regolamento, fatte salve modifiche normative o regolamentari a seguito delle quali l’Amministrazione Capitolina provvederà ad adeguare i contratti applicativi in base alle effettive disponibilità di bilancio.
    05/08/2019 16:49
  53. 02/08/2019 20:11 -

    Si può considerare anche la laurea in Filosofia un titolo d’ingresso al pari delle lauree in Lettere, in Mediazione Linguistica e Culturale, etc.?



    SI.
    09/08/2019 11:10
  54. 02/08/2019 20:12 -  All’art. 11, ultimo capoverso, del CSDP è scritto che “Le soluzioni migliorative/integrative proposte nell’offerta tecnica, rispetto ai contenuti prestazionali minimi di cui al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, potranno essere articolate in un nuovo Schema di accordo quadro e in un nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale redatto a cura del concorrente, che sarà approvato dall’Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva con le necessarie integrazioni.”  In merito, si chiede:
    - di chiarire, in considerazione del fatto che l’attribuzione discrezionale dei coefficienti di punteggio per i sub criteri 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4-1.3.1 è basato sulle proposte migliorative/integrative che riguardano la gran parte della “Modalità organizzativa proposta per la realizzazione del servizio” (Criterio 1), se essa debba interamente essere riportata in un nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale oppure se per soluzioni migliorative/integrative da riportare  nel nuovo Capitolato si intenda solo la proposta migliorativa laboratoriale senza costi aggiuntivi per l’amministrazione (sub criterio 1.4);
    - di confermare per il sub criterio 1.3.2 che non sono previste proposte migliorative/integrative;
    - di chiarire se il concorrente possa optare di non presentare un nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e che la scelta di non presentarlo non incida sulla valutazione positiva della proposta progettuale.
     


     Il nuovo schema di accordo quadro ed il nuovo capitolato speciale descrittivo e prestazionale sono facoltativi, e quindi aggiuntivi, ma possono concorrere ad una valutazione complessiva positiva in termini di organicità della proposta, coerenza e chiarezza e non rientrano nel computo delle 30 cartelle previste per la proposta progettuale. In ogni caso, tutte le proposte migliorative/integrative relative a ciascun criterio devono essere riportate nel nuovo CSDP. Anche per il criterio 1.3.2 quanto verrà offerto dal concorrente costituirà proposta migliorativa/integrativa.
     
    09/08/2019 11:26
  55. 31/07/2019 17:24 - In merito al sub criterio 1.4 - Proposta migliorativa laboratoriale senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, si chiede se per percorsi laboratoriali inerenti alla macro-area tematica "educazione motoria" sia possibile proporre laboratori di danza e/o educazione al movimento e se siano ritenuti idonei come istruttori di laboratorio i diplomati all'Accademia Nazionale di Danza con almeno tre anni di esperienza nel settore.
     


    E’ possibile proporre laboratori di educazione al movimento. Gli istruttori di laboratorio diplomati all'Accademia Nazionale di Danza devono possedere i 3 anni di esperienza nella tematica “educazione motoria”.
     
    09/08/2019 11:36
  56. 02/08/2019 20:08 - Premesso che titolo d’ingresso di un operatore è la laurea triennale in Scienze Psicologiche, si chiede, in relazione alla valutazione degli attestati di formazione nell’ambito OEPA, se la laurea successiva in Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità può essere correttamente considerata un attestato di formazione.
     


    SI.
    09/08/2019 11:43
  57. 02/08/2019 20:09 -  In considerazione del fatto che gli attestati dei Diplomi di Specializzazione Quadriennale in Discipline Psicologiche e Psicoterapiche rilasciati da Istituti, riconosciuti dal M.I.U.R e dal M.U.R.S.T, non contengono il numero delle ore, ma che per normativa (Decreto 11 Dicembre 1998 n.509 Art.8 comma 2) le ore previste per ogni annualità sono 500 - quindi largamente superiori alle 50 minime previste dal CSDP - si chiede se tali Diplomi  saranno valutati  correttamente come attestati di formazione validi.
     


    SI.
    09/08/2019 11:45
  58. 02/08/2019 20:10 - I vecchi attestati ADEST della durata di 600 ore (Legge quadro n.845 del 21 dicembre 1978) rilasciati dalla Regione Lazio, che non contengono il numero delle ore, possono legittimamente essere considerati attestati validi?
     


    SI.
    09/08/2019 11:47
  59. 02/08/2019 20:09 -

    Premesso che titolo d’ingresso di un operatore è la laurea triennale in Scienze Psicologiche, si chiede, in relazione alla valutazione degli attestati di formazione nell’ambito OEPA, se la laurea successiva in Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità può essere correttamente considerata un attestato di formazione.



    SI.
    09/08/2019 11:50
  60. 05/08/2019 13:03 - Nel caso in cui un operatore possegga la laurea triennale in Scienze dell'Educazione e successivamente abbia conseguito anche la specialistica in Scienze dell'Educazione e della Formazione, quest'ultima può essere computata negli attestati di formazione specifica ai fini dell'attribuzione del punteggio?
     


    SI.
    09/08/2019 12:03
  61. 05/08/2019 17:15 - Si chiede se la laurea triennale in Antropologia, la laurea triennale in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) e la laurea triennale in Archeologia rientrano tra i titoli validi per svolgere la professione di OEPA.

     


    NO.
    09/08/2019 12:05
  62. 05/08/2019 17:42 -  Relativamente al sub criterio 2.2 - Professionalità degli operatori OEPA si chiede se la dichiarazione del legale rappresentante che "l'Ente formatore è autorizzato per la formazione con indicato la struttura pubblica che ha rilasciato l'autorizzazione" possa essere redatta riportando in un'unica dichiarazione tutti gli Enti formatori che hanno rilasciato gli attestati, oppure si deve produrre una singola dichiarazione per ogni Ente formatore?
     


    La dichiarazione che “l'Ente formatore è Ente autorizzato per la formazione con indicato la struttura pubblica che ha rilasciato l'autorizzazione e l’atto di riferimento di tale autorizzazione" può essere redatta con riferimento a tutti gli Enti formatori che hanno rilasciato gli attestati che andranno in ogni caso specificamente elencati.
     
    09/08/2019 12:09
  63. 05/08/2019 17:42 - Relativamente al sub criterio 2.2 - Professionalità degli operatori OEPA si chiede se la dichiarazione del legale rappresentante che "l'Ente formatore è autorizzato per la formazione con indicato la struttura pubblica che ha rilasciato l'autorizzazione" possa essere redatta riportando in un'unica dichiarazione tutti gli Enti formatori che hanno rilasciato gli attestati, oppure si deve produrre una singola dichiarazione per ogni Ente formatore?
     


     La dichiarazione che “l'Ente formatore è Ente autorizzato per la formazione con indicato la struttura pubblica che ha rilasciato l'autorizzazione e l’atto di riferimento di tale autorizzazione" può essere redatta con riferimento a tutti gli Enti formatori che hanno rilasciato gli attestati che andranno in ogni caso specificamente elencati.
     
    09/08/2019 12:13
  64. 03/08/2019 17:06 -  Con riferimento ai requisiti dell'Operatore O.E.P.A si chiede se, nel caso in cui quest'ultimo, congiuntamente al titolo d'accesso di cui all’art. 7.2 lett. b) del CSDP possieda la Laurea Magistrale concernente il medesimo percorso di studi, la stessa possa essere considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio.

     


    SI.
    09/08/2019 12:22
  65. 05/08/2019 10:00 - Nella sezione  B - Capacità economica e finanziaria del DGUE non vi sono righe sufficienti per indicare i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara. E’ sufficiente la dichiarazione dei servizi che sarà caricata nella busta A?
     


    Nel DGUE informatico,  come rappresentato dall'Help Desk  è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza.
    In ogni caso il DGUE deve essere compilato nella sua interezza come indicato al punto 15.2 del Disciplinare di gara.
     
    09/08/2019 13:03
  66. 31/07/2019 13:05 -

    Con riferimento alla gara di cui in oggetto, si inviano i seguenti quesiti:

    1. rispetto ai parametri di valutazione del CRITERIO 1.2 di elaborazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma

    che per NOAmax i si intenda il numero di ore massime offerte dal miglior concorrente;

    2. rispetto ai parametri di valutazione del CRITERIO 2.1 di elaborazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma

    che per NEmax i si intenda l’esperienza massima computata in mesi presentata dal miglior concorrente;

    3. rispetto ai parametri di valutazione del CRITERIO 2.2 di elaborazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma

    che:

    - per A(a)i si intenda il punteggio provvisorio attribuito agli attestati di partecipazione a corsi di

    formazione specifica nell’ambito O.E.P.A. presentati dal concorrente i-esimo, ponderato in funzione sia

    degli attestati senza esame finale sia di quelli con esito finale positivo (1 x n. attestati senza esame finale

    + 1,5 x n. attestati con esito finale positivo)

    - per Amax i si intenda il punteggio provvisorio massimo attribuito agli attestati di partecipazione a corsi

    di formazione specifica nell’ambito O.E.P.A. presentati dal miglior concorrente, ponderato in funzione

    sia degli attestati senza esame finale sia di quelli con esito finale positivo (1 x n. attestati senza esame

    finale + 1,5 x n. attestati con esito finale positivo).



    In riferimento a tutti i quesiti presentati si conferma quanto richiesto precisando altresì che l’indicazione “NEmax” deve intendersi “MEmax” riferendosi l’acronimo ME a mesi.

    23/08/2019 12:10
  67. 31/07/2019 18:02 -

    1) Si chiede se, per gli operatori in possesso, come titolo di studio di accesso, del Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o Educatore professionale, la laurea triennale in Scienze della Formazione, in Servizio Sociale, in Psicologia, in Lettere, in Sociologia, in Scienze della Comunicazione, in Mediazione Linguistico e Culturale viene valutata come un attestato di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito OEPA e lo stesso dicasi per la Laurea Magistrale (due anni) negli stessi corsi di Laurea e per le Specializzazioni post-laurea e per i master.

    2) Nella tabella dei criteri di valutazione al sub criterio 2.2 è scritto che "ciascuna copia degli attestati deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'organismo che apporrà su ciascuna la propria firma digitale", mentre al punto 16 "Contenuto della busta B" del Disciplinare di gara, a pag. 39, è richiesto un file, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, recante la dichiarazione di conformità degli attestati e contenente gli attestati degli operatori OEPA da impiegare nel servizio. Si chiede se va sottoscritto digitalmente ciascun attestato di ciascun operatore, se invece va creato un file, sottoscritto digitalmente, con tutti gli attestati per ogni singolo operatore e quindi inserire successivamente i singoli file di ogni operatore all'interno di un ulteriore unico file, o se va creato un file, sottoscritto digitalmente, contenete gli attestati di tutti gli operatori.



    1) Si;

    2) Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, va creato un file recante un’unica dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che raccoglie i singoli file per ogni operatore contenenti le copie degli attestati di frequenza ai corsi di formazione specifica, con le caratteristiche descritte nel CSDP al sub criterio 2.2 dell’art. 11.

    23/08/2019 12:11
  68. 01/08/2019 15:01 -

    1) Nel Disciplinare di gara al punto 16 "Contenuto della busta B", a pag. 40, viene richiesto un file contenente la dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, che l'ente formatore è Ente autorizzato per la formazione, con indicato la struttura pubblica che ha rilasciato l'autorizzazione e l'atto di riferimento di tale autorizzazione. Si chiede se tale dichiarazione va fatta per tutti gli attestati di formazione o solo per quelli che non riportano tali informazioni.

    2) Poiché dalle faq precedenti risulta che anche la laurea triennale e la laurea magistrale in determinati corsi di laurea (Psicologia, Pedagogia, Scienze Sociale, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Lettere, Sociologia, Scienze della Comunicazione) rientrano tra i corsi di formazione in ambito OEPA valutabili, si chiede se bisogna inserire la pergamena di laurea o se questa può essere sostituita dal certificato di laurea rilasciato dall'Università.

    3) Nella tabella dei criteri di valutazione al criterio 2, sub criterio 2.1. "Professionalità del Coordinatore OEPA, è scritto che "ai fini della valutazione saranno considerate esclusivamente le esperienze ricadenti nei dieci anni antecedenti la data di scadenza di pubblicazione del relativo bando di gara". Ciò vuol dire che per raggiungere il punteggio massimo di ogni esperienza lavorativa questa debba essere pari a 120 mesi (12 mesi per 10 anni). Si chiede di chiarire se l'esperienza come coordinatore del servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e di secondo grado statali, va calcolata su 12 mesi (quindi un intero anno solare) o sui mesi di apertura delle scuole, vale a dire 10 mesi per ogni anno scolastico (da settembre a giugno), ovviamente in questo ultimo caso l'esperienza massima per ogni singolo servizio, calcolata su dieci anni, sarebbe pari a 100 mesi (10 mesi per 10 anni).



    1. Si, solamente per gli attestati di formazione che non riportano tali informazioni.

    2. Si, può essere sostituita dal certificato di laurea rilasciato dall'Università.

    3. Leggere risposta al quesito n. 85, pubblicata il 06/08/2019 al seguente URL: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC360186 e all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it .

       

    23/08/2019 12:12
  69. 01/08/2019 19:09 -

    1) Si chiede se relativamente ai requisiti di capacità economica  e finanziaria la comprova del requisito relativo al fatturato specifico medio annuo (rappresentato da fatture e/o contratti) debba essere prodotta contestualmente ai documenti di gara, quindi allegato nella documentazione da presentare?

    2) Analogamente per i requisiti di capacità tecnica e professionale la comprova del requisito (certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni o committenti privati) deve essere prodotta contestualmente nella documentazione di gara?  Si chiede Inoltre se tali certificati debbono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dalle Pubbliche Amministrazioni/Committenti Privati?

    3) Ciascuna copia degli attestati di formazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante oppure bisogna apporre la firma digitale del legale rappresentante sul file unico, richiesto a pag 39 del Disciplinare di Gara, contenente gli attestati degli operatori da impiegare nel servizio?

    4) Il concorrente può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione (parte IV del DGUE) barrando direttamente la sezione “α” del DGUE e produrre apposite dichiarazioni circa il possesso di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale?



    1. La documentazione a comprova di tutti i requisiti (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità economica e finanziaria) richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.

    2. La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità tecnica e professionale), come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica. La documentazione sopra indicata dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 15.1 e secondo le tipologie di documenti individuati nel disciplinare di gara da produrre a comprova rispettivamente ai punti 7.2. e 7.3.

    3. Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, va creato un file recante un’unica dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che raccoglie i singoli file per ogni operatore contenenti le copie degli attestati di frequenza ai corsi di formazione specifica, con le caratteristiche descritte nel CSDP al sub criterio 2.2 dell’art. 11.

    4. Il concorrente dovrà rispettare i contenuti del DGUE in estensione .xml come configurato dal sistema TuttoGare, all’interno del quale non è richiesta la compilazione del campo Indicazione generale per tutti i criteri di selezione In merito ai criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'operatore economico di dichiarare che soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti indicati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati”.

    Pertanto, il concorrente medesimo dovrà compilare la sezione B del suddetto DGUE per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del disciplinare e la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del disciplinare.

     

    23/08/2019 12:15
  70. 06/08/2019 10:53 -

    In riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA lettera d) fatturato specifico medio annuo la comprova del requisito specifico medio annuo ( tramite fatture e/o contratti) debba essere prodotta in sede di partecipazione alla gara medesima e con quali modalità.



    La documentazione a comprova di tutti i requisiti (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità economica e finanziaria) richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.

    23/08/2019 12:21
  71. 06/08/2019 14:04 -

    1) In riferimento al punto 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria si richiede se alla dichiarazione vanno allegati le fatture e/o i contratti di riferimento, e all'interno di quale busta vanno inseriti

    2) In riferimento al punto 7.3 requisito di capacità tecnica e professionale se alla dichiarazione si può allegare copia conforme delle lettere di affidamento del committente e in quale busta va inserito



    1) La documentazione a comprova di tutti i requisiti (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità economica e finanziaria) richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.

    2)La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara (e pertanto anche quella afferente ai requisiti di capacità tecnica e professionale), come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica. La documentazione sopra indicata dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 15.1 e secondo le tipologie di documenti individuati nel disciplinare di gara da produrre a comprova rispettivamente ai punti 7.2. e 7.3.

    23/08/2019 12:22
  72. 07/08/2019 11:28 -

    Spett.le Ente, si chiede conferma che, in caso di partecipazione a tutti e trenta i lotti di gara, sia sufficiente presentare un unico modello di domanda, al cui interno saranno specificati i CIG di tutti e trenta i lotti a cui si intende partecipare, senza doverne presentare uno per ogni singolo lotto.



    No, vedere pag. 28 del disciplinare di gara.

    23/08/2019 12:24
  73. 07/08/2019 16:53 -

    Poiché gli attestati dei corsi di qualifica ADEST e/o OSS non sempre riportano la specifica relativa alla durata in ore del corso, ma per questi corsi, essendo regolamentati da profili Regione o Nazionali, il numero di ore non è variabile a discrezione dell'ente di formazione (600 ore per la qualifica ADEST e 1000 ore per la qualifica OSS), e poiché è possibile accedere all'esame finale solo avendo frequentato almeno l'80% delle ore previste, percentuale di presenze verificata prima di far sostenere al candidato le prove finali, si chiede se, unicamente in riferimento a tali attestati, può essere resa, a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del Concorrente, la specifica relativa alla durata in ore del corso.



    23/08/2019 12:25
  74. 08/08/2019 10:39 -

    Si chiede se ai fini di quanto indicato al punto 7.2 del Capitolato - Requisiti dell'Operatore O.E.P.A. - possono essere considerati validi, al fine di partecipazione alla gara, operatori in possesso di Licenza Media, esperienza almeno quinquennale e in possesso/impegno ad ottenere entro un anno titoli di OSS, ADEST, OSA, OTA, Assistenti familiari.



    Si, purché in un rapporto che non superi il 20% dell’organico previsto, così come stabilito nell’art. 7.2 del CSDP.

    23/08/2019 12:27
  75. 08/08/2019 11:00 -

    1) Sulla linea della risposta al quesito 23, si chiede se il titolo di laurea in architettura è considerato valido per svolgere la professione di OEPA?

    2) Non essendo espressamente indicato sulle pergamene dei diplomi di laurea, master e specializzazioni post-lauream universitari le specifiche relative alle ore frequentate e il superamento dell'esame finale, come si possono computare per la valutazione dei tre attestati per l'attribuzione del punteggio?

     



    1) No;

    2) Se inerenti alla professionalità OEPA, saranno computati secondo le indicazioni del sub criterio 2.2 dell’offerta tecnica.

    23/08/2019 12:28
  76. 08/08/2019 11:04 -

    Con la presente in riferimento alla Faq. n. 28 del 22/07/2019 17:23 -"Si chiede se, tra i servizi analoghi, realizzati dal Concorrente negli ultimi tre esercizi disponibili ai fini della dichiarazione del fatturato specifico medio annuo richiesto al punto III.1.2 del Bando di Gara, possono essere ricompresi anche i Servizi di Assistenza Domiciliare. -Si" SIAMO A CHIEDERE CONFERMA CHE SONO CONSIDERATI ANALOGHI TUTTI I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARI RIVOLTI AD ANZIANI- DISABILI – MINORI.



    Si, purché il servizio sia rivolto a persone con disabilità.

    23/08/2019 12:29
  77. 08/08/2019 18:47 -

    1) Si richiede se gli attestati dei corsi LIS (minimo 120 h) conseguiti con il Gruppo SILIS, ente accreditato solamente al RND Ente Nazionale Sordi, possono essere considerati attestati di formazione in ambito OEPA.

    2) Si richiede se gli attestati dei corsi LIS (minimo 120 h) conseguiti con l'I.S.S.R (Istituto Statale per Sordi Roma), ente atipico vigilato dal MIUR, possono essere considerati attestati di formazione in ambito OEPA.



    1) Sì
    2) Sì
    23/08/2019 12:31
  78. 09/08/2019 10:00 -

    1) si chiede conferma che per poter svolgere l’incarico di Coordinatore sia valido il titolo di Laurea in Scienze dell’educazione conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione;

    2) si chiede conferma che il titolo di AEC, unitamente al diploma di istruzione secondaria di II grado, sia valido per svolgere il ruolo di operatore O.E.P.A.;

    3) si chiede conferma che il titolo di “Operatore socio assistenziale per disabili”, unitamente al diploma di istruzione secondaria di II grado, sia valido per svolgere il ruolo di operatore O.E.P.A.; 3) si chiede conferma che il superamento dell’esame finale del corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico (1500 ore), unitamente al diploma di istruzione secondaria di II grado, sia valido per svolgere il ruolo di operatore O.E.P.A.; 4) si chiede se, analogamente a quanto risposto al quesito n. 45, anche le Lauree in Storia e in Filosofia siano titoli validi per svolgere la professione di OEPA;

    5) si chiede se, in caso di possesso di titolo di Laurea Triennale in ambito psicologico (valido come titolo di accesso) e successiva Laurea specialistica sempre in ambito psicologico, la Laurea specialistica possa essere considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2;

    6) si chiede conferma che, in caso di possesso di titolo di diploma di maturità magistrale (valido come titolo di accesso) e titolo O.E.P.A, quest’ultimo possa essere considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2.



    1) Si

    2) Si

    3a) No, ad eccezione del caso in cui l’operatore abbia una documentata esperienza almeno quinquennale nel servizio oggetto della gara, in un rapporto non superiore al 20% dell’organico previsto (paragrafo 7.2 del CSDP);

    3b) Si;

    4) Si laurea in filosofia, no laurea in Storia , si laurea in Storia e Filosofia;

    5) Si;

    6) Si

    23/08/2019 12:32
  79. 09/08/2019 14:04 -

    Si chiede se gli attestati di frequenza di corsi di formazione specifica, che spesso indicano il superamento con successo dell'esame finale e la durata complessiva, siano validi anche nel caso in cui non sia riportato il numero di ore frequentate dall'operatore.



    Si, purché l’indicazione delle ore frequentate possa essere resa a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del concorrente.

    23/08/2019 12:33
  80. 09/08/2019 17:29 -

    In riferimento al punto 2.2. del CSDP dove viene richiesto che "ciascuna copia degli attestati deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'organismo", si vuole sapere se, per ogni operatore OEPA, è possibile creare un unico file, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, contenente la dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, e gli attestati allegati.



    Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, va creato un file recante un’unica dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che raccoglie i singoli file per ogni operatore contenenti le copie degli attestati di frequenza ai corsi di formazione specifica, con le caratteristiche descritte nel CSDP al sub criterio 2.2 dell’art. 11.

    23/08/2019 12:37
  81. 09/08/2019 17:36 -

    1 - Si chiede se un operatore in possesso del certificato di laurea della magistrale può produrre l'autocertificazione (scaricabile dall'area personale del portale dell'università e comprensiva del Codice PA che permette alla Pubblica Amministrazione di verificarne la veridicità ) in cui dichiara di aver conseguito la laurea triennale.

    2 - Si chiede se il certificato di laurea e/o la pergamena di laurea possono essere sostituiti da un'autocertificazione scaricabile dall'area personale del portale dell'università, comprensiva del Codice PA che permette alla Pubblica Amministrazione di verificarne la veridicità.



    1 - Sì
    2 - Sì
    23/08/2019 12:38
  82. 09/08/2019 17:56 -

    1- I corsi ADEST oppure OSS, autorizzati e finanziati dalla Regione Lazio, i cui estremi di autorizzazione sono indicati nell'attestato, necessitano della dichiarazione del legale rappresentante che l'ente è accreditato?

    2 - Se un corso ADEST è stato autorizzato e finanziato dalla Regione a un ente probabilmente non accreditato, l'attestato con il logo e la firma della Regione viene valutato?

    3 - Si chiede di chiarire come formulare la dichiarazione di accreditamento di un centro di formazione professionale che era accreditato presso la Regione Lazio e da qualche anno si è sciolto, essendo di difficile reperimento presso la Regione Lazio gli estremi di accreditamento e revoca dello stesso, in riferimento ad attestati di formazione di oltre 12/15 anni.



    1) No;

    2) Si;

    3) Si possono comunque valutare tali attestati, purché corredati da una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente che attesti le caratteristiche previste nel sub criterio 2.2, art. 11 del CSDP

    23/08/2019 12:39
  83. 10/08/2019 19:29 -

    La dichiarazione del Legale Rappresentante circa le ore frequentate dall'operatore sul totale di quelle previste deve essere fatta anche nel caso di attestati di ADEST (600 ore) , OSS (330 ore) , OEPA (300 ore) che non vengono rilasciati se non si è frequentato almeno l'80% delle ore previste, che sarebbero quindi, nei casi indicati, largamente superiori alle 50 minime previste dal CSDP? La stessa cosa si chiede per i titoli universitari, le specializzazioni o i master che hanno frequenze annuali, biennali, o quadriennali, anche in questi casi va fatta la dichiarazione del Legale Rappresentante sulle ore frequentate?

     



    Si, purché l’indicazione delle ore frequentate possa essere resa a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del concorrente.

    23/08/2019 12:40
  84. 10/08/2019 19:37 -

    Qualora un operatore fosse in possesso del "diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio" rilasciato dalla Scuola Magistrale Statale per le Maestre del Grado Preparatorio, può essere considerato come titolo di accesso valido?



    No, tale titolo non è equiparabile al diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale.

    23/08/2019 12:41
  85. 10/08/2019 19:45 -

    Qualora un operatore fosse in possesso dell'attestato di Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari autorizzato dalla Regione Lazio (istituito ai sensi della Legge Regionale 23/1992 e della legge quadro n 845 del 1978) conseguito nel 2001 presso un Ente che oggi non esiste e del quale quindi non si possono conoscere gli estremi dell'autorizzazione, si può considerare valido ed inserire nella documentazione prodotta?



    Si possono comunque valutare tali attestati, purché corredati da una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente che attesti le caratteristiche previste nel sub criterio 2.2, art. 11 del CSDP.

    23/08/2019 12:42
  86. 10/08/2019 19:57 -

    Con riferimento al sub criterio 1.3.1 del disciplinare il file contenente la dichiarazione del legale rappresentante per "ciascun operatore OEPA supplente che attesti il nominativo e la qualifica, l'esperienza professionale e che è a conoscenza che l'indicazione del nominativo è presentata per la gara in oggetto" deve essere prodotta singolarmente per ciascun operatore supplente oppure si può fare un'unica dichiarazione che riporti l'elenco di tutti gli operatori supplenti con le specifiche di cui sopra richieste dal bando?



    La dichiarazione deve essere prodotta per ciascun operatore supplente.

    23/08/2019 12:44
  87. 11/08/2019 13:00 -

    In merito al layout dell'offerta tecnica, per una facilità di lettura della tabella 1.1, si richiede se è possibile la presentazione di tutta o di parte della proposta progettuale con layout in orizzontale.

     



    23/08/2019 12:45
  88. 11/08/2019 16:33 -

    Qualora un certo numero di attestati di formazione non contenga l'informazione circa le ore frequentate dagli operatori, l'eventualità di un esame finale e l'esito dello stesso, la dichiarazione integrativa che può fare il legale rappresentante deve essere singola per ciascun attestato oppure può essere redatta un'unica dichiarazione riportante un elenco con nome e cognome dell'operatore, titolo dell'attestato, ore frequentate, ed eventuale esame finale?



    Le dichiarazioni integrative circa le informazioni relative agli attestati devono essere prodotte per ogni singolo operatore.

    23/08/2019 12:48
  89. 12/08/2019 10:33 -

    Si chiede in riferimento ad un operatore in possesso di idoneo titolo di accesso che abbia successivamente conseguito il corso di laurea in "Scienze dell'Educazione e della Formazione - EDU" presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in modalità teledidattica, quest'ultimo certificato di laurea può ritenersi valido e computabile tra gli attestati ai fini dell'attribuzione del punteggio?



    23/08/2019 12:49
  90. 12/08/2019 12:49 -

    Si chiede se gli operatori stranieri non appartenenti all’Unione Europea, seppur non in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana livello C2, ma con una Laurea conseguita in Italia, possano essere inseriti nell’elenco dell’organico per lo svolgimento del servizio.



    Se la laurea è stata conseguita in Italia, si.

    23/08/2019 12:51
  91. 12/08/2019 13:26 -

    Si chiede se copia degli attestati ai corsi di formazione per la qualifica di OEPA che concorrono, insieme al diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, alla formazione del titolo di accesso per la partecipazione alla gara (non computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di offerta tecnica) devono essere inseriti nell'apposito file contenente gli attestati di formazione degli operatori oepa.



    No, i titoli di accesso vanno elencati nella scheda degli operatori OEPA prevista al paragrafo b), pag 39 del disciplinare di gara.

    23/08/2019 12:52
  92. 12/08/2019 16:11 -

    In riferimento alla dichiarazione di conformità relativa agli attestati degli operatori OEPA da impiegare nel servizio (cfr. pag. 39,40 del Disciplinare di Gara) si chiede se la dichiarazione possa essere unica riepilogativa delle informazioni richieste (attestati e rispettive ore) riportate in uno schema generale (contenente i nominativi degli OEPA e i relativi corsi di aggiornamento con l’indicazione del numero di ore) o se invece occorre produrre una dichiarazione distinta in funzione di ogni operatore.



    Come previsto al paragrafo 16, pag. 39/40 del disciplinare di gara, la dichiarazione di conformità degli attestati agli originali deve essere unica,

    Le dichiarazioni integrative circa le informazioni relative agli attestati devono essere prodotte per ogni singolo operatore.

    23/08/2019 12:53
  93. 12/08/2019 17:42 -

    Si chiede se il corso di qualifica di Mediatore Interculturale (300 ore con esame finale), autorizzato dalla Regione Lazio, viene valutato come corso di formazione in ambito OEPA. Si consideri la presenza di bambini disabili, di altre etnie, inseriti nella scuola.



    Non può essere considerato come titolo d’accesso ma ai fini dell’attribuzione del punteggio, come al sub criterio 2.2 dell’art. 11 del CSDP.

    23/08/2019 12:53
  94. 14/08/2019 08:37 -

    Si chiede con riferimento ai requisiti dell'operatore OEPA congiuntamente al titolo di accesso di cui all'art. 7.2 lettera b) del C.S.D.P., nel caso in cui quest ultimo possieda 1 MASTER di I livello in COUNSELING e 1 MASTER in Mediazione Familiare entrambi questi titoli possano essere considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio?



    - Si
    23/08/2019 12:54
  95. 16/08/2019 19:41 -

    Si richiede se in occasione di Master annuale o biennale, effettuato presso un'Università o una Scuola di Specializzazione riconosciuta, in cui non si evince né il monte ore del Master né il numero delle ore frequentate dall'allievo, ma è dichiarato il superamento dell'esame finale, possa essere considerato come un corso da 50 ore con esame finale.



    Si, purché trattasi di formazione specifica per la professionalità degli operatori OEPA.

    23/08/2019 12:55
  96. 16/08/2019 19:41 -

    Si richiede se in occasione di Master annuale o biennale, effettuato presso un'Università o una Scuola di Specializzazione riconosciuta, in cui non si evince né il monte ore del Master né il numero delle ore frequentate dall'allievo, ma è dichiarato il superamento dell'esame finale, possa essere considerato come un corso da 50 ore con esame finale.



    Si, purché trattasi di formazione specifica per la professionalità degli operatori OEPA.

     

    23/08/2019 12:55
  97. 19/08/2019 15:13 -

    In relazione al criterio 1.4 “Proposta migliorativa laboratoriale senza costi aggiuntivi per l’amministrazione”, si chiede se, ai fini dell’attribuzione del punteggio (2 punti per ogni percorso laboratoriale assegnati come da tabella criterio 1.4), tale percorso è da intendersi di durata minima di 20 ore nell’ambito dei tre anni scolastici che coprono l’accordo quadro, oppure è da intendersi per ogni singolo anno scolastico.



    E’ da intendersi per ogni singolo anno scolastico.

     

    23/08/2019 12:56
  98. 21/08/2019 13:10 -

    Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità relativa agli attestati degli operatori OEPA puo' essere fatta una dichiarazione UNICA di conformità contenente i nominativi di tutti gli operatori con i relativi attestati presentati / allegati?



    - Si
    23/08/2019 12:57
  99. 21/08/2019 14:22 -

    In relazione alla gara in oggetto, si chiedono delucidazioni relativamente al punto n° 7 del disciplinare di gara: requisiti speciali e mezzi di prova dove al punto n° 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede al concorrente di produrre dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Il chiarimento n°1 è: la comprova del requisito sub g 1, dove chiede originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione....deve essere prodotta insieme alla documentazione di gara presentata entro il 02/09/2019?

    Il chiarimento n° 2 è: al fine della giusta attribuzione del punteggio degli attestati del personale OEPA come specificato al punto n° 2.2 (professionalità degli operatori OEPA) si chiede qual'è il criterio di assegnazione del punteggio rispetto ai laureati in aree specifiche (7.2.del capitolato speciale) senza alcun attestati di specializzazione e diplomati in ambito specifico e non, con attestati di specializzazione di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito OEPA di durata non inferire a n. ore 50.



    1) Si

    2) Si specifica che i titoli previsti nelle lettere a, b e c dell’art. 7.2 del CSDP sono da intendersi quali titoli di accesso e, pertanto, non computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto nel sub criterio 2.2 dell’art. 11 del CSDP.

    Saranno computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto nel sub criterio 2.2 dell’art. 11 del CSDP eventuali titoli ulteriori.

    23/08/2019 12:57
  100. 21/08/2019 20:42 -

    Si chiede se il MASTER in COUNSELING triennale e il MASTER in Mediazione Familiare annuale possono essere valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

     



    - Si
    23/08/2019 12:58
  101. 22/08/2019 12:18 -

    In relazione al punto 2.2 del Disciplinare di gara, qualora non siano riportate le ore del corso sull'attestato dell'Ente formatore, nel caso specifico attestato di “ADEST” , è possibile dimostrarne la durata in ore attraverso presentazione copia della legge Regionale della Regione Lazio n 42 del 1986 (che disciplina la formazione degli Assistenti Domiciliari e del Servizi Tutelari e relative ore della formazione), nonché attraverso dichiarazione del Legale Rappresentante a conferma di quanto previsto dalla Legge Regionale?



    E’ sufficiente la dichiarazione del Legale Rappresentante del Concorrente.

    23/08/2019 14:40
  102. 22/08/2019 12:22 -

    1) In relazione al quesito 30 : Si chiede se i corsi di specializzazione svolti da educatori e psicologi (quali ad esempio master e scuole di specializzazione) siano equiparabili ai corsi svolti in ambito OEPA della durata non inferiore a50 ore ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP. RISPOSTA: Si. E in relazione al quesito 61: Si chiede se per operatori in possesso del Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o di Educatore Professionale e della Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Servizi Sociali o in Scienze e Tecniche Psicologiche (nuovo ordinamento) o Psicologia o Pedagogia (vecchio ordinamento) quest’ultima possa essere computata nella valutazione dei tre attestati ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2 dell’art 11 del CSDP. RISPOSTA: Si. (31/07/2019) Domanda: Nel caso in cui nell’attestato di specializzazione , di master e/o diploma di laurea non siano presenti gli elementi richiesti ai fini dell’attribuzione del punteggio ( punto 2.2. dell’art 11 del CSDP) e considerando che sia master, corsi di specializzazione e diploma di laurea hanno una durata maggiore alle 50 ore richieste, considerando che sugli attestati sono presenti il numero dei CFU che corrispondono di norma ad un numero di ore prestabilite, si chiede se è possibile con dichiarazione del Legale Rapprentante dell’Organismo che si presenta alla gara di attestare gli elementi eventualmente non presenti sugli attestati di cui sopra.

    2) In relazione all’art 7 punto 7.2 del Capitolato Speciali Descrittivo e Prestazionale e all’art 11 punto 2.2. e al quesito n. 61 Domanda: Nel caso in cui operatori in possesso di lauree triennali in Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Servizi Sociali o in Scienze e Tecniche Psicologiche (nuovo ordinamento) siano in possesso anche della laurea specialistica inerente il percorso triennale già acquisito, quest’ultima laurea nel caso in cui la laurea triennale venga 

    utilizzata come titolo di accesso, può essere considerata valida ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 2.2. del’art 11 del CSDP ?


     

    3) In relazione al punto 6.6.2 e del punto 1.2 dell’art 11 del CSDP Domanda: Il punto 6.6.2 del CSDP prevede la possibilità di offrire ulteriori ore aggiuntive che nel punto 1.2 dell’art 11 del CSDP vengono determinate nel minimo 1% e massimo 2% rispetto al totale annuo di ore assegnate per ciascun lotto , il non rispetto delle percentuali enunciate determinerebbe la non presa in considerazione delle ore aggiuntive proposte, pertanto si chiede se le ore pari al 2% delle ore annuali previste per ciascun lotto sia da considerarsi il massimo delle ore aggiuntive che si possono offrire o se il 2% massimo si riferisce al massimo delle ore annuali moltiplicate per i tre anni previsti dall’accordo quadro .


     



    1) Si.

    2) Si.

    3) In riferimento al punto 1.2 dell’art 11 del CSDP si chiarisce che le percentuali minime e massime (1% e 2%) delle ore aggiuntive previste per ciascun lotto sono riferite al monte ore annuale. E pertanto la percentuale offerta dal Concorrente deve intendersi da replicare in ognuno dei tre anni previsti dall’Accordo Quadro.

    23/08/2019 14:41
  103. 22/08/2019 17:55 -

    Si chiede conferma che nel caso del possesso di attestati di Lauree Triennali, Lauree Specialistiche, Lauree Magistrali, Master, di Corsi di Perfezionamento e di Diplomi di Specializzazione, ritenuti validi per l’attribuzione del punteggio relativo al punto 2.2 della Tabella dei criteri di valutazione delle offerte art 11 del C.S.D.P., NON sia necessaria la dichiarazione relativa alla durata del corso, indicazione non presente nell’attestato, in quanto il conseguimento di tali titoli presuppone una durata largamente superiore alle 50 ore richieste, come previsto da appositi Decreti Ministeriali.



    Per i Master, i Corsi di Perfezionamento e i Diplomi di Specializzazione le indicazioni richieste possono essere rese a mezzo dichiarazione del legale rappresentante del Concorrente, per i dplomi di laurea tale dichiarazione non è necessaria.

    23/08/2019 14:41
  104. 06/08/2019 16:04 - - Ai fini del requisito al punto 7.2 lettera d) del disciplinare di gara, siamo a richiedere se un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, a favore di persone anziane non autosufficienti, possa essere considerato tra i servizi analoghi. 
    - In caso di un servizio ADI misto (anziani e disabili) sul quale non è possibile scorporare l'utenza, poichè fatturato a corpo, è possibile considerarlo comunque tra i servizi analoghi?
    - In caso di partecipazione a più lotti, la garanzia provvisoria unica, va inserita nella busta amministrativa, di tutti i lotti di partecipazione?
    - I 13.000 € indicati come spese di pubblicazione, sono da considerarsi complessive per tutti e 30 i lotti? Con quale criterio verranno ripartite tale spese agli aggiudicatari?


    1) Si, purché il servizio sia rivolto a persone con disabilità;

    2) No, se non è possibile scorporare le due tipologie di utenza;

    3) Nel caso in cui un concorrente partecipi a più lotti, secondo quanto previsto al paragrafo 1) dell’art. 10 del Disciplinare di gara “potrà presentare un'unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena di esclusione, contenere l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. ………………l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione”. La garanzia provvisoria unica potrà essere inserita nella busta amministrativa del lotto di maggior importo tra quelli ai quali partecipa ovvero potrà essere replicata in ciascuna busta amministrativa;

    4) Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, leggere pag. 56 del disciplinare di gara.

    27/08/2019 10:42
  105. 07/08/2019 16:05 - 1) in merito al contenuto della busta B, chiediamo conferma che il file contenente la "proposta progettuale", pari a 30 cartelle (pag 37 del disciplinare), debba contenere esclusivamente i paragrafi inerenti il criterio 1" modalità organizzativa proposta per la realizzazione del servizio" e quindi dal sub criterio 1.1. al sub criterio 1.4.
    2) In merito alle modalità di caricamento della Busta A Amministrativa chiedimo la modalità corretta di presentazione della documentazione in caso di raggruppamento temporaneo. 
    In particolare si chiede di specificare se le cartelle zip da caricare possono essere così organizzate: una cartella contenente la documentazione della mandataria e la documentazione unica ed una cartella contenente i documenti della mandante, da unire in un unico file compresso zip o rar, da caricare sulla piattaforma nella busta A,  oppure una cartella per i documenti della mandataria, una per i documenti della mandate e una per i documenti unici, da unire in un unico file compresso zip o rar da caricare sulla piattaforma.


    1) Come indicato alle pagine 37 e 38 del disciplinare di gara, il file di 30 cartelle contenente la proposta progettuale è articolato secondo i paragrafi da a) ad f) comprendenti la descrizione dell’impianto generale e dell’organigramma;

    2) Secondo quanto disposto dall’art. 13.2, lett. d) del disciplinare di gara, le modalità di caricamento della “Busta A – Documentazione amministrativa” sulla piattaforma telematica “TuttoGare”, in caso di partecipazione in forma aggregata, sono disciplinate dalla lett. c) del suddetto articolo: in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo.

     

    27/08/2019 10:44
  106. 21/08/2019 15:42 - Si chiede se è  neccessario generare un unico PassOE per ciascun lotto di partecipazione contenete l'elenco dei lotti ed i rispettivi CIG a cui si vuol partecipare, oppure per ogli lotto di parteciazione un Passoe con il numero Lotto ed il cig a cui si desidera partecipare.

    Ogni concorrente deve generare un PASSOE per ogni lotto per il quale decide di partecipare, con l’indicazione del lotto, del relativo oggetto e CIG.

    A tal proposito vedasi, all’art. 13.3 del disciplinare di gara, la tabella “Tipologia di Documento” che riepiloga la documentazione che ciascun concorrente deve caricare sulla piattaforma telematica “TuttoGare” nonché il punto 15.3.2, punto 15 del disciplinare di gara il quale espressamente indica:

    15. per ciascun lotto di partecipazione: PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente”.

    27/08/2019 10:47
  107. 20/08/2019 10:25 - In relazione alla compilazione del DGUE abbiamo posto all'Help Desk ( sezione sipporto su tutto gare) la seguente domanda:" Nella sezione  B - Capacità economica e finanziaria del DGUE non vi sono righe sufficienti per indicare i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara". di seguito vi la loro risposta: "gli operatori economici potrebbero anche inserire più voci di servizio in un singolo campo, ma lo spazio per la data è solo uno e non consente l'inserimento di un numero di caratteri superiore a 10. Potreste consigliare di inserire un'appendice al Dgue con la quale integrare quello compilato a video. Per tale risposta e la relativa impossibilità di dichiarare correttamente i servizi che riguardano il triennio antecedente la gara si amo a richiedere di potere inserire una dichiarazione integrativa dei servizi al DGUE.

    Nel DGUE informatico, come rappresentato dall'Help Desk è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza.

    In ogni caso il DGUE deve essere compilato nella sua interezza come indicato al punto 15.2 del Disciplinare di gara.

    Eventualmente, qualora non risultasse possibile inserire nella sezione B - Capacità economica e finanziaria del DGUE “i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara” nella loro interezza è facoltà del concorrente inserire una dichiarazione integrativa dei servizi al DGUE stesso.

    27/08/2019 10:54
  108. 21/08/2019 12:23 -

    In relazione al seguente quesito e alla Vostra relativa risposta, si precisa che l’help Desk ci comunica che in effetti il campo anno/data può contenere un solo anno, per cui ci invita a chiedere alla stazione appaltante di poter produrre una dichiarazione integrativa al DGUE. Siamo pertanto a chiedere se la dichiarazione dei servizi già richiesta dal disciplinare di gara e caricata nella busta A sia da ritenersi sufficiente a corredo del DGUE ?

    Distinti Saluti

    Domanda…Nella sezione B - Capacità economica e finanziaria del DGUE non vi sono righe sufficienti per indicare i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara. E’ sufficiente la dichiarazione dei servizi che sarà caricata nella busta A?

    Risposta……Nel DGUE informatico, come rappresentato dall'Help Desk è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza. In ogni caso il DGUE deve essere compilato nella sua interezza come indicato al punto 15.2 del Disciplinare di gara.



    Nel DGUE informatico, come rappresentato dall'Help Desk è possibile inserire in ciascun campo più di un servizio rappresentativo e quindi non dovrebbe sussistere un problema di capienza.

    In ogni caso il DGUE deve essere compilato nella sua interezza come indicato al punto 15.2 del Disciplinare di gara.

    Eventualmente, qualora non risultasse possibile inserire nella sezione B - Capacità economica e finanziaria del DGUE “i servizi realizzati nel triennio antecedente la gara” nella loro interezza è facoltà del concorrente inserire una dichiarazione integrativa dei servizi al DGUE stesso.

    27/08/2019 10:59
  109. 21/08/2019 11:02 - Quando bisogna caricarae sul sistema AVCpass la documentazione per la comprova dei requisiti di capacità economica e tecnica?

    La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass contestualmente ai documenti di gara prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.

    27/08/2019 11:01
  110. 22/08/2019 09:49 - Al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale al comma g1viene richiesta una dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi effettuati nell'ultimo triennio. La comprova del requisito G1 ovvero "originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'ente contraente" deve essere allegata immediatamente o sarà oggetto di successiva eventuale verifica da parte della stazione appaltante?

    La documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara (compresa quella a comprova del requisito G1), come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass contestualmente alla presentazione dei documenti di gara, prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta, e sarà poi esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.

    27/08/2019 11:07
  111. 22/08/2019 11:09 - In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, i 3 files conclusivi in formato .zip (Documentazione Amministrativa-Offerta Tecnica-Offerta Economica) contenenti tutti i documenti richiesti da disciplinare firmati digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento, possono essere sottoscritti digitalmente solamente dalla Capogruppo Mandataria? 

    Occorre distinguere in caso di RTI/consorzio ordinario già costituito o costituendo: le modalità sono descritte al punto 15.1. del disciplinare di gara e segnatamente:

    La domanda è sottoscritta: digitalmente:

    nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

    nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

    nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

    Le stesse modalità sono richiamate per la sottoscrizione dell’offerta/e Tecnica/che e dell’offerta/e economica/che alle sezioni rispettivamente 16 e 17 del disciplinare di gara.

    27/08/2019 11:09
  112. 22/08/2019 15:39 - Nella sezione C - Capacità Tecniche e Professionali del DGUE, quale data inserire se si considera il fatturato dell'intero anno.
    es: se si considera l'anno 2016, bisogna inserire la data 01-01-2016 oppure 31/12/2016 l'inizio del servizio anche se precedente agli ultimi 3 anni?


    In relazione alle Capacità Tecniche e Professionali, come richiesto nel disciplinare di gara il concorrente deve produrre, per ciascun lotto cui partecipa, non il fatturato ma la dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Tali servizi possono riferirsi al periodo intercorrente tra la data di scadenza di presentazione delle offerte (2-9-2019) ed i tre anni antecedenti.

    27/08/2019 11:16
  113. 05/08/2019 14:18 -

    In riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA lettera d) fatturato specifico medio annuo la comprova del requisito specifico medio annuo ( tramite fatture e/o contratti) debba essere prodotta in sede di partecipazione alla gara medesima e con quali modalità.



    1) L’indicazione presente al punto 2.2. della tabella riepilogativa dei punteggi relativi ai criteri e sub-criteri dell’offerta tecnica, dove si fa riferimento alla “formazione specifica (e non al “curriculum” richiesto invece per il coordinatore al punto 2.1.) degli operatori che il concorrente mette a disposizione”, ha un significato completamente diverso da quello che il richiedente sottende con la formulazione del quesito: la “ratio” dell’indicazione riportata risiede proprio nella necessità di assicurare la massima qualità del servizio in funzione delle fasce deboli cui è destinata; tale qualità in relazione agli operatori OEPA è garantita da una formazione professionale particolarmente qualificata. Pertanto il concorrente X può assicurare tale professionalità se mette a disposizione nell’esecuzione del servizio, in caso di aggiudicazione, esattamente l’operatore OEPA che vanta un numero di attestati particolarmente rilevante in termini di punteggio e di cui si avvale per vedersi attribuito un punteggio premiante. In particolare si vuole proprio evitare, al fine di garantire detta qualità del servizio, che l’operatore OEPA, di cui si avvale l’impresa X aggiudicataria di un lotto e che la stessa si impegna a mettere a disposizione, sia contestualmente “speso” da altra impresa aggiudicataria di altro lotto con impossibilità di coinvolgimento nell’esecuzione del servizio del medesimo operatore OEPA in quanto appunto già impegnato nell’esecuzione di altro lotto. Si vuole pertanto assicurare anche perfetta corrispondenza tra criteri premianti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e qualità nell’esecuzione del servizio riconducibili a quei criteri. Pertanto si presuppone che al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore la cui professionalità è garantita dagli attestati risulti alle dipendenze della impresa X e non possa essere speso da altri concorrenti; altrimenti verrebbero meno, tra l’altro, le ragioni che implicano l’applicazione della clausola sociale, con obblighi di ricorso prioritario al personale del gestore uscente solo laddove il proprio personale (non quello di altra impresa) risulti capiente.

    2) La risposta è no per le motivazioni riportate nella risposta precedente. La domanda può sottendere accordi di cartello nella spartizione dei lotti che forse andrebbero segnalati all’AGCOM.

    3) Non c’è un capitolato unico, essendo previsto un capitolato per ogni Municipio, tuttavia non è stato individuato tale refuso.

    27/08/2019 13:48
  114. 06/08/2019 15:30 -  1) Con riferimento all’art. 24 del disciplinare di gara, secondo cui “l’aggiudicatario del contratto di accordo quadro, per ciascun lotto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente”, posto che: a) al fine di presentare un’offerta seria e sostenibile, è necessario conoscere il numero del personale beneficiario della clausola sociale per ogni lotto, nonché di tutti i relativi dati contrattuali (CCNL, qualifica, scatti retributivi, monte ore); b) nella documentazione di gara non risulta essere stato allegato alcun elenco del personale attualmente impiegato nel servizio; c) l’art. 28 dello Schema accordo quadro si limita a precisare che l’elenco del personale, qualora disponibile, sarebbe depositato presso il relativo Municipio (“… per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale, qualora disponibile, indicato nell'elenco depositato presso il Municipio, già impiegato dal precedente affidatario”); d) la Linea Guida n. 13 dell’A.N.A.C. (“La disciplina delle clausole sociali”) dispone che “Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente” e che “È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all’operatore uscente, prestando particolare attenzione all’anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti”;  e) l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 sancisce l’obbligo di trasmissione di informazioni nelle gare d’appalto con modalità esclusivamente elettroniche.   Si chiede che Codesta Stazione Appaltante renda disponibili gli elenchi del personale attualmente in servizio (con indicazione di numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro per ciascun lotto) in formato elettronico, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica.    
    2) A seguito dei chiarimenti forniti in riscontro al quesito n. 1, in applicazione dell’art. 79, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo cui “Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: (…) b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara”), si chiede che Codesta S.A. proroghi i termini di scadenza della presentazione delle offerte, atteso che l’indicazione dell’elenco del personale attualmente addetto al servizio (con correlate informazioni contrattuali) costituisce palesemente una modifica significativa della lex specialis.


    1) a) b) c) - come specificato nel richiamato art. 28 dello schema di accordo quadro (articolo riproposto negli schemi di accordo quadro di tutti i Municipi):

    “Art. 28 – Clausola sociale di assorbimento del personale Per l’esecuzione del presente accordo quadro, l’aggiudicatario, al fine di garantire il livello occupazionale, la continuità degli interventi ed evitare il turn-over degli operatori, dovrà impegnarsi, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale, qualora disponibile, indicato nell'elenco depositato presso il Municipio, già impiegato dal precedente affidatario.”

    Come precisato, quindi, nello schema di A.Q., l’elenco è disponibile, per gli Operatori economici che lo richiedono, presso ogni Municipio. È evidente che i dati richiesti includono anche dati sensibili non ostensibili.

    d) Fermo rimanendo che le linee guida n. 13 dell’ANAC secondo il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2018 non sono vincolanti ma solo orientative, la risposta a questo quesito è desumile dalla risposta al precedente quesito. Quanto riportato negli atti della gara in argomento non preclude l’esercizio di detto diritto.

    e) La gara è stata gestita interamente in modalità elettronica, tuttavia i dati in argomento sono reperibili con le modalità sopra indicate.

    2) a) e b) - I termini concessi agli operatori economici dalla Stazione Appaltante per poter esperire tutte le rispettive valutazioni e verifiche ai fini della formulazione dell’offerta si sono ritenuti congrui, considerato che il bando è stato pubblicato il 1 luglio 2019 con scadenza 2 settembre 2019 (ben n. 63 giorni di pubblicazione!) ed in ogni caso la risposta al quesito n. 1 (spendibilità del fatturato disponibile anche se riferito al 2018) non è affatto novativa ma è del tutto ovvia secondo quanto noto agli operatori economici che partecipano alle gare.

    27/08/2019 13:50
  115. 07/08/2019 10:04 -

    E’ possibile includere nell’offerta figure qualificabili come profili tipo senza allegare il relativo impegno ad eseguire il servizio richiesto dall’Amministrazione?



    Tale richiesta non può essere soddisfatta in quanto la formulazione della clausola sociale, oltre che prevista dall’art. 50 del codice dei Contratti, riprende la formulazione del bando tipo n.1/2017 approvato dall’A.N.AC. Inoltre, l’interpretazione della c.d. “clausola sociale” del richiedente è basata sul falso presupposto, assolutamente contrastante con l’interpretazione univoca del Consiglio di Stato e dell’ANAC, dell’errata applicazione della stessa. Infatti il richiedente omette di indicare l’inciso – pur presente negli atti di gara – “subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa”, che si traduce in un correlativo obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale, qualora disponibile, solo laddove il proprio personale non risulti capiente rispetto alle esigenze del lotto per il quale risultasse aggiudicatario. Decadono pertanto le ulteriori contestazioni e richieste prive del presupposto principale.

    27/08/2019 13:52
  116. 07/08/2019 13:07 -

    1. Relativamente all'offerta economica, la percentuale di ribasso (1' voce dello schema di offerta economica) va calcolata sulla somma dei costi della manodopera (3' voce) con i costi di sicurezza aziendali interni (2' voce)? Quindi il prezzo definitivo offerto, comprensivo di ribasso, comprende sia i costi di manodopera sia i costi di sicurezza aziendale interna o questi ultimi vanno scorporati dal prezzo offerto e ribassato?

    2. Si chiede, nuovamente, di specificare se la consorziata deve compilare il DGUE e se "SI", si chiede di specificare la procedura da seguire in quanto, come da voi indicato, è solo il Consorzio che effettua la registrazione alla piattaforma "Tuttogare"



    1) si fa rinvio a quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

    2) Anche la consorziata, indicata dal Consorzio concorrente come esecutrice della prestazione, deve compilare il DGUE secondo le indicazioni fornite dalla piattaforma telematica “Tuttogare” ed indicate nel disciplinare di gara al punto 15.2.:

    Il DGUE deve essere presentato, in versione informatica (estensione .xml):

    [...]

    nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

    27/08/2019 13:53
  117. 07/08/2019 18:08 -

    Alla luce della normativa di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, da Voi richiamata in sede di risposta al chiarimento formulato da diversi operatori economici in ordine al solo punto n. 1 della domanda di partecipazione integrata (vedasi chiarimenti nn. 35 e 82 pubblicati sul sito di Roma Capitale), siamo a richiedere quanto segue. Ritenendo plausibile che, ai fini della compilazione del solo punto n. 1 della domanda di partecipazione, il richiamo alla norma sopra citata si giustifichi in virtù del fatto che la stessa individua tra i soggetti, nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, anche il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, si chiede conferma che le società cooperative composte da un numero notevole di soci cooperatori (oltre 2600 soci) siano esentate dalla compilazione di tale punto, in quanto appare del tutto evidente come all'interno delle stesse non vi sia né un socio unico, né un socio di maggioranza.



    Per la dichiarazione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti si fa rinvio a quanto indicato dal Presidente dell’A.N.AC. al punto 3 nel comunicato del 8 novembre 2017.

     

    27/08/2019 13:54
  118. 09/08/2019 09:02 -

    Nel dettaglio siamo a richiedere, PER TUTTI I LOTTI:
    1) L’attuale gestore del servizio in oggetto;
    2) Si richiede di conoscere i seguenti dati inerenti il Personale dell’attuale appaltatore: a. Contratto CCNL applicato; b. Mansione; c. Livelli di inquadramento; d. Scatti di anzianità maturati e maturandi; e. Monte ore settimanale; f. Tipologia di contratto applicato (tempo ind.; tempo det., ecc.); g. Presenze di eventuali migliorie “ad Personam” o superminimi assorbibili o non assorbibili; h. Eventuali condizioni di limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni limitative dell’incarico); i. Presenza di eventuali Operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro. l. Stato di aggiornamento dei singoli operatori relativamente ai corsi di formazione cogente (d.lgs.81/08), Prevenzione incendi rischio elevato, primo soccorso. Si fa presente che tali informazioni sono da fornire necessariamente in virtù del riassorbimento del personale in essere, per una corretta valutazione della procedura ed il rispetto del principio di massima partecipazione delle imprese, oltre che ad evitare di favorire le ditte uscenti.
    3) Quali sono i metodi di fatturazione, per ogni lotto?



    Come specificato nel richiamato art. 28 dello schema di accordo quadro (articolo riproposto negli schemi di accordo quadro di tutti i Municipi):

    “Art. 28 – Clausola sociale di assorbimento del personale Per l’esecuzione del presente accordo quadro, l’aggiudicatario, al fine di garantire il livello occupazionale, la continuità degli interventi ed evitare il turn-over degli operatori, dovrà impegnarsi, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale, qualora disponibile, indicato nell'elenco depositato presso il Municipio, già impiegato dal precedente affidatario.”

    Come precisato, quindi, nello schema di A.Q., l’elenco è disponibile, per gli Operatori economici che lo richiedono, presso ogni Municipio. È evidente che i dati richiesti includono anche dati sensibili non ostensibili.

    27/08/2019 13:57
  119. 13/08/2019 08:59 -

    Si chiede se è possibile che un operatore OEPA puo' presentare la propria disponibilità e i propri titoli a diversi Organismi che partecipano agli stessi lotti.

     



    No, vedere risposta al quesito n. 67 della piattaforma Tuttogare.

    27/08/2019 13:58
  120. 13/08/2019 09:03 -

    Si chiede se un operatore OEPA può presentare la propria disponibilità e i propri titoli a diversi Organismi che partecipano agli stessi lotti.



    No, vedere risposta al quesito n. 67 della piattaforma Tuttogare.

    27/08/2019 13:59
  121. 19/08/2019 13:11 -

    Relativamente alla compilazione della sezione B - Capacità economica e finanziaria e della sezione C - Capacità tecniche e professionali del DGUE, ai fini di una migliore comprensione e chiarezza espositiva, si chiede conferma che sia possibile dichiarare quanto ivi richiesto, rinviando ad una separata dichiarazione dei requisiti speciali, da allegare all’interno della busta A contenente la documentazione amministrativa. Diversamente, qualora l’operatore economico sia tenuto a compilare in tutti i loro campi le summenzionate sezioni B e C del DGUE messo a disposizione sulla piattaforma “TuttoGare”, si chiede conferma che sia possibile comunque integrare le informazioni ivi fornite attraverso una separata dichiarazione dei requisiti speciali, al fine di rendere più chiaro e comprensibile quanto già indicato nelle sezioni in parola.



    Sì, ciò è possibile anche con separata dichiarazione.

    27/08/2019 14:00
  122. 22/08/2019 12:02 -

    1) Le dichiarazioni rese “dal legale rappresentante del concorrente” relativamente al personale (ad esempio relativamente al CV del Coordinatore OEPA), in caso di RTI, devono essere rese dal legale rappresentante dell’organismo di cui fa parte il personale proposto o da tutti i legali rappresentanti che costituiscono l’RTI?

    2) L’indice della proposta progettuale deve avere l’ordine previsto dal punto 16 del Disciplinare di gara “Contenuto della busta B – OFFERTA TECNICA” e quindi deve seguire, in 30 cartelle, i punti:

    a) descrizione dell’impianto generale della “proposta progettuale”: finalità, obiettivi e metodologie

    b) descrizione dell’organigramma specifico per il servizio di OEPA: ruoli e mansioni delle figure professionali impiegate;

    c) con riferimento al sub criterio 1.1 “Validità, articolazione e completezza delle azioni proposte per le attività previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,” (secondo lo schema che dovrà necessariamente essere inserito nel progetto offerto)

    d) con riferimento al sub criterio 1.2 “ore aggiuntive a contatto con gli alunni per la costituzione di un pacchetto ore per la gestione di eventuali necessità e/o bisogni emergenti, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione) e) con riferimento al sub criterio 1.3 “continuità relazionale e contenimento del disagio legato alle sostituzioni per assenza dell’O.E.P.A. assegnato a ciascun alunno”

    f) con riferimento al sub criterio 1.4 “proposta migliorativa laboratoriale senza costi aggiuntivi per l’amministrazione”

    Mettendo i successivi punti (dichiarazioni e tabelle relativi al coordinatore e agli operatori) come singoli files separatamente rispetto alle 30 cartelle della proposta progettuale)

    oppure

    deve seguire “I criteri di valutazione dell’offerta tecnica” previsti al punto 18.1 del Disciplinare di gara alla la tabella relativa all’attribuzione dei punteggi, quindi avere il seguente indice:

    1) CRITERIO: MODALITÀ ORGANIZZATIVA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

    1.1. VALIDITÀ, ARTICOLAZIONE E COMPLETEZZA DELLE AZIONI PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (secondo lo schema che dovrà necessariamente essere inserito nel progetto offerto).

    1.2 ORE AGGIUNTIVE A CONTATTO CON GLI ALUNNI PER LA COSTITUZIONE DI UN PACCHETTO ORE PER LA GESTIONE DI EVENTUALI NECESSITÀ E/O BISOGNI EMERGENTI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER L’AMMINISTRAZIONE

    1.3 CONTINUITÀ RELAZIONALE E CONTENIMENTO DEL DISAGIO LEGATO ALLE SOSTITUZIONI PER ASSENZA DELL’O.E.P.A. ASSEGNATO A CIASCUN ALUNNO.

    1.3.1 SOSTITUZIONI

    1.3.2 CONTINUITÀ RELAZIONALE PER IL PASSAGGIO DA UN ORDINE ALL’ALTRO DI SCUOLA

    1.4 PROPOSTA MIGLIORATIVA LABORATORIALE SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER L’AMMINISTRAZIONE

    Mettendo i successivi punti (2.1. Professionalità del Coordinatore O.E.P.A., 2.2. Professionalità degli operatori O.E.P.A.) come singoli files separatamente rispetto alle 30 cartelle.

    Nel caso in cui si debba seguire la prima indicazione relativamente all’indice e alla conseguente formulazione della proposta progettuale, si chiede quale riscontro abbiano, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i capitoli a) e b).

    3) È corretto ritenere che la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione prevista al punto 7 del Disciplinare di gara (7.1, 7.2, 7.3) sia da trasmettere mediante AVCpass solo successivamente e che per la gara siano sufficienti le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante?



    1) Occorre distinguere in caso di RTI/consorzio ordinario già costituito o costituendo: le modalità sono descritte al punto 15.1. del disciplinare di gara e segnatamente:

    La domanda è sottoscritta: digitalmente:

    nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

    nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

    nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

    Le stesse modalità sono richiamate per la sottoscrizione dell’offerta/e Tecnica/che e dell’offerta/e economica/che alle sezioni rispettivamente 16 e 17 del disciplinare di gara.

    2) Come indicato alle pagine 37 e 38 del disciplinare di gara, il file di 30 cartelle contenente la proposta progettuale è articolato secondo i paragrafi da a) ad f) comprendenti la descrizione dell’impianto generale e dell’organigramma. I criteri di valutazione della proposta progettuale sono indicati nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica riportata alle pagine da 42 a 48 del disciplinare di gara.

    3) No, la documentazione a comprova di tutti i requisiti richiesti negli atti di gara, come di norma, deve essere caricata dai concorrenti sul sistema AVCpass contestualmente ai documenti di gara prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta e sarà poi, eventualmente, esaminata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica.

     

    27/08/2019 14:02
  123. 13/08/2019 11:39 -

    Con riferimento al paragrafo 3 del disciplinare di gara, si sottopone la seguente richiesta di chiarimenti: Si dia il caso di un consorzio di cooperative (C), operatore economico di cui all’art 45 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, che partecipa ad un lotto (X) della gara indicando la cooperativa consorziata (A) mentre, contemporaneamente, la cooperativa consorziata (B) partecipa in proprio ad un altro lotto (Y). Il consorzio (C) e la cooperativa consorziata (B) hanno, nei rispettivi Cda, una stessa persona fisica che ha potere di rappresentanza nella cooperativa (B) ma non nel consorzio (C). Nessuna cooperativa consorziata controlla il consorzio o è collegata allo stesso ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. Il consorzio (C) e la cooperativa consorziata (B) non concorrono, com'è evidente, tra di loro. Nell'ipotesi che stiamo prospettando sia il consorzio (C) che la cooperativa consorziata (B) risultano primi nelle rispettive graduatorie, rispettivamente nel lotto (X) e nel lotto (Y). Ad avviso di chi scrive, il caso in esame non configura la fattispecie di cui al paragrafo 3 (pag. 10) del Disciplinare di gara, che vieta che lo stesso concorrente "possa essere aggiudicatario di più di un lotto, sia se partecipi singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice". Infatti il consorzio (C) e la cooperativa consorziata (A) da un lato e la cooperativa consorziata (B) dall'altro sono soggetti con propria e distinta personalità giuridica e non hanno partecipato in concorrenza tra di loro (al medesimo lotto). Per questa ragione non è imputabile ai diversi soggetti neanche l'eventualità dell'esistenza di un unico centro decisionale. Si chiede pertanto conferma del fatto che, nel caso in cui dovesse verificarsi la situazione ipotizzata, il consorzio (C) possa essere definitivamente aggiudicatario del lotto (X) e la cooperativa consorziata (B) possa essere definitivamente aggiudicataria del lotto (Y).



    Al punto 3 a pag. 10 del disciplinare di gara è prescritto che:

    “I concorrenti possono presentare offerta per uno, più lotti o la totalità dei lotti ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice.”

    Nella fattispecie, si è presenza di gara con appalto divisa in "lotti”. La giurisprudenza si è pronunciata nel senso di configurare il bando di gara quale atto ad oggetto plurimo e, precisamente quale un atto prescrivente l'indizione, non di un'unica gara per l'aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l'aggiudicazione.

    Si precisa che soltanto alle imprese designate dal Consorzio quali esecutrici della prestazione è vietata la partecipazione alla medesima gara (in questo caso al medesimo lotto) in qualsiasi altra forma. La consorziata A, secondo l’esempio prospettato, non potrebbe partecipare autonomamente allo stesso lotto X se contemporaneamente designata dal Consorzio, pure concorrente, come esecutrice. Diversamente, invece, potrebbe partecipare autonomamente, allo stesso lotto, altra impresa consorziata facente parte del medesimo consorzio.

    Infatti, la mera partecipazione dell’impresa ad un determinato consorzio (che sia stabile o non) non rappresenta, infatti, un elemento univoco e sufficiente di per sé a fondare la presunzione dell’esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale (cfr. AVCP parere 19 luglio 2012 n. 116). Solo laddove la stazione appaltante verifichi, in concreto, che il rapporto fra gli organi delle consorziate e del consorzio conduca ad individuare la presenza di un rapporto di controllo e la creazione di un unico centro decisionale per la formulazione delle offerte tecnico-economiche, si potrà procedere all’esclusione

    A maggior ragione, trattandosi di lotti diversi (quindi di gare separate), si ritiene possibile la partecipazione alla gara di due consorziate ( una designata e l’altra in modo autonomo) in diversi lotti secondo l’ipotesi formulata da codesto operatore economico.

    Pertanto lo stesso Consorzio può partecipare a più lotti designando, per ogni lotto, consorziate diverse, ma se il Consorzio divenisse aggiudicatario di più lotti se ne può aggiudicare solo uno secondo le prescrizioni del bando di gara.

    27/08/2019 14:46

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